Articolo 13 della Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Articolo 12
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15 gennaio 2004
Art. 13. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari complessivamente ad euro 333.980 per l'anno 2003, ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 333.980 per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto ad euro 9.673.440 per l'anno 2004, ad euro 8.356.070 per l'anno 2005 e ad euro 145.550 per l'anno 2006, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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