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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER MO Presidente
Dott. IA MI Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22836/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CALIFANO MARA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da verbale d'udienza del 02.12.2025
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Grugliasco il 29.10.2020.
pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n. 26, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020). Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 2931 emessa dal Tribunale di Torino in data 18.05.2024. Con ricorso depositato il 16.12.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. All'udienza del 02.12.2025, parte ricorrente rinunciava a comparire. Parte convenuta, non costituita, non compariva, e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA MI ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER MO Presidente
Dott. IA MI Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22836/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CALIFANO MARA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da verbale d'udienza del 02.12.2025
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in Grugliasco il 29.10.2020.
pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (atto n. 26, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020). Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 2931 emessa dal Tribunale di Torino in data 18.05.2024. Con ricorso depositato il 16.12.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. All'udienza del 02.12.2025, parte ricorrente rinunciava a comparire. Parte convenuta, non costituita, non compariva, e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA MI ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 2