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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9362/2014
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 03.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le memorie conclusionali depositate dall'avv Voza per parte opponente
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9362/2014 del R.G. dell'anno 2014 all'esito dell'udienza del 3/12/2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc., vertente t r a
, nata a [...], il [...], res.te in Battipaglia (Sa), alla via Ricasoli, 69, CF Parte_1
, elettivamente dom.ta in CapaccioPaestum (Sa), alla via Magna Grecia, 845 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Dalmazio Voza, CF;
- Opponente-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. A. Raviele elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Salerno alla via S. Leonardo, Galleria Mediterraneo, scala G;
-Opposta-
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 2557/14 R.D.I. reso in data 26/8/2014 dal Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso monitorio presentato da il Tribunale di Salerno con decreto n. 2557/14, reso CP_1 in data 26/08/2014, ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € 40.000,00 a Parte_1
pagina 1 di 7 titolo di restituzione dell'acconto versato in adempimento del contratto preliminare di compravendita dell'immobile di identificato nel NCT del Comune di Battipaglia al foglio n. 25, p.lla 1939, sub 69 in via
Ricasoli, piano terzo, stipulato tra le parti il 23 dicembre 2011. Il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente il ricorso monitorio, in cui si richiedeva la somma di € 50.000,00, considerando che il contratto preliminare prevedeva la restituzione delle somme versate in adempimento del contratto, ma ad eccezione della caparra confirmatoria di € 10.000,00.
Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione in cui Parte_1 premetteva che:
- in data 23/12/2011, si impegnava con preliminare di compravendita a trasferire Parte_1 all'opposta la proprietà dell'appartamento sito in via Ricasoli, nel comune di Battipaglia (Sa).
- la promissaria acquirente, all'atto della sottoscrizione, era stata messa a conoscenza CP_1 della pendenza di una procedura esecutiva (R.G.E. 549/09, Tribunale di Salerno) sull'immobile promesso in vendita;
- l'acquisto era fissato in Euro 250.000,00 e si conveniva che la sig.ra dovesse versare 50.000,00 CP_1
Euro quale "versamento della somma come definita in ogni singola transazione, a titolo di anticipo da imputarsi a quota capitale".
- la si obbligava a chiedere mutuo bancario per il pagamento del prezzo residuo, e le parti CP_1 sottoscrivevano il contratto con apposizione di condizione risolutiva, prevedendo, all'art. 4, che "in caso di mancata erogazione del mutuo entro il 31/12/2012, il contratto definitivo dovrà ritenersi risolto e la titolarità del bene ritornerà automaticamente nella disponibilità della parte venditrice". La risoluzione comportava la restituzione di tutte le somme versate, tranne la caparra confirmatoria. La avrebbe avuto diritto alla restituzione solo CP_1 successivamente all'avvenuta alienazione dell'immobile da parte della e, comunque, entro e non Pt_1 oltre 12 mesi dalla data di risoluzione del "contratto definitivo".
- in adempimento degli obblighi del preliminare, la promissaria acquirente corrispondeva la somma di
Euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed in data 30/12/2011 emetteva un assegno circolare di
Euro 40.000,00, intestato alla Banca della Campania, creditrice procedente.
- Anche dopo il 31/12/2012, non avendo avuto alcuna espressa comunicazione circa l'erogazione del mutuo, la promissaria venditrice si impegnava a raggiungere accordi con i vari creditori, ancora insinuati nella procedura esecutiva;
- senza alcun preventivo avviso, in data 12/8/2013, la spiegava intervento nella procedura CP_1 esecutiva per la restituzione della somma di € 40.000 versata e successivamente proponeva ricorso per ingiunzione, notificato unitamente al pedissequo decreto ingiuntivo in data 1/10/2014.
Tanto premesso, deduceva la opponente che ai sensi dell'art. 4 del preliminare del 23/12/2011,
l'ipotesi di mancata erogazione del mutuo entro il 31/12/2012 comportava la risoluzione del contratto, ma pagina 2 di 7 la clausola di restituzione delle somme (ad eccezione della caparra) non è una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; che in tema di condizione apposta al contratto, l'altra parte non è liberata dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede;
che nonostante l'avveramento della condizione risolutiva (mancata erogazione mutuo), la ha comunicato la risoluzione, ma non ha mai inoltrato alla alcuna Pt_1 CP_1 comunicazione esplicativa, comportandosi l'acquirente come se la promessa di acquisto fosse ancora valida per cui la si è trovata costretta a trattare con i creditori e a cercare soluzioni. Pt_1
Aggiungeva che l'intervento della nella procedura esecutiva comportava l'impossibilità per la CP_1 di proseguire la definizione delle transazioni con i creditori;
che la promissaria acquirente avrebbe Pt_1 dovuto comunicare la volontà di risolvere il contratto ed invece la ha avuto diritto alla restituzione CP_1 solo successivamente all'avvenuta alienazione dell'immobile da parte della e comunque entro e non Pt_1 oltre 12 mesi dalla data di risoluzione del "contratto definitivo". La ha sottoscritto un nuovo Pt_1 preliminare in data 9/01/2014 per la cessione dell'immobile al sig. , ad un prezzo di Parte_2
175.000,00 Euro, subordinando il definitivo all'accordo con i creditori intervenuti. L'intervento intempestivo e illegittimo di ha impedito l'estinzione della procedura e la cancellazione del gravame. CP_1
Deduceva pertanto la di aver subìto un danno da perdita di chance, in quanto la , Pt_1 CP_1 agendo in modo censurabile, ha pregiudicato la sua possibilità di vendere l'immobile a condizioni più vantaggiose ed estinguere la procedura;
infatti, considerando la svalutazione dell'immobile all'epoca dell'intervento nella procedura (Agosto 2013), la ha subito un danno patrimoniale calcolato nella Pt_1
CTP allegata in Euro 76.000,00.
Per l'effetto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n° 2557/14, per l'assoluta insussistenza di qualsivoglia prova documentale a supporto del diritto vantato dall'opposta, e per l'insussistenza del credito azionato. • In via riconvenzionale, accertato che il contratto preliminare si è risolto esclusivamente per l'inadempimento dell'opposta, riconoscere, in favore dell'opponente la somma di Euro 26.000,00, compensando parzialmente la somma di Euro 50.000,00 già corrisposta. • In subordine, riconoscere, in favore dell'opponente, risarcimento del danno da perdita di chance e per l'effetto, condannare l'opposta al versamento di quella somma che l'On.le
Giudicante riterrà riconoscere in via equitativa trattandosi ad ogni modo di danno difficilmente quantificabile. • In via del tutto gradata, riconoscere il diritto dell'opponente alla ritenzione della somma di Euro 10.000,00, corrisposti a titolo di caparra confirmatoria. • In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi con distrazione”.
Si costituiva deducendo che a causa di fatti sopravvenuti, le successive transazioni con gli CP_1 altri creditori intervenuti non potevano essere definite alle condizioni concordate, e solo per questo motivo le parti intendevano consensualmente risolvere il contratto. Si considerava che la avrebbe potuto Pt_1 restituire le somme ricevute dall'acquirente solo a seguito della vendita del predetto cespite, ma la , al CP_1 fine di tutelare il suo credito, intervenne nella procedura esecutiva in data 13.08.2013 (dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo), e proponendo successivamente ricorso per decreto ingiuntivo. pagina 3 di 7 Evidenziava che il monitorio si basava sull'assegno circolare di 40.000,00 Euro con cui la ha CP_1 adempiuto agli obblighi assunti nel preliminare del 23.12.2011, soddisfacendo, per conto della la Pt_1 pretesa della Banca della Campania.
Contestava la ricostruzione della controparte secondo cui la risoluzione del contratto sia intervenuta per la mancata erogazione del mutuo (come previsto all'art. 4), adducendo che il vero motivo per cui le parti concordavano di intendere risolto il preliminare è che le successive transazioni con gli altri creditori non potevano essere definite alle condizioni e nei termini concordati (violazione art. 6 del preliminare); che in particolare la era a conoscenza del rifiuto dei creditori (BCC di ) di transigere alle Pt_1 Pt_3 condizioni economiche del preliminare.
La opposta contestava il danno da "perdita di chance" dedotto da controparte insistendo che la causa della mancata stipula del definitivo era dovuta alla impossibilità di definire le transazioni con i creditori insinuati.
Evidenziava che avendo diritto alla restituzione delle somme solo successivamente all'alienazione dell'immobile, era intervenuta nella procedura esecutiva per far valere tale diritto.
Contestava che il nuovo contratto preliminare stipulato dalla con il Pt_1 Parte_2
09.01.2014 non fosse andato a buon fine a causa dell'intervento "intempestivo ed illegittimo" della in CP_1 quando il predetto intervento del 12.08.2013 è avvenuto cinque mesi prima della stipula del secondo preliminare per cui non può esservi nesso causale tra l'intervento della e la mancata conclusione del CP_1 definitivo con il nuovo acquirente. Non si configura alcun danno da "perdita di chance".
Ribadiva che la mancata stipula del definitivo è imputabile esclusivamente alla condotta della promissaria venditrice ( , per la violazione dell'art. 6 del contratto preliminare, poiché le transazioni Pt_1 con i creditori intervenuti nella procedura esecutiva non potevano più essere definite alle condizioni e nei termini concordati.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: - Concedere la provvisoria esecuzione, ex art. 648
c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1229/2014 (iscritto al n. 2557/2014 R.G.), emesso il 26.08.2014 dal Tribunale di Salerno;
- nel merito, dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dalla Pt_1
Celebrata la prima udienza, in cui il legale della opposta compariva chiedendo la concessione CP_1 della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, questi successivamente si disinteressava del giudizio. Infatti, non svolgeva attività istruttoria, non depositava le memorie istruttorie ex art 183 co 6 c.p.c., né compariva alle successive udienze, nonostante i decreti di fissazione delle udienze risultino essere state regolarmente comunicate dalla cancelleria all'avv. Raviele.
Tale contegno processuale è però privo di rilevanza processuale, perché la rinuncia agli atti del giudizio può essere effettuata solo con le forme dell'art 306 cpc e previa accettazione della controparte, pagina 4 di 7 mentre la rinuncia alla pretesa sostanziale deve provenire dalla parte personalmente;
condizioni che non sussistono nel caso di specie, in quanto il difensore della parte opponente ha continuato a sostenere la difesa della sua assistita, depositando le memorie istruttorie e partecipando a tutte le udienze, anche cartolari e precisando le conclusioni.
Neppure la mancata riproposizione delle conclusioni nell'udienza ex art 189 cpc ed il mancato deposito di comparse conclusionali ha effetto di ritenere rinunciate le domande e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo (in tal senso ex multis Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 20/11/2020
“In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione”).
Pertanto, si presumono confermate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata il 23.04.15, in cui la parte opposta si è limitata a chiedere la conferma del D.I. per l'importo di €
40.000,00, rinunciando alla originaria pretesa in ricorso monitorio di ottenere la restituzione anche della caparra confirmatoria per l'importo di € 10.000,00.
La causa non è stata istruita e dopo l'avvicendamento di diversi giudici e numerose udienze di mero rinvio, lo scrivente, divenuto assegnatario della causa dal 29.04.2025, fissava direttamente l'udienza odierna del 03.12.2025, da celebrarsi con note scritte, per la decisione ex art 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali;
ma come premesso solo il difensore di parte opponente depositava le note scritte.
Così riassunti i fatti processuali salienti, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Dalla lettura del contratto preliminare, si evince che nella procedura esecutiva del 2009, aperta per un credito di € 52.000, intervenivano successivamente i seguenti creditori:
a) Banca della Campania, per un credito pari ad euro 40.000,00;
b) , per un credito pari ad euro 70.000,00; Controparte_2
c) per un credito pari ad euro 20.340, 00; Controparte_3
d) Avv. , per un credito pari ad euro 6.000, 00; CP_4
e) 15.000,00. Controparte_5
f) credito di € 5.000,00; Parte_4
- che la promittente venditrice si obbligava risolvere tutte le insorte controversie con ogni Pt_1 creditore, con separati accordi transattivi volto a tacitazione definitiva delle loro pretese creditorie così da alienare alla promissaria acquirente il bene libero da pesi ed iscrizioni pregiudizievoli.
La promissaria acquirente adempiva agli obblighi del preliminare, non solo versando la caparra di €
10.000,00 ma soprattutto accollandosi il debito della nei confronti della banca Campania, uno dei Pt_1 creditori procedenti, mediante versamento di un assegno di € 40.000,00. pagina 5 di 7 Viceversa la non adempiva ai suoi obblighi non riuscendo a transigere le posizioni debitorie Pt_1 con tutti gli altri creditori procedenti. Ed infatti risultano allegate agli atti del fascicolo di parte opponente solo tre proposte di pagamento a saldo e stralcio, accettate da creditori, ma tra di essi non vi è traccia della che era titolare del credito di maggior importo. CP_2
Ne consegue che risulta fondata la deduzione di parte opposta secondo cui il contratto si è risolto consensualmente perché la promittente venditrice non è riuscita a raggiungere accordi transattivi con i creditori procedenti ed in particolare con la secondo le condizioni proposte. CP_2
Il mancato ottenimento di un mutuo bancario da parte della entro il 31.12.12 è elemento del CP_1 tutto neutro ed indifferente perché la non era riuscita nel predetto termine a raggiungere accordi Pt_1 transattivi con tutti i creditori procedenti.
Non vi è dubbio che non essendosi verificate le condizioni apposte nel contratto preliminare, senza alcun inadempimento grave e rilevante dei contraenti ai sensi degli artt 1453 e 1455 c.c. (perché
l'adempimento degli obblighi assunti sia dalla promittente venditrice che dalla promissaria acquirente richiedevano la cooperazione di soggetti terzi, ossia i creditori procedenti per le transazioni ed una banca per l'erogazione del mutuo) il contratto si è risolto ex art 4 del contratto medesimo e per l'effetto è maturato in favore della il diritto di ottenere la restituzione della somma di € 40.000 erogata alla CP_1 banca creditrice.
Tale pagamento era giustificato sotto il profilo causale dalla stipula del contratto definitivo di compravendita;
costituiva infatti un pagamento in acconto per la soddisfazione di uno dei creditori procedenti. Dal momento che la promissaria venditrice non riusciva a raggiungere accordi transattivi con gli altri e non poteva quindi adempiere all'obbligazione contrattuale di alienare l'immobile alla libero CP_1 da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, e non si poteva pertanto stipulare il contratto definitivo, la promissaria acquirente ha diritto alla restituzione del pagamento solutorio effettuato.
Detto questo circa la fondatezza del credito vantato con il monitorio, e passando alla domanda riconvenzionale da perdita di chance di alienare l'immobile ad un prezzo più elevato, essa è priva di fondamento.
Nel contratto preliminare si prevedeva che la restituzione delle somme versate dalla promissaria acquirente fosse posticipata alla alienazione dell'immobile o al massimo entro 12 mesi dopo la risoluzione del contratto. Tuttavia, avendo la liquidato uno dei creditori procedenti, è divenuta intervenire CP_1 necessariamente nella procedura esecutiva per tutelare il suo credito restitutorio surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto.
Pertanto, la opponente non può dolersi di tale iniziativa che costituisce esercizio legittimo della CP_1 del diritto di tutelare il proprio credito. Inoltre la circostanza che l'immobile sia alla fine stato venduto all'asta per € 175.000,00 non è conseguenza immediata e diretta (art 1223 c.c.) dell'atto di intervento della pagina 6 di 7 nella procedura esecutiva;
la parte opponente non ha infatti provato di aver raggiunto accordi con CP_1 tutti i creditori e non ha provato che non ha potuto liberare l'immobile dal peso della trascrizione della procedura esecutiva esclusivamente a cagione dell'intervento nella procedura da parte della . CP_1
Non resta che regolare le spese di lite. Si è detto in premessa che il disinteresse alla causa di una parte e del suo difensore non ha valore di rinuncia alle domande proposte in comparsa costitutiva, ma può incidere sulla regolamentazione delle spese di giudizio. Il difensore della parte opposta dopo il deposito della comparsa costitutiva e dopo la partecipazione alla prima udienza di comparizione in cui ha insistito nella richiesta della provvisoria esecuzione, non ha più partecipato al giudizio, disinteressandosene completamente, non svolgendo altra attività difensiva. Si ritiene che questo contegno configuri uno dei gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art 92 co 2 c.p.c. nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost n 77/18; diversamente la parte opposta verrebbe premiata con il riconoscimento del compenso per attività processuale non compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in pers. del Giudice dr. Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 2557/2014 dichiarandolo esecutivo ex art 653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno
03.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 03.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le memorie conclusionali depositate dall'avv Voza per parte opponente
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9362/2014 del R.G. dell'anno 2014 all'esito dell'udienza del 3/12/2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc., vertente t r a
, nata a [...], il [...], res.te in Battipaglia (Sa), alla via Ricasoli, 69, CF Parte_1
, elettivamente dom.ta in CapaccioPaestum (Sa), alla via Magna Grecia, 845 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Dalmazio Voza, CF;
- Opponente-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. A. Raviele elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Salerno alla via S. Leonardo, Galleria Mediterraneo, scala G;
-Opposta-
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 2557/14 R.D.I. reso in data 26/8/2014 dal Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso monitorio presentato da il Tribunale di Salerno con decreto n. 2557/14, reso CP_1 in data 26/08/2014, ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € 40.000,00 a Parte_1
pagina 1 di 7 titolo di restituzione dell'acconto versato in adempimento del contratto preliminare di compravendita dell'immobile di identificato nel NCT del Comune di Battipaglia al foglio n. 25, p.lla 1939, sub 69 in via
Ricasoli, piano terzo, stipulato tra le parti il 23 dicembre 2011. Il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente il ricorso monitorio, in cui si richiedeva la somma di € 50.000,00, considerando che il contratto preliminare prevedeva la restituzione delle somme versate in adempimento del contratto, ma ad eccezione della caparra confirmatoria di € 10.000,00.
Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione in cui Parte_1 premetteva che:
- in data 23/12/2011, si impegnava con preliminare di compravendita a trasferire Parte_1 all'opposta la proprietà dell'appartamento sito in via Ricasoli, nel comune di Battipaglia (Sa).
- la promissaria acquirente, all'atto della sottoscrizione, era stata messa a conoscenza CP_1 della pendenza di una procedura esecutiva (R.G.E. 549/09, Tribunale di Salerno) sull'immobile promesso in vendita;
- l'acquisto era fissato in Euro 250.000,00 e si conveniva che la sig.ra dovesse versare 50.000,00 CP_1
Euro quale "versamento della somma come definita in ogni singola transazione, a titolo di anticipo da imputarsi a quota capitale".
- la si obbligava a chiedere mutuo bancario per il pagamento del prezzo residuo, e le parti CP_1 sottoscrivevano il contratto con apposizione di condizione risolutiva, prevedendo, all'art. 4, che "in caso di mancata erogazione del mutuo entro il 31/12/2012, il contratto definitivo dovrà ritenersi risolto e la titolarità del bene ritornerà automaticamente nella disponibilità della parte venditrice". La risoluzione comportava la restituzione di tutte le somme versate, tranne la caparra confirmatoria. La avrebbe avuto diritto alla restituzione solo CP_1 successivamente all'avvenuta alienazione dell'immobile da parte della e, comunque, entro e non Pt_1 oltre 12 mesi dalla data di risoluzione del "contratto definitivo".
- in adempimento degli obblighi del preliminare, la promissaria acquirente corrispondeva la somma di
Euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed in data 30/12/2011 emetteva un assegno circolare di
Euro 40.000,00, intestato alla Banca della Campania, creditrice procedente.
- Anche dopo il 31/12/2012, non avendo avuto alcuna espressa comunicazione circa l'erogazione del mutuo, la promissaria venditrice si impegnava a raggiungere accordi con i vari creditori, ancora insinuati nella procedura esecutiva;
- senza alcun preventivo avviso, in data 12/8/2013, la spiegava intervento nella procedura CP_1 esecutiva per la restituzione della somma di € 40.000 versata e successivamente proponeva ricorso per ingiunzione, notificato unitamente al pedissequo decreto ingiuntivo in data 1/10/2014.
Tanto premesso, deduceva la opponente che ai sensi dell'art. 4 del preliminare del 23/12/2011,
l'ipotesi di mancata erogazione del mutuo entro il 31/12/2012 comportava la risoluzione del contratto, ma pagina 2 di 7 la clausola di restituzione delle somme (ad eccezione della caparra) non è una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; che in tema di condizione apposta al contratto, l'altra parte non è liberata dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede;
che nonostante l'avveramento della condizione risolutiva (mancata erogazione mutuo), la ha comunicato la risoluzione, ma non ha mai inoltrato alla alcuna Pt_1 CP_1 comunicazione esplicativa, comportandosi l'acquirente come se la promessa di acquisto fosse ancora valida per cui la si è trovata costretta a trattare con i creditori e a cercare soluzioni. Pt_1
Aggiungeva che l'intervento della nella procedura esecutiva comportava l'impossibilità per la CP_1 di proseguire la definizione delle transazioni con i creditori;
che la promissaria acquirente avrebbe Pt_1 dovuto comunicare la volontà di risolvere il contratto ed invece la ha avuto diritto alla restituzione CP_1 solo successivamente all'avvenuta alienazione dell'immobile da parte della e comunque entro e non Pt_1 oltre 12 mesi dalla data di risoluzione del "contratto definitivo". La ha sottoscritto un nuovo Pt_1 preliminare in data 9/01/2014 per la cessione dell'immobile al sig. , ad un prezzo di Parte_2
175.000,00 Euro, subordinando il definitivo all'accordo con i creditori intervenuti. L'intervento intempestivo e illegittimo di ha impedito l'estinzione della procedura e la cancellazione del gravame. CP_1
Deduceva pertanto la di aver subìto un danno da perdita di chance, in quanto la , Pt_1 CP_1 agendo in modo censurabile, ha pregiudicato la sua possibilità di vendere l'immobile a condizioni più vantaggiose ed estinguere la procedura;
infatti, considerando la svalutazione dell'immobile all'epoca dell'intervento nella procedura (Agosto 2013), la ha subito un danno patrimoniale calcolato nella Pt_1
CTP allegata in Euro 76.000,00.
Per l'effetto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n° 2557/14, per l'assoluta insussistenza di qualsivoglia prova documentale a supporto del diritto vantato dall'opposta, e per l'insussistenza del credito azionato. • In via riconvenzionale, accertato che il contratto preliminare si è risolto esclusivamente per l'inadempimento dell'opposta, riconoscere, in favore dell'opponente la somma di Euro 26.000,00, compensando parzialmente la somma di Euro 50.000,00 già corrisposta. • In subordine, riconoscere, in favore dell'opponente, risarcimento del danno da perdita di chance e per l'effetto, condannare l'opposta al versamento di quella somma che l'On.le
Giudicante riterrà riconoscere in via equitativa trattandosi ad ogni modo di danno difficilmente quantificabile. • In via del tutto gradata, riconoscere il diritto dell'opponente alla ritenzione della somma di Euro 10.000,00, corrisposti a titolo di caparra confirmatoria. • In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi con distrazione”.
Si costituiva deducendo che a causa di fatti sopravvenuti, le successive transazioni con gli CP_1 altri creditori intervenuti non potevano essere definite alle condizioni concordate, e solo per questo motivo le parti intendevano consensualmente risolvere il contratto. Si considerava che la avrebbe potuto Pt_1 restituire le somme ricevute dall'acquirente solo a seguito della vendita del predetto cespite, ma la , al CP_1 fine di tutelare il suo credito, intervenne nella procedura esecutiva in data 13.08.2013 (dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo), e proponendo successivamente ricorso per decreto ingiuntivo. pagina 3 di 7 Evidenziava che il monitorio si basava sull'assegno circolare di 40.000,00 Euro con cui la ha CP_1 adempiuto agli obblighi assunti nel preliminare del 23.12.2011, soddisfacendo, per conto della la Pt_1 pretesa della Banca della Campania.
Contestava la ricostruzione della controparte secondo cui la risoluzione del contratto sia intervenuta per la mancata erogazione del mutuo (come previsto all'art. 4), adducendo che il vero motivo per cui le parti concordavano di intendere risolto il preliminare è che le successive transazioni con gli altri creditori non potevano essere definite alle condizioni e nei termini concordati (violazione art. 6 del preliminare); che in particolare la era a conoscenza del rifiuto dei creditori (BCC di ) di transigere alle Pt_1 Pt_3 condizioni economiche del preliminare.
La opposta contestava il danno da "perdita di chance" dedotto da controparte insistendo che la causa della mancata stipula del definitivo era dovuta alla impossibilità di definire le transazioni con i creditori insinuati.
Evidenziava che avendo diritto alla restituzione delle somme solo successivamente all'alienazione dell'immobile, era intervenuta nella procedura esecutiva per far valere tale diritto.
Contestava che il nuovo contratto preliminare stipulato dalla con il Pt_1 Parte_2
09.01.2014 non fosse andato a buon fine a causa dell'intervento "intempestivo ed illegittimo" della in CP_1 quando il predetto intervento del 12.08.2013 è avvenuto cinque mesi prima della stipula del secondo preliminare per cui non può esservi nesso causale tra l'intervento della e la mancata conclusione del CP_1 definitivo con il nuovo acquirente. Non si configura alcun danno da "perdita di chance".
Ribadiva che la mancata stipula del definitivo è imputabile esclusivamente alla condotta della promissaria venditrice ( , per la violazione dell'art. 6 del contratto preliminare, poiché le transazioni Pt_1 con i creditori intervenuti nella procedura esecutiva non potevano più essere definite alle condizioni e nei termini concordati.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: - Concedere la provvisoria esecuzione, ex art. 648
c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1229/2014 (iscritto al n. 2557/2014 R.G.), emesso il 26.08.2014 dal Tribunale di Salerno;
- nel merito, dichiarare inammissibile, inesistente, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dalla Pt_1
Celebrata la prima udienza, in cui il legale della opposta compariva chiedendo la concessione CP_1 della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, questi successivamente si disinteressava del giudizio. Infatti, non svolgeva attività istruttoria, non depositava le memorie istruttorie ex art 183 co 6 c.p.c., né compariva alle successive udienze, nonostante i decreti di fissazione delle udienze risultino essere state regolarmente comunicate dalla cancelleria all'avv. Raviele.
Tale contegno processuale è però privo di rilevanza processuale, perché la rinuncia agli atti del giudizio può essere effettuata solo con le forme dell'art 306 cpc e previa accettazione della controparte, pagina 4 di 7 mentre la rinuncia alla pretesa sostanziale deve provenire dalla parte personalmente;
condizioni che non sussistono nel caso di specie, in quanto il difensore della parte opponente ha continuato a sostenere la difesa della sua assistita, depositando le memorie istruttorie e partecipando a tutte le udienze, anche cartolari e precisando le conclusioni.
Neppure la mancata riproposizione delle conclusioni nell'udienza ex art 189 cpc ed il mancato deposito di comparse conclusionali ha effetto di ritenere rinunciate le domande e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo (in tal senso ex multis Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 20/11/2020
“In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione”).
Pertanto, si presumono confermate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata il 23.04.15, in cui la parte opposta si è limitata a chiedere la conferma del D.I. per l'importo di €
40.000,00, rinunciando alla originaria pretesa in ricorso monitorio di ottenere la restituzione anche della caparra confirmatoria per l'importo di € 10.000,00.
La causa non è stata istruita e dopo l'avvicendamento di diversi giudici e numerose udienze di mero rinvio, lo scrivente, divenuto assegnatario della causa dal 29.04.2025, fissava direttamente l'udienza odierna del 03.12.2025, da celebrarsi con note scritte, per la decisione ex art 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali;
ma come premesso solo il difensore di parte opponente depositava le note scritte.
Così riassunti i fatti processuali salienti, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Dalla lettura del contratto preliminare, si evince che nella procedura esecutiva del 2009, aperta per un credito di € 52.000, intervenivano successivamente i seguenti creditori:
a) Banca della Campania, per un credito pari ad euro 40.000,00;
b) , per un credito pari ad euro 70.000,00; Controparte_2
c) per un credito pari ad euro 20.340, 00; Controparte_3
d) Avv. , per un credito pari ad euro 6.000, 00; CP_4
e) 15.000,00. Controparte_5
f) credito di € 5.000,00; Parte_4
- che la promittente venditrice si obbligava risolvere tutte le insorte controversie con ogni Pt_1 creditore, con separati accordi transattivi volto a tacitazione definitiva delle loro pretese creditorie così da alienare alla promissaria acquirente il bene libero da pesi ed iscrizioni pregiudizievoli.
La promissaria acquirente adempiva agli obblighi del preliminare, non solo versando la caparra di €
10.000,00 ma soprattutto accollandosi il debito della nei confronti della banca Campania, uno dei Pt_1 creditori procedenti, mediante versamento di un assegno di € 40.000,00. pagina 5 di 7 Viceversa la non adempiva ai suoi obblighi non riuscendo a transigere le posizioni debitorie Pt_1 con tutti gli altri creditori procedenti. Ed infatti risultano allegate agli atti del fascicolo di parte opponente solo tre proposte di pagamento a saldo e stralcio, accettate da creditori, ma tra di essi non vi è traccia della che era titolare del credito di maggior importo. CP_2
Ne consegue che risulta fondata la deduzione di parte opposta secondo cui il contratto si è risolto consensualmente perché la promittente venditrice non è riuscita a raggiungere accordi transattivi con i creditori procedenti ed in particolare con la secondo le condizioni proposte. CP_2
Il mancato ottenimento di un mutuo bancario da parte della entro il 31.12.12 è elemento del CP_1 tutto neutro ed indifferente perché la non era riuscita nel predetto termine a raggiungere accordi Pt_1 transattivi con tutti i creditori procedenti.
Non vi è dubbio che non essendosi verificate le condizioni apposte nel contratto preliminare, senza alcun inadempimento grave e rilevante dei contraenti ai sensi degli artt 1453 e 1455 c.c. (perché
l'adempimento degli obblighi assunti sia dalla promittente venditrice che dalla promissaria acquirente richiedevano la cooperazione di soggetti terzi, ossia i creditori procedenti per le transazioni ed una banca per l'erogazione del mutuo) il contratto si è risolto ex art 4 del contratto medesimo e per l'effetto è maturato in favore della il diritto di ottenere la restituzione della somma di € 40.000 erogata alla CP_1 banca creditrice.
Tale pagamento era giustificato sotto il profilo causale dalla stipula del contratto definitivo di compravendita;
costituiva infatti un pagamento in acconto per la soddisfazione di uno dei creditori procedenti. Dal momento che la promissaria venditrice non riusciva a raggiungere accordi transattivi con gli altri e non poteva quindi adempiere all'obbligazione contrattuale di alienare l'immobile alla libero CP_1 da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, e non si poteva pertanto stipulare il contratto definitivo, la promissaria acquirente ha diritto alla restituzione del pagamento solutorio effettuato.
Detto questo circa la fondatezza del credito vantato con il monitorio, e passando alla domanda riconvenzionale da perdita di chance di alienare l'immobile ad un prezzo più elevato, essa è priva di fondamento.
Nel contratto preliminare si prevedeva che la restituzione delle somme versate dalla promissaria acquirente fosse posticipata alla alienazione dell'immobile o al massimo entro 12 mesi dopo la risoluzione del contratto. Tuttavia, avendo la liquidato uno dei creditori procedenti, è divenuta intervenire CP_1 necessariamente nella procedura esecutiva per tutelare il suo credito restitutorio surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto.
Pertanto, la opponente non può dolersi di tale iniziativa che costituisce esercizio legittimo della CP_1 del diritto di tutelare il proprio credito. Inoltre la circostanza che l'immobile sia alla fine stato venduto all'asta per € 175.000,00 non è conseguenza immediata e diretta (art 1223 c.c.) dell'atto di intervento della pagina 6 di 7 nella procedura esecutiva;
la parte opponente non ha infatti provato di aver raggiunto accordi con CP_1 tutti i creditori e non ha provato che non ha potuto liberare l'immobile dal peso della trascrizione della procedura esecutiva esclusivamente a cagione dell'intervento nella procedura da parte della . CP_1
Non resta che regolare le spese di lite. Si è detto in premessa che il disinteresse alla causa di una parte e del suo difensore non ha valore di rinuncia alle domande proposte in comparsa costitutiva, ma può incidere sulla regolamentazione delle spese di giudizio. Il difensore della parte opposta dopo il deposito della comparsa costitutiva e dopo la partecipazione alla prima udienza di comparizione in cui ha insistito nella richiesta della provvisoria esecuzione, non ha più partecipato al giudizio, disinteressandosene completamente, non svolgendo altra attività difensiva. Si ritiene che questo contegno configuri uno dei gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art 92 co 2 c.p.c. nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost n 77/18; diversamente la parte opposta verrebbe premiata con il riconoscimento del compenso per attività processuale non compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in pers. del Giudice dr. Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 2557/2014 dichiarandolo esecutivo ex art 653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio;
Così deciso in Salerno
03.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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