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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.675/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Colosimo, giusta procura in atti;
- attore -
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Onofrio;
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danno ex art. 2049 c.c.; danni non patrimoniali.
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, depositate in data 10.04.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto: Pt_1
- “che, in data 10 Gennaio 2018 alle ore 17:00 circa, l'istante a bordo del proprio autocarro tg. CZ
474360 si recava presso i locali della siti in S. Maria di Catanzaro, Viale Emilia Controparte_1
n.74 per il ritiro di una gomma di un mezzo meccanico tipo pala escavatrice di sua proprietà;
1 - Che nel mentre l'istante, attendeva di essere servito, veniva violentemente attinto al volto da un cerchione che partiva come un proiettile da un attrezzo monta gomme a cui stava lavorando il dipendente della
Sig. ; Controparte_1 Persona_1
- Che l'istante riceveva un violentissimo colpo all'emisfero sinistro del volto, con importante perdita di sangue e perdita di conoscenza;
- Che nonostante fosse stato chiamato il 118 dagli astanti, a causa della gravità delle proprie condizioni di salute il sig. veniva direttamente accompagnato dal Sig. titolare della Pt_1 Parte_2 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro;
Controparte_1
- Che in seguito giunto al P.S. dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, veniva ricoverato in OBI, suturato sul volto ed effettuati esami strumentali che evidenziavano una –Frattura scomposta della mandibola in corrispondenza del tubercolo mentoniero e del ramo mandibolare di sinistra”;
- di aver subito numerosi interventi per rimediare ai danni riportati in seguito al sinistro;
- di aver intimato il pagamento del risarcimento del danno per €. 146.259,00 – sulla scorta di consulenza medico legale da parte di un consulente di fiducia – alla società asseritamente danneggiante, senza trovare opportuno riscontro.
2. Si è costituita in giudizio la società convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda attorea giacché “nel caso di specie detto onere” - rectius, probatorio, a fondamento degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria - “non è stato assolto considerato che l'evento ed il nesso di causalità risultano privi di prova. L'attore, infatti, si limita a descrivere il sinistro senza fornire un adeguato corredo probatorio a supporto delle proprie affermazioni, ed invero quanto riportato in atto di citazione si riduce ad una descrizione apodittica che, in assenza di prove tangibili, non riveste alcuna valenza giuridica.”
2.1. In particolare, ha eccepito:
- quanto alla dinamica dei fatti, l'inverosimile ricostruzione operata da parte attrice. Infatti,
a dire della convenuta, seppur non sia possibile fornire una narrazione diversa in via diretta per assenza di testimoni, sarebbe possibile fornire una spiegazione alternativa della dinamica. Così, sempre a suo dire, , “storico cliente della convenuta Società, si Pt_1 era recato presso i locali della adibiti alla vendita di pneumatici nuovi o ricostruiti, per Controparte_1 essere coadiuvato nel completare il montaggio di uno pneumatico di una pala meccanica posta sul suo camion”;
- “il personale della società - tra il quale non figurerebbe più il sig. poiché all'epoca dei fatti non Per_1
più dipendente - gli avevano segnalato una eccessiva usura del cerchione”, suggerendogli di
2 procedere alla sostituzione e non già alla riparazione, “proprio per scongiurare il rischio del distacco della c.d. molla di tenuta (costituente una molla posta tra il cerchione e lo pneumatico)”;
- “i lavoranti della società, oltre che consigliarli di non procedere alla riparazione, lo invitavano, altresì, ad attendere il ritorno del sig. ; Parte_2
- ciononostante, nelle more di tale attesa, l'attore si sarebbe portato sul camion di sua proprietà e avrebbe iniziato ad effettuare personalmente l'intervento di smontaggio/montaggio che avrebbe causato
l'improvviso distacco della c.d. molla di tenuta;
3. Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti con l'audizione dei rispettivi testi.
4. All'udienza del 10/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Ebbene, occorre preliminarmente chiarire che, in tema di responsabilità per danni, sia essa da inadempimento che extracontrattuale, grava sempre sull'attore l'affermazione e l'allegazione almeno del fatto costitutivo della fattispecie: rispettivamente, la fonte dell'obbligazione ovvero il “fatto” generatore dell'illecito.
6. Già in punto di qualificazione giuridica della fattispecie, le prospettazioni delle parti divergono poiché: a) l'attore, prospettando di essersi recato nei locali della società e di essere stato in attesa del ritiro di una prestazione già contrattata, asserisce una responsabilità da inadempimento;
mentre, b) la convenuta nega detta forma di responsabilità, per l'assenza di contratto, tuttalpiù configurandosi come illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
7. Detto dualismo di fattispecie, è bene premettere, non è dirimente ai fini dell'applicabilità delle rispettive discipline, giusto il rilievo per cui, per effetto degli artt. 1218 e 1228 c.c., la responsabilità da inadempimento per fatto degli ausiliari presenta similitudini probatorie con la responsabilità ex art. 2049 c.c. Nondimeno, però, devono essere devono essere provati i fatti costitutivi primari delle fattispecie. Ed essendo questi contestati, a fronte di prospettazioni inconciliabili, non può operare il principio di non contestazione.
8. Premesso ciò, l'attore non ha provato il fatto costitutivo della fonte negoziale del rapporto, non avendo fornito alcun elemento di prova in relazione al fatto di provvedere al ritiro di una prestazione già commissionata. Di conseguenza, ad una prima qualificazione in termini di responsabilità da inadempimento, la domanda è infondata.
3 9. Quanto alla qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale essa deve essere vagliata ai sensi dell'art. 2049 c.c.
10. La responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta (cfr. da ultimo, Cass., n. 28988/2011).
10.1. Trova fondamento nel “cuius commoda eius et incommoda”: cioè, nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività.
10.2. Richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti:
a) nel rapporto di preposizione;
b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto;
c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo.
10.3 Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato.
Tuttavia, ricorre anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto
(preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (cfr.
Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 15/06/2016, n.12283).
10.4 Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (cfr. Cass., n. 29448/2024). In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo – ma, deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso - (cfr. Cass. 22/03/2011, n.6528).
10.5 La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”. Per la sussistenza di questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze. È sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2851 del
05/02/2025; Cass. 11/11/2024, n. 28952). Le funzioni esercitate, in altre, partole devono aver determinato, agevolato o, comunque, reso possibile la realizzazione del
4 fatto lesivo. In questo caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. A condizione, però, che la sua condotta abbia costituito il “non imprevedibile sviluppo – anche
- scorretto esercizio delle mansioni” (cfr., Cass. 14/11/2023, n. 31675). La condotta del preposto, cioè, deve costituire il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente a prescindere da giudizi di valore in ordine alla conformità o meno della mansione. In ciò si esplica la “non imprevedibile evoluzione di sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento delle incombenze attribuite” (così, in termini, Cass. n. 11816 del 2016), che non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati: a) dall'abuso della posizione ricoperta;
o b) dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento;
o c) ai compiti assegnati;
o, ancora d) dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute. Queste circostanze, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito o, persino, delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto.
10.6 Ebbene, nel caso di specie, è stata incontrovertibilmente esclusa la sussistenza del rapporto di preposizione, non solo in termini di assenza di rapporto di subordinazione bensì in termini di presenza fisica, in relazione alle circostanze temporali, del soggetto asseritamente danneggiante-preposto alla data dell'incidente: cioè il 10 gennaio 2018.
10.7 Dalla documentazione prodotta in atti, il Sig. aveva cessato l'attività lavorativa Per_1
per conto della alla data del 15.07.2013. Ciò esclude la sussistenza del rapporto CP_1 di subordinazione.
10.8 Ciononostante, interrogato sulle circostanze di cui alla memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c. egli ha escluso sia di essere stato testimone del sinistro e sia di essere lì presente ad altro titolo.
10.9 La deposizione è coerente e senza contraddizioni interne o esterne - anche in virtù della formulazione escludente dei capitoli 1 e 2 che in caso di risposta positiva alla prima e negativa alla seconda avrebbe rivelato una sicura contraddizione – e non sono emerse o allegate circostanze anche di fatto volte a far emergere ipotesi di subornazione del dichiarante (fermo restando che in caso di accertata falsità “È ius receptum che la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2) c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è
5 quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone” - così, Cass. civ., sez. III, 24.1.2020, n. 1590-).
11. Avendo escluso la presenza fisica dello specifico soggetto allegato come preposto in relazione all'illecito ex art. 2049 c.c. ciò è sufficiente a destituire di fondamento la domanda risarcitoria formulata. È vero che è stato precisato che la responsabilità ex art 2049 c.c. del preponente sussiste, “senza che sia necessario identificare l'autore del fatto, perché è sufficiente accertare che quest'ultimo, anche se rimasto ignoto, sia legato da rapporto di preposizione con il preponente, ravvisabile tutte le volte in cui un soggetto utilizzi e disponga dell'attività altrui”. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10757 del
25/05/2016). Tuttavia, le allegazioni dell'attore non muovono in tal senso, essendosi limitato ad indicare soltanto uno specifico soggetto come autore del fatto e non altri non meglio identificati.
12. Occorre chiarire che in tema di responsabilità extracontrattuale, a differenza della responsabilità da inadempimento, grava sull'attore l'onere di allegare, e di conseguenza provare, tutti i fatti costitutivi della fattispecie invocata, gravando sul convenuto l'eventuale prova liberatoria evocata quale fatto impeditivo dalla relativa disposizione. Le difese del convenuto, sul punto, tendono a contestare in radice il fatto costitutivo fornendo una mera difesa, volta ad una ricostruzione alternativa dello svolgersi dei fatti. Seppur la ricostruzione alternativa fornita dalla convenuta non può dirsi provata a fronte dell'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali dei testi e in ragione delle dichiarazioni contrastanti, ciò non significa che deve Tes_1 Tes_2 dirsi provata, a contrario, la prospettazione dell'attore. Nella contestazione dei fatti costitutivi primari, non operando – come già rilevato – il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., grava sull'attore la prova dei fatti. Questo onere non è stato assolto dall'attore poiché essendosi soltanto limitato ad affermare la preposizione di , una volta che è incontestabilmente Per_1 esclusa la sua presenza nel luogo e nel tempo dell'illecito, la prova del fatto non sussiste così per come invocato dall'attore. A nulla serve invocare la testimonianza di , giacché Testimone_3 essa riguarda solo fatti pacifici: il verificarsi di un sinistro, senza aggiungere nulla ad un quadro probatorio completamente assente. In altre parole, a fronte di un sicuro danno non patrimoniale dell'attore, le sue prospettazioni si fermano al piano delle asserzioni e non costituiscono prova del fatto.
6 13. In virtù di ciò, allora, la domanda risarcitoria si rivela infondata per difetto di prova per le ragioni meglio esplicitate sopra.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della domanda individuato nello scaglione da € 26.001 ad € 52.000 e dell'attività processuale svolta e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara infondata la domanda risarcitoria,
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
che si liquidano in € 7.616,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e Controparte_1
c.p.a., come per legge.
Catanzaro, lì 23 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott. Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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