Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2024, proposto dalla società Fowhe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
contro
- il Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
della formazione del silenzio assenso sulla istanza del 02.02.2023, presentata dalla società ricorrente, per il tramite dello sportello SUAP del Comune di Brindisi, per l’installazione di un impianto radioelettrico rete radio a larga banda punto-multipunto e punto-punto con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 w e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, da realizzare nell’area sita in agro di Tuturano, frazione del Comune di Brindisi (BR), censita al catasto NCT al Foglio 166, p.lla 1079;
> in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Brindisi sulla istanza del 02.02.2023, presentata dalla società ricorrente, per il tramite dello sportello SUAP del Comune di Brindisi, per l’installazione di un impianto radioelettrico rete radio a larga banda punto-multipunto e punto-punto con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 w e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, da realizzare nell’area sita in agro di Tuturano, frazione del Comune di Brindisi (BR), censita al catasto NCT al Foglio 166, p.lla 1079;
> per la conseguente condanna del Comune di Brindisi ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento de quo entro il termine massimo di trenta giorni, ovvero nel termine ritenuto congruo e di giustizia, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. AS SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con il ricorso r.g. n. 783 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato in data 11.06.2024 e depositato il 26.06.2024, la parte ricorrente ha domandato “ in via principale l’accertamento e la declaratoria della formazione del silenzio assenso sulla istanza del 02.02.2023, presentata dalla società ricorrente, per il tramite dello sportello S.u.a.p. del comune di Brindisi, per l’installazione di un impianto radioelettrico rete radio a larga banda punto-multipunto e punto-punto con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 w e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, da realizzare nell’area sita in agro di Tuturano, frazione del comune di Brindisi (Br), censita al catasto nct al foglio 166, p.lla 1079; in via subordinata, l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Brindisi sulla istanza del 02.02.2023, presentata dalla società ricorrente, per il tramite dello sportello S.u.a.p. del comune di Brindisi, per l’installazione di un impianto radioelettrico rete radio a larga banda punto multipunto e punto-punto con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 w e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, da realizzare nell’area sita in agro di Tuturano, frazione del comune di Brindisi (Br), censita al catasto nct al foglio 166, p.lla 1079, e la conseguente condanna del comune di Brindisi ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento de quo entro il termine massimo di trenta giorni, ovvero nel termine ritenuto congruo e di giustizia, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato”.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. Con nota depositata in data 09.03.2026, la parte ricorrente ha prodotto l’autorizzazione unica anelata (decreto n. 9 del 26.02.2026).
4. All’udienza camerale del 27.04.2026, dopo la discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il Collegio deve dunque prendere atto della documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 09.03.2026 ( rectius , l’autorizzazione unica anelata: decreto n. 9 del 26.02.2026), e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta.
6. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
IN LO TE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
AS SB, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AS SB | IN LO TE |
IL SEGRETARIO