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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 16/01/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
DONNARUMMA RAFFAELE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4953/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000314358000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005286060000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023006174714000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21292/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: Gli uffici si riportano a quanto depositato in atti. Ufficio Riscossione chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento notificata via pec in data
21/01/2025 con cui veniva informato che non risulterebbero state pagate n. 6 cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 51.906,37 di cui euro 34.069,42 relativi a tributi, euro 635,92 relativi a contravvenzioni al codice della strada ed euro 15.859,92 relativi a contributi previdenziali. Pertanto il contenzioso riguarda unicamente la voce tributi. In data 17/11/2025 il ricorrente deposita una istanza con la quale chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere avendo l'Ufficio rinunciato al pignoramento in quanto rientrante in un piano di rateizzo sempre onorato. Controparte conferma tale circostanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della volontà delle parti, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
DONNARUMMA RAFFAELE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4953/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000314358000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005286060000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712023006174714000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21292/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: Gli uffici si riportano a quanto depositato in atti. Ufficio Riscossione chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento notificata via pec in data
21/01/2025 con cui veniva informato che non risulterebbero state pagate n. 6 cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 51.906,37 di cui euro 34.069,42 relativi a tributi, euro 635,92 relativi a contravvenzioni al codice della strada ed euro 15.859,92 relativi a contributi previdenziali. Pertanto il contenzioso riguarda unicamente la voce tributi. In data 17/11/2025 il ricorrente deposita una istanza con la quale chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere avendo l'Ufficio rinunciato al pignoramento in quanto rientrante in un piano di rateizzo sempre onorato. Controparte conferma tale circostanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della volontà delle parti, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.