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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 334/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e _1 P.IVA_1 amministratore signora (C.F. ) residente in CP_2 C.F._1
Riva del Garda, viale Trento 40/A, elettivamente domiciliata in via Madruzzo 12 -
Riva del Garda, presso lo studio dell'avv. Giovanni de' Lutti (C.F.
– PEC che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione,
- parte opponente contro
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e amministratore unico signor , nato a CP_4
Castellammare di Stabia (NA) il 29/02/1972, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Ricci (c.f. – PEC , presso il cui C.F._3 Email_2 studio in San Giorgio del Sannio (BN), alla via Dott. G. Boscaino, è altresì domiciliata, giusta delega allegata al decreto ingiuntivo;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 53/2024 d.d.
13/03/2024, di pagamento della somma di € 79.435,75 (settantanovemilaquattrocento- trentacinque/75).
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024, in cui si è proceduto alla discussione orale della causa e all'esito della quale le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come da foglio di conclusioni depositato telematicamente:
1 Il sottoscritto avvocato Giovanni de' Lutti per parte opponente _1 rassegna le proprie CONSLUSIONI come da prima memoria integrativa dd. 02.09.2024, ex art. 171 ter cpc, (vedasi però i punti n. 6 e n. 8).
In via preliminare A):
- respingersi la sollevata eccezione sul difetto di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi sopra illustrati e in subordine ex art. 156 comma III cpc, accertare e diKlarare la validità della suddetta notifica dd. 08.05.2024 per il raggiunto scopo;
in via preliminare B): diKlararsi l'inesistenza della procura ad litem rilasciata asseritamente da parte opposta dd. 02.01.2024, con conseguente declaratoria di difetto di rappresentanza di parto opposta;
“ nel merito ”:
1) "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 53/2024 dd. 13.03.2024 di codesto Tribunale, per le ragioni esposte in premessa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2024 siccome gli importi delle fatture emesse a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo sono stati tutti integralmente pagati da a Si contestano le _1 Controparte_3 deduzioni ed eccezioni di merito formulate da parte opposta con la memoria dd.
28.06.2024 qualora la stessa venisse ritenuta valida (in punto regolarità di costituzione). nel merito processuale:
2) ci si oppone fin d'ora alla concessione della clausola di esecuzione provvisoria del decreto suddetto, ex art 648 c.p.c., atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta idonea e di pronta soluzione. in via riconvenzionale:
3) darsi atto e accertarsi che ha pagato €uro 27.800,00 +Iva10% = € _1
30.580,00 per causali non dovute e pertanto si chiede che tali importi siano ripetuti a
- ex art. 2033 c.c. - con gli interessi dal dì dal pagamento al saldo;
_1 in via riconvenzionale BIS:
4) si chiede che l'importo da riconoscersi in ripetizione (€ 30.580,00) sia posto in compensazione ex art 1243 c.c. con il credito residuo spettante a (€uro Controparte_3
25.146,00) – accertandosi che la differenza fra le due poste è di € 5.434,00 a favore di
_1 in via riconvenzionale TER:
5) la differenza a credito di - operata la compensazione sub 4) e quindi _1
€uro 5.434,00, sia utilizzata per pagare €uro 132,50 per la dovuta differenza sulla fattura
n. 13/2023 pagata solo parzialmente e per il pagamento della fattura per Persona_1
2 €uro 527,70 per riconoscere a un residuo credito di €uro 4.773,80 che si _1 richiede in pagamento a Controparte_3
6) in via istruttoria: confermati in via documentale i doc.ti da n. 1 a n. 27.
7) Spese legali di causa integralmente da rifondersi.
8) Ed altresi,
SI CHIEDE la condanna di parte ricorrente-opposta al pagamento ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni che forfettariamente si indica in € 5.000,00 - per aver agito in giudizio in mala fede per le motivazioni che sinteticamente si spiegheranno in sede di discussione orale“
Del procuratore di parte opposta:
- “chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni, con rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ivi spiegate, confermandosi, quindi, il decreto ingiuntivo n.
53/2024. Si oppone ad ogni eventuale nuova domanda proposta nelle conclusioni oggi formulate”.
In comparsa di costituzione e risposta, chiede che il Tribunale:
“1) rigetti l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo n. 53/2024;
2) dichiari, comunque, improponibile, infondata, inammissibile ovvero improcedibile, stante altresì l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione al richiamato decreto ingiuntivo n. 53/2024 – in fatto e in diritto – l'avversaria domanda, per le ragioni prospettate in atti;
3) rigetti le ex adverso spiegate domande riconvenzionali, per tutti i motivi di cui al punto
IV del presente atto;
4) condanni l'opponente … al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi anche secondo il prudente apprezzamento del Giudice, per aver agito in malafede e consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese;
5) condanni l'opponente medesimo al pagamento delle spese e del compenso di avvocato, oltre RF., C.P.A. I.V.A., come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Un cenno meritano, preliminarmente, le due questioni sollevate dalle parti, ovvero:
1) per quanto riguarda la notificazione dell'atto di opposizione eseguita a mezzo PEC da
(d'ora in avanti semplicemente _1 Controparte_3 [...]
ne eccepisce l'inesistenza, per difetto di deposito dei files elettronici di CP_3 riferimento: in sostanza, l'opponente avrebbe depositato la scansione della schermata del
3 computer relativa alla notificazione, ma non la prova telematica dei file elettronici oggetto di notifica.
L'eccezione va respinta, considerato che, sebbene il file depositato con l'atto introduttivo non rappresenti piena prova dell'avvenuta notifica, non dando atto di ciò che è stato notificato (ma l'atto, comunque, esiste), la situazione risulta essere stata regolarizzata con la prima memoria, alla quale è stato allegato il file di consegna della PEC, con rinvio telematico ai documenti notificati;
2) per quanto riguarda la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, di cui l'opponente eccepisce la radicale nullità per mancanza assoluta, rileva questo giudice che, nel caso di specie, non si tratta in alcun modo di inesistenza della procura, che comunque risulta emessa e allegata alla comparsa di risposta, ma di una sua eventuale irregolarità, come tale rilevata dal giudice in sede di verifiche preliminari ex art. 172-bis
c.p.c. ed emendata dalla parte con successiva memoria. Anche questa eccezione va, dunque, respinta.
Fatti pacifici
Nel presente giudizio risultano pacifici, in quanto espressamente allegati da entrambe le parti, i seguenti fatti:
- tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale, correttamente instaurato e svoltosi;
- e hanno sottoscritto in data 12/03/2023 un Controparte_3 _1
”> (a corpo) (all. 2 opposta), avente ad oggetto l'esecuzione di _1 svariati lavori, tutti specificamente elencati all'art. 2 del Contratto, per un compenso pari a complessivi € 153.000,00 oltre IVA (totali € 168.300,00);
- le due parti ha sottoscritto, altresì, sempre il 12/03/2023, un documento integrativo del contratto stesso, denominato lavori edili relativi al plesso condominiale, denominato , (anch'essa a corpo) CP_1
(all. 3 opposta), avente ad oggetto lavori c.d. extra, anch'essi di seguito analiticamente elencati all'art. 1 dell'Appendice, per un corrispettivo pari a complessivi € 34.400,00 oltre IVA (totali € 37.840,00);
- a norma dell'art. 20 del ”Contratto d'appalto”, relativo al “prezzo dell'appalto e pagamento”, oltre ad essere previste le concrete tempistiche di pagamento (quattro acconti e un saldo di pari importo, da versarsi entro determinate date, a mezzo di bonifico), si prevede che “alle presenti dovranno aggiungersi i costi riferiti alle anticipazioni ai fini dell'acquisto materiali per pluviali, sottofondo/massetti, linea vita, integrale rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, in conformità alle vigenti leggi”;
4 - riassumendo, per i lavori eseguiti da sono stati pattuiti e Controparte_5 sono, quindi, dovuti:
o in base al contratto d'appalto, art. 20 comma 1, € 153.000,00 + IVA = € 168.300,00 per lavori così come descritti dall'articolo 2;
o in base all'appendice contrattuale, art. 1, € 34.400,00 + IVA = € 37.840,00 per
“lavori c.d. extra”;
o in base al contratto d'appalto, art. 20 comma 2, gli importi relativi a materiali acquistati e anticipati da i quali, all'esito delle integrazioni rese Controparte_3 dalla ricorrente in sede monitoria su invito di chiarimenti del giudice, risultano complessivamente pari a € 12.527,00 (all.5 ric.), di cui € 12.000,00 per massetti
(giusta fattura 29 del 19.04.2023 di € 7.000,00 e fattura 34 del 23.05.2023 di €
5.000,00) ed € 527,00 per pluviali (giusta fattura 1/451 del 07.09.2023),
o per un importo totale dovuto a favore dei di € 218.667,00 (IVA Controparte_3
Inclusa);
- i lavori sono stati eseguiti tutti a regola d'arte, come risulta da processo verbale di collaudo (all.9 dell'opposta), in cui parte opponente affermava di essere “pienamente e totalmente soddisfatta […] e di aver null'altro a pretendere da quest'ultima ad alcun titolo”.
Ciò premesso, occorre ora riassumere le posizioni delle parti.
Il ricorso per decreto ingiuntivo
In sede monitoria, ha agito per ottenere il pagamento di tre fatture, che Controparte_3 la stessa afferma essere rimaste impagate, ovvero:
- fattura n. 13 dd. 19/04/2023 per l'importo di € 5.132,05 per fornitura e posa in opera relativa a massetto alleggerito sp. 10 cm a piano secondo e massetto radiante sp. 8 cm.
Piano terra e piano secondo;
- fattura n. 37 dd. 12/12/2023 per l'importo di € 37.840,00 per saldo lavori di cui all'Appendice contrattuale al contratto d'appalto per lavori edili relativi al plesso condominiale;
- fattura n. 39 dd. 12/12/2023 per l'importo di € 36.463,70 per saldo lavori di cui al contratto d'appalto e spese anticipate ex art. 20 del contratto d'appalto.
L'opposizione al decreto ingiuntivo
Nell'atto di opposizione il ritiene di non dovere nulla a _1 [...]
avendo già pagato le seguenti fatture: CP_3
5 - fattura n. 8 dd. 07/03/2023 per l'importo di € 9.000,00 + Iva per ripristini e sistemazioni di opere completamente errate e lasciate incomplete da ditta precedentemente presente in cantiere relativa a Fornitura e posa in opera di sgombero e riordino materiale edile di cantiere–esterno;
- fattura n. 12 dd. 31/03/2023 per l'importo di € 17.500,00 + Iva per fornitura e posa in opera relativa a pannelli in EPS (polistirene espanso sinterizzato) spessore cm 10 per coibentazione su facciate esterne, compreso rete polimerica per rasatura finale e rasatura finale;
- fattura n. 13 dd. 19/04/2023 per l'importo di € 4.865,50 + Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto alleggerito sp. 10 cm - app. piano secondo e massetto radiante sp. 8 cm. piano terra e piano secondo;
- fattura n. 14 dd. 19/04/2023 per l'importo di € 9.334,50 + Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto alleggerito sp. 10 cm al piano primo, massetto sabbia/cemento su igloo sp. 8 cm a piano terra e massetto radiante sp. 8 cm. piano terra e piano primo;
- fattura n. 15 dd. 27/04/2023 per l'importo di € 6.300,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a in piano con impalcato e Teli e reti di protezione;
Parte_1
- fattura n. 16 dd. 27/04/2023 per l'importo di € 24.300,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a serramenti in PVC con profili estrusi, compreso di cristalli stratificati;
cassonetti in PVC per avvolgibili;
avvolgibili in resine sintetiche con anima metallica;
- fattura n. 17 dd. 22/05/2023 per l'importo di € 6.660,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a pavimento ceramico
- fattura n. 18 dd. 26/05/2023 per l'importo di € 24.800,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a Pannelli in Eps (polistirene espanso sinterizzato, sp. cm 10 per coibentazione su facciate esterne), compreso rete polimerica per rasatura finale;
- fattura n. 19 dd. 30/06/2023 per l'importo di€ 20.600,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto radiante sp. cm 8 appartamento piano secondo;
- fattura n. 23 dd. 260/6/2023 per l'importo di € 5.800,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto radiante sp. 8 cm. e pavimentazione in grande formato a piano terra;
- fattura n. 24 dd. 20/07/2023 per l'importo di € 25.580,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a pavimento ceramico in grandi dimensioni compreso materiale collante a piano terra e massetto radiante a piano terra e piano primo;
- fattura n. 25 dd. 31/07/2023 per l'importo di € 10.000,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa ad assistenze murarie per impianto elettrico e assistenze murarie per impianto termoidraulico;
per un totale di € 164.540,00 + IVA, pari a complessivi € 180.994,00.
Ad avviso dell'opponente, dunque, al 26/08/2023 risultava pagato interamente l'importo di cui al primo contratto, come del resto confermato dal legale rappresentante di
[...]
[..
[...] [
che aveva sottoscritto un documento contenente la seguente diKlarazione “IO CP_6
ANDERA CUOMO DICHIARO CHE IL PRIMO CONTRATTO È STATO PAGATO
TUTTO ANCHE SE NON È TRACCIABILE”.
Secondo , inoltre, sussisterebbe un problema con gli importi pagati a _1 titolo di “massetti”. La voce “massetti”, infatti, era prevista all'art. 20, comma 2 del Contratto d'appalto come voce oggetto di anticipazione da parte di con Controparte_3 Co successivo obbligo di rimborso finale da parte del . In sede monitoria tale voce era stata Co precisata in complessivi € 12.000,00. Delle fatture sopra elencate e già pagate da , tuttavia, ve ne erano ben cinque che riportavano la voce “massetti”, per complessivi €
39.800, oltre IVA. Ciò significherebbe che, per i massetti, aveva Controparte_3 effettuato una sovrafatturazione indebita e il avrebbe già pagato _1
l'importo di ben € 27.800, oltre IVA (in tutto € 30.580,00), in più rispetto al dovuto.
Effettuando un nuovo conteggio, il ritiene di essere a credito rispetto a _1
, atteso che, dato l'importo totale del Contratto e dell'Appendice pari a Controparte_3
€ 206.140,00 (€ 168.300,00 + € 37.840,00), considerato l'importo di € 180.994,00 già pagato, detratto l'importo non dovuto di € 30.580,00 per i massetti, risulterebbe a proprio favore l'importo di € 5.434,00; da quest'importo, tuttavia, andrebbero detratti (in quanto ancora dovuti a ) € 132,50, da imputare alla fatture n. 13/23 pagata in Controparte_3 contanti per € 5.000,00, come confermato dalla diKlarazione sottoscritta dal sig. il CP_4
25/03/2023, doc. 6 opponente, ed € 527,70 di cui alla fattura n. 39/23 per la parte relativa alle spese anticipate da (come da fatture della ditta Controparte_8
all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo). Persona_1
Questo lo schema dei conteggi secondo : _1 corrispettivo del contratto € 168.300,00 + € 37.840,00 = € 206.140.00 pagamenti già effettuati - € 180.994,00
€ 25.146,00
importo pagato in più per massetti - € 30.580,00
importo a credito di € 5.434,00
_1
importo ancora dovuto da per la fattura n. 13 - € 132,50
_1
importo ancora dovuto da per la fattura n. 39 - € 527,70
_1
importo finale a credito di € 4.773,80
_1
Concludendo, ritiene di essere a credito dell'importo di € 4.773,80, che, _1 infatti, viene richiesto in via riconvenzionale.
7 La comparsa di costituzione e risposta
nel replicare alla ricostruzione effettuata dal , Controparte_3 _1 contesta tre delle relative allegazioni di controparte, deducendo quanto segue:
- l'importo imputato da controparte alla fattura n. 8/23 sarebbe riferibile ad una fase antecedente la stipula del Contratto d'Appalto, avendo dovuto in Controparte_3 vista dell'inizio dei lavori di cui al contratto che sarebbe andata a stipulare di lì a poco, sgomberare il cantiere dai materiali che vi aveva lasciato una precedente ditta;
- l'importo imputato da controparte alla fattura n. 16/23 riguarderebbe, invece, lavori eseguiti non in favore del , bensì dell'Hotel Rialto;
_1
- l'importo imputato da controparte alla fattura n. 13/23 non riguarderebbe affatto un pagamento ricevuto in contanti per i lavori di cui al contratto di appalto stipulato con il Co ; tale pagamento in contanti, in realtà, sarebbe effettivamente avvenuto per € 5.000,00, ma avrebbe riguardato lavori eseguiti in favore dell'Hotel Rialto e non del
, e avrebbe costituito oggetto di una diversa fattura emessa da _1 [...]
ossia la n. 27/23 dd. 26/08/2023 (doc. 5 opposta). CP_3
Nel merito
Tenuto conto di quanto esposto, possono ora trarsi le fila del presente giudizio, reso più complicato di quanto necessario a causa delle allegazioni piuttosto confuse offerte da entrambe le parti. La soluzione della controversia, infatti, va ricercata e trovata alla luce dei fatti che sono pacifici, delle pattuizioni contrattuali e dei documenti depositati in atti.
Si è premesso sopra che sono dati pacifici che tutti lavori di cui al contratto d'appalto e successiva appendice sono stati eseguiti, lo sono stati a regola d'arte e che il relativo corrispettivo è stato pattuito in complessivi € 218.667,00 (Iva inclusa), di cui € 153.000,00
+ IVA = € 168.300,00 per il primo contratto, € 34.400,00 + IVA = € 37.840,00 per l'appendice, 12.527,00 per massetti e pluviali, da rimborsare al termine del contratto in quanto anticipati dall'appaltatrice.
E se è vero, come è vero, da un lato, che il totale pattuito ammonta ad € 218.677,00, è altrettanto vero, dall'altro lato, che il risulta tutt'oggi in debito nei _1 confronti di atteso che, quand'anche fossero imputabili al rapporto Controparte_3 contrattuale per cui è causa tutti i pagamenti allegati dallo stesso per _1
l'importo totale di € 180.994,00, risulterebbe, comunque, ancora dovuto l'importo di € 37.673,00 (=€ 218.667,00 - €180.994,00).
8 Il fatto che determinate fatture (le nn. 13, 14, 19, 23 e 24/023) indichino impropriamente la voce “massetti” quale prestazione da pagare, quando è chiaro che per i massetti sono dovuti solo € 12.000,00, non cambia la conclusione, atteso che l'importo complessivo dovuto per tutti i lavori, che – va ribadito - sono stati eseguiti, è pari a € 218.667,00. Certo, nel predisporre le fatture in questione avrebbe dovuto prestare maggiore Controparte_3 attenzione e meglio specificare le prestazioni effettuate, anziché utilizzare la voce
“massetti”. Ma i lavori, tutti i lavori concordati sono stati eseguiti, circostanza che rende dovuto l'intero corrispettivo pattuito.
Tralasciando ora il fatto che, se le cose corrispondessero a quanto prospettato dall'opponente, quest'ultima sarebbe comunque ancora in debito verso Controparte_3 dell'importo di € 37.673,00 (= € 218.667,00 - € 180.994,00), occorre ora valutare se tutti i pagamenti che sono stati effettuati da e da quest'ultimo imputati al _1 rapporto contrattuale per cui è causa, siano effettivamente riferibile a tale causa. Ciò alla luce delle contestazioni svolte sul punto dalla parte opposta. Infatti, se, per un verso,
l'opponente ha dimostrato di aver pagato un totale di € 180.994,00 sulla base delle fatture n. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, emesse da per altro Controparte_3 verso, è necessario svolgere alcune precisazioni sulle controverse fatture n. 8, 13 e 16.
In particolare:
- la fattura n.8, come sostenuto da deve ragionevolmente imputarsi Controparte_3 ad un precedente e distinto rapporto obbligatorio, come testimoniato anche dalla data di emissione, che risale al 07/03/2023, dunque, ad un momento antecedente alla stipula del contratto, circostanza, peraltro, non smentita da;
e poiché è regola _1
d'esperienza che il contratto si riferisca a quanto in esso dedotto, la mancata menzione di tale prestazione nel contratto per cui è causa comporta che il relativo pagamento non potrà essere imputato a tale contratto, trattandosi di diverso e precedente rapporto negoziale;
- le fatture n. 13 e n. 16 risultano, per converso, certamente da imputare al contratto d'appalto per cui è causa;
o in primo luogo, con riferimento alla fattura n. 13 deve essere smentita la ricostruzione di in base alla quale la stessa sarebbe rimasta insoluta sulla Controparte_3 scorta del fatto che il pagamento dedotto dalla controparte, avvenuto a mezzo di contanti (doc. 6 opponente), sia da riferire ad una successiva fattura, la n. 27/23.
Infatti, a nulla vale argomentare che l'importo di € 5.000,00 corrisposto in contanti, non coincide con l'importo della fattura 13/27, emessa per € 5.132,00 (IVA inclusa), atteso che tale coincidenza non sussiste neppure con l'importo della fattura 27/23, emessa per € 4.400,00 (IVA inclusa).
Che la fattura 13/23 sia da riferire, invece, al rapporto contrattuale per cui è causa risulta confermato anche dalla sua data di emissione, avvenuta il 19/04/2023, mentre
9 la fatture 27/23 reca la data 28/08/23; oltre a ciò, che la stessa sia stata pagata (quasi tutta) è suffragato dal fatto che il sig. ha rilasciato quietanza dell'avvenuto CP_4 pagamento di € 5.000,00 il 25/03/2023, indicando sulla stessa la dicitura “acc. Aprile”, dunque richiamando evidentemente l'unico rapporto contrattuale in corso in quel momento (doc. 6 allegato); alla luce di quanto esposto, la fattura risulta pagata per l'importo di € 5.000,00, con un residuo ancora dovuto di € 132,00;
o in secondo luogo, per quanto riguarda la fattura n.16, di € 26.730,00, se è vero, come evidenziato da e come ictu oculi verificabile, che la stessa è stata Controparte_3 emessa a favore della sig. e non espressamente del , CP_2 _1
è altrettanto vero che è al tempo stesso amministratrice dell'Hotel CP_2
Rialto e amministratrice del , di cui è pure proprietaria, con la _1 conseguenza che la semplice allegazione della circostanza che la fattura risulta a lei intestata non può ritenersi, da sola, idonea a dimostrare l'esistenza di un diverso rapporto contrattuale, instauratosi con l'Hotel Rialto e diverso da quello afferente il
, a cui imputare il relativo pagamento. Infatti, se fossero stati _1 pattuiti ed eseguiti degli altri lavori a cui imputare tale somma di denaro, di tale pattuizione e del relativo contenuto la parte avrebbe dovuto fornire la prova, non potendosi escludere che l'intestazione, così come riportata, sia da ascrivere ad un'opaca e scarsa chiarezza contabile, come emersa esaminando le stesse fatture emesse da le cui diciture in relazione ai “massetti”, anziché Controparte_3 essere correttamente riferite alle anticipazioni di cui all'art. 20, comma 2 del Contratto (da ultimo quantificate in € 12.527,00), sono state erroneamente riportate in ben cinque fatture (cfr. nn. 13, 14, 19, 23 e 24), così ingenerando grande confusione nella controparte.
Tutto ciò considerato, deve quindi riconoscersi che dal totale pagato da _1 va detratto l'importo di cui alla fattura 8, in quanto relativa a diverso rapporto contrattuale, con la conseguenza che i pagamenti riferibili al contratto d'appalto ammontano a complessivi € 171.094,00 (€ 180.994,00 - € 9.900,00).
Concludendo, tornando ai conteggi relativi alle posizioni delle parti processuali, dall'importo complessivamente dovuto di € 218.677,00 deve sottrarsi l'importo di quanto pagato da in base alle fatture emesse da in relazione _1 Controparte_3 al contratto d'appalto per cui è causa (nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25), per i seguenti importi:
Fatture Importo
12 19.250,00 €
13 5.000,00 €
14 10.267,95 €
10 15 6.930,00 €
16 26.730,00 €
17 7.326,00 €
18 27.280,00 €
19 6.380,00 €
23 22.600,00 €
24 28.138,00 €
25 11.000,00 € per un totale pari a € 170.901,95
Il residuo dovuto è, dunque, rappresentato dalla differenza tra l'importo pattuito per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto per cui è causa, pari a € 218.667,00 e l'importo pagato di € 170.901,95, e ammonta a € 47.765,00.
L'opposizione viene, di conseguenza, parzialmente accolta, con riduzione dell'importo residuo dovuto in relazione al rapporto contrattuale nato dal contratto d'appalto del
12/03/2023 e successiva Appendice, a complessivi € 47.765,00, al cui pagamento il viene condannato. Sull'importo dovranno calcolarsi gli interessi nella _1 misura legale dal dì della domanda (data notifica del decreto monitorio) e fino al saldo.
Il decreto ingiuntivo dev'essere conseguentemente revocato.
La domanda riconvenzionale di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., formulata da entrambe le parti, alla luce dell'odierno decisum dev'essere rigettata, non potendosi in alcun modo configurare – tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento del credito di
[...]
sia pure ridimensionato – né un'azione, né un'opposizione temeraria. CP_3
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Poiché il è risultato comunque debitore dell'importo di € 47.765,00, e la _1 sua domanda riconvenzionale è stata rigettata, lo stesso dovrà corrispondere a
[...]
l'importo delle spese della fase monitoria, calcolate in base al nuovo scaglione CP_3 di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), nonché la metà di quelle del presente giudizio d'opposizione, anch'esse calcolate in base a detto scaglione di riferimento, con riduzione alla metà della terza fase, non essendosi svolta istruttoria orale della causa, e dell'ultima fase, essendosi prescelta la forma semplificata di decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. La restante metà delle spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza della che si è vista ridurre notevolmente il petitum (anche a causa della sua Controparte_3 negligente modalità di redazione delle fatture), viene compensata tra le parti.
Le spese del presente giudizio d'opposizione vengono, quindi, così determinate:
11 - fase di studio € 1.701
- fase introduttiva € 1.204
- fase trattazione/istruttoria (= € 1.806/2) € 903
- fase decisionale (= € 12.905/2) € 1.452,50 per un totale € 5.260,50 di cui metà pari a € 2.630,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti _1 di così pronuncia: Controparte_3
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 53/24 d.d. 13/03/2024; condanna
a pagare a l'importo di € 47.765,00, oltre agli _1 Controparte_5 interessi in misura di legge dal dì della domanda e fino al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. formulata sia dalla parte opponente sia dalla parte opposta;
condanna
a rifondere a le spese del giudizio, come _1 Controparte_5 determinate in motivazione:
a) per il procedimento monitorio, per l'intero: € 1.370,00 per compensi professionali, €
286,00 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge;
b) per il presente procedimento, per la metà: € 2.630,50.- per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali relative all'opposizione.
Così deciso in Rovereto, il 14/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e _1 P.IVA_1 amministratore signora (C.F. ) residente in CP_2 C.F._1
Riva del Garda, viale Trento 40/A, elettivamente domiciliata in via Madruzzo 12 -
Riva del Garda, presso lo studio dell'avv. Giovanni de' Lutti (C.F.
– PEC che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione,
- parte opponente contro
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e amministratore unico signor , nato a CP_4
Castellammare di Stabia (NA) il 29/02/1972, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Ricci (c.f. – PEC , presso il cui C.F._3 Email_2 studio in San Giorgio del Sannio (BN), alla via Dott. G. Boscaino, è altresì domiciliata, giusta delega allegata al decreto ingiuntivo;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 53/2024 d.d.
13/03/2024, di pagamento della somma di € 79.435,75 (settantanovemilaquattrocento- trentacinque/75).
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024, in cui si è proceduto alla discussione orale della causa e all'esito della quale le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come da foglio di conclusioni depositato telematicamente:
1 Il sottoscritto avvocato Giovanni de' Lutti per parte opponente _1 rassegna le proprie CONSLUSIONI come da prima memoria integrativa dd. 02.09.2024, ex art. 171 ter cpc, (vedasi però i punti n. 6 e n. 8).
In via preliminare A):
- respingersi la sollevata eccezione sul difetto di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi sopra illustrati e in subordine ex art. 156 comma III cpc, accertare e diKlarare la validità della suddetta notifica dd. 08.05.2024 per il raggiunto scopo;
in via preliminare B): diKlararsi l'inesistenza della procura ad litem rilasciata asseritamente da parte opposta dd. 02.01.2024, con conseguente declaratoria di difetto di rappresentanza di parto opposta;
“ nel merito ”:
1) "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 53/2024 dd. 13.03.2024 di codesto Tribunale, per le ragioni esposte in premessa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2024 siccome gli importi delle fatture emesse a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo sono stati tutti integralmente pagati da a Si contestano le _1 Controparte_3 deduzioni ed eccezioni di merito formulate da parte opposta con la memoria dd.
28.06.2024 qualora la stessa venisse ritenuta valida (in punto regolarità di costituzione). nel merito processuale:
2) ci si oppone fin d'ora alla concessione della clausola di esecuzione provvisoria del decreto suddetto, ex art 648 c.p.c., atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta idonea e di pronta soluzione. in via riconvenzionale:
3) darsi atto e accertarsi che ha pagato €uro 27.800,00 +Iva10% = € _1
30.580,00 per causali non dovute e pertanto si chiede che tali importi siano ripetuti a
- ex art. 2033 c.c. - con gli interessi dal dì dal pagamento al saldo;
_1 in via riconvenzionale BIS:
4) si chiede che l'importo da riconoscersi in ripetizione (€ 30.580,00) sia posto in compensazione ex art 1243 c.c. con il credito residuo spettante a (€uro Controparte_3
25.146,00) – accertandosi che la differenza fra le due poste è di € 5.434,00 a favore di
_1 in via riconvenzionale TER:
5) la differenza a credito di - operata la compensazione sub 4) e quindi _1
€uro 5.434,00, sia utilizzata per pagare €uro 132,50 per la dovuta differenza sulla fattura
n. 13/2023 pagata solo parzialmente e per il pagamento della fattura per Persona_1
2 €uro 527,70 per riconoscere a un residuo credito di €uro 4.773,80 che si _1 richiede in pagamento a Controparte_3
6) in via istruttoria: confermati in via documentale i doc.ti da n. 1 a n. 27.
7) Spese legali di causa integralmente da rifondersi.
8) Ed altresi,
SI CHIEDE la condanna di parte ricorrente-opposta al pagamento ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni che forfettariamente si indica in € 5.000,00 - per aver agito in giudizio in mala fede per le motivazioni che sinteticamente si spiegheranno in sede di discussione orale“
Del procuratore di parte opposta:
- “chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni, con rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ivi spiegate, confermandosi, quindi, il decreto ingiuntivo n.
53/2024. Si oppone ad ogni eventuale nuova domanda proposta nelle conclusioni oggi formulate”.
In comparsa di costituzione e risposta, chiede che il Tribunale:
“1) rigetti l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo n. 53/2024;
2) dichiari, comunque, improponibile, infondata, inammissibile ovvero improcedibile, stante altresì l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione al richiamato decreto ingiuntivo n. 53/2024 – in fatto e in diritto – l'avversaria domanda, per le ragioni prospettate in atti;
3) rigetti le ex adverso spiegate domande riconvenzionali, per tutti i motivi di cui al punto
IV del presente atto;
4) condanni l'opponente … al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi anche secondo il prudente apprezzamento del Giudice, per aver agito in malafede e consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese;
5) condanni l'opponente medesimo al pagamento delle spese e del compenso di avvocato, oltre RF., C.P.A. I.V.A., come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Un cenno meritano, preliminarmente, le due questioni sollevate dalle parti, ovvero:
1) per quanto riguarda la notificazione dell'atto di opposizione eseguita a mezzo PEC da
(d'ora in avanti semplicemente _1 Controparte_3 [...]
ne eccepisce l'inesistenza, per difetto di deposito dei files elettronici di CP_3 riferimento: in sostanza, l'opponente avrebbe depositato la scansione della schermata del
3 computer relativa alla notificazione, ma non la prova telematica dei file elettronici oggetto di notifica.
L'eccezione va respinta, considerato che, sebbene il file depositato con l'atto introduttivo non rappresenti piena prova dell'avvenuta notifica, non dando atto di ciò che è stato notificato (ma l'atto, comunque, esiste), la situazione risulta essere stata regolarizzata con la prima memoria, alla quale è stato allegato il file di consegna della PEC, con rinvio telematico ai documenti notificati;
2) per quanto riguarda la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, di cui l'opponente eccepisce la radicale nullità per mancanza assoluta, rileva questo giudice che, nel caso di specie, non si tratta in alcun modo di inesistenza della procura, che comunque risulta emessa e allegata alla comparsa di risposta, ma di una sua eventuale irregolarità, come tale rilevata dal giudice in sede di verifiche preliminari ex art. 172-bis
c.p.c. ed emendata dalla parte con successiva memoria. Anche questa eccezione va, dunque, respinta.
Fatti pacifici
Nel presente giudizio risultano pacifici, in quanto espressamente allegati da entrambe le parti, i seguenti fatti:
- tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale, correttamente instaurato e svoltosi;
- e hanno sottoscritto in data 12/03/2023 un Controparte_3 _1
”> (a corpo) (all. 2 opposta), avente ad oggetto l'esecuzione di _1 svariati lavori, tutti specificamente elencati all'art. 2 del Contratto, per un compenso pari a complessivi € 153.000,00 oltre IVA (totali € 168.300,00);
- le due parti ha sottoscritto, altresì, sempre il 12/03/2023, un documento integrativo del contratto stesso, denominato lavori edili relativi al plesso condominiale, denominato , (anch'essa a corpo) CP_1
(all. 3 opposta), avente ad oggetto lavori c.d. extra, anch'essi di seguito analiticamente elencati all'art. 1 dell'Appendice, per un corrispettivo pari a complessivi € 34.400,00 oltre IVA (totali € 37.840,00);
- a norma dell'art. 20 del ”Contratto d'appalto”, relativo al “prezzo dell'appalto e pagamento”, oltre ad essere previste le concrete tempistiche di pagamento (quattro acconti e un saldo di pari importo, da versarsi entro determinate date, a mezzo di bonifico), si prevede che “alle presenti dovranno aggiungersi i costi riferiti alle anticipazioni ai fini dell'acquisto materiali per pluviali, sottofondo/massetti, linea vita, integrale rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, in conformità alle vigenti leggi”;
4 - riassumendo, per i lavori eseguiti da sono stati pattuiti e Controparte_5 sono, quindi, dovuti:
o in base al contratto d'appalto, art. 20 comma 1, € 153.000,00 + IVA = € 168.300,00 per lavori così come descritti dall'articolo 2;
o in base all'appendice contrattuale, art. 1, € 34.400,00 + IVA = € 37.840,00 per
“lavori c.d. extra”;
o in base al contratto d'appalto, art. 20 comma 2, gli importi relativi a materiali acquistati e anticipati da i quali, all'esito delle integrazioni rese Controparte_3 dalla ricorrente in sede monitoria su invito di chiarimenti del giudice, risultano complessivamente pari a € 12.527,00 (all.5 ric.), di cui € 12.000,00 per massetti
(giusta fattura 29 del 19.04.2023 di € 7.000,00 e fattura 34 del 23.05.2023 di €
5.000,00) ed € 527,00 per pluviali (giusta fattura 1/451 del 07.09.2023),
o per un importo totale dovuto a favore dei di € 218.667,00 (IVA Controparte_3
Inclusa);
- i lavori sono stati eseguiti tutti a regola d'arte, come risulta da processo verbale di collaudo (all.9 dell'opposta), in cui parte opponente affermava di essere “pienamente e totalmente soddisfatta […] e di aver null'altro a pretendere da quest'ultima ad alcun titolo”.
Ciò premesso, occorre ora riassumere le posizioni delle parti.
Il ricorso per decreto ingiuntivo
In sede monitoria, ha agito per ottenere il pagamento di tre fatture, che Controparte_3 la stessa afferma essere rimaste impagate, ovvero:
- fattura n. 13 dd. 19/04/2023 per l'importo di € 5.132,05 per fornitura e posa in opera relativa a massetto alleggerito sp. 10 cm a piano secondo e massetto radiante sp. 8 cm.
Piano terra e piano secondo;
- fattura n. 37 dd. 12/12/2023 per l'importo di € 37.840,00 per saldo lavori di cui all'Appendice contrattuale al contratto d'appalto per lavori edili relativi al plesso condominiale;
- fattura n. 39 dd. 12/12/2023 per l'importo di € 36.463,70 per saldo lavori di cui al contratto d'appalto e spese anticipate ex art. 20 del contratto d'appalto.
L'opposizione al decreto ingiuntivo
Nell'atto di opposizione il ritiene di non dovere nulla a _1 [...]
avendo già pagato le seguenti fatture: CP_3
5 - fattura n. 8 dd. 07/03/2023 per l'importo di € 9.000,00 + Iva per ripristini e sistemazioni di opere completamente errate e lasciate incomplete da ditta precedentemente presente in cantiere relativa a Fornitura e posa in opera di sgombero e riordino materiale edile di cantiere–esterno;
- fattura n. 12 dd. 31/03/2023 per l'importo di € 17.500,00 + Iva per fornitura e posa in opera relativa a pannelli in EPS (polistirene espanso sinterizzato) spessore cm 10 per coibentazione su facciate esterne, compreso rete polimerica per rasatura finale e rasatura finale;
- fattura n. 13 dd. 19/04/2023 per l'importo di € 4.865,50 + Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto alleggerito sp. 10 cm - app. piano secondo e massetto radiante sp. 8 cm. piano terra e piano secondo;
- fattura n. 14 dd. 19/04/2023 per l'importo di € 9.334,50 + Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto alleggerito sp. 10 cm al piano primo, massetto sabbia/cemento su igloo sp. 8 cm a piano terra e massetto radiante sp. 8 cm. piano terra e piano primo;
- fattura n. 15 dd. 27/04/2023 per l'importo di € 6.300,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a in piano con impalcato e Teli e reti di protezione;
Parte_1
- fattura n. 16 dd. 27/04/2023 per l'importo di € 24.300,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a serramenti in PVC con profili estrusi, compreso di cristalli stratificati;
cassonetti in PVC per avvolgibili;
avvolgibili in resine sintetiche con anima metallica;
- fattura n. 17 dd. 22/05/2023 per l'importo di € 6.660,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a pavimento ceramico
- fattura n. 18 dd. 26/05/2023 per l'importo di € 24.800,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a Pannelli in Eps (polistirene espanso sinterizzato, sp. cm 10 per coibentazione su facciate esterne), compreso rete polimerica per rasatura finale;
- fattura n. 19 dd. 30/06/2023 per l'importo di€ 20.600,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto radiante sp. cm 8 appartamento piano secondo;
- fattura n. 23 dd. 260/6/2023 per l'importo di € 5.800,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a massetto radiante sp. 8 cm. e pavimentazione in grande formato a piano terra;
- fattura n. 24 dd. 20/07/2023 per l'importo di € 25.580,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa a pavimento ceramico in grandi dimensioni compreso materiale collante a piano terra e massetto radiante a piano terra e piano primo;
- fattura n. 25 dd. 31/07/2023 per l'importo di € 10.000,00 +Iva per fornitura e posa in opera relativa ad assistenze murarie per impianto elettrico e assistenze murarie per impianto termoidraulico;
per un totale di € 164.540,00 + IVA, pari a complessivi € 180.994,00.
Ad avviso dell'opponente, dunque, al 26/08/2023 risultava pagato interamente l'importo di cui al primo contratto, come del resto confermato dal legale rappresentante di
[...]
[..
[...] [
che aveva sottoscritto un documento contenente la seguente diKlarazione “IO CP_6
ANDERA CUOMO DICHIARO CHE IL PRIMO CONTRATTO È STATO PAGATO
TUTTO ANCHE SE NON È TRACCIABILE”.
Secondo , inoltre, sussisterebbe un problema con gli importi pagati a _1 titolo di “massetti”. La voce “massetti”, infatti, era prevista all'art. 20, comma 2 del Contratto d'appalto come voce oggetto di anticipazione da parte di con Controparte_3 Co successivo obbligo di rimborso finale da parte del . In sede monitoria tale voce era stata Co precisata in complessivi € 12.000,00. Delle fatture sopra elencate e già pagate da , tuttavia, ve ne erano ben cinque che riportavano la voce “massetti”, per complessivi €
39.800, oltre IVA. Ciò significherebbe che, per i massetti, aveva Controparte_3 effettuato una sovrafatturazione indebita e il avrebbe già pagato _1
l'importo di ben € 27.800, oltre IVA (in tutto € 30.580,00), in più rispetto al dovuto.
Effettuando un nuovo conteggio, il ritiene di essere a credito rispetto a _1
, atteso che, dato l'importo totale del Contratto e dell'Appendice pari a Controparte_3
€ 206.140,00 (€ 168.300,00 + € 37.840,00), considerato l'importo di € 180.994,00 già pagato, detratto l'importo non dovuto di € 30.580,00 per i massetti, risulterebbe a proprio favore l'importo di € 5.434,00; da quest'importo, tuttavia, andrebbero detratti (in quanto ancora dovuti a ) € 132,50, da imputare alla fatture n. 13/23 pagata in Controparte_3 contanti per € 5.000,00, come confermato dalla diKlarazione sottoscritta dal sig. il CP_4
25/03/2023, doc. 6 opponente, ed € 527,70 di cui alla fattura n. 39/23 per la parte relativa alle spese anticipate da (come da fatture della ditta Controparte_8
all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo). Persona_1
Questo lo schema dei conteggi secondo : _1 corrispettivo del contratto € 168.300,00 + € 37.840,00 = € 206.140.00 pagamenti già effettuati - € 180.994,00
€ 25.146,00
importo pagato in più per massetti - € 30.580,00
importo a credito di € 5.434,00
_1
importo ancora dovuto da per la fattura n. 13 - € 132,50
_1
importo ancora dovuto da per la fattura n. 39 - € 527,70
_1
importo finale a credito di € 4.773,80
_1
Concludendo, ritiene di essere a credito dell'importo di € 4.773,80, che, _1 infatti, viene richiesto in via riconvenzionale.
7 La comparsa di costituzione e risposta
nel replicare alla ricostruzione effettuata dal , Controparte_3 _1 contesta tre delle relative allegazioni di controparte, deducendo quanto segue:
- l'importo imputato da controparte alla fattura n. 8/23 sarebbe riferibile ad una fase antecedente la stipula del Contratto d'Appalto, avendo dovuto in Controparte_3 vista dell'inizio dei lavori di cui al contratto che sarebbe andata a stipulare di lì a poco, sgomberare il cantiere dai materiali che vi aveva lasciato una precedente ditta;
- l'importo imputato da controparte alla fattura n. 16/23 riguarderebbe, invece, lavori eseguiti non in favore del , bensì dell'Hotel Rialto;
_1
- l'importo imputato da controparte alla fattura n. 13/23 non riguarderebbe affatto un pagamento ricevuto in contanti per i lavori di cui al contratto di appalto stipulato con il Co ; tale pagamento in contanti, in realtà, sarebbe effettivamente avvenuto per € 5.000,00, ma avrebbe riguardato lavori eseguiti in favore dell'Hotel Rialto e non del
, e avrebbe costituito oggetto di una diversa fattura emessa da _1 [...]
ossia la n. 27/23 dd. 26/08/2023 (doc. 5 opposta). CP_3
Nel merito
Tenuto conto di quanto esposto, possono ora trarsi le fila del presente giudizio, reso più complicato di quanto necessario a causa delle allegazioni piuttosto confuse offerte da entrambe le parti. La soluzione della controversia, infatti, va ricercata e trovata alla luce dei fatti che sono pacifici, delle pattuizioni contrattuali e dei documenti depositati in atti.
Si è premesso sopra che sono dati pacifici che tutti lavori di cui al contratto d'appalto e successiva appendice sono stati eseguiti, lo sono stati a regola d'arte e che il relativo corrispettivo è stato pattuito in complessivi € 218.667,00 (Iva inclusa), di cui € 153.000,00
+ IVA = € 168.300,00 per il primo contratto, € 34.400,00 + IVA = € 37.840,00 per l'appendice, 12.527,00 per massetti e pluviali, da rimborsare al termine del contratto in quanto anticipati dall'appaltatrice.
E se è vero, come è vero, da un lato, che il totale pattuito ammonta ad € 218.677,00, è altrettanto vero, dall'altro lato, che il risulta tutt'oggi in debito nei _1 confronti di atteso che, quand'anche fossero imputabili al rapporto Controparte_3 contrattuale per cui è causa tutti i pagamenti allegati dallo stesso per _1
l'importo totale di € 180.994,00, risulterebbe, comunque, ancora dovuto l'importo di € 37.673,00 (=€ 218.667,00 - €180.994,00).
8 Il fatto che determinate fatture (le nn. 13, 14, 19, 23 e 24/023) indichino impropriamente la voce “massetti” quale prestazione da pagare, quando è chiaro che per i massetti sono dovuti solo € 12.000,00, non cambia la conclusione, atteso che l'importo complessivo dovuto per tutti i lavori, che – va ribadito - sono stati eseguiti, è pari a € 218.667,00. Certo, nel predisporre le fatture in questione avrebbe dovuto prestare maggiore Controparte_3 attenzione e meglio specificare le prestazioni effettuate, anziché utilizzare la voce
“massetti”. Ma i lavori, tutti i lavori concordati sono stati eseguiti, circostanza che rende dovuto l'intero corrispettivo pattuito.
Tralasciando ora il fatto che, se le cose corrispondessero a quanto prospettato dall'opponente, quest'ultima sarebbe comunque ancora in debito verso Controparte_3 dell'importo di € 37.673,00 (= € 218.667,00 - € 180.994,00), occorre ora valutare se tutti i pagamenti che sono stati effettuati da e da quest'ultimo imputati al _1 rapporto contrattuale per cui è causa, siano effettivamente riferibile a tale causa. Ciò alla luce delle contestazioni svolte sul punto dalla parte opposta. Infatti, se, per un verso,
l'opponente ha dimostrato di aver pagato un totale di € 180.994,00 sulla base delle fatture n. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, emesse da per altro Controparte_3 verso, è necessario svolgere alcune precisazioni sulle controverse fatture n. 8, 13 e 16.
In particolare:
- la fattura n.8, come sostenuto da deve ragionevolmente imputarsi Controparte_3 ad un precedente e distinto rapporto obbligatorio, come testimoniato anche dalla data di emissione, che risale al 07/03/2023, dunque, ad un momento antecedente alla stipula del contratto, circostanza, peraltro, non smentita da;
e poiché è regola _1
d'esperienza che il contratto si riferisca a quanto in esso dedotto, la mancata menzione di tale prestazione nel contratto per cui è causa comporta che il relativo pagamento non potrà essere imputato a tale contratto, trattandosi di diverso e precedente rapporto negoziale;
- le fatture n. 13 e n. 16 risultano, per converso, certamente da imputare al contratto d'appalto per cui è causa;
o in primo luogo, con riferimento alla fattura n. 13 deve essere smentita la ricostruzione di in base alla quale la stessa sarebbe rimasta insoluta sulla Controparte_3 scorta del fatto che il pagamento dedotto dalla controparte, avvenuto a mezzo di contanti (doc. 6 opponente), sia da riferire ad una successiva fattura, la n. 27/23.
Infatti, a nulla vale argomentare che l'importo di € 5.000,00 corrisposto in contanti, non coincide con l'importo della fattura 13/27, emessa per € 5.132,00 (IVA inclusa), atteso che tale coincidenza non sussiste neppure con l'importo della fattura 27/23, emessa per € 4.400,00 (IVA inclusa).
Che la fattura 13/23 sia da riferire, invece, al rapporto contrattuale per cui è causa risulta confermato anche dalla sua data di emissione, avvenuta il 19/04/2023, mentre
9 la fatture 27/23 reca la data 28/08/23; oltre a ciò, che la stessa sia stata pagata (quasi tutta) è suffragato dal fatto che il sig. ha rilasciato quietanza dell'avvenuto CP_4 pagamento di € 5.000,00 il 25/03/2023, indicando sulla stessa la dicitura “acc. Aprile”, dunque richiamando evidentemente l'unico rapporto contrattuale in corso in quel momento (doc. 6 allegato); alla luce di quanto esposto, la fattura risulta pagata per l'importo di € 5.000,00, con un residuo ancora dovuto di € 132,00;
o in secondo luogo, per quanto riguarda la fattura n.16, di € 26.730,00, se è vero, come evidenziato da e come ictu oculi verificabile, che la stessa è stata Controparte_3 emessa a favore della sig. e non espressamente del , CP_2 _1
è altrettanto vero che è al tempo stesso amministratrice dell'Hotel CP_2
Rialto e amministratrice del , di cui è pure proprietaria, con la _1 conseguenza che la semplice allegazione della circostanza che la fattura risulta a lei intestata non può ritenersi, da sola, idonea a dimostrare l'esistenza di un diverso rapporto contrattuale, instauratosi con l'Hotel Rialto e diverso da quello afferente il
, a cui imputare il relativo pagamento. Infatti, se fossero stati _1 pattuiti ed eseguiti degli altri lavori a cui imputare tale somma di denaro, di tale pattuizione e del relativo contenuto la parte avrebbe dovuto fornire la prova, non potendosi escludere che l'intestazione, così come riportata, sia da ascrivere ad un'opaca e scarsa chiarezza contabile, come emersa esaminando le stesse fatture emesse da le cui diciture in relazione ai “massetti”, anziché Controparte_3 essere correttamente riferite alle anticipazioni di cui all'art. 20, comma 2 del Contratto (da ultimo quantificate in € 12.527,00), sono state erroneamente riportate in ben cinque fatture (cfr. nn. 13, 14, 19, 23 e 24), così ingenerando grande confusione nella controparte.
Tutto ciò considerato, deve quindi riconoscersi che dal totale pagato da _1 va detratto l'importo di cui alla fattura 8, in quanto relativa a diverso rapporto contrattuale, con la conseguenza che i pagamenti riferibili al contratto d'appalto ammontano a complessivi € 171.094,00 (€ 180.994,00 - € 9.900,00).
Concludendo, tornando ai conteggi relativi alle posizioni delle parti processuali, dall'importo complessivamente dovuto di € 218.677,00 deve sottrarsi l'importo di quanto pagato da in base alle fatture emesse da in relazione _1 Controparte_3 al contratto d'appalto per cui è causa (nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25), per i seguenti importi:
Fatture Importo
12 19.250,00 €
13 5.000,00 €
14 10.267,95 €
10 15 6.930,00 €
16 26.730,00 €
17 7.326,00 €
18 27.280,00 €
19 6.380,00 €
23 22.600,00 €
24 28.138,00 €
25 11.000,00 € per un totale pari a € 170.901,95
Il residuo dovuto è, dunque, rappresentato dalla differenza tra l'importo pattuito per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto per cui è causa, pari a € 218.667,00 e l'importo pagato di € 170.901,95, e ammonta a € 47.765,00.
L'opposizione viene, di conseguenza, parzialmente accolta, con riduzione dell'importo residuo dovuto in relazione al rapporto contrattuale nato dal contratto d'appalto del
12/03/2023 e successiva Appendice, a complessivi € 47.765,00, al cui pagamento il viene condannato. Sull'importo dovranno calcolarsi gli interessi nella _1 misura legale dal dì della domanda (data notifica del decreto monitorio) e fino al saldo.
Il decreto ingiuntivo dev'essere conseguentemente revocato.
La domanda riconvenzionale di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., formulata da entrambe le parti, alla luce dell'odierno decisum dev'essere rigettata, non potendosi in alcun modo configurare – tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento del credito di
[...]
sia pure ridimensionato – né un'azione, né un'opposizione temeraria. CP_3
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Poiché il è risultato comunque debitore dell'importo di € 47.765,00, e la _1 sua domanda riconvenzionale è stata rigettata, lo stesso dovrà corrispondere a
[...]
l'importo delle spese della fase monitoria, calcolate in base al nuovo scaglione CP_3 di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), nonché la metà di quelle del presente giudizio d'opposizione, anch'esse calcolate in base a detto scaglione di riferimento, con riduzione alla metà della terza fase, non essendosi svolta istruttoria orale della causa, e dell'ultima fase, essendosi prescelta la forma semplificata di decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. La restante metà delle spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza della che si è vista ridurre notevolmente il petitum (anche a causa della sua Controparte_3 negligente modalità di redazione delle fatture), viene compensata tra le parti.
Le spese del presente giudizio d'opposizione vengono, quindi, così determinate:
11 - fase di studio € 1.701
- fase introduttiva € 1.204
- fase trattazione/istruttoria (= € 1.806/2) € 903
- fase decisionale (= € 12.905/2) € 1.452,50 per un totale € 5.260,50 di cui metà pari a € 2.630,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti _1 di così pronuncia: Controparte_3
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 53/24 d.d. 13/03/2024; condanna
a pagare a l'importo di € 47.765,00, oltre agli _1 Controparte_5 interessi in misura di legge dal dì della domanda e fino al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. formulata sia dalla parte opponente sia dalla parte opposta;
condanna
a rifondere a le spese del giudizio, come _1 Controparte_5 determinate in motivazione:
a) per il procedimento monitorio, per l'intero: € 1.370,00 per compensi professionali, €
286,00 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge;
b) per il presente procedimento, per la metà: € 2.630,50.- per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali relative all'opposizione.
Così deciso in Rovereto, il 14/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
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