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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 5 febbraio 2025
Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,30 è data lettura in udienza, del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta sul presente verbale costituisce parte integrale dello stesso ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 9390 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 9390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, deciso all'udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc del
5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione e vertente
TRA
(cf ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 70
presso lo studio dell'avv. Elisa Cacciato Insila che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_1 Per_1
, notaio in Roma, in data 23 giugno 2023 rep. 180134 racc. 12348
[...] TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 20 presso lo studio dell'avv.
Francesco Carluccio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in opposizione in primo grado
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in relazione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec in data 11 ottobre 2022 e depositato il 12 gennaio 2023 la società aveva proposto opposizione Controparte_2
ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc avverso la cartella di pagamento 0972021013014037
notificata il 14 luglio 2022, emessa per il mancato integrale pagamento della sanzione amministrativa emessa con il verbale di accertamento V160163/16V elevata il 28 aprile
2016, notificato il 10 luglio 2016 la cui sanzione era stata pagata il 21 luglio 2016 ed in pari data aveva comunicato le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della elevazione della infrazione. per euro 826,10.
A sostegno della opposizione aveva dedotto che in relazione al verbale di accertamento aveva provveduto al pagamento della somma di euro 134,90 dovuta per il pagamento della stessa entro 5 giorni (euro 118,20 oltre euro 16,50 per spese per un totale di euro 134,90)
ed aveva comunque eccepito la intervenuta prescrizione tra la data di notifica del verbale di accertamento e quella di notifica della cartella di pagamento avvenuta il 14 luglio 2022.
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Di conseguenza null a era ancora dovuto per la suddetta sanzione amministrativa.
Si era costituito il deducendo la correttezza della Controparte_4
richiesta effettuata in quanto l'opponente aveva versato il 21 luglio 2016 la somma richiesta per il pagamento della sanzione nel caso che la stessa fosse stata effettuata entro il 15 luglio 2016.
Non essendo stato effettuato il pagamento entro i 5 giorni, doveva essere corrisposto l'integrale importo dovuto per il pagamento effettuato tra il sesto giorno ed il 60 giorno vale a dire euro 169,00 oltre spese di notifica pari ad euro 16,60..
Essendo stata versata entro i sessanta giorni una somma minore, la sanzione non era stata oggetto di oblazione ed era divenuta dovuta la somma determinata dal momomo della sanzione.
La cartella di pagamento aveva chiesto l'importo della sanzione dovuta per il mancato pagamento integrale entro sessanta giorni, pari alla meta della sanzione massima dalla quale era stato detratto l'importo versato,
Sull'importo dovuto, come indicato nella intimazione, era stata applicata la maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981 e le ulteriori spese.
In relazione alla prescrizione ha dedotto che per effetto della emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19 la prescrizione era rimasta sospesa e, quindi la notifica della cartella di pagamento che doveva originariamente essere notificata entro il 10 luglio 2021, non si era ancora integrata alla data della notifica della cartella stessa.
Si era costituita la eccependo la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva per quanto riguardava la esistenza del credito e la misura dello stesso.
In relazione alla prescrizione ha dedotto la sospensione della prescrizione intervenuta per effetto della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19 e
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comunque la decennalità del termine di prescrizione in caso di riscossione mediante cartella di pagamento.
Con sentenza n. 20767/2023 in data 7 – 13 dicembre 2023, il giudice di pace di Roma ha respinto la domanda in relazione all'avvenuto pagamento del credito, essendo emerso che il pagamento non era stato eseguito in maniera integrale e quindi la somma richiesta corrispondeva a quella dovuta ma accolto la domanda diretta alla dichiarazione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione senza esaminare la applicabilità della sospensione della prescrizione dedotta dalle parti opposte.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo la erroneità della decisione nella parte in cui il giudice aveva omesso di esaminare la legislazione emergenziale in materia della sospensione della prescrizione introdotta a seguito della pandemia di Covid 19 ed ha ribadito la tesi della novazione del credito relativo a sanzioni amministrative per effetto della emissione del ruolo esecutivo.
Ha dedotto, infine, la erroneità della propria condanna in solido con il
[...]
alle spese del giudizio di primo grado in quanto il credito era di Controparte_5
pertinenza del e la prescrizione, quindi, riguardava non la ma l'Ente CP_3 Pt_1
creditore per conto del quale era posta in essere l'esecuzione.
Si è costituita la società eccependo la mancata osservanza del Controparte_2
termine a comparire. Nel merito ha dedotto la non applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19 evidenziando come il termine di prescrizione fosse determinato dall'articolo 28 della legge 689/1981e che dalla sospensione fossero esclusi i crediti derivanti da sanzioni amministrative anche se azionati attraverso cartelle di pagamento.
Ha contestato la applicabilità della prescrizione decennale in quanto l'effetto novastoivo era connesso, secondo la giurisprudenza, alla definitività del credito, definitività conseguente al
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solo giudicato per effetto del quale alla prescrizione applicabile al singolo credito in relazione alla sua natura, si sostituisce l'actio iudicati, situazione non riconducibile alla emissioni del ruolo, atto interno del procedimento neppure comunicato al debitore se non unitamente alla cartella di pagamento in relazione alla quale era stata esercitata la facoltà
di opposizione.
Ha contestato, infine, il motivo di appello basato sulla estraneità del
[...]
alla condanna alle spese per essersi limitata a trasmettere il ruolo Controparte_4
esecutivo essendo poi la notifica della cartella di pagamento, ove ritenuta tardiva, un atto proprio della in quanto comunque in diritto di credito era Parte_1
rimasto in capo all'Ente creditore.
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_4
Sanata la nullità dell'appello per mancanza dei termini a comparire, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies del
5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Non costituisce oggetto del presente giudizio di appello la esistenza del credito vantato dal e la sua entità. Controparte_4
Oggetto del presente giudizio è la intervenuta estinzione del credito stesso per intervenuta prescrizione sia in relazione alla durata del termine di prescrizione applicabile ritenuta dal giudice di primo grado pari a cinque anni ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981
invece che decennale e comunque la non integrazione della prescrizione quinquennale dal momento che la stessa era rimasta sospesa dal giorno 8 marzo 2020 per effetto della legislazione emergenziale introdotta per effetto della pandemia da Covid 19.
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L'appello riguarda anche le spese, questione che dovrà essere esaminata dopo l'esame delle prime due censure.
Per qaunto riguarda la prima questione relativa alla asserita applicabilità della prescrizione decennale invece che quella quinquennale prevista dall'articolo 28 della legge 689/1981
per effetto della definitività del credito per effetto della emissione del ruolo, osserva il giudicante che si tratta di una questione più volta esaminata dalla corte di cassazione con decisione anche a sezioni unite che ha ricordato che nell'ordinamento l'unica ipotesi di sostituzione della prescrizione applicabile in relazione alla natura dei singoli crediti è
costituita dalla definitività conseguente non alla inoppugnabilità conseguente alla mancata proposizione dei rimedi difensivi nei termini di legge ma alla sola definitività conseguente al giudicato che si determina solo con la definitività del credito conseguente al passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale.
In ogni caso nel caso di specie non vi era neppure un atto inoppugnabile dal momento che il ruolo essendo un atto interno del procedimento esecutivo è impugnabile solo unitamente alla cartella di pagamento, non essendo lo stesso conosciuto prima dal debitore, e nel caso di specie essendo stata proposta opposizione avverso alla cartella di pagamento la stessa non era divenuta neppure inoppugnabile.
Chiarito che la prescrizione per le sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale resta sempre quinquennale, deve essere respinto il primo motivo di appello.
Passando ad esaminare il secondo motivo di appello occorre esaminare, poiché il termine di prescrizione si sarebbe integrato il 10 luglio 2021 occorre verificare la applicabilità della sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della diffusione del Covid 19 e la sua durata.
Infatti il termine è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo ed ha ripreso a decorrere dal 1
settembre 2021, veniva a scadere ben oltre il 2 dicembre 2022.
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Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
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legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
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Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
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dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021. Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, originariamente scadente il 26 settembre 2021
veniva a scadere 17 mesi e 23 giorni.
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Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 21 marzo 2023, dopo la avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della corte di cassazione (cfr Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2925 n. 1630 e Cass. Sez. I, 15 gennaio 2925,
n960) secondo la quale la normativa citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli
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atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di
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versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie dopo la regolare notifica del verbale di accertamento, il ruolo esecutivo è
stao emesso entro il termine di cinque anni e trasmesso alla che, Parte_1
tuttavia non poteva emettere la cartella di pagamento avendo previsto la legislazione il divieto di notifica di cartelle di pagamento o ingiunzioni di pagamento.
Di conseguenza considerata la sospensione della prescrizione a decorrere dall'8 marzo
2020 – sospensione che per la notifica dei verbali era iniziata a decorrere dal 23 febbraio
2020 – che si è protratta fino al 31 agosto 2021, la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 14 luglio 2022 risulta tempestiva.
Deve, essere, pertanto, accolto l'appello ed in riforma della sentenza del giudice di pace n.
20767/2023 deve essere confermata la cartella di pagamento 09720210130141037 e respinta la domanda diretta alla dichiarazione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20767/2023
RGAC 9390 ANNO 2024 Pag. 14 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Respinge la opposizione proposta dalla società e, per l'effetto Controparte_2
conferma la cartella di pagamento 09720210130141037 e respinge la domanda diretta alla dichiarazione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione;
Condanna la società a rimborsare alla Controparte_2 Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 659,25
[...]
complessivi di cui euro 600 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 59,25 per le spese,
oltre accessori come per legge, ove dovuti, in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna la società a rimborsare al Controparte_2 Controparte_4
le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 300 complessivi di
[...]
cui euro 300 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna la società a rimborsare alla Controparte_2 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 300 complessivi
[...]
di cui euro 300 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%,
Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2025 mediante lettura in udienza della decisione che, scritta su quindici facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc..
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 9390 ANNO 2024 Pag. 15 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 5 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 14,30 è data lettura in udienza, del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta sul presente verbale costituisce parte integrale dello stesso ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 9390 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 9390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, deciso all'udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc del
5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione e vertente
TRA
(cf ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 70
presso lo studio dell'avv. Elisa Cacciato Insila che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_1 Per_1
, notaio in Roma, in data 23 giugno 2023 rep. 180134 racc. 12348
[...] TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 20 presso lo studio dell'avv.
Francesco Carluccio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in opposizione in primo grado
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in relazione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec in data 11 ottobre 2022 e depositato il 12 gennaio 2023 la società aveva proposto opposizione Controparte_2
ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc avverso la cartella di pagamento 0972021013014037
notificata il 14 luglio 2022, emessa per il mancato integrale pagamento della sanzione amministrativa emessa con il verbale di accertamento V160163/16V elevata il 28 aprile
2016, notificato il 10 luglio 2016 la cui sanzione era stata pagata il 21 luglio 2016 ed in pari data aveva comunicato le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della elevazione della infrazione. per euro 826,10.
A sostegno della opposizione aveva dedotto che in relazione al verbale di accertamento aveva provveduto al pagamento della somma di euro 134,90 dovuta per il pagamento della stessa entro 5 giorni (euro 118,20 oltre euro 16,50 per spese per un totale di euro 134,90)
ed aveva comunque eccepito la intervenuta prescrizione tra la data di notifica del verbale di accertamento e quella di notifica della cartella di pagamento avvenuta il 14 luglio 2022.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza null a era ancora dovuto per la suddetta sanzione amministrativa.
Si era costituito il deducendo la correttezza della Controparte_4
richiesta effettuata in quanto l'opponente aveva versato il 21 luglio 2016 la somma richiesta per il pagamento della sanzione nel caso che la stessa fosse stata effettuata entro il 15 luglio 2016.
Non essendo stato effettuato il pagamento entro i 5 giorni, doveva essere corrisposto l'integrale importo dovuto per il pagamento effettuato tra il sesto giorno ed il 60 giorno vale a dire euro 169,00 oltre spese di notifica pari ad euro 16,60..
Essendo stata versata entro i sessanta giorni una somma minore, la sanzione non era stata oggetto di oblazione ed era divenuta dovuta la somma determinata dal momomo della sanzione.
La cartella di pagamento aveva chiesto l'importo della sanzione dovuta per il mancato pagamento integrale entro sessanta giorni, pari alla meta della sanzione massima dalla quale era stato detratto l'importo versato,
Sull'importo dovuto, come indicato nella intimazione, era stata applicata la maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981 e le ulteriori spese.
In relazione alla prescrizione ha dedotto che per effetto della emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19 la prescrizione era rimasta sospesa e, quindi la notifica della cartella di pagamento che doveva originariamente essere notificata entro il 10 luglio 2021, non si era ancora integrata alla data della notifica della cartella stessa.
Si era costituita la eccependo la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva per quanto riguardava la esistenza del credito e la misura dello stesso.
In relazione alla prescrizione ha dedotto la sospensione della prescrizione intervenuta per effetto della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19 e
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comunque la decennalità del termine di prescrizione in caso di riscossione mediante cartella di pagamento.
Con sentenza n. 20767/2023 in data 7 – 13 dicembre 2023, il giudice di pace di Roma ha respinto la domanda in relazione all'avvenuto pagamento del credito, essendo emerso che il pagamento non era stato eseguito in maniera integrale e quindi la somma richiesta corrispondeva a quella dovuta ma accolto la domanda diretta alla dichiarazione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione senza esaminare la applicabilità della sospensione della prescrizione dedotta dalle parti opposte.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo la erroneità della decisione nella parte in cui il giudice aveva omesso di esaminare la legislazione emergenziale in materia della sospensione della prescrizione introdotta a seguito della pandemia di Covid 19 ed ha ribadito la tesi della novazione del credito relativo a sanzioni amministrative per effetto della emissione del ruolo esecutivo.
Ha dedotto, infine, la erroneità della propria condanna in solido con il
[...]
alle spese del giudizio di primo grado in quanto il credito era di Controparte_5
pertinenza del e la prescrizione, quindi, riguardava non la ma l'Ente CP_3 Pt_1
creditore per conto del quale era posta in essere l'esecuzione.
Si è costituita la società eccependo la mancata osservanza del Controparte_2
termine a comparire. Nel merito ha dedotto la non applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19 evidenziando come il termine di prescrizione fosse determinato dall'articolo 28 della legge 689/1981e che dalla sospensione fossero esclusi i crediti derivanti da sanzioni amministrative anche se azionati attraverso cartelle di pagamento.
Ha contestato la applicabilità della prescrizione decennale in quanto l'effetto novastoivo era connesso, secondo la giurisprudenza, alla definitività del credito, definitività conseguente al
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solo giudicato per effetto del quale alla prescrizione applicabile al singolo credito in relazione alla sua natura, si sostituisce l'actio iudicati, situazione non riconducibile alla emissioni del ruolo, atto interno del procedimento neppure comunicato al debitore se non unitamente alla cartella di pagamento in relazione alla quale era stata esercitata la facoltà
di opposizione.
Ha contestato, infine, il motivo di appello basato sulla estraneità del
[...]
alla condanna alle spese per essersi limitata a trasmettere il ruolo Controparte_4
esecutivo essendo poi la notifica della cartella di pagamento, ove ritenuta tardiva, un atto proprio della in quanto comunque in diritto di credito era Parte_1
rimasto in capo all'Ente creditore.
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_4
Sanata la nullità dell'appello per mancanza dei termini a comparire, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies del
5 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Non costituisce oggetto del presente giudizio di appello la esistenza del credito vantato dal e la sua entità. Controparte_4
Oggetto del presente giudizio è la intervenuta estinzione del credito stesso per intervenuta prescrizione sia in relazione alla durata del termine di prescrizione applicabile ritenuta dal giudice di primo grado pari a cinque anni ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981
invece che decennale e comunque la non integrazione della prescrizione quinquennale dal momento che la stessa era rimasta sospesa dal giorno 8 marzo 2020 per effetto della legislazione emergenziale introdotta per effetto della pandemia da Covid 19.
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L'appello riguarda anche le spese, questione che dovrà essere esaminata dopo l'esame delle prime due censure.
Per qaunto riguarda la prima questione relativa alla asserita applicabilità della prescrizione decennale invece che quella quinquennale prevista dall'articolo 28 della legge 689/1981
per effetto della definitività del credito per effetto della emissione del ruolo, osserva il giudicante che si tratta di una questione più volta esaminata dalla corte di cassazione con decisione anche a sezioni unite che ha ricordato che nell'ordinamento l'unica ipotesi di sostituzione della prescrizione applicabile in relazione alla natura dei singoli crediti è
costituita dalla definitività conseguente non alla inoppugnabilità conseguente alla mancata proposizione dei rimedi difensivi nei termini di legge ma alla sola definitività conseguente al giudicato che si determina solo con la definitività del credito conseguente al passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale.
In ogni caso nel caso di specie non vi era neppure un atto inoppugnabile dal momento che il ruolo essendo un atto interno del procedimento esecutivo è impugnabile solo unitamente alla cartella di pagamento, non essendo lo stesso conosciuto prima dal debitore, e nel caso di specie essendo stata proposta opposizione avverso alla cartella di pagamento la stessa non era divenuta neppure inoppugnabile.
Chiarito che la prescrizione per le sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale resta sempre quinquennale, deve essere respinto il primo motivo di appello.
Passando ad esaminare il secondo motivo di appello occorre esaminare, poiché il termine di prescrizione si sarebbe integrato il 10 luglio 2021 occorre verificare la applicabilità della sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della diffusione del Covid 19 e la sua durata.
Infatti il termine è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo ed ha ripreso a decorrere dal 1
settembre 2021, veniva a scadere ben oltre il 2 dicembre 2022.
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Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
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legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
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Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
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dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021. Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, originariamente scadente il 26 settembre 2021
veniva a scadere 17 mesi e 23 giorni.
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Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 21 marzo 2023, dopo la avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata e quindi la prescrizione non si era integrata.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della corte di cassazione (cfr Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2925 n. 1630 e Cass. Sez. I, 15 gennaio 2925,
n960) secondo la quale la normativa citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli
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atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di
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versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Nel caso di specie dopo la regolare notifica del verbale di accertamento, il ruolo esecutivo è
stao emesso entro il termine di cinque anni e trasmesso alla che, Parte_1
tuttavia non poteva emettere la cartella di pagamento avendo previsto la legislazione il divieto di notifica di cartelle di pagamento o ingiunzioni di pagamento.
Di conseguenza considerata la sospensione della prescrizione a decorrere dall'8 marzo
2020 – sospensione che per la notifica dei verbali era iniziata a decorrere dal 23 febbraio
2020 – che si è protratta fino al 31 agosto 2021, la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 14 luglio 2022 risulta tempestiva.
Deve, essere, pertanto, accolto l'appello ed in riforma della sentenza del giudice di pace n.
20767/2023 deve essere confermata la cartella di pagamento 09720210130141037 e respinta la domanda diretta alla dichiarazione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20767/2023
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Respinge la opposizione proposta dalla società e, per l'effetto Controparte_2
conferma la cartella di pagamento 09720210130141037 e respinge la domanda diretta alla dichiarazione di intervenuta estinzione del credito per prescrizione;
Condanna la società a rimborsare alla Controparte_2 Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 659,25
[...]
complessivi di cui euro 600 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 59,25 per le spese,
oltre accessori come per legge, ove dovuti, in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna la società a rimborsare al Controparte_2 Controparte_4
le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 300 complessivi di
[...]
cui euro 300 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna la società a rimborsare alla Controparte_2 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 300 complessivi
[...]
di cui euro 300 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, ove dovuti, in essi compresa la maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%,
Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2025 mediante lettura in udienza della decisione che, scritta su quindici facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc..
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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