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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1039/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. DIOTALLEVI LAURA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROSANO PIETRO
• Controparte_2
Avv. BONURA HARALD MASSIMO
resistenti
IN PUNTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito, previa sospensione dell'esecuzione:
- dichiarare l'illegittimità dell'intimazione nei limiti della competenza.
- annullare le cartelle sottese all'intimazione.
- dichiarare per l'effetto non fondato il diritto dei resistenti di procedere ad Tribunale di Treviso
esecuzione forzata, per la mancanza di un valido titolo esecutivo prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario. Si allegano in copia i seguenti documenti:
1- Copia intimazione;
2- Notifica PEC
Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per i motivi suesposti;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
accertare e dichiarare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti della riscossione sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente l'inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di impugnazione e comunque l'infondatezza;
- accertare e dichiarare la legittimità dell'azione riscuotitiva dell'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso articolate perchè infondate. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Controparte_2
voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della nella parte in cui l'azione CP_2 costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nelle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna geom. Parte_1
al pagamento degli stessi
[...] Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, ove occorra, si chiede l'ammissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, relativamente ai referti di notifica, le relate e gli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale indicata supra al § I.1, oltreché degli eventuali e ulteriori atti esecutivi notificati al contribuente.
Per ciascuna parte si intende altresì richiamato per relationem il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9033203049000 notificata al ricorrente in data 13.04.2022 da per la complessiva somma di € Controparte_1
41.050,92, a fronte del presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle relative a contributi previdenziali e assistenziali CP_2
- 2 - Tribunale di Treviso
• Cartella n. 09720080247567021000 notificata in data 19.12.2008
• Cartella n. 09720110029394727000 notificata in data 06.11.2011
• Cartella n. 09720140053438711000 notificata in data 13.08.2014
• Cartella n. 09720180028299119000 notificata in data 13.03.2018
Il ricorrente ha, nell'ordine, eccepito:
• l'intervenuta prescrizione del debito, a prescindere dalla regolare notifica delle cartelle, alla luce della recente sentenza della Cass. SS.UU 23397/2016 (e ciò perché dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione sono trascorsi oltre cinque anni);
• l'intervenuta prescrizione del debito a fronte della mancata notifica di tutti gli atti prodomici all'intimazione: in mancanza di notifica delle cartelle il tributo risulta prescritto ex art 3 commi 9 e 10 L.335 del 1995; inoltre l'omissione della notificazione di un atto presupposto - la cartella di pagamento - costituisce “vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare l'atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo ( non notificato ) per contestare anche la pretesa tributaria”.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
, ritualmente costituita in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della domanda (Cass. n. 9219/2018), dal momento che l'intimazione di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non per vizi della notifica degli atti presupposti e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla loro notifica.
Ha poi evidenziato:
• come l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento - opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - vada proposta a pena di decadenza entro il termine di venti giorni che, nel caso di specie, non risulta rispettato, donde la tardività della domanda;
• come la mancata impugnazione dell'atto presupposto precluda al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione;
• come successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, l abbia Controparte_3
“provveduto alla notificazione di ulteriori atti della riscossione (cfr. 6-9) mai impugnati”, donde “l'inammissibilità del ricorso”;
• come le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento - contenenti tutti i requisiti formali fissati dalla legge - risultino regolarmente notificate (con raccomandata con avviso di ricevimento);
• come l'eccezione di presunta intervenuta prescrizione risulti, con riferimento al periodo successivo alla data di notifica delle cartelle, “tardiva in quanto non proposta entro i termini
- 3 - Tribunale di Treviso
di legge per l'impugnazione degli atti della riscossione precedentemente notificati all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
inammissibile in quanto formulata attraverso l'azione di accertamento negativo del credito, la quale presuppone che il diritto sia stato vantato o azionato dal creditore;
ipotesi quest'ultima che non si ravvisa nel caso di specie;
infondata in quanto successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento l ha provveduto alla notificazione di due Controparte_3 successive intimazioni di pagamento valevoli quali atti interruttivi della prescrizione e ciò anche in virtù dell'applicazione della disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del DL n.
18/2020 la quale ha previsto la sospensione del termine prescrizionale nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021”.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
La ritualmente costituita, ha preso puntualmente posizione su tutte le difese della Controparte_2 parte ricorrente, per le ragioni tutte compiutamente illustrate nella comparsa di costituzione (il cui contenuto deve qui intendersi integralmente richiamato per relationem).
Ha, fra l'altro, precisato che si è verificata una decadenza rispetto alle contestazioni vertenti sulla valida formazione dei ruoli, tenuto conto della risalente notificazione dei ruoli e apparendo evidente l'inosservanza del termine di cui all'art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999, con conseguente tardività dell'opposizione.
La causa è stata rinviata per discussione all'udienza cartolare del 5.12.'25, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.1, e viene decisa a seguito della scadenza dei termini con la presente sentenza contestualmente motivata.
**
Come è dato evincere dalla sintesi degli atti, parte ricorrente - muovendo dall'irritualità della notifica di tutti gli atti prodromici (fatta eccezione per l'intimazione di pagamento qui impugnata) - deduce l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente e l'intervenuta prescrizione.
- 4 - Tribunale di Treviso
In esito alle produzioni documentali di si deve prendere atto della ritualità di tutte le CP_4 notificazioni. Nondimeno, valorizzando la ragione più liquida, la motivazione assorbente che conduce al rigetto integrale della domanda del ricorrente, va ricondotta all'eccezione di intempestività sollevata dalla già con la memoria di costituzione. CP_2
Con pronuncia n. 7156/2023 la Suprema Corte ha affrontato il tema della tempestività dell'opposizione all'intimazione di pagamento. I giudici di legittimità hanno chiarito che in caso di opposizione ad intimazione di pagamento “in funzione recuperatoria”, ossia supportata dall'allegazione dell'inesistenza delle notifiche delle cartelle esattoriali e quindi dall'eccezione di intervenuta prescrizione2, la cognizione in capo al contribuente di un ipotetico debito contributivo si avvera al momento della notifica dell'atto di intimazione, cioè dell'atto che rappresenta il primo momento utile (nella prospettiva del debitore) per avere contezza del suo presunto debito ed azionare eventuali azioni difensive. Ne consegue che il termine di impugnazione di tale atto è disciplinato dall'art. 24 del d. lvo 46/1999 ed è quindi pari a 40 giorni, termine che come correttamente evidenziato dalla è inutilmente decorso. CP_2
Testualmente la Suprema Corte ha chiarito: “... Invero, questa Corte (### 6 - L, Ordinanza 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 64533 - 01)”.
Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria del ricorrente avrebbe dovuto essere instaurata entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 13.4.2022.
Il ricorso risulta depositato il 23 maggio 2023 e quindi oltre il termine prescritto.
L'opposizione deve, quindi, essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. 55/2014 utilizzando i seguenti parametri: causa previdenziale, assenza di attività istruttoria, valori minimi.
p.q.m.
- 5 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti liquidate in €
3.291,00= oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf. in favore di ciascuna di esse.
Civitavecchia, 05/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. 2 Si legge testualmente nel ricorso introduttivo: “Il debito risulta prescritto per l'ulteriore eccezione della mancata notifica di tutti gli atti prodomici all'intimazione. In mancanza di notifica delle cartelle il tributo risulta prescritto ex art 3 commi 9 e 10 L.335 del 1995”.
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1039/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. DIOTALLEVI LAURA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROSANO PIETRO
• Controparte_2
Avv. BONURA HARALD MASSIMO
resistenti
IN PUNTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito, previa sospensione dell'esecuzione:
- dichiarare l'illegittimità dell'intimazione nei limiti della competenza.
- annullare le cartelle sottese all'intimazione.
- dichiarare per l'effetto non fondato il diritto dei resistenti di procedere ad Tribunale di Treviso
esecuzione forzata, per la mancanza di un valido titolo esecutivo prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario. Si allegano in copia i seguenti documenti:
1- Copia intimazione;
2- Notifica PEC
Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per i motivi suesposti;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
accertare e dichiarare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti della riscossione sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente l'inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di impugnazione e comunque l'infondatezza;
- accertare e dichiarare la legittimità dell'azione riscuotitiva dell'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso articolate perchè infondate. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Controparte_2
voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della nella parte in cui l'azione CP_2 costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nelle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna geom. Parte_1
al pagamento degli stessi
[...] Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, ove occorra, si chiede l'ammissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, relativamente ai referti di notifica, le relate e gli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale indicata supra al § I.1, oltreché degli eventuali e ulteriori atti esecutivi notificati al contribuente.
Per ciascuna parte si intende altresì richiamato per relationem il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9033203049000 notificata al ricorrente in data 13.04.2022 da per la complessiva somma di € Controparte_1
41.050,92, a fronte del presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle relative a contributi previdenziali e assistenziali CP_2
- 2 - Tribunale di Treviso
• Cartella n. 09720080247567021000 notificata in data 19.12.2008
• Cartella n. 09720110029394727000 notificata in data 06.11.2011
• Cartella n. 09720140053438711000 notificata in data 13.08.2014
• Cartella n. 09720180028299119000 notificata in data 13.03.2018
Il ricorrente ha, nell'ordine, eccepito:
• l'intervenuta prescrizione del debito, a prescindere dalla regolare notifica delle cartelle, alla luce della recente sentenza della Cass. SS.UU 23397/2016 (e ciò perché dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione sono trascorsi oltre cinque anni);
• l'intervenuta prescrizione del debito a fronte della mancata notifica di tutti gli atti prodomici all'intimazione: in mancanza di notifica delle cartelle il tributo risulta prescritto ex art 3 commi 9 e 10 L.335 del 1995; inoltre l'omissione della notificazione di un atto presupposto - la cartella di pagamento - costituisce “vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare l'atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo ( non notificato ) per contestare anche la pretesa tributaria”.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
, ritualmente costituita in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della domanda (Cass. n. 9219/2018), dal momento che l'intimazione di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non per vizi della notifica degli atti presupposti e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla loro notifica.
Ha poi evidenziato:
• come l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento - opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - vada proposta a pena di decadenza entro il termine di venti giorni che, nel caso di specie, non risulta rispettato, donde la tardività della domanda;
• come la mancata impugnazione dell'atto presupposto precluda al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione;
• come successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, l abbia Controparte_3
“provveduto alla notificazione di ulteriori atti della riscossione (cfr. 6-9) mai impugnati”, donde “l'inammissibilità del ricorso”;
• come le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento - contenenti tutti i requisiti formali fissati dalla legge - risultino regolarmente notificate (con raccomandata con avviso di ricevimento);
• come l'eccezione di presunta intervenuta prescrizione risulti, con riferimento al periodo successivo alla data di notifica delle cartelle, “tardiva in quanto non proposta entro i termini
- 3 - Tribunale di Treviso
di legge per l'impugnazione degli atti della riscossione precedentemente notificati all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
inammissibile in quanto formulata attraverso l'azione di accertamento negativo del credito, la quale presuppone che il diritto sia stato vantato o azionato dal creditore;
ipotesi quest'ultima che non si ravvisa nel caso di specie;
infondata in quanto successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento l ha provveduto alla notificazione di due Controparte_3 successive intimazioni di pagamento valevoli quali atti interruttivi della prescrizione e ciò anche in virtù dell'applicazione della disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del DL n.
18/2020 la quale ha previsto la sospensione del termine prescrizionale nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021”.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
La ritualmente costituita, ha preso puntualmente posizione su tutte le difese della Controparte_2 parte ricorrente, per le ragioni tutte compiutamente illustrate nella comparsa di costituzione (il cui contenuto deve qui intendersi integralmente richiamato per relationem).
Ha, fra l'altro, precisato che si è verificata una decadenza rispetto alle contestazioni vertenti sulla valida formazione dei ruoli, tenuto conto della risalente notificazione dei ruoli e apparendo evidente l'inosservanza del termine di cui all'art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999, con conseguente tardività dell'opposizione.
La causa è stata rinviata per discussione all'udienza cartolare del 5.12.'25, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.1, e viene decisa a seguito della scadenza dei termini con la presente sentenza contestualmente motivata.
**
Come è dato evincere dalla sintesi degli atti, parte ricorrente - muovendo dall'irritualità della notifica di tutti gli atti prodromici (fatta eccezione per l'intimazione di pagamento qui impugnata) - deduce l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente e l'intervenuta prescrizione.
- 4 - Tribunale di Treviso
In esito alle produzioni documentali di si deve prendere atto della ritualità di tutte le CP_4 notificazioni. Nondimeno, valorizzando la ragione più liquida, la motivazione assorbente che conduce al rigetto integrale della domanda del ricorrente, va ricondotta all'eccezione di intempestività sollevata dalla già con la memoria di costituzione. CP_2
Con pronuncia n. 7156/2023 la Suprema Corte ha affrontato il tema della tempestività dell'opposizione all'intimazione di pagamento. I giudici di legittimità hanno chiarito che in caso di opposizione ad intimazione di pagamento “in funzione recuperatoria”, ossia supportata dall'allegazione dell'inesistenza delle notifiche delle cartelle esattoriali e quindi dall'eccezione di intervenuta prescrizione2, la cognizione in capo al contribuente di un ipotetico debito contributivo si avvera al momento della notifica dell'atto di intimazione, cioè dell'atto che rappresenta il primo momento utile (nella prospettiva del debitore) per avere contezza del suo presunto debito ed azionare eventuali azioni difensive. Ne consegue che il termine di impugnazione di tale atto è disciplinato dall'art. 24 del d. lvo 46/1999 ed è quindi pari a 40 giorni, termine che come correttamente evidenziato dalla è inutilmente decorso. CP_2
Testualmente la Suprema Corte ha chiarito: “... Invero, questa Corte (### 6 - L, Ordinanza 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 64533 - 01)”.
Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria del ricorrente avrebbe dovuto essere instaurata entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 13.4.2022.
Il ricorso risulta depositato il 23 maggio 2023 e quindi oltre il termine prescritto.
L'opposizione deve, quindi, essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. 55/2014 utilizzando i seguenti parametri: causa previdenziale, assenza di attività istruttoria, valori minimi.
p.q.m.
- 5 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti liquidate in €
3.291,00= oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf. in favore di ciascuna di esse.
Civitavecchia, 05/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. 2 Si legge testualmente nel ricorso introduttivo: “Il debito risulta prescritto per l'ulteriore eccezione della mancata notifica di tutti gli atti prodomici all'intimazione. In mancanza di notifica delle cartelle il tributo risulta prescritto ex art 3 commi 9 e 10 L.335 del 1995”.