Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1130/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. SALOMONE GIULIO Parte_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
, con l'avv. PANI FABRIZIO Controparte_2
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto 104 del 2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore del CP_1
convenuto dell'importo di Euro 49.519,97, oltre interessi e spese. A tal fine ha contestato sia l'irregolarità della notifica del titolo (con sua conseguente perenzione)
e quantità del flusso distributivo dei prodotti e dell'inadempimento della controparte che avrebbe abusato della sua posizione dominante, non evadendo gli ordinativi delle merci specie dei marchi pubblicizzati nei volantini o più attrattivi della clientela, di cui sarebbe stato causato lo sviamento verso altri punti vendita con conseguente calo del suo fatturato. Ha affermato che proprio la mancanza dei prodotti primari ha causato l'interruzione del rapporto di somministrazione, inducendola ad approvvigionarsi presso altri fornitori. Si è anche doluta di come specie nei primi anni dell'apertura del suo esercizio le sia stata inibita la libera scelta delle merci da ordinare, inviate autonomamente dal che l'avrebbe rifornita di prodotti a breve scadenza o CP_1
non graditi dalla clientela o ancora eccessivi rispetto alla domanda, costituenti un significativo invenduto a suo carico. Ha, dunque, concluso per l'accertamento dell'inesistenza o, in subordine, della minore entità del credito avversario e comunque per l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna della controparte al risarcimento del danno per le condotte di abuso indicate.
Ha resistito il che ha sostenuto la correttezza della notifica che infatti ha CP_1
consentito di proporre una tempestiva opposizione e richiamato la transazione del
21/04/2021, con cui l'attrice ha riconosciuto il suo debito di Euro 76.091,31, impegnandosi al pagamento in rate mensili con applicazione di interessi nella misura del 6%, inferiore a quella di cui al D.lgs. 231 del 2002. Ha affermato che dopo la conclusione dell'accordo il rapporto di fornitura delle merci è proseguito, rimanendo tuttavia impagate sia le fatture richiamate che a partire dal dicembre del 2023 le rate di cui al piano di rientro del debito con conseguente comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Ha chiarito come è stato quantificato il credito, evidenziando la genericità, pretestuosità ed infondatezza delle contestazioni avversarie e rilevando come le fatture, dichiarate come non leggibili, siano comunque non solo conoscibili dal portale di Agenzia delle Entrate, ma effettivamente conosciute dalla controparte che infatti le ha poi specificamente contestate nel suo atto di opposizione. Ha sostenuto di aver eseguito tutte le forniture per cui ha preteso il pagamento e contestato ogni asserito suo inadempimento o sopruso, negando di aver imposto le forniture e di avere disatteso gli ordini o di aver consegnato merci praticamente invendibili ed evidenziando come l'attrice avrebbe potuto liberamente interrompere il rapporto, incrinatosi e concluso non per i suoi, genericamente asseriti, soprusi, ma per la sua legittima pretesa di ricevere puntualmente i pagamenti delle merci.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, è approdata alla decisione ex artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c.
Occorre anche in questa sede rilevare come ogni eventuale vizio di notifica del decreto ingiuntivo sia stato superato dalla tempestiva opposizione e costituzione in giudizio dell'attrice che ha potuto articolare una completa contestazione della pretesa avversaria.
Il raggiungimento dello scopo, dunque, rende superfluo esaminare nel merito l'eccezione di nullità della notifica.
Occorre premettere che in caso di contestazione del diritto è il convenuto nell'opposizione a decreto ingiuntivo a dover dimostrare l'an e il quantum del suo credito, ma anche che detto onere probatorio riacquista la sua pienezza nel procedimento che occupa solo su stimolazione di precise contestazioni di parte attrice che ha l'onere di articolare stringenti motivi di opposizione. Ora, alcuna specifica contestazione del credito per le forniture dell'importo di Euro
17.595,61 è contenuta nella citazione atteso che la stessa appare nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., senza che dunque la stessa possa trovare cittadinanza nel presente procedimento, perché tanto significherebbe consentire un'opposizione ben oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica previsto dal codice di rito. Il resto del credito vede la sua prova nel riconoscimento di debito e nella promessa di pagamento insite nella scrittura di transazione e nell'accettazione del piano di rientro formulato, atti tutti che determinano un'inversione dell'onere probatorio;
per entrambi i crediti (sia quello derivante dalla transazione che quello per le ulteriori forniture) vale poi il rilievo per cui l'eccezione di pagamento costituisce una condotta processuale del tutto incompatibile con l'effettiva volontà di contestare il diritto. Circa l'estinzione del diritto azionato in via monitoria occorre rilevare come l'estratto conto prodotto con la citazione non rechi l'indicazione della causale del pagamento che invece appare nella produzione eseguita con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che tuttavia fa riferimento ad una rata dell'accordo di transazione del 21/04/2021 che, come ben chiarito dalla creditrice, è stato in parte onorato. Neppure la documentazione bancaria prodotta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. consente di comprendere con chiarezza quali forniture o ratei del piano di rientro siano stati pagati (e si osserva come parte attrice abbia riversato in giudizio una serie di estratti conto senza richiamarli ed illustrarli e, soprattutto, senza evidenziare quali sarebbero stati tra le tante operazioni i pagamenti di interesse per il giudizio per poi riferirli a ciascuna delle fatture azionate).
Alla luce di tali rilievi deve ritenersi che sia stato adeguatamente provato il credito per capitale (quantificato già al netto della cauzione di Euro 5.000,00), al quale va aggiunto quello per gli interessi commerciali, la cui debenza non è affatto esclusa dagli accordi transattivi, atteso che sulle somme a debito è stata espressamente prevista l'applicazione degli interessi di cui alla delibera del consiglio di amministrazione del
, più favorevoli rispetto a quelli previsti dal D.lgs. 231 del 2002, e comunque CP_1
l'applicazione di questi in caso di decadenza della debitrice dal beneficio del termine (circostanza verificatasi a seguito dell'omesso pagamento delle restanti rate del piano di rientro).
Neppure può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per abuso di posizione dominante, non essendo stata dimostrata alcuna condotta illecita riferibile al e causa di un danno economico in diretta relazione causale. In particolare, CP_1
si ribadisce in questa sede che nessuna delle circostanze oggetto dei capi di prova orale articolati da parte opponente avrebbe potuto dimostrare in termini di adeguatezza e sufficienza che la mancata consegna dei prodotti, oltretutto genericamente allegata, sia stata il frutto di una condotta maliziosamente destinata a danneggiare l'attrice o ad imporle condizioni non accettate volontariamente.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata - e con questa anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno - con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 104 del 2024 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposto da nei Parte_1
confronti del Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.052,00, oltre rimborso
[...]
forfettario ed accessori di legge
Sassari, 9/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella