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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13449/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/09/2025, alle ore 12.53, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. MICHELE DI CHIO, anche in sostituzione del collega Avv. Manfredi;
per la convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte attrice alla discussione della causa ed alla precisazione delle con- clusioni
L'Avv. Di Chio precisa le conclusioni come da atto di citazione a cui integralmente si ripor- ta.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.30, il Giudice, in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13449/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GIACOMO LEO- Parte_1 P.IVA_1
PARDI 6 40122 BOLOGNA presso lo studio degli Avv.ti Francesco Alleva (C.F.
, Michele Di Chio (C.F. e Salvatore Manfredi C.F._1 C.F._2
(C.F. ), dai quali è rappr.to/a e difeso/a, in via congiunta e disgiunta fra lo- C.F._3 ro, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del G.I. designando, contraris reiectis:
- in via preliminare: preso atto delle ragioni esposte nei paragrafi nn. 1, 2 e 4 del presente scritto, dichiarare, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività del Decreto ingiuntivo n.
1135/2023 del Tribunale di Bologna - concessa con Decreto ex art. 647 c.p.c. inficiato ab origine - per nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 18 del Reg. UE n. 1784/2020, nonché so- spendere la validità europea del titolo esecutivo per mancato rispetto delle forme minime di notifi- cazione previste dal Reg. UE n. 805/2004;
- in via principale, nel merito: previa sospensione dell'esecutività del Decreto ingiuntivo n.
1135/2023 del Tribunale di Bologna, dichiarare inefficace per mancata notificazione nel Pt_2 termine di cui all'art. 643 c.p.c. per nullità della notificazione eseguita ai sensi del Reg. UE n.
1784/2020 e, per l'effetto ed in estensione, Volerlo revocare, nonché revocare la certificazione di
2
validità europea del titolo esecutivo per mancato rispetto delle forme minime di notificazione previ- ste dal Reg. UE n. 805/2004;
- in via subordinata, nel merito: nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rasse- gnate conclusioni in via principale, preso atto delle ragioni esposte nel paragrafo n. 3 del presente scritto, comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 1135/2023 del Tribunale di Bologna in quanto emesso anche in carenza del requisito della certezza del credito azionato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società in persona del legale rappresentate pro tempore , Parte_1 Parte_3 opponeva tardivamente ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1135/2023 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 02.03.2023 nell'ambito del proc. R.G. n. 2719/2023, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 01.02.2024 e munito di esecutorietà europea ai sensi del Reg. UE n. 805/2004 in data 06.05.2024, promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 22.247,53 (oltre interessi e spese della proce- dura di ingiunzione) quale compenso dovuto a saldo di una serie di fatture emesse per la fornitura di merci e prestazione di servizi di manodopera.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità della notifica effettuata ex art. 18 Reg. UE n.
1784/2020 (relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale), e la conseguente inefficacia del decreto ingiun- tivo, in quanto il plico era stato rispedito all'opposta per compiuta giacenza (con motivazione “Non réclamé – Nereclamat”) senza che prima fosse stato affisso l'avviso di giacenza presso il locale uf- ficio postale o immesso il medesimo avviso nella cassetta postale.
Lamentava quindi di non essere stata posta nelle condizioni di opporsi tempestivamente al decre- to ingiuntivo, del quale veniva a conoscenza solo in data 19.09.2024, ad esecuzione del primo pi- gnoramento avvenuto direttamente in Romania, e deduceva che la semplificazione delle procedure per le notificazioni prevista dalla normativa europea non poteva tradursi nella lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Eccepiva, inoltre, l'invalidità del procedimento di certificazione europea in quanto dalla mancata conoscenza del decreto ingiuntivo conseguiva il difetto del requisito della certezza del credito, ne- cessario ai fini della concessione della esecutorietà europea.
3
Contestava, comunque, il quantum domandato in via monitoria poiché non epurato della somma di € 6.500,00 pagata dall'opponente attraverso quattro differenti bonifici tra il 17.07.2015 e il
21.01.2016.
1.1.
La società pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospen- Parte_1 sione dell'esecutività del decreto ingiuntivo;
in via principale, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia dello stesso per vizi della notificazione e per carenza del requisito della certezza del credito, e che ne venisse, quindi, disposta la revoca.
2.
La società regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata con- Controparte_1 tumace.
3.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 28.11.2024, emessa a seguito della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, all'uopo fissata nel contradditto- rio delle parti, veniva fissata al 9.9.2025 l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e di- scussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.
5.
L'art. 650 c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – ovve- rosia proposta oltre il termine fissato nel decreto medesimo (nel caso di specie, cinquanta giorni, ri- siedendo l'intimato in uno stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, la Romania) – alla prova della mancata conoscenza tempestiva dell'ingiunzione a causa dell'irregolarità della notifica- zione (o in alternativa del caso fortuito o della forza maggiore).
Proprio questa è la circostanza posta dalla società a fondamento della sua Parte_1 opposizione.
In particolare, essa ha rappresentato di essere venuta per la prima volta a conoscenza del decreto ingiuntivo in data 19.09.2024, ovverosia quando è stato portato ad esecuzione, direttamente in Ro-
il primo atto di pignoramento. Ha dedotto, infatti, che il plico documentale, dopo un tentati- CP_2 vo di notifica non andato a buon fine, era stato restituito all'opposta per compiuta giacenza, senza che, però, le fosse stato dato alcun tipo di avviso circa detto tentativo e circa la giacenza del plico presso l'ufficio postale.
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Orbene, dalla documentazione depositata dall'opponente (doc. 1, pp. 15 e 16, docc. 10 e 11, al- legati, questi, a ben vedere già prodotti dall'opposta in sede di richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo) emerge, effettivamente, la restituzione per compiuta giacenza, in data 08.05.2023, del plico documentale all'opposta: sulla busta contenente gli atti, infatti, è stata “crocettata” la casella
“Non réclamé – , ovverosia non reclamato, non ritirato, ed è stato apposto il timbro CP_3 dell'ufficio postale avente data, appunto, 08.05.2023; a detta busta è stata allegata anche la relativa raccomandata individuata con il codice alfanumerico RC263342157IT, restituita all'avv. Vincenzo
Drago, allora procuratore dell'opposta.
5.1.
Considerato che l'opponente non ha mosso eccezioni circa la correttezza dell'indirizzo di desti- nazione dell'atto, ma solo sulla effettiva ricezione dello stesso, la presente controversia impone, al- lora, di indagare la regolarità di una notifica effettuata a soggetto temporaneamente assente.
Sul tema, occorre ricordare che la circostanza della restituzione per compiuta giacenza ed il con- seguente perfezionamento della notifica presuppongono necessariamente un tentativo di consegna nelle mani del destinatario non andato a buon fine, il quale, informato del deposito degli atti presso l'ufficio postale, non li abbia ritirati entro il termine stabilito.
Nel caso di specie, è proprio la prova di detta informazione ad essere assente.
Infatti, se, da un lato, i dati relativi alla spedizione (c.d. tracciamento, docc. 12 e 13) attestano l'avvenuta esecuzione di due tentativi di consegna – uno del 25.4.2023 e uno del 28.4.2023 – non andati a buon fine per “destinatario assente”, dall'altro, alcun documento dimostra che detti tentati- vi, e la conseguenza giacenza degli atti presso l'ufficio postale, siano stati portati tempestivamente a conoscenza dell'opponente.
Né il documento di tracciamento in lingua italiana (doc. 12), né quello in lingua inglese (doc.
13), infatti, forniscono indicazioni al riguardo, limitandosi a riportare, quale stato della spedizione successivo alla mancata consegna, rispettivamente quello di “in transito” e di “returned to the sen- der”; neppure dalla richiamata raccomandata è possibile ricavare elementi utili sul punto, poiché la sezione denominata “da completare a destinazione” non è stata compilata dall'addetto alla notifica- zione;
nessun appunto, poi, risulta essere stato scritto sulla busta contenente gli atti da notificare, la quale riporta solamente una barra effettuata a penna sull'indirizzo della società opponente.
5.2.
Vero è, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che la normativa europea in materia di comunicazioni e notificazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (Reg. n. 1784/2020) si ispira a un criterio di “massima reciproca fiducia nell'efficienza e nella sufficienza del semplice servizio postale” (Cass. civ., sez. III, sent. del
5
29.5.2015, n. 11140, Cass. civ., sez. III, sent. del 22.5.2015, n. 10543), il quale, espressione dei più generali principi di semplificazione e reciproco affidamento che devono orientare la legislazione processual-civilistica dei singoli stati membri, verrebbe svuotato di significato qualora si adottasse- ro interpretazioni formalistiche fondate sulla necessità di osservare specifiche e più onerose modali- tà di notifica eventualmente previste da peculiari leggi nazionali (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del
29.5.2015, n. 11140, che, in tema di notifica di cartelle esattoriali da parte di ha affermato CP_4 il principio di diritto secondo cui “ai fini della validità della notificazione o comunicazione di atto - giudiziario o meno - da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Sta- to membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Par- lamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 [oggi abrogato e sostituito dal richiamato
Reg. UE n. 1784/2020], non vanno richieste nè osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta”).
Altresì vero, però, è che detta esigenza di semplificazione e detto affidamento reciproco non pos- sono raggiungere un'ampiezza tale da tradursi in una lesione del diritto di difesa del destinatario, il quale, qualora non venisse posto nella posizione di poter conoscere l'atto a lui indirizzato, verrebbe, di fatto, estromesso dalla possibilità di esercitare, avverso tale atto, qualsivoglia tipologia di opposi- zione.
Occorre, pertanto, che sia comunque garantita una minima “cura con cui normalmente si espleta quel servizio” (Cass. civ., sez. III, sent. del 29.5.2015, n. 11140, Cass. civ., sez. III, sent. del
22.5.2015, n. 10543), sicché effettivamente le operazioni di notificazione possano risultare idonee a tutelare adeguatamente tanto le esigenze di conoscibilità del mittente, tanto quelle di perfeziona- mento della notifica del destinatario dell'atto.
A ben vedere, la normativa europea, pur permeata dall'esigenza di semplificare le procedure di notificazione, non si dimentica di tali esigenze di tutela e pone delle regole che, espressione della richiamata “cura normale” delle operazioni del servizio postale, mirano specificamente a proteggere il diritto di difesa del destinatario, preoccupandosi che questi sia sempre posto nella posizione di conoscere l'atto a lui destinato.
Manifestazione di questo intento sono, anzitutto, i considerando (11) e (12) del Reg. CE n.
805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (titolo che proprio nel caso di specie è stato concesso), i quali al fine di garantire “il pieno rispetto del diritto a un proces- so equo, in linea con l'articolo 47 della Carta [di Nizza]” chiariscono come sia necessario fissare
“norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garanti- re che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una par- te, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti ne-
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cessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'al- tra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione”.
Sempre con riferimento al Reg. CE n. 805/2004, poi, l'art. 14, rubricato “Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore”, alla lettera d) prescrive che la notificazione della do- manda giudiziale, o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore, può anche essere effettuata tramite deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pub- blica competente, purché la “relativa comunicazione scritta [sia] depositata nella cassetta delle let- tere del debitore” e “purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che de- termina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza”.
Ancora, l'art. 22 del già menzionato Reg. UE n. 1784/2020, rubricato “Mancata comparizione del convenuto”, impone al giudice di non decidere, qualora un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comuni- cazione e il convenuto non sia comparso, “fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione
o comunicazione sia la consegna dell'atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi”, e “fintantoché non si abbia la prova che l'atto è stato effet- tivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura pre- vista dal presente regolamento”.
5.3.
Ribadito, allora, che nel caso di specie non vi è prova del fatto che l'opponente fosse stato posto nelle condizioni di conoscere dei tentativi di notifica effettuati e della conseguente giacenza dell'atto a lui destinato presso l'ufficio postale, l'opposizione tardiva proposta dalla società
[...] deve dichiararsi ammissibile. Parte_1
6.
Per quanto riguarda il merito, le argomentazioni svolte valgono anche a sostenere la fondatezza dell'opposizione: una notifica che non porta l'atto a conoscenza del destinatario è una notifica che non raggiunge il suo scopo e, come tale, deve ritenersi nulla;
e non vale a sanare detta nullità il fatto che la società abbia comunque proposto opposizione tardiva, poiché l'opponente ha avuto Pt_1 conoscenza del decreto ingiuntivo, non tramite la relativa notifica (seppur viziata), ma solo al mo- mento della notifica di un differente e successivo atto, ovverosia quello di pignoramento.
6.1.
Il decreto ingiuntivo, quindi, non essendo stato regolarmente portato a conoscenza del (presunto) debitore entro i termini fissati dalla legge, è inefficace come titolo esecutivo e va revocato.
7.
7
Assorbita ogni altra questione.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, nel loro valore medio per le fasi di studio e introduttiva, e in quello minimo per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, stante la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1135/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 02.03.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 2719/2023;
- condanna la società a pagare alla società le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 3.387,00 per compensi e € 145,50 per spese vive, oltre spese generali nella mi- sura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/09/2025, alle ore 12.53, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. MICHELE DI CHIO, anche in sostituzione del collega Avv. Manfredi;
per la convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte attrice alla discussione della causa ed alla precisazione delle con- clusioni
L'Avv. Di Chio precisa le conclusioni come da atto di citazione a cui integralmente si ripor- ta.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.30, il Giudice, in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13449/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GIACOMO LEO- Parte_1 P.IVA_1
PARDI 6 40122 BOLOGNA presso lo studio degli Avv.ti Francesco Alleva (C.F.
, Michele Di Chio (C.F. e Salvatore Manfredi C.F._1 C.F._2
(C.F. ), dai quali è rappr.to/a e difeso/a, in via congiunta e disgiunta fra lo- C.F._3 ro, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del G.I. designando, contraris reiectis:
- in via preliminare: preso atto delle ragioni esposte nei paragrafi nn. 1, 2 e 4 del presente scritto, dichiarare, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività del Decreto ingiuntivo n.
1135/2023 del Tribunale di Bologna - concessa con Decreto ex art. 647 c.p.c. inficiato ab origine - per nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 18 del Reg. UE n. 1784/2020, nonché so- spendere la validità europea del titolo esecutivo per mancato rispetto delle forme minime di notifi- cazione previste dal Reg. UE n. 805/2004;
- in via principale, nel merito: previa sospensione dell'esecutività del Decreto ingiuntivo n.
1135/2023 del Tribunale di Bologna, dichiarare inefficace per mancata notificazione nel Pt_2 termine di cui all'art. 643 c.p.c. per nullità della notificazione eseguita ai sensi del Reg. UE n.
1784/2020 e, per l'effetto ed in estensione, Volerlo revocare, nonché revocare la certificazione di
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validità europea del titolo esecutivo per mancato rispetto delle forme minime di notificazione previ- ste dal Reg. UE n. 805/2004;
- in via subordinata, nel merito: nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rasse- gnate conclusioni in via principale, preso atto delle ragioni esposte nel paragrafo n. 3 del presente scritto, comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 1135/2023 del Tribunale di Bologna in quanto emesso anche in carenza del requisito della certezza del credito azionato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società in persona del legale rappresentate pro tempore , Parte_1 Parte_3 opponeva tardivamente ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1135/2023 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 02.03.2023 nell'ambito del proc. R.G. n. 2719/2023, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 01.02.2024 e munito di esecutorietà europea ai sensi del Reg. UE n. 805/2004 in data 06.05.2024, promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 22.247,53 (oltre interessi e spese della proce- dura di ingiunzione) quale compenso dovuto a saldo di una serie di fatture emesse per la fornitura di merci e prestazione di servizi di manodopera.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità della notifica effettuata ex art. 18 Reg. UE n.
1784/2020 (relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale), e la conseguente inefficacia del decreto ingiun- tivo, in quanto il plico era stato rispedito all'opposta per compiuta giacenza (con motivazione “Non réclamé – Nereclamat”) senza che prima fosse stato affisso l'avviso di giacenza presso il locale uf- ficio postale o immesso il medesimo avviso nella cassetta postale.
Lamentava quindi di non essere stata posta nelle condizioni di opporsi tempestivamente al decre- to ingiuntivo, del quale veniva a conoscenza solo in data 19.09.2024, ad esecuzione del primo pi- gnoramento avvenuto direttamente in Romania, e deduceva che la semplificazione delle procedure per le notificazioni prevista dalla normativa europea non poteva tradursi nella lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Eccepiva, inoltre, l'invalidità del procedimento di certificazione europea in quanto dalla mancata conoscenza del decreto ingiuntivo conseguiva il difetto del requisito della certezza del credito, ne- cessario ai fini della concessione della esecutorietà europea.
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Contestava, comunque, il quantum domandato in via monitoria poiché non epurato della somma di € 6.500,00 pagata dall'opponente attraverso quattro differenti bonifici tra il 17.07.2015 e il
21.01.2016.
1.1.
La società pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospen- Parte_1 sione dell'esecutività del decreto ingiuntivo;
in via principale, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia dello stesso per vizi della notificazione e per carenza del requisito della certezza del credito, e che ne venisse, quindi, disposta la revoca.
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La società regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata con- Controparte_1 tumace.
3.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 28.11.2024, emessa a seguito della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, all'uopo fissata nel contradditto- rio delle parti, veniva fissata al 9.9.2025 l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e di- scussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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4.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale osserva quanto segue.
5.
L'art. 650 c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – ovve- rosia proposta oltre il termine fissato nel decreto medesimo (nel caso di specie, cinquanta giorni, ri- siedendo l'intimato in uno stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, la Romania) – alla prova della mancata conoscenza tempestiva dell'ingiunzione a causa dell'irregolarità della notifica- zione (o in alternativa del caso fortuito o della forza maggiore).
Proprio questa è la circostanza posta dalla società a fondamento della sua Parte_1 opposizione.
In particolare, essa ha rappresentato di essere venuta per la prima volta a conoscenza del decreto ingiuntivo in data 19.09.2024, ovverosia quando è stato portato ad esecuzione, direttamente in Ro-
il primo atto di pignoramento. Ha dedotto, infatti, che il plico documentale, dopo un tentati- CP_2 vo di notifica non andato a buon fine, era stato restituito all'opposta per compiuta giacenza, senza che, però, le fosse stato dato alcun tipo di avviso circa detto tentativo e circa la giacenza del plico presso l'ufficio postale.
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Orbene, dalla documentazione depositata dall'opponente (doc. 1, pp. 15 e 16, docc. 10 e 11, al- legati, questi, a ben vedere già prodotti dall'opposta in sede di richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo) emerge, effettivamente, la restituzione per compiuta giacenza, in data 08.05.2023, del plico documentale all'opposta: sulla busta contenente gli atti, infatti, è stata “crocettata” la casella
“Non réclamé – , ovverosia non reclamato, non ritirato, ed è stato apposto il timbro CP_3 dell'ufficio postale avente data, appunto, 08.05.2023; a detta busta è stata allegata anche la relativa raccomandata individuata con il codice alfanumerico RC263342157IT, restituita all'avv. Vincenzo
Drago, allora procuratore dell'opposta.
5.1.
Considerato che l'opponente non ha mosso eccezioni circa la correttezza dell'indirizzo di desti- nazione dell'atto, ma solo sulla effettiva ricezione dello stesso, la presente controversia impone, al- lora, di indagare la regolarità di una notifica effettuata a soggetto temporaneamente assente.
Sul tema, occorre ricordare che la circostanza della restituzione per compiuta giacenza ed il con- seguente perfezionamento della notifica presuppongono necessariamente un tentativo di consegna nelle mani del destinatario non andato a buon fine, il quale, informato del deposito degli atti presso l'ufficio postale, non li abbia ritirati entro il termine stabilito.
Nel caso di specie, è proprio la prova di detta informazione ad essere assente.
Infatti, se, da un lato, i dati relativi alla spedizione (c.d. tracciamento, docc. 12 e 13) attestano l'avvenuta esecuzione di due tentativi di consegna – uno del 25.4.2023 e uno del 28.4.2023 – non andati a buon fine per “destinatario assente”, dall'altro, alcun documento dimostra che detti tentati- vi, e la conseguenza giacenza degli atti presso l'ufficio postale, siano stati portati tempestivamente a conoscenza dell'opponente.
Né il documento di tracciamento in lingua italiana (doc. 12), né quello in lingua inglese (doc.
13), infatti, forniscono indicazioni al riguardo, limitandosi a riportare, quale stato della spedizione successivo alla mancata consegna, rispettivamente quello di “in transito” e di “returned to the sen- der”; neppure dalla richiamata raccomandata è possibile ricavare elementi utili sul punto, poiché la sezione denominata “da completare a destinazione” non è stata compilata dall'addetto alla notifica- zione;
nessun appunto, poi, risulta essere stato scritto sulla busta contenente gli atti da notificare, la quale riporta solamente una barra effettuata a penna sull'indirizzo della società opponente.
5.2.
Vero è, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che la normativa europea in materia di comunicazioni e notificazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (Reg. n. 1784/2020) si ispira a un criterio di “massima reciproca fiducia nell'efficienza e nella sufficienza del semplice servizio postale” (Cass. civ., sez. III, sent. del
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29.5.2015, n. 11140, Cass. civ., sez. III, sent. del 22.5.2015, n. 10543), il quale, espressione dei più generali principi di semplificazione e reciproco affidamento che devono orientare la legislazione processual-civilistica dei singoli stati membri, verrebbe svuotato di significato qualora si adottasse- ro interpretazioni formalistiche fondate sulla necessità di osservare specifiche e più onerose modali- tà di notifica eventualmente previste da peculiari leggi nazionali (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del
29.5.2015, n. 11140, che, in tema di notifica di cartelle esattoriali da parte di ha affermato CP_4 il principio di diritto secondo cui “ai fini della validità della notificazione o comunicazione di atto - giudiziario o meno - da eseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in altro Sta- to membro dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Par- lamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 [oggi abrogato e sostituito dal richiamato
Reg. UE n. 1784/2020], non vanno richieste nè osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta”).
Altresì vero, però, è che detta esigenza di semplificazione e detto affidamento reciproco non pos- sono raggiungere un'ampiezza tale da tradursi in una lesione del diritto di difesa del destinatario, il quale, qualora non venisse posto nella posizione di poter conoscere l'atto a lui indirizzato, verrebbe, di fatto, estromesso dalla possibilità di esercitare, avverso tale atto, qualsivoglia tipologia di opposi- zione.
Occorre, pertanto, che sia comunque garantita una minima “cura con cui normalmente si espleta quel servizio” (Cass. civ., sez. III, sent. del 29.5.2015, n. 11140, Cass. civ., sez. III, sent. del
22.5.2015, n. 10543), sicché effettivamente le operazioni di notificazione possano risultare idonee a tutelare adeguatamente tanto le esigenze di conoscibilità del mittente, tanto quelle di perfeziona- mento della notifica del destinatario dell'atto.
A ben vedere, la normativa europea, pur permeata dall'esigenza di semplificare le procedure di notificazione, non si dimentica di tali esigenze di tutela e pone delle regole che, espressione della richiamata “cura normale” delle operazioni del servizio postale, mirano specificamente a proteggere il diritto di difesa del destinatario, preoccupandosi che questi sia sempre posto nella posizione di conoscere l'atto a lui destinato.
Manifestazione di questo intento sono, anzitutto, i considerando (11) e (12) del Reg. CE n.
805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (titolo che proprio nel caso di specie è stato concesso), i quali al fine di garantire “il pieno rispetto del diritto a un proces- so equo, in linea con l'articolo 47 della Carta [di Nizza]” chiariscono come sia necessario fissare
“norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garanti- re che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una par- te, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti ne-
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cessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'al- tra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione”.
Sempre con riferimento al Reg. CE n. 805/2004, poi, l'art. 14, rubricato “Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore”, alla lettera d) prescrive che la notificazione della do- manda giudiziale, o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore, può anche essere effettuata tramite deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pub- blica competente, purché la “relativa comunicazione scritta [sia] depositata nella cassetta delle let- tere del debitore” e “purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che de- termina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza”.
Ancora, l'art. 22 del già menzionato Reg. UE n. 1784/2020, rubricato “Mancata comparizione del convenuto”, impone al giudice di non decidere, qualora un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comuni- cazione e il convenuto non sia comparso, “fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione
o comunicazione sia la consegna dell'atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi”, e “fintantoché non si abbia la prova che l'atto è stato effet- tivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura pre- vista dal presente regolamento”.
5.3.
Ribadito, allora, che nel caso di specie non vi è prova del fatto che l'opponente fosse stato posto nelle condizioni di conoscere dei tentativi di notifica effettuati e della conseguente giacenza dell'atto a lui destinato presso l'ufficio postale, l'opposizione tardiva proposta dalla società
[...] deve dichiararsi ammissibile. Parte_1
6.
Per quanto riguarda il merito, le argomentazioni svolte valgono anche a sostenere la fondatezza dell'opposizione: una notifica che non porta l'atto a conoscenza del destinatario è una notifica che non raggiunge il suo scopo e, come tale, deve ritenersi nulla;
e non vale a sanare detta nullità il fatto che la società abbia comunque proposto opposizione tardiva, poiché l'opponente ha avuto Pt_1 conoscenza del decreto ingiuntivo, non tramite la relativa notifica (seppur viziata), ma solo al mo- mento della notifica di un differente e successivo atto, ovverosia quello di pignoramento.
6.1.
Il decreto ingiuntivo, quindi, non essendo stato regolarmente portato a conoscenza del (presunto) debitore entro i termini fissati dalla legge, è inefficace come titolo esecutivo e va revocato.
7.
7
Assorbita ogni altra questione.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, nel loro valore medio per le fasi di studio e introduttiva, e in quello minimo per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, stante la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1135/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 02.03.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 2719/2023;
- condanna la società a pagare alla società le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in € 3.387,00 per compensi e € 145,50 per spese vive, oltre spese generali nella mi- sura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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