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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6462 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Abitazione-Uso, vertente
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Parte_1
Tufariello;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Controparte_1
Avv.ti Pasquale Barbato e Laura De Pace;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la figlia , esponendo: Parte_1 CP_1
di essere stato titolare del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Marcianise alla via Mugnone n. 26, piano
1, identificato in catasto al foglio 11 p.lla 480 sub 2; che con atto per notaio del 7.10.2014 l'istante Per_1 rinunciava al diritto di usufrutto, in favore delle figlie , e e che tale rinuncia CP_2 CP_1 Parte_2
consentiva alle figlie di procedere alla successiva divisione, con atto del 4.11.2014 dello stesso notaio Per_1
dei beni di cui erano comproprietarie;
a seguito della divisione, alla figlia veniva attribuito CP_1 l'appartamento identificato in catasto al foglio 11 p.lla 480 sub 2; che contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di rinuncia al diritto di usufrutto, le parti sottoscrivevano una scrittura privata, con cui
[...]
si impegnava ad ospitare il padre a semplice richiesta dello stesso e ad adibire una camera del CP_1 detto appartamento esclusivamente a tale scopo;
che alla fine di ottobre del 2016, l'attore si rivolgeva alla figlia per chiedere il rispetto della scrittura privata, ma la stessa si rifiutava.
L'istante chiedeva, quindi, di accertare l'esistenza del diritto di abitazione e/o di uso di una stanza e dei servizi comuni dell'immobile oggi di proprietà esclusiva della convenuta, in favore dell'attore e nel rispetto della scrittura privata del 7.10.2014 e, per l'effetto, di ordinarsi alla convenuta di consentire all'attore di occupare una delle stanze dell'immobile, a sua scelta, vita natural durante, con trascrizione della sentenza e/o della richiamata scrittura privata.
Si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda, per Controparte_1
mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito contestava la validità della scrittura privata, per vizi della volontà, assumendo si essere stata costretta dal padre a firmare l'atto, senza che le fosse data la possibilità di avere contezza del suo contenuto;
deduceva altresì che non vi era mai stata la sua piena volontà di ospitare il padre, attesi i difficili rapporti tra padre e figlia ed il forte potere coercitivo, soprattutto mentale, esercitato dall'attore non solo nei confronti della di lui figlia , ma dell'intero suo nucleo CP_1 familiare;
in via subordinata, in caso di ritenuta validità della scrittura privata, eccepiva l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile alla debitrice, a causa della totale assenza di interazione positiva della convenuta con il genitore, che avrebbe reso impossibile una seppur temporanea convivenza con lo stesso;
deduceva, infine, la nullità della scrittura privata, mancando in essa qualsiasi indicazione circa le modalità di esecuzione del diritto preteso e rappresentante una limitazione enorme per la libertà della resistente e della sua famiglia.
Ciò posto, occorre procedere preliminarmente alla qualificazione giuridica della domanda proposta.
Si ricorda, infatti, che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
Nella fattispecie in esame, parte attrice sostiene che con la scrittura privata intercorsa con la convenuta sia stato istituito in favore di un diritto reale di uso o di abitazione. Parte_1
L'assunto non può essere condiviso.
Si ricorda che il diritto reale conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato su una cosa ed è connotato dalle seguenti caratteristiche: la tipicità, in quanto il numero e la tipologia dei diritti reali è predeterminato dalla legge;
l'immediatezza, nel senso che il titolare può soddisfare il proprio interesse in maniera diretta e non mediata sul bene (a differenza di ciò che accade per i diritti di credito dove il titolare per soddisfarsi dovrà avvalersi della cooperazione del debitore); l'assolutezza, poiché il titolare può far valere il proprio diritto erga omnes e tutti i consociati hanno un dovere di astenersi dal tenere qualsiasi tipo di ingerenza nell'esercizio di tale diritto;
diritto di seguito, nel senso che il titolare potrà perseguire il diritto nei confronti di qualsiasi soggetto, in quanto il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto.
In particolare, poi, per quanto riguarda il diritto d'uso, quale diritto reale disciplinato dagli artt. 1021 e ss.
c.c., esso attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, diritto che, nel suo concreto esercizio, non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare (cfr. Cass. n. 5034/2008; Cass. n. 7811/2006).
Ne consegue che l'ampiezza di tale potere, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, per contro, in ragione del principio di tipicità, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo.
Quanto al diritto di abitazione, e l'art.1022 c.c. prevede che "Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia".
Occorre evidenziare che dal divieto di cessione del diritto di abitazione o di concessione in locazione a terzi, sancito dall'art. 1024 c.c., deriva quale corollario che il titolare di tale diritto può utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la propria famiglia (limitazione che differenzia tale diritto da quello d'uso, il cui titolare può utilizzare la cosa che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle dell'abitazione), con il divieto quindi di destinare l'immobile a forme di godimento indirette, cosicché tale diritto non può avere attuazione diversa da quella dell'abitazione personale dell'immobile da parte del relativo titolare (cfr. Cass. 6-7-1984 n. 3974).
Ne consegue che l' “habitator" non può destinare la casa oggetto del diritto di abitazione a esigenze diverse da quelle abitative sue e della propria famiglia;
il diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc.) - giacché l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria - sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026
c.c., alle accessioni (Cass. 17-4-1981 n. 2335).
Tali essendo le caratteristiche dei diritti reali e, in particolare, di quelli di uso e di abitazione, appare evidente che il diritto stabilito nella scrittura privata del 7.10.2014 non rientra nella categoria dei diritti reali. Manca, infatti, tra gli altri, l'indefettibile presupposto dell'immediatezza, essendo necessaria la cooperazione della convenuta al fine del godimento del bene e in tal senso milita il tenore letterale della scrittura, in cui è detto che la convenuta si impegna ad ospitare il genitore.
La fattispecie va allora inquadrata nell'ambito dei diritti personali di godimento, in particolare nello schema del comodato d'uso gratuito, senza determinazione del termine di durata.
Ora, l'art. 1803 c.c. definisce il comodato come il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Le caratteristiche proprie di tale contratto sono dunque la gratuità, l'assenza di formalità necessarie e la realità.
La realità, in particolare, è data dalla necessità, ai fini della conclusione dell'accordo, della c.d. datio rei, ossia della consegna del bene: invero, il legislatore a fronte dell'assenza di un corrispettivo richiede quale prova della serietà dell'impegno il trasferimento del bene.
La consegna della cosa è un elemento necessario per il perfezionamento del contratto.
L'esigenza della consegna va correlata ai moventi di cortesia o di amicizia che sono alla base del contratto ed
è questa la ragione per la quale non si vuole che il comodante sia vincolato, prima che con la consegna quei moventi risultino attuati anche nei fatti (Cass. n. 6881/2003).
La consegna può avvenire tanto con il trapasso materiale del bene quanto nelle forme della traditio brevi manu, che si verifica quando la cosa è già in potere del comodatario ad altro titolo, sicchè è sufficiente il semplice mutamento del titolo (Cass. n. 25222/2015).
Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che manca la realità, non essendovi stata la consegna del bene, ma essendo stato assunto dalla convenuta il mero impegno a tale consegna.
Né può ritenersi che il bene si trovasse già nella detenzione dell'attore al momento dell'accordo, di tal che va esclusa la ricorrenza della traditio brevi manu.
Di conseguenza, l'accordo invocato in questa sede, in difetto dell'elemento della realità, ovvero della consegna della cosa, si riduce ad una mera promessa, ad una mera aspettativa, non suscettibile di adempimento coatto.
Per tutti i motivi esposti, la domanda viene rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge., con attribuzione ai difensori, anticipatari.
S. Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6462 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Abitazione-Uso, vertente
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni Parte_1
Tufariello;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Controparte_1
Avv.ti Pasquale Barbato e Laura De Pace;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la figlia , esponendo: Parte_1 CP_1
di essere stato titolare del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Marcianise alla via Mugnone n. 26, piano
1, identificato in catasto al foglio 11 p.lla 480 sub 2; che con atto per notaio del 7.10.2014 l'istante Per_1 rinunciava al diritto di usufrutto, in favore delle figlie , e e che tale rinuncia CP_2 CP_1 Parte_2
consentiva alle figlie di procedere alla successiva divisione, con atto del 4.11.2014 dello stesso notaio Per_1
dei beni di cui erano comproprietarie;
a seguito della divisione, alla figlia veniva attribuito CP_1 l'appartamento identificato in catasto al foglio 11 p.lla 480 sub 2; che contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di rinuncia al diritto di usufrutto, le parti sottoscrivevano una scrittura privata, con cui
[...]
si impegnava ad ospitare il padre a semplice richiesta dello stesso e ad adibire una camera del CP_1 detto appartamento esclusivamente a tale scopo;
che alla fine di ottobre del 2016, l'attore si rivolgeva alla figlia per chiedere il rispetto della scrittura privata, ma la stessa si rifiutava.
L'istante chiedeva, quindi, di accertare l'esistenza del diritto di abitazione e/o di uso di una stanza e dei servizi comuni dell'immobile oggi di proprietà esclusiva della convenuta, in favore dell'attore e nel rispetto della scrittura privata del 7.10.2014 e, per l'effetto, di ordinarsi alla convenuta di consentire all'attore di occupare una delle stanze dell'immobile, a sua scelta, vita natural durante, con trascrizione della sentenza e/o della richiamata scrittura privata.
Si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda, per Controparte_1
mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito contestava la validità della scrittura privata, per vizi della volontà, assumendo si essere stata costretta dal padre a firmare l'atto, senza che le fosse data la possibilità di avere contezza del suo contenuto;
deduceva altresì che non vi era mai stata la sua piena volontà di ospitare il padre, attesi i difficili rapporti tra padre e figlia ed il forte potere coercitivo, soprattutto mentale, esercitato dall'attore non solo nei confronti della di lui figlia , ma dell'intero suo nucleo CP_1 familiare;
in via subordinata, in caso di ritenuta validità della scrittura privata, eccepiva l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile alla debitrice, a causa della totale assenza di interazione positiva della convenuta con il genitore, che avrebbe reso impossibile una seppur temporanea convivenza con lo stesso;
deduceva, infine, la nullità della scrittura privata, mancando in essa qualsiasi indicazione circa le modalità di esecuzione del diritto preteso e rappresentante una limitazione enorme per la libertà della resistente e della sua famiglia.
Ciò posto, occorre procedere preliminarmente alla qualificazione giuridica della domanda proposta.
Si ricorda, infatti, che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
Nella fattispecie in esame, parte attrice sostiene che con la scrittura privata intercorsa con la convenuta sia stato istituito in favore di un diritto reale di uso o di abitazione. Parte_1
L'assunto non può essere condiviso.
Si ricorda che il diritto reale conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato su una cosa ed è connotato dalle seguenti caratteristiche: la tipicità, in quanto il numero e la tipologia dei diritti reali è predeterminato dalla legge;
l'immediatezza, nel senso che il titolare può soddisfare il proprio interesse in maniera diretta e non mediata sul bene (a differenza di ciò che accade per i diritti di credito dove il titolare per soddisfarsi dovrà avvalersi della cooperazione del debitore); l'assolutezza, poiché il titolare può far valere il proprio diritto erga omnes e tutti i consociati hanno un dovere di astenersi dal tenere qualsiasi tipo di ingerenza nell'esercizio di tale diritto;
diritto di seguito, nel senso che il titolare potrà perseguire il diritto nei confronti di qualsiasi soggetto, in quanto il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto.
In particolare, poi, per quanto riguarda il diritto d'uso, quale diritto reale disciplinato dagli artt. 1021 e ss.
c.c., esso attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, diritto che, nel suo concreto esercizio, non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare (cfr. Cass. n. 5034/2008; Cass. n. 7811/2006).
Ne consegue che l'ampiezza di tale potere, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, per contro, in ragione del principio di tipicità, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo.
Quanto al diritto di abitazione, e l'art.1022 c.c. prevede che "Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia".
Occorre evidenziare che dal divieto di cessione del diritto di abitazione o di concessione in locazione a terzi, sancito dall'art. 1024 c.c., deriva quale corollario che il titolare di tale diritto può utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la propria famiglia (limitazione che differenzia tale diritto da quello d'uso, il cui titolare può utilizzare la cosa che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle dell'abitazione), con il divieto quindi di destinare l'immobile a forme di godimento indirette, cosicché tale diritto non può avere attuazione diversa da quella dell'abitazione personale dell'immobile da parte del relativo titolare (cfr. Cass. 6-7-1984 n. 3974).
Ne consegue che l' “habitator" non può destinare la casa oggetto del diritto di abitazione a esigenze diverse da quelle abitative sue e della propria famiglia;
il diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc.) - giacché l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria - sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026
c.c., alle accessioni (Cass. 17-4-1981 n. 2335).
Tali essendo le caratteristiche dei diritti reali e, in particolare, di quelli di uso e di abitazione, appare evidente che il diritto stabilito nella scrittura privata del 7.10.2014 non rientra nella categoria dei diritti reali. Manca, infatti, tra gli altri, l'indefettibile presupposto dell'immediatezza, essendo necessaria la cooperazione della convenuta al fine del godimento del bene e in tal senso milita il tenore letterale della scrittura, in cui è detto che la convenuta si impegna ad ospitare il genitore.
La fattispecie va allora inquadrata nell'ambito dei diritti personali di godimento, in particolare nello schema del comodato d'uso gratuito, senza determinazione del termine di durata.
Ora, l'art. 1803 c.c. definisce il comodato come il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Le caratteristiche proprie di tale contratto sono dunque la gratuità, l'assenza di formalità necessarie e la realità.
La realità, in particolare, è data dalla necessità, ai fini della conclusione dell'accordo, della c.d. datio rei, ossia della consegna del bene: invero, il legislatore a fronte dell'assenza di un corrispettivo richiede quale prova della serietà dell'impegno il trasferimento del bene.
La consegna della cosa è un elemento necessario per il perfezionamento del contratto.
L'esigenza della consegna va correlata ai moventi di cortesia o di amicizia che sono alla base del contratto ed
è questa la ragione per la quale non si vuole che il comodante sia vincolato, prima che con la consegna quei moventi risultino attuati anche nei fatti (Cass. n. 6881/2003).
La consegna può avvenire tanto con il trapasso materiale del bene quanto nelle forme della traditio brevi manu, che si verifica quando la cosa è già in potere del comodatario ad altro titolo, sicchè è sufficiente il semplice mutamento del titolo (Cass. n. 25222/2015).
Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che manca la realità, non essendovi stata la consegna del bene, ma essendo stato assunto dalla convenuta il mero impegno a tale consegna.
Né può ritenersi che il bene si trovasse già nella detenzione dell'attore al momento dell'accordo, di tal che va esclusa la ricorrenza della traditio brevi manu.
Di conseguenza, l'accordo invocato in questa sede, in difetto dell'elemento della realità, ovvero della consegna della cosa, si riduce ad una mera promessa, ad una mera aspettativa, non suscettibile di adempimento coatto.
Per tutti i motivi esposti, la domanda viene rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge., con attribuzione ai difensori, anticipatari.
S. Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola