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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di TARANTO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 4449/2023
Verbale di udienza
Il giorno 3 dicembre 2025, all'udienza svolta in presenza nell'Aula C del
Palazzo di Giustizia in Taranto dinanzi al Giudice On., dr. IA Santoro.
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali discutono la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
visti gli artt. 2 d.lgs. n. 150/2011 e 429 cpc;
pronuncia la sentenza che definisce il giudizio e provvede al deposito contestuale, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 12.29
Il Giudice
G. O. IA Santoro
0
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. IA Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4449/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della Società rappresentata e difesa dall'avv. Vita Maria Controparte_1
Notaristefano, giusta procura in atti
ricorrente
e
[...]
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, avv.
NE FI
resistente
Conclusioni di parte ricorrente: “1) accogliere il presente ricorso per i motivi di opposizione esposti e conseguentemente dichiarare l'ordinanza ingiunzione n.
150/2023 nulla e improduttiva di effetti, con vittoria di spese ed onorari di causa;
2) in via subordinata ridurre la sanzione al minimo edittale.”
Conclusioni di parte resistente: “rigettare l'avversa pretesa perché inammissibile e infondata, con tutte le conseguenze di legge, anche con riferimento alle spese processuali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 13.09.2023, , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della Società ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 150/2023 emessa in data
14.07.2023 dal
[...]
Controparte_2
in persona
[...] del direttore delegato, notificata al trasgressore ed all'obbligato in solido rispettivamente il 21.7.2023 e il 14.07.2023, con cui è stato ingiunto di pagare alla sig.ra ed in solido alla società dalla stessa rappresentata, la somma di € Parte_1
18.400,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre le spese per le analisi e di notifica, per la violazione del disposto dell'art. 5 L. 1407/1960, in relazione all'art. 1 della stessa legge, attesa l'irregolarità per difetto organolettico di riscaldo/morchia del campione di “olio extravergine di oliva – prodotto italiano- estratto a freddo”, prelevato da funzionari dell'Ufficio procedente da una partita di circa 4.600 kg di prodotto contenuto nel silos n. 1, come da processo verbale n.
2020/289 del 21.5.2020, violazione sanzionata dall'art. 8 legge n. 1407/1960, come modificato dall'art. 3, co. 4 L. 4/2011, che prevede l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 400,00 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di opposizione: - nullità della notificazione dell'ordinanza–ingiunzione effettuata a mezzo p.e.c. alla società obbligata in solido, in quanto carente nella relata dell'indicazione del legale rappresentante;
- nullità del procedimento sanzionatorio, in quanto il verbale n.
2020/289 è stato elevato nei confronti della Società Controparte_3 ovvero persona giuridica estranea e diversa rispetto a quella effettivamente esercente l'attività di produzione e commercio di olio ovvero la Società CP_1
- irregolarità nella procedura seguita dai verbalizzanti per violazione
[...] delle norme comunitarie relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento per i prodotti alimentari ad alta viscosità, quali oli contenuti in cisterne verticali (Reg. CE 455/2001 e norme internazionali EN ISO 661 e EN ISO
5555) e, nello specifico, per non aver operato incrementi prelevati in almeno tre punti convenzionali (in alto, a metà e in basso) del silos;
- errata individuazione dell'attività svolta (al dettaglio anziché all'ingrosso) da cui consegue che il confezionamento è preceduto, per ogni lotto, dalla verifica delle caratteristiche
2 fisiche-chimiche organolettiche dell'olio e che, pertanto, la identificazione e classificazione come olio di oliva vergine o extravergine sarebbe stata effettuata prima di commercializzarlo.
Quanto all'entità della sanzione applicata, parte ricorrente, in via subordinata, ha dedotto la sproporzione della misura massima applicata e ne ha chiesto la riduzione secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge 689/81 ovvero la riduzione della sanzione a complessivi euro 1500,00, qualificandosi “produttore diretto” e, in via gradata, la riduzione della pena alla metà della sanzione non essendo il fatto di grave entità.
Costituitosi in giudizio il resistente ha depositato gli atti CP_2 dell'accertamento, contestando gli avversi assunti: quanto ai dedotti motivi di nullità, ha rilevato che la notifica del provvedimento impugnato è stata effettuata personalmente alla responsabile dell'illecito a mezzo posta e che la società a cui è stato elevato il verbale coincide con il soggetto ingiunto, avendo la medesima sede e partiva iva;
quanto alle lamentate irregolarità nella procedura di campionamento, ha evidenziato che anche la revisione delle analisi del campione di olio, richiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 689/81 ed effettuata mediante due distinti Panel presso il Laboratorio delle Dogane di Roma con verbale n.
26/27.10.2020 e presso il Laboratorio di Revisione Analisi CREA-IT con verbale n. 2083 del 30.10.2020, ha confermato la irregolarità del prodotto, specificando che la stessa attiene alla qualità organolettiche, mentre le procedure richiamate dalla parte opponente riguardano le qualità chimico-fisiche del prodotto, di talché in questo caso il punto di prelievo non ha incidenza sull'accertamento dell'irregolarità rilevata;
quanto all'entità della sanzione, ha eccepito che trattasi di sanzione proporzionale e, pertanto, non suscettibile di riduzione.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, la causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali, giungendo oggi al vaglio decisionale.
°°°°°°°°
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Giova premettere che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt.
3 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti” (Cass. civ n. 18158-
01/09/2020; n. 6013/2003).
Di conseguenza, il thema decidendum va circoscritto alla disamina dei soli motivi di impugnazione indicati nel ricorso introduttivo sopra riportati.
Quanto alla nullità del procedimento per vizi della notifica dell'ordinanza- ingiunzione e per indicazione di soggetto estraneo all'illecito accertato con verbale del 21.5.2020, va innanzi tutto chiarito che “nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente” (Cass. civ. n. 3879/2012) e che “il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui
è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di
4 essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione, essendo così messo in grado di far pervenire all'autorità competente scritti a sua difesa;
la legittimazione all'opposizione appartiene, poi, ai soli soggetti in concreto destinatari del provvedimento sanzionatorio (Cass. civ. n. 1144/1998).
In questo caso tutti gli atti del procedimento sanzionatorio sono stati regolarmente notificati sia a , nella sua qualità di autore materiale della Parte_1 violazione, sia a in quanto obbligata in solido, come si evince Controparte_1 dall'indirizzo p.e.c. a cui risultano notificati, secondo il combinato disposto degli artt. 14 e 15 l. 689/81, gli esiti delle analisi sul campione.
Non è pregnante il rilievo circa la diversa denominazione sociale, indicata per errore o perché successivamente mutata, atteso che dagli elementi facilmente evincibili dal medesimo verbale di prelievo del campione appare evidente che la società in epigrafe corrisponde alla parte, oggi opponente quale obbligata in solido, avendo medesima sede e medesima partiva iva della come Controparte_1 emerge dal timbro apposto in calce al verbale in corrispondenza della “parte” seguito dalla firma del socio presente alle operazioni.
Del resto, la parte ricorrente ha solo enunciato, ma non provato, che si tratta di soggetti diversi e, pertanto, allo stato è verosimile che si verta in ipotesi di mutamento di denominazione che, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (vedasi in parte motiva, n. 21970/30.7.2021) “configura una modificazione dell'atto costitutivo, ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società …. che non fa venir meno la «continuità» giuridica della società”.
Quanto poi al dedotto difetto di notifica del provvedimento oggi impugnato, secondo giurisprudenza costante e consolidata, “la nullità della notifica dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, atteso che l'art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di proc. civ., rende applicabile
5 l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità. (In applicazione di tale principio la Corte, in considerazione della rituale opposizione proposta dal legale rappresentante di una società contro una ordinanza - ingiunzione, ha considerato sanata ogni irregolarità della notifica del verbale di violazione amministrativa, compresa quella riguardante il suo essere stata indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società opponente) (ex multis, Cass. civ. n. 18055- 08/09/2004; n. 17054-19/08/2005; n. 16822- 21/07/2006; Sez. U n.
11550 - 08/04/2022).
In questo caso, le parti ricorrenti hanno proposto rituale opposizione, depositando in data 13.09.2023 il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione, notificata alla responsabile il 21.07.2023 ed all'ente obbligato in solido il
14.07.2023, di talché ogni dedotto motivo di nullità deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, parte ricorrente non ha contestato e/o negato la veridicità delle risultanze delle analisi, poste a base del provvedimento sanzionatorio, ma ha eccepito l'irregolarità delle modalità di campionamento per essere non conformi ai criteri imposti dalla normativa, ai fini dell'attendibilità degli esiti.
Risulta dal verbale del 21.05.2020 che il campionamento è stato eseguito nel contradditorio della parte interessata, nell'occasione rappresentata dal socio,
, che ha costantemente assistito alle operazioni, così come Parte_2 risulta ivi attestata ogni fase della procedura di prelievo del campione.
In particolare, i funzionari verbalizzanti hanno dichiarato che il prelievo è stato effettuato su un silos in acciaio inox presente nei locali adibiti a magazzinaggio, identificato con il n. 1 della capacità di Kg. 5000, pieno per circa Kg. 4600 e catalogato come contenente “olio extravergine di oliva”; hanno precisato che per le modalità di prelievo sono state seguite le disposizioni comunitarie di cui al Reg.
CE 2568/91 e il capitolo 6 norma EN ISO 5555 ed EN ISO 661; che “per la costituzione del campione globale di ca 10 litri, si sono prelevati una serie di incrementi di prodotto da due valvole poste circa a metà del recipiente”; che
“prima di effettuare il prelievo del campione globale si è avuto cura di eliminare un congruo quantitativo appena fuoriuscito dal recipiente attraverso le due valvole”; che “il campione globale, opportunamente ridotto, è stato suddiviso in n.
6 aliquota costituenti il campione finale, in bottiglie di PE da l. 1,00 cadauna e
6 chiuse ermeticamente con idoneo tappo a vite provvisto di sistema antimanomissione. Le n. 6 bottiglie da litri 1,00 cadauna costituenti il campione finale, sono state dapprima immesse in busta di plastica scura, chiese con spago trattenente un cartellino con i riferimenti… e sigillate …”; che “prima di procedere al prelievo, ci si è assicurati dello stato di pulizia dell'attrezzatura utilizzata per il campionamento ed il successivo confezionamento, tutto ciò al fine di evitare inquinamenti con sostanze estranee”.
Trattasi di dichiarazioni con valenza probatoria privilegiata, posto che “nel procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti la violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per la sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservate al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto a verificare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducono errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (ex multis:
Cass. civ. 14.2.2013 n. 3705; n. 18420 -05/07/2024).
La prova testimoniale assunta non ha restituito certezza al quadro istruttorio.
Invero, le deposizioni dei due testi escussi, che comunque non inficiano il valore probante del verbale, peraltro redatto nell'immediatezza delle operazioni, non convergono sul numero di valvole presenti sul silos: ha riferito Controparte_4 di ricordare che il silos n. 1 fosse dotato di una sola valvola posta nella parte medio bassa dello stesso, mentre pur dichiarando di non essere presente Testimone_1 al momento del campionamento, ha riferito che la valvola posta sul silos 1 è situata più in basso rispetto alla riproduzione fotografica, che non è idonea al prelievo, ma utile per eseguire la pulizia del silos e che la valvola per il rabbocco e il prelievo è posta ancora più in basso, a circa dieci-quindici centimetri da terra, precisando che non era visibile nella foto e che il silos è alto circa due metri.
L'unico motivo di doglianza resta dunque il fatto che il prelievo non sia stato effettuato in tre punti del contenitore cilindrico verticale contrariamente alle
7 indicazioni delle norme internazionali, perché nella fattispecie il silos di acciaio era dotato solo di due valvole.
A tal proposito, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che “in tema di tutela delle frodi alimentari, la disciplina in materia di campionamento e di analisi indica soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, di talché il mancato rispetto dei suindicati criteri non rende nulle le relative operazioni, in assenza di un'espressa comminatoria” (Cass. civ. n. 30964/7.11.2023).
Ebbene, nessuna delle norme richiamate dispone l'osservanza delle modalità di prelievo del prodotto a pena di nullità/annullabilità dell'accertamento, né in questo caso gli agenti operanti avrebbero potuto applicare pedissequamente le disposizioni EN ISO, in quanto oggettivamente impossibilitati a farlo per l'assenza di tre valvole situate nei punti ove è opportuno prelevare il prodotto, salvo ritenere che, di fronte ad un contenitore verticale contenente olio qualificato come extravergine, ma privo del numero di aperture utili alla verifica, avrebbero dovuto desistere dall'accertamento e consentire la commercializzazione del prodotto in assenza di verifica delle caratteristiche dichiarate, vanificando la ratio dello stesso controllo cui sono deputati.
Ed invero, nel rispetto dei principi sopra ricordati e della discrezionalità tecnica che compete loro, i funzionari hanno dato atto di aver adottato ogni misura idonea a garantire l'attendibilità delle analisi, anche al fine di garantire l'omogeneità del campione e tenuto conto che il silos non era completamente pieno, vedasi il prelievo di “una serie di incrementi di prodotto” od ancora l'eliminazione di “un congruo quantitativo appena fuoriuscito dal recipiente attraverso le due valvole”, oltre a tutte le restanti fasi dell'operazione dirette ad evitare ogni possibile contaminazione della campionatura.
La legittimità del procedimento sanzionatorio è altresì avallata dall'esito di due controanalisi di revisione eseguite da parte di riconosciuti, giusta normativa Pt_3 richiamata, che hanno confermato il risultato di prima istanza, evidenziando nel campione caratteristiche organolettiche non corrispondenti a quelle imposte per qualificare l'olio come extravergine, come attestato dal verbale n. 26/27.10.2020 del Laboratorio delle Dogane di Roma e dal verbale n. 2083 del 30.10.2020 del
8 Laboratorio di Revisione Analisi CREA-IT, entrambi prodotti dal Ministero corredo degli atti dell'accertamento.
L'art. 5 l. 1407/60, facendo riferimento alle caratteristiche prescritte dall'art. 1, fa riferimento anche alle caratteristiche organolettiche dell'olio e vieta l'immissione in commercio del prodotto che non sia conforme anche soltanto dal punto di vista organolettico, in quanto prevede i distinti casi del prodotto non avente le caratteristiche prescritte o che all'analisi non risulti conforme;
l'art. 5 disciplina le ipotesi come alternative e non richiede i requisiti della non conformità organolettica e della non conformità all'analisi chimica come cumulative.
Nella fattispecie, il campione sottoposto a tre valutazioni tecniche ha evidenziato la medesima irregolarità organolettica e, pertanto, l'ordinanza- ingiunzione va confermata, avendo l'amministrazione ingiungente assolto all'onere sulla stessa gravante -in quanto parte attrice sostanziale- di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, mentre di contro l'opponente non ha dimostrato i fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione dalla responsabilità nella commissione dell'illecito (cfr. Cass. civ.
n. 1921/24.1.2019; n. 30148 -22/11/2024).
L'entità della sanzione, determinata in misura proporzionale alla quantità di prodotto accertato come non conforme e destinato alla vendita, ai sensi dell'art. 8, primo comma, l. 1407/60 modificato dalla l. 4/2011, sfugge all'applicazione dell'art. 11 l. 689/1981 riferito specificamente alla sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, mentre nessun concreto elemento di valutazione è stato offerto dalla ricorrente a sostegno delle domande poste in via gradata di diminuzione fino alla metà per “lieve entità”, di cui al comma 2 del citato art. 8, o in via subordinata di applicazione, di cui al comma 3, della sanzione fino ad euro 1.500, in caso di fatto commesso dal
“produttore diretto” che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto.
Considerato che l'amministrazione resistente non si è costituita con difesa tecnica, ma si è avvalsa di funzionario delegato, omettendo il deposito di nota con gli esborsi sostenuti e documentati, nulla va statuito sulle spese, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna 9 dell'opponente rimasto soccombente solo alla rifusione delle spese vive debitamente documentate, ma non al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario che sta in giudizio” (cfr. Cass. civ. sez I n. 17708/2005; sez. II n. 30597/20.12.2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. IA Santoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso da , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della Società avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 150/2023, emessa in data 14.07.2023 dal
[...]
Controparte_2
[...] CP_2 [...]
in persona del direttore delegato, così Controparte_2 dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- nulla per le spese processuali.
Così deciso in Taranto il 3 dicembre 2025
Il Giudice
G.O. IA Santoro
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