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Accoglimento
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04255/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00076 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04255/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4255 del 2025, proposto da:
Ministero dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IA TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta quater, n. 4951 del 2025. N. 04255/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IA TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA RZ;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, l'avvocato Fabrizio
Lofoco;
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell'università e della ricerca ha impugnato la sentenza n. 4951 in data
7 marzo 2025 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta quater, ha accolto il ricorso proposto dalla prof. IA TE per l'annullamento del provvedimento recante il giudizio collegiale ed i giudizi individuali di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia del settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – fascia 1”.
La parte appellata si è costituita depositando memoria con la quale ha chiesto la reiezione dell'istanza cautelare e dell'appello.
Con ordinanza n. 2338 del 27 giugno 2025 è stata fissata l'udienza per la trattazione del ricorso, in vista della quale l'appellata ha depositato memoria conclusiva insistendo per il rigetto dell'appello.
In assenza di ulteriori richieste di parte appellante, la causa è stata discussa all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere tratteggiati i fatti di causa.
Con ricorso dinanzi al Tar Lazio, iscritto al n. R.G. 16012 del 2022, la prof. TE ha chiesto l'annullamento del giudizio negativo al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia del settore concorsuale
(SC) 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”, N. 04255/2025 REG.RIC.
espresso nei suoi riguardi dalla competente nominata per la tornata abilitativa indetta con decreto n. 553 del 26 febbraio 2021, integrato con successivo decreto n. 589 del 5 marzo 2021.
La motivazione principale su cui si fondava il giudizio di non idoneità era che le pubblicazioni presentate, ex art. 7 del decreto ministeriale n. 120 del 2016, risultavano
“limitatamente congruenti con il SC 06/N1 e non consentono di enucleare l'apporto individuale della candidata come preminente in un numero prevalente di casi. In particolare, la candidata risulta essere autrice corrispondente solo in cinque su sedici lavori originali presentati per la valutazione, (co-)prima autrice in sette pubblicazioni e mai ultima autrice. La qualità della produzione scientifica, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo non è elevata, e i prodotti scientifici trovano collocazione su riviste internazionali con un fattore d'impatto medio/basso”.
Inoltre la commissione osservava che “La produzione scientifica presenta discontinuità sotto il profilo temporale negli anni 2011, 2020 e 2021, e un numero limitato di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Complessivamente, la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi, non è elevata” quindi per tali motivazioni la commissione, all'unanimità, concludeva per la non piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, riteneva non idonea la candidata.
Il Tar Lazio, sezione terza bis, con sentenza n. 13335 del 14 agosto 2023, ha accolto il ricorso, disponendo la rivalutazione della candidata ad opera di una commissione in diversa composizione entro i termini ivi fissati.
In ottemperanza di tale decisione il Ministero ha nominato una commissione in diversa composizione, la quale ha anch'essa giudicato la candidata inidonea al conseguimento dell'anelato titolo abilitativo. N. 04255/2025 REG.RIC.
Anche la nuova commissione ha rilevato che le pubblicazioni presentate dalla candidata non risultano coerenti con il settore concorsuale 06/N1, essendo invece più affini al settore clinico ginecologico, ossia al settore concorsuale 06/H1, per il quale, peraltro, la stessa ha conseguito il titolo abilitativo.
Anche tale esito è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio (R.G. n. 1524 del 2024) il quale, con sentenza della sezione quarta quater, n. 4951 del 7 marzo 2025, ha accolto il ricorso «ai fini del riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale in favore della ricorrente, come in parte motiva».
In sintesi il Tar ha osservato che il riesame della domanda è stato condotto in modo illegittimo in quanto il giudizio negativo è stato fondato, ancora una volta, sulla ritenuta non coerenza delle pubblicazioni presentate con il settore di concorso, senza approfondire gli ulteriori profili che la sentenza n. 13335 del 2023 aveva «consentito di trattare».
Inoltre ha affermato che, poiché la riedizione del potere era conformata dalla sentenza nr. 13335 del 2023, «devono ritenersi consumati gli spazi di discrezionalità volti ad una eventuale ulteriore riedizione del potere, così che la domanda specificatamente rivolta ad ottenere l'effetto conformativo della sentenza ai fini del riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale della ricorrente deve trovare accoglimento».
3. Il Ministero ha affidato l'appello ai motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Con il primo motivo contesta l'affermazione del Tar secondo cui la commissione parallela avrebbe giudicato la candidata nuovamente non idonea adottando come
“unico” criterio di valutazione la non coerenza, delle pubblicazioni presentate, con il settore concorsuale 06/N1, non valutandole anche alla stregua degli altri requisiti di cui agli artt. 3 e 4 e ss. del decreto ministeriale n. 120 del 2016, quali l'originalità, la rilevanza, il rilievo internazionale, ecc.
Sostiene che, al contrario, la commissione parallela avrebbe valutato tali pubblicazioni anche alla stregua dei criteri cumulativi di cui agli artt. 3 e 4 del citato decreto N. 04255/2025 REG.RIC.
ministeriale ritenendo, comunque, la candidata non idonea al conseguimento del titolo abilitativo, in quanto le pubblicazioni presentate sono non coerenti con il settore concorsuale per cui ha proposto domanda di abilitazione.
Nonostante la mancanza di coerenza delle pubblicazioni della candidata con il settore concorsuale, i commissari avrebbero comunque rispettato i criteri ministeriali sforzandosi persino di individuare quelle pubblicazioni ritenute lievemente affini alle materie interdisciplinari del settore scientifico disciplinare (SSD) di afferenza del settore concorsuale 06/N1, riscontrandovi, per giunta, anche un modesto apporto individuale, oltreché una scarsa continuità temporale dell'attività scientifica.
Il Tar non avrebbe colto che la non coerenza delle pubblicazioni presentate da un candidato con il settore concorsuale per cui lo stesso ambisce al conseguimento del titolo abilitativo condizionerebbe necessariamente (se non vincolerebbe addirittura) il giudizio che la commissione è chiamata ad esprimere anche in relazione alla qualità e alla rilevanza dei lavori in relazione allo specifico settore concorsuale.
Sarebbe palese la legittimità del diniego espresso da ben due commissioni, per il preliminare e assorbente motivo della non coerenza delle pubblicazioni delle stesse con il settore per cui concorre e, di conseguenza, sarebbe errata la sentenza impugnata la quale, andando ben oltre i limiti del proprio sindacato, si sarebbe spinta fino a riconoscere la coerenza delle pubblicazioni allegate dalla candidata con le tematiche proprie del settore concorsuale, così sovvertendo il giudizio negativo formulato da due distinti organi tecnici.
Lo sconfinamento dai limiti del proprio sindacato emergerebbe anche dal fatto che, nello spingersi a concedere in via giudiziaria l'abilitazione scientifica, il Tar ha ritenuto soddisfatti tutti gli altri criteri di valutazione previsti dall'art. 4, del decreto ministeriale n. 120 del 2016, ivi compreso quello riguardante la qualità della produzione scientifica, il suo rigore metodologico e il suo carattere innovativo, purtuttavia dopo aver affermato che il giudizio della commissione si era appuntato N. 04255/2025 REG.RIC.
unicamente sulla mancata coerenza e che, pertanto, nessuna valutazione vi era stata con riferimento agli altri parametri di giudizio.
Ciò in palese contraddizione con la precedente sentenza n. 13335 del 2023, di annullamento del primo giudizio, in cui lo stesso Tar aveva riconosciuto che
«trattandosi di profili attinenti all'impiego di discrezionalità tecnica da parte della
Commissione, il Collegio non può sostituirsi all'amministrazione ed esprimere condivisione o meno circa le posizioni espresse nel ricorso in merito alla coerenza, alla innovatività ed alla originalità dei lavori della candidata».
3.2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto esaurita la discrezionalità ammnistrativa e ha riconosciuto in capo alla odierna appellata il possesso dei requisiti necessari al conseguimento del titolo abilitativo.
Rammenta che, a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 120 del 2016, la commissione può attribuire l'abilitazione solo a coloro che: a) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal raggiungimento di almeno due dei valori soglia individuati dal decreto ministeriale n.
589 del 2018 per il settore concorsuale di riferimento; b) possiedono almeno tre dei titoli curriculari scelti dalla commissione nella prima riunione di insediamento; c) ricevono un giudizio di “elevata qualità” delle pubblicazioni.
Fa presente che l'elevata qualità dei lavori è determinata dalla commissione nei limiti di quanto disposto dall'art. 4, del decreto ministeriale n. 120 del 2016, il quale, fra i criteri di valutazione fissa, alla lettera c), «la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo».
Aggiunge che i criteri previsti dal citato art. 4, secondo la giurisprudenza dello stesso
Tar, sarebbero cumulativi e, quindi, dovrebbero essere tutti soddisfatti ai fini N. 04255/2025 REG.RIC.
dell'attribuzione dell'idoneità, sicché, l'assenza anche di solo uno di questi sarebbe tale da rendere legittimo il giudizio negativo della commissione.
Nel caso di specie, sia la commissione che per prima ha esaminato la candidata, sia la commissione che è stata chiamata a dare esecuzione alla sentenza del Tar n. 13335 del
2023, si sono espresse in senso negativo all'abilitazione non ritendo integrato il requisito relativo al possesso di pubblicazioni di qualità elevata, in via primaria in ragione della loro estraneità al settore concorsuale ma anche in ragione della loro discontinuità, dello scarso apporto individuale offerto dalla candidata e della scarsa rilevanza per il settore scientifico.
Nonostante la presenza di due giudizi unanimemente negativi, formulati quindi da ben dieci docenti universitari di prima fascia, il giudice di prime cure esorbitando dai propri poteri ha ritenuto esaurita la discrezionalità amministrativa e, cosa ancor più grave, ha ritenuto integrato il requisito relativo al possesso di pubblicazioni scientifiche di qualità elevata.
La conclusione sarebbe ancor più sorprendente se si considera che lo stesso Tar, nell'annullare il primo giudizio negativo ricevuto dalla ricorrente, aveva espressamente riconosciuto che «trattandosi di profili attinenti all'impiego di discrezionalità tecnica da parte della Commissione, il Collegio non può sostituirsi all'amministrazione ed esprimere condivisione o meno circa le posizioni espresse nel ricorso in merito alla coerenza, alla innovatività ed alla originalità dei lavori della candidata».
Inoltre il Tar nella sentenza in questa sede impugnata, pur avendo contestato alla commissione di essersi limitata a valutare la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale senza esaminare le stesse alla luce degli altri criteri elencati dall'art. 4,
d.m. 120 del 2016, ha ritenuto sostanzialmente soddisfatti tali criteri e ha conferito alla candidata il titolo abilitativo sulla scorta delle sole affermazioni contenute in ricorso, riconoscendo tali pubblicazioni di qualità elevata. N. 04255/2025 REG.RIC.
Tale conclusione, oltre a risultare paradossale perché proveniente da un organo che non avrebbe nessuna competenza nelle materie oggetto di valutazione, rappresenterebbe una manifesta violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sostituendo agli apprezzamenti dell'organo tecnico investito della valutazione, apprezzamenti di segno opposto formulati dall'organo giurisdizionale.
Nel caso di specie, i giudizi espressi dalla commissione non manifesterebbero in ogni caso vizi tali da giustificare il potere sostitutivo del giudice amministrativo né potrebbe dirsi che la sentenza oggetto di esecuzione imponesse particolari limiti al sindacato della nuova commissione e che questa abbia manifestamente violato detti limiti formulando una valutazione in contrasto col giudicato.
4. L'appellata nel contrastare le argomentazioni dell'appellante sostiene che l'appello sia meramente emulativo dal momento che ella «da più di tre anni … lotta per ottenere un riconoscimento che si è dimostrato - sotto tutti i profili (processuali, formali e sostanziali) - spettarle a “pieno titolo”» (così a pag. 5 della memoria del 29 maggio
2025).
Afferma che con il primo motivo di appello il Ministero, rimasto silente nel giudizio di primo grado, cercherebbe di superare le decadenze in cui sarebbe incorso, argomentando circa la presunta legittimità dei giudizi espressi dai commissari per negare l'idoneità alla ricorrente, quindi eccepisce «l'assoluta ed inammissibile novità dell'argomento introdotto solo in sede di appello» (pag. 6 id.).
Sostiene che l'affermazione per cui la inidoneità della candidata sarebbe dipesa anche e non solo dalla mancata coerenza delle pubblicazioni offerte con il settore concorsuale di interesse, perché sarebbero state valutate inidonee le ridette pubblicazioni anche alla stregua degli ulteriori criteri di cui agli artt. 3 e 4 del d.m.
120 del 2016, integrerebbe una motivazione postuma (offerta per la prima volta in sede di appello e assente persino nel provvedimento), che sarebbe smentita dalla documentazione della procedura. N. 04255/2025 REG.RIC.
Ribadisce che il giudizio negativo sarebbe stato condizionato sempre dalla presunta incoerenza tra le pubblicazioni e il settore scientifico di interesse: «l'avversa diversa prospettazione, smentita dagli stessi estratti riportati in appello, è decisamente offensiva e si confida che venga stigmatizzata con una esemplare condanna alle spese, che qui si invoca» (pag. 8 id.).
Sarebbe inconciliabile la valutazione negativa (che si dovrebbe desumere essere stata estesa anche in relazione agli altri parametri di cui all'art. 3 e 4 cit.), con la conclusione positiva della commissione positivamente sui risultati scientifici conseguiti dalla
TE: ossia le pubblicazioni sono state considerate di pregio, ma inconferenti al settore per cui viene richiesta l'abilitazione e, in quanto tali, non passibili di positiva valutazione.
Ribadisce che come emergerebbe dallo schema del macrosettore di appartenenza del settore concorsuale 06/N1, a quest'ultimo appartengono: - SC MED/46 Scienze tecniche in medicina di laboratorio; - SC MED/47 Ostetricia; - SC MED/48 Scienze infermieristiche ostetrico ginecologiche; - SC MED/50 Scienze tecniche mediche applicate. Dunque, proprio in base a quanto asserito dalla commissione, risulterebbe evidente che i lavori della candidata ricadano nei settori MED/47 e MED/50, che appartengono espressamente al settore scientifico disciplinare di interesse.
Quindi sostiene che tutte le pubblicazioni presentate dalla candidata sarebbero perfettamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari.
Ribadisce che la commissione non avrebbe fornito nessuna motivazione specifica e analitica, reiterando un provvedimento negativo affetto dai medesimi vizi già denunciati e che hanno indotto l'annullamento del primo giudizio valutativo.
Eccepisce nuovamente l'inammissibilità (rilevata dal primo giudice) delle controdeduzioni della commissione depositate in primo grado, che costituirebbero una integrazione postuma della motivazione e lamenta che tale tentativo di N. 04255/2025 REG.RIC.
eterointegrazione della motivazione risulterebbe reiterato con le argomentazioni contenute in appello (da pagina 12 in poi), finalizzate ad entrare nel merito delle specificità dei singoli settori scientifici e di tracciare linee di demarcazione rispetto al settore per cui è causa.
Quindi insiste perché l'appello sia respinto con condanna alle spese anche per la temerarietà dell'azione, invocandosi l'art. 26 c.p.a. e 96 c.p.c., anche alla luce del contegno processuale tenuto sin dal primo grado.
Contesta, infine, che il giudice di prime cure avrebbe travalicato i limiti del proprio sindacato giurisdizionale, sostituendo alla valutazione negativa operata dalla commissione una propria valutazione di segno opposto.
Sostiene che il “potere” di individuare altre ipotesi di carenza della produzione scientifica della candidata si sarebbe esaurito nel momento in cui, in sede di riedizione, non sarebbero state espresse valutazioni sugli altri elementi tecnico-valutativi di cui al decreto ministeriale, non essendo più possibile per l'amministrazione integrare alcunché in merito alla documentazione offerta e sulla quale, peraltro, è stato già espresso un giudizio positivo.
Ribadisce che nel nuovo giudizio negativo l'amministrazione avrebbe espresso il diniego solo rispetto alla “congruenza di settore”, senza addurre altri motivi idonei a sorreggere una valutazione negativa ai fini dell'abilitazione nel settore di interesse, quindi la sua discrezionalità sarebbe esaurita, come affermato dal Tar.
Nella memoria depositata in data 10 novembre 2025, peraltro in assenza di ulteriori scritti difensivi di parte appellante ai quali controdedurre o replicare, l'appellata ha sinteticamente ribadito le argomentazioni fin qui tratteggiate.
4. Con ordinanza n. 2338 del 27 giugno 2025 la sezione, nel fissare l'udienza di merito, ha osservato «che la controversia necessita di un adeguato approfondimento in sede di merito, anche quanto alla possibilità, per il giudice amministrativo, di riconoscere direttamente il bene della vita fatto valere in giudizio qualora venga in questione non N. 04255/2025 REG.RIC.
il rilascio di un titolo autorizzativo volto a consentire l' esercizio di libertà individuali, secondo il principio del favor libertatis connaturato all'ordinamento ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, bensì l'accertamento, in positivo, delle competenze ed esperienze necessarie per l'insegnamento universitario».
5. In limine va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle presunte argomentazioni nuove addotte per la prima volta in appello e della presunta decadenza in cui sarebbe incorsa la difesa dell'amministrazione.
Nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso solo le domande, le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dall'appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 104 c.p.a.: ciò, dal momento che il divieto dei nova in appello è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, .sez. IV
22 settembre 2025, n. 7444; sez. VII, 22 aprile 2025 n. 3459).
Pertanto il c.d. divieto dei nova in appello, ex art. 104, comma 1, c.p.a., si applica solo all'originario ricorrente; infatti, solo a quest'ultimo, una volta delimitato il thema decidendum con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d'appello (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 aprile
2025, n. 3479; sez. II, 31 luglio 2023, n. 7424).
Nel caso di specie il Ministero non era ricorrente in primo grado, bensì parte resistente, sicché la preclusione di cui all'art. 104, comma 1, c.p.a. non opera e non opererebbe neanche se l'amministrazione non si fosse costituita in primo grado; dunque la circostanza che in tale grado di giudizio la parte resistente non abbia prospettato determinate argomentazioni difensive, quand'anche vera, non preclude alla stessa parte di spendere tali argomentazioni in appello. N. 04255/2025 REG.RIC.
6. Passando ad esaminare il merito è necessario, preliminarmente, fare riferimento al decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 che ha ridefinito i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6.1. Nell'allegato A al suddetto decreto sono indicati i macrosettori, i settori concorsuali appartenenti a ciascun macrosettore e i settori scientifico-disciplinari riferibili a ciascun settore concorsuale.
Limitatamente a quanto di interesse nel presente giudizio, secondo tale allegato appartiene al macrosettore 06/N (professioni sanitarie, tecnologie mediche applicate, dell'esercizio fisico e dello sport) il settore concorsuale 06/N1 (scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate) al quale sono riconducibili i seguenti settori scientifico-disciplinari: MED/46 (scienze tecniche di medicina di laboratorio); MED/47 (scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche); MED/48
(scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative) e MED/50
(scienze tecniche mediche applicate).
L'allegato B al suddetto decreto, che reca le declaratorie dei settori concorsuali, indica per il settore concorsuale 06/N1 la seguente declaratoria: «Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie assistenziali e nel campo delle Scienze ostetrico-ginecologiche e neonatali; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico- formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie diagnostiche e dell'attività scientifica e didattico- formativa, nel campo delle Tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze tecniche mediche applicate con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse correlata ed alla sua applicazione; sono specifici ambiti di competenza le attività di N. 04255/2025 REG.RIC.
ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie riabilitative e delle Scienze tecniche professioni sanitarie preventive; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie».
6.2. L'oggetto del presente giudizio è incentrato essenzialmente sulla questione della attinenza delle pubblicazioni, presentate dalla parte appellata, al settore concorsuale
06/N1, per il quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia: questione dalla quale dipendono, “a cascata” le ulteriori tematiche riguardanti la valutazione della qualità delle stesse.
La nuova commissione, il cui giudizio è in contestazione, in proposito ha evidenziato che: «La candidata ha presentato, nel limite massimo prescritto nell'art. 7, del D.M.
120/2016, sedici pubblicazioni scientifiche tutte di argomento tipico delle attività cliniche ginecologiche (patologia e fisiopatologia della riproduzione, attività mediche specialistiche). Le pubblicazioni riguardano argomenti ginecologici come le endometriosi (lavori 1, 2, 3, 6, 10, 13), l'infertilità e le tecniche di riproduzione assistita (lavori 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16), la pre-eclampsia (lavoro 14, questa di possibile incrocio di competenze con il SSD MED/47), di immunologia e di medicina rigenerativa (lavori 6, 7, 12: dosaggio interleuchine, cellule di liquido amniotico e cellule NK e ovaio policistico) di possibile interesse del SSD MED/50. L'apporto della candidata nei lavori 6 e 7 e 14 è desumibile come ristretto alle sue competenze mediche ginecologiche (vi sono autori di altri SSD, congruenti con le metodologie ivi utilizzate), mentre riguardo al lavoro 14 sulla pre-eclampsia il possibile incrocio con le competenze del SSD MED/47 (Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche) riguarda la ovvia collaborazione tra medico e infermiere senza che le due professionalità vengano confuse». N. 04255/2025 REG.RIC.
Dunque la commissione ha ritenuto che, su sedici lavori presentati, uno (il 14), è «di possibile incrocio di competenze con il SSD MED/47» limitatamente alla «ovvia collaborazione tra medico e infermiere senza che le due professionalità vengano confuse», tre (6, 7, 12) sono «di possibile interesse del SSD MED/50».
6.2. Quindi il dato numerico riportato dalla commissione indica una possibile congruenza con due dei SSD riferibili al settore concorsuale 06/N1, per sole quattro pubblicazioni su sedici.
La commissione ha anche specificato che «Queste valutazioni non escludono che la candidata sia stata giudicata in termini positivi per aver ottenuto risultati rilevanti per il progresso della ricerca medica specialistica ginecologica, come attestato dal conseguimento nel 2020 dell'abilitazione a I fascia al SC 06/H1 (settore a cui la candidata afferisce)».
6.3. Quanto ai giudizi individuali si legge:
- «Presenta per la valutazione n.16 lavori art. 7 D.M. 120/2016 su 2 grandi argomenti: riproduzione assistita ed endometriosi, tipici del SSD MED/40 “…fisiopatologia e clinica dell'apparato genitale femminile… aspetti ginecologici della fisiopatologia della riproduzione umana” nulla a che vedere con le declaratorie dei SSD del SC
06/N1. Da questa si evince che l'attinenza per il SSC 06/N1 è nulla e lo è altresì nei singoli SSD per insufficiente innovazione e traslazionalità riguardo ai SSD MED/46
(Scienze tecniche in Medicina di Laboratorio) e MED/50 (Scienze Mediche Applicate) che riguardo al SSD MED/47 (Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche; infermieristiche - non mediche). Pertanto, ritengo che la candidata non sia idonea alla presente abilitazione a professore di I fascia nel SC 06/N1» (Cozzi);
- «La candidata ha presentato sedici pubblicazioni scientifiche art. 7 D.M. 120/2016, in cui emerge l'apporto individuale occupando un ruolo preminente in meno della metà dei lavori presentati. Trattasi di lavori riguardanti le endometriosi (1, 2, 3, 6,
10, 13), l'infertilità, la terapia estrogenica e le tecniche di riproduzione assistita N. 04255/2025 REG.RIC.
(lavori 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16), la pre-eclampsia (lavoro 14: questa di possibile incrocio di competenze con il SSD MED/47), di medicina rigenerativa (lavoro 7: cellule di liquido amniotico) di possibile interesse del SSD MED/50, e tipizzazione linfocitaria in soggetti con ovaio policistico (lavoro 12) di interesse del SC. La continuità scientifica in ambito tipico ginecologico-ostetrico fa chiaramente identificare
l'apporto della candidata nei lavori 7 e 14 come parte collaborativa tipica della sua esperienza scientifico-professionale di specialista medico, non infermieristico
(MED/47) e non tecnologico traslazionale (MED/50). Complessivamente la produzione scientifica risulta essere insufficiente per una dichiarazione di maturità nel SC 06/N1, men che meno di piena maturità. Sulla base di queste considerazioni si ritiene che l'attività scientifica della candidata sia insufficiente per innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia nel SC 06/N1» (Di Domenico);
- «La candidata ha presentato sedici pubblicazioni scientifiche art. 7 D.M. 120/2016, in cui emerge l'apporto individuale occupando un ruolo preminente in circa la metà dei lavori presentati, tutti tipicamente di “fisiopatologia e clinica dell'apparato genitale femminile (endometriosi, endometrite cronica) o riguardanti aspetti fisiopatologici della riproduzione umana”, nulla a che vedere con il SSD MED/47 facente parte del SC 06/N1. Nel complesso queste pubblicazioni sono scarsamente attinenti con il settore concorsuale 06/N1, e quindi non rilevanti all'interno dello stesso. Appena sufficiente la continuità scientifica sotto il profilo temporale. Sulla base di queste considerazioni ritengo che l'attività scientifica della candidata sia insufficiente dal punto di vista dell'attinenza al SC e lo è per qualità scientifica riferita al SC per mancata innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia nel SC 06/N1» (Di Marcotullio);
- «La candidata ha presentato sedici pubblicazioni scientifiche art. 7 DM 120/2016, riguardanti materie prettamente clinico ginecologiche come l'endometriosi, N. 04255/2025 REG.RIC.
l'endometrite e tecniche di riproduzione assistita. Soltanto tre lavori risultano congruenti con il SC 06/N1 (lavori 6,7,14). Nell'ambito del SC 06/N1 e il SSD
MED/47 le pubblicazioni, le pubblicazioni presentano un carattere prevalente monotematico-non traslazionale, indirizzando la candidata verso il SC di appartenenza. Per tali complessivi motivi l'attività scientifica della candidata risulta impropria e di insufficiente innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia SC 06/N1» (Orrù);
- «La candidata presenta per la valutazione 16 di 36 lavori pubblicati su riviste internazionali peerreviewed. Per quanto riguarda la definizione dell'apporto personale della candidata alla produzione scientifica, la stessa risulta in posizioni rilevanti nell'ordine degli autori, in alcune delle pubblicazioni presentate, ma gli argomenti affrontati non appaiono però pertinenti con il SC 06/N1, ma piuttosto pertinenti col SC 06/H1 e SSD MED/40, settore in cui è tra l'altro già incardinata e abilitata a professore di I fascia MED/40 dal 2020. Quanto sopra riportato consente di giudicare l'attività scientifica della candidata insufficiente per innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia
SC 06/N1» (Salvatore).
6.4. Dalla lettura dei giudizi individuali dei commissari dianzi trascritti emerge che la produzione scientifica della candidata è stata esaminata non solo in termini di attinenza al settore concorsuale ma anche alla stregua dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dettati dall'art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n.
120.
Infatti, oltre a dare atto della estraneità delle tematiche affrontate rispetto a quelle proprie del settore concorsuale o a tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti
(criterio a), sono stati valutati anche: N. 04255/2025 REG.RIC.
- l'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, ritenuto preminente in meno della metà delle pubblicazioni e, in ogni caso, riferito a contributi estranei al settore concorsuale (criterio b);
- il grado di qualità e innovatività delle sole pubblicazioni attinenti al settore concorsuale (criterio c);
- la collocazione editoriale dei prodotti su riviste internazionali (criterio d);
- il numero e il tipo di pubblicazioni nonché la loro continuità temporale concentrata, in gran parte, nel triennio 2013-2015 (criterio e);
- la non rilevanza delle altre pubblicazioni in quanto estranee al settore concorsuale
(criterio f).
6.5. Osserva il Collegio che, dalla lettura dei giudizi riportati, risulta smentita l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sarebbero stati analizzati dalla nuova commissione i profili riguardanti la limitata innovatività ed originalità delle pubblicazioni nonché la inadeguata o insufficiente collocazione editoriale delle pubblicazioni della candidata per fattore d'impatto medio/basso e di rilevanza non elevata delle relative riviste, che la candidata aveva censurato nel primo ricorso e che la sentenza nr. 13335 del 2023 aveva demandato alla nuova commissione di esaminare.
Tali profili, ancorché in modo sintetico, risultano vagliati anche se con esito non soddisfacente per la candidata, sicché è da escludere che la nuova commissione non abbia ottemperato al dictum della sentenza nr. 13335 del 2023, così esaurendo (come affermato dal Tar) la propria discrezionalità.
Del pari, l'attinenza delle singole pubblicazioni al settore concorsuale è stata vagliata, ancora una volta con esito non soddisfacente per la candidata, essendo stata rilevata la limitata riconducibilità dei lavori presentati a due dei SSD riferibili al settore concorsuale 06/N1. N. 04255/2025 REG.RIC.
Né l'affermazione contenuta nella sentenza da ultimo citata secondo cui «è necessaria specifica istruttoria e precisa motivazione, anche alla luce di quanto argomentato nel presente ricorso, qualora si intenda respingere la candidata», può significare che la commissione debba dare conto analiticamente delle ragioni per le quali ciascuna singola pubblicazione non sia coerente con il settore concorsuale.
Sul punto va osservato che, quello della «coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti», rappresenta il primo
(e ovviamente preliminare) dei sei criteri valutativi di cui al citato art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120: preliminare perché in presenza di pubblicazioni che non risultano coerenti con le tematiche settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, è preclusa la valutazione alla stregua dei cinque ulteriori criteri.
È infatti dubitabile che la commissione possa giudicare, per di più con articolata motivazione, la qualità, l'innovatività e la rilevanza per il settore, di pubblicazioni che fuoriescono dal perimetro delle tematiche proprie del settore concorsuale o delle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
Senza contare che i criteri elencati nel citato art. 4 devono essere soddisfatti tutti ai fini del conseguimento del giudizio positivo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2020,
n. 3728).
6.6. Erra, pertanto, la sentenza impugnata laddove afferma che i commissari si sarebbero limitati a riportare oggetti e tipologie più generali delle pubblicazioni senza entrare nel merito degli argomenti trattati. Al contrario risulta che la commissione ha identificato le tematiche affrontate dalla candidata in ciascun lavoro, ne ha verificato l'attinenza al settore concorsuale 06/H1 piuttosto che al diverso settore 06/N1 e, quanto alle pubblicazioni 6, 7 e 14, di carattere interdisciplinare, ha anche dato atto di quale è stato il contributo della candidata. N. 04255/2025 REG.RIC.
Infatti l'allegato D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, che riporta le affinità tra i vari settori scientifico – disciplinari, indica che il settore MED/40 non presenta affinità con nessun altro SSD.
Ne discende che le pubblicazioni in contestazione, con le quali la candidata ha conseguito l'abilitazione nel settore concorsuale 06/H1 – SSD MED/40, per espresse disposizioni ministeriali non possono trattare tematiche interdisciplinari afferenti ai diversi SSD MED/46; MED/47; MED/48; MED/50, di afferenza del settore concorsuale 06/N1.
6.7. Fermo quanto innanzi, va osservato che la commissione ha comunque individuato le pubblicazioni della candidata che affrontano temi interdisciplinari avvicinandosi alle tematiche proprie del settore concorsuale 06/N1 – SSD MED/47 (lavori 6, 7 e 14).
Si tratta, tuttavia, di sole tre pubblicazioni con profili meramente interdisciplinari che, per numero e per limitata attinenza, non è irragionevole siano state ritenute non indicative del raggiungimento della piena maturità scientifica nel settore concorsuale
06/N1.
D'altra parte non va trascurato che, se le stesse pubblicazioni (precisamente 14 su 16) sono state ritenute pienamente coerenti con il settore concorsuale 06/H1, nel quale la candidata ha conseguito l'abilitazione, è (anche logicamente) da escludere che esse siano pienamente coerenti anche con il settore concorsuale 06/N1: diversamente opinando non avrebbe avuto senso prevedere due diversi settori concorsuali con due diverse declinatorie.
Infatti il settore concorsuale 06/H1 è identificato dalla seguente declinatoria: «Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica dell'apparato genitale femminile; sono specifici ambiti di competenza la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica, la terapia e la chirurgia tradizionale e mini- invasiva in ginecologia e ostetricia e gli aspetti ginecologici della endocrinologia, N. 04255/2025 REG.RIC.
della fisiopatologia della riproduzione umana, della ginecologia oncologica e della medicina dell'età prenatale».
Si tratta di una declinatoria più specifica e meno ampia di quella del settore concorsuale 06/N1, tanto che vi afferisce solo il SSD MED/40.
Dunque, per le evidenziate ragioni, le stesse pubblicazioni non possono essere utilizzate per conseguire l'abilitazione in due distinti settori concorsuali; quanto meno sarebbe possibile utilizzarne alcune ma pur sempre in aggiunta a un maggior numero di pubblicazioni pienamente coerenti con un determinato settore: ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
La sentenza impugnata afferma che tale circostanza «non esclude che le relative produzioni possano essere espressive di contributi scientifici intersettoriali e che dunque la medesima esperienza e produzione scientifica, proprio per la contiguità operativa e funzionale tra i diversi settori professionali che la ricorrente ha illustrato, consenta una doppia abilitazione».
La tesi riportata non è tuttavia condivisibile in quanto non tiene conto della evidenziata specificità dei settori concorsuali.
6.8. In definitiva la sentenza va riformata nella parte in cui afferma che «il nuovo giudizio manca del tutto di un'adeguata motivazione in ordine al presupposto che si
è ritenuto di confermare, essendo rimasta ancora una volta solamente affermata – e nient'affatto dimostrata – la non riconducibilità delle pubblicazioni al Settore SC
06/N1».
Come emerge da quanto innanzi osservato, la motivazione circa la non riconducibilità delle pubblicazioni al SC 06/N1 è presente nel giudizio della nuova commissione: la circostanza che questo giudizio non risponda ai desiderata dell'appellata non ridonda tuttavia in illegittimità dello stesso, né per illogicità o irragionevolezza, né per difetto di motivazione. N. 04255/2025 REG.RIC.
Non può infatti pretendersi che la commissione, che è un organo tecnico di valutazione
(per il quale sono noti e presupposti gli schemi dei macrosettori e le declaratorie dei settori concorsuali, nonché i criteri ministeriali di valutazione delle pubblicazioni), per spiegare le ragioni della non coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, ne riporti la declaratoria ministeriale spiegando, quasi graficamente, perché i lavori esaminati non vi rientrino.
Le conclusioni fin qui raggiunte rendono superfluo l'esame del secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta che il Tar avrebbe esorbitato dai limiti del sindacato amministrativo attribuendo alla candidata, iussu iudicis, il bene della vita.
Si tratta di un motivo che risulta travolto dalla accertata legittimità dell'operato della commissione.
7. In considerazione della complessità delle questioni trattate, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma sella sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 04255/2025 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
RA RZ, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RA RZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco LI
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00076 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04255/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4255 del 2025, proposto da:
Ministero dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IA TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta quater, n. 4951 del 2025. N. 04255/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IA TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere RA RZ;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, l'avvocato Fabrizio
Lofoco;
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell'università e della ricerca ha impugnato la sentenza n. 4951 in data
7 marzo 2025 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta quater, ha accolto il ricorso proposto dalla prof. IA TE per l'annullamento del provvedimento recante il giudizio collegiale ed i giudizi individuali di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia del settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – fascia 1”.
La parte appellata si è costituita depositando memoria con la quale ha chiesto la reiezione dell'istanza cautelare e dell'appello.
Con ordinanza n. 2338 del 27 giugno 2025 è stata fissata l'udienza per la trattazione del ricorso, in vista della quale l'appellata ha depositato memoria conclusiva insistendo per il rigetto dell'appello.
In assenza di ulteriori richieste di parte appellante, la causa è stata discussa all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere tratteggiati i fatti di causa.
Con ricorso dinanzi al Tar Lazio, iscritto al n. R.G. 16012 del 2022, la prof. TE ha chiesto l'annullamento del giudizio negativo al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia del settore concorsuale
(SC) 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”, N. 04255/2025 REG.RIC.
espresso nei suoi riguardi dalla competente nominata per la tornata abilitativa indetta con decreto n. 553 del 26 febbraio 2021, integrato con successivo decreto n. 589 del 5 marzo 2021.
La motivazione principale su cui si fondava il giudizio di non idoneità era che le pubblicazioni presentate, ex art. 7 del decreto ministeriale n. 120 del 2016, risultavano
“limitatamente congruenti con il SC 06/N1 e non consentono di enucleare l'apporto individuale della candidata come preminente in un numero prevalente di casi. In particolare, la candidata risulta essere autrice corrispondente solo in cinque su sedici lavori originali presentati per la valutazione, (co-)prima autrice in sette pubblicazioni e mai ultima autrice. La qualità della produzione scientifica, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo non è elevata, e i prodotti scientifici trovano collocazione su riviste internazionali con un fattore d'impatto medio/basso”.
Inoltre la commissione osservava che “La produzione scientifica presenta discontinuità sotto il profilo temporale negli anni 2011, 2020 e 2021, e un numero limitato di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Complessivamente, la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi, non è elevata” quindi per tali motivazioni la commissione, all'unanimità, concludeva per la non piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, riteneva non idonea la candidata.
Il Tar Lazio, sezione terza bis, con sentenza n. 13335 del 14 agosto 2023, ha accolto il ricorso, disponendo la rivalutazione della candidata ad opera di una commissione in diversa composizione entro i termini ivi fissati.
In ottemperanza di tale decisione il Ministero ha nominato una commissione in diversa composizione, la quale ha anch'essa giudicato la candidata inidonea al conseguimento dell'anelato titolo abilitativo. N. 04255/2025 REG.RIC.
Anche la nuova commissione ha rilevato che le pubblicazioni presentate dalla candidata non risultano coerenti con il settore concorsuale 06/N1, essendo invece più affini al settore clinico ginecologico, ossia al settore concorsuale 06/H1, per il quale, peraltro, la stessa ha conseguito il titolo abilitativo.
Anche tale esito è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio (R.G. n. 1524 del 2024) il quale, con sentenza della sezione quarta quater, n. 4951 del 7 marzo 2025, ha accolto il ricorso «ai fini del riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale in favore della ricorrente, come in parte motiva».
In sintesi il Tar ha osservato che il riesame della domanda è stato condotto in modo illegittimo in quanto il giudizio negativo è stato fondato, ancora una volta, sulla ritenuta non coerenza delle pubblicazioni presentate con il settore di concorso, senza approfondire gli ulteriori profili che la sentenza n. 13335 del 2023 aveva «consentito di trattare».
Inoltre ha affermato che, poiché la riedizione del potere era conformata dalla sentenza nr. 13335 del 2023, «devono ritenersi consumati gli spazi di discrezionalità volti ad una eventuale ulteriore riedizione del potere, così che la domanda specificatamente rivolta ad ottenere l'effetto conformativo della sentenza ai fini del riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale della ricorrente deve trovare accoglimento».
3. Il Ministero ha affidato l'appello ai motivi di seguito sintetizzati.
3.1. Con il primo motivo contesta l'affermazione del Tar secondo cui la commissione parallela avrebbe giudicato la candidata nuovamente non idonea adottando come
“unico” criterio di valutazione la non coerenza, delle pubblicazioni presentate, con il settore concorsuale 06/N1, non valutandole anche alla stregua degli altri requisiti di cui agli artt. 3 e 4 e ss. del decreto ministeriale n. 120 del 2016, quali l'originalità, la rilevanza, il rilievo internazionale, ecc.
Sostiene che, al contrario, la commissione parallela avrebbe valutato tali pubblicazioni anche alla stregua dei criteri cumulativi di cui agli artt. 3 e 4 del citato decreto N. 04255/2025 REG.RIC.
ministeriale ritenendo, comunque, la candidata non idonea al conseguimento del titolo abilitativo, in quanto le pubblicazioni presentate sono non coerenti con il settore concorsuale per cui ha proposto domanda di abilitazione.
Nonostante la mancanza di coerenza delle pubblicazioni della candidata con il settore concorsuale, i commissari avrebbero comunque rispettato i criteri ministeriali sforzandosi persino di individuare quelle pubblicazioni ritenute lievemente affini alle materie interdisciplinari del settore scientifico disciplinare (SSD) di afferenza del settore concorsuale 06/N1, riscontrandovi, per giunta, anche un modesto apporto individuale, oltreché una scarsa continuità temporale dell'attività scientifica.
Il Tar non avrebbe colto che la non coerenza delle pubblicazioni presentate da un candidato con il settore concorsuale per cui lo stesso ambisce al conseguimento del titolo abilitativo condizionerebbe necessariamente (se non vincolerebbe addirittura) il giudizio che la commissione è chiamata ad esprimere anche in relazione alla qualità e alla rilevanza dei lavori in relazione allo specifico settore concorsuale.
Sarebbe palese la legittimità del diniego espresso da ben due commissioni, per il preliminare e assorbente motivo della non coerenza delle pubblicazioni delle stesse con il settore per cui concorre e, di conseguenza, sarebbe errata la sentenza impugnata la quale, andando ben oltre i limiti del proprio sindacato, si sarebbe spinta fino a riconoscere la coerenza delle pubblicazioni allegate dalla candidata con le tematiche proprie del settore concorsuale, così sovvertendo il giudizio negativo formulato da due distinti organi tecnici.
Lo sconfinamento dai limiti del proprio sindacato emergerebbe anche dal fatto che, nello spingersi a concedere in via giudiziaria l'abilitazione scientifica, il Tar ha ritenuto soddisfatti tutti gli altri criteri di valutazione previsti dall'art. 4, del decreto ministeriale n. 120 del 2016, ivi compreso quello riguardante la qualità della produzione scientifica, il suo rigore metodologico e il suo carattere innovativo, purtuttavia dopo aver affermato che il giudizio della commissione si era appuntato N. 04255/2025 REG.RIC.
unicamente sulla mancata coerenza e che, pertanto, nessuna valutazione vi era stata con riferimento agli altri parametri di giudizio.
Ciò in palese contraddizione con la precedente sentenza n. 13335 del 2023, di annullamento del primo giudizio, in cui lo stesso Tar aveva riconosciuto che
«trattandosi di profili attinenti all'impiego di discrezionalità tecnica da parte della
Commissione, il Collegio non può sostituirsi all'amministrazione ed esprimere condivisione o meno circa le posizioni espresse nel ricorso in merito alla coerenza, alla innovatività ed alla originalità dei lavori della candidata».
3.2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto esaurita la discrezionalità ammnistrativa e ha riconosciuto in capo alla odierna appellata il possesso dei requisiti necessari al conseguimento del titolo abilitativo.
Rammenta che, a norma dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 120 del 2016, la commissione può attribuire l'abilitazione solo a coloro che: a) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal raggiungimento di almeno due dei valori soglia individuati dal decreto ministeriale n.
589 del 2018 per il settore concorsuale di riferimento; b) possiedono almeno tre dei titoli curriculari scelti dalla commissione nella prima riunione di insediamento; c) ricevono un giudizio di “elevata qualità” delle pubblicazioni.
Fa presente che l'elevata qualità dei lavori è determinata dalla commissione nei limiti di quanto disposto dall'art. 4, del decreto ministeriale n. 120 del 2016, il quale, fra i criteri di valutazione fissa, alla lettera c), «la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo».
Aggiunge che i criteri previsti dal citato art. 4, secondo la giurisprudenza dello stesso
Tar, sarebbero cumulativi e, quindi, dovrebbero essere tutti soddisfatti ai fini N. 04255/2025 REG.RIC.
dell'attribuzione dell'idoneità, sicché, l'assenza anche di solo uno di questi sarebbe tale da rendere legittimo il giudizio negativo della commissione.
Nel caso di specie, sia la commissione che per prima ha esaminato la candidata, sia la commissione che è stata chiamata a dare esecuzione alla sentenza del Tar n. 13335 del
2023, si sono espresse in senso negativo all'abilitazione non ritendo integrato il requisito relativo al possesso di pubblicazioni di qualità elevata, in via primaria in ragione della loro estraneità al settore concorsuale ma anche in ragione della loro discontinuità, dello scarso apporto individuale offerto dalla candidata e della scarsa rilevanza per il settore scientifico.
Nonostante la presenza di due giudizi unanimemente negativi, formulati quindi da ben dieci docenti universitari di prima fascia, il giudice di prime cure esorbitando dai propri poteri ha ritenuto esaurita la discrezionalità amministrativa e, cosa ancor più grave, ha ritenuto integrato il requisito relativo al possesso di pubblicazioni scientifiche di qualità elevata.
La conclusione sarebbe ancor più sorprendente se si considera che lo stesso Tar, nell'annullare il primo giudizio negativo ricevuto dalla ricorrente, aveva espressamente riconosciuto che «trattandosi di profili attinenti all'impiego di discrezionalità tecnica da parte della Commissione, il Collegio non può sostituirsi all'amministrazione ed esprimere condivisione o meno circa le posizioni espresse nel ricorso in merito alla coerenza, alla innovatività ed alla originalità dei lavori della candidata».
Inoltre il Tar nella sentenza in questa sede impugnata, pur avendo contestato alla commissione di essersi limitata a valutare la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale senza esaminare le stesse alla luce degli altri criteri elencati dall'art. 4,
d.m. 120 del 2016, ha ritenuto sostanzialmente soddisfatti tali criteri e ha conferito alla candidata il titolo abilitativo sulla scorta delle sole affermazioni contenute in ricorso, riconoscendo tali pubblicazioni di qualità elevata. N. 04255/2025 REG.RIC.
Tale conclusione, oltre a risultare paradossale perché proveniente da un organo che non avrebbe nessuna competenza nelle materie oggetto di valutazione, rappresenterebbe una manifesta violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sostituendo agli apprezzamenti dell'organo tecnico investito della valutazione, apprezzamenti di segno opposto formulati dall'organo giurisdizionale.
Nel caso di specie, i giudizi espressi dalla commissione non manifesterebbero in ogni caso vizi tali da giustificare il potere sostitutivo del giudice amministrativo né potrebbe dirsi che la sentenza oggetto di esecuzione imponesse particolari limiti al sindacato della nuova commissione e che questa abbia manifestamente violato detti limiti formulando una valutazione in contrasto col giudicato.
4. L'appellata nel contrastare le argomentazioni dell'appellante sostiene che l'appello sia meramente emulativo dal momento che ella «da più di tre anni … lotta per ottenere un riconoscimento che si è dimostrato - sotto tutti i profili (processuali, formali e sostanziali) - spettarle a “pieno titolo”» (così a pag. 5 della memoria del 29 maggio
2025).
Afferma che con il primo motivo di appello il Ministero, rimasto silente nel giudizio di primo grado, cercherebbe di superare le decadenze in cui sarebbe incorso, argomentando circa la presunta legittimità dei giudizi espressi dai commissari per negare l'idoneità alla ricorrente, quindi eccepisce «l'assoluta ed inammissibile novità dell'argomento introdotto solo in sede di appello» (pag. 6 id.).
Sostiene che l'affermazione per cui la inidoneità della candidata sarebbe dipesa anche e non solo dalla mancata coerenza delle pubblicazioni offerte con il settore concorsuale di interesse, perché sarebbero state valutate inidonee le ridette pubblicazioni anche alla stregua degli ulteriori criteri di cui agli artt. 3 e 4 del d.m.
120 del 2016, integrerebbe una motivazione postuma (offerta per la prima volta in sede di appello e assente persino nel provvedimento), che sarebbe smentita dalla documentazione della procedura. N. 04255/2025 REG.RIC.
Ribadisce che il giudizio negativo sarebbe stato condizionato sempre dalla presunta incoerenza tra le pubblicazioni e il settore scientifico di interesse: «l'avversa diversa prospettazione, smentita dagli stessi estratti riportati in appello, è decisamente offensiva e si confida che venga stigmatizzata con una esemplare condanna alle spese, che qui si invoca» (pag. 8 id.).
Sarebbe inconciliabile la valutazione negativa (che si dovrebbe desumere essere stata estesa anche in relazione agli altri parametri di cui all'art. 3 e 4 cit.), con la conclusione positiva della commissione positivamente sui risultati scientifici conseguiti dalla
TE: ossia le pubblicazioni sono state considerate di pregio, ma inconferenti al settore per cui viene richiesta l'abilitazione e, in quanto tali, non passibili di positiva valutazione.
Ribadisce che come emergerebbe dallo schema del macrosettore di appartenenza del settore concorsuale 06/N1, a quest'ultimo appartengono: - SC MED/46 Scienze tecniche in medicina di laboratorio; - SC MED/47 Ostetricia; - SC MED/48 Scienze infermieristiche ostetrico ginecologiche; - SC MED/50 Scienze tecniche mediche applicate. Dunque, proprio in base a quanto asserito dalla commissione, risulterebbe evidente che i lavori della candidata ricadano nei settori MED/47 e MED/50, che appartengono espressamente al settore scientifico disciplinare di interesse.
Quindi sostiene che tutte le pubblicazioni presentate dalla candidata sarebbero perfettamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari.
Ribadisce che la commissione non avrebbe fornito nessuna motivazione specifica e analitica, reiterando un provvedimento negativo affetto dai medesimi vizi già denunciati e che hanno indotto l'annullamento del primo giudizio valutativo.
Eccepisce nuovamente l'inammissibilità (rilevata dal primo giudice) delle controdeduzioni della commissione depositate in primo grado, che costituirebbero una integrazione postuma della motivazione e lamenta che tale tentativo di N. 04255/2025 REG.RIC.
eterointegrazione della motivazione risulterebbe reiterato con le argomentazioni contenute in appello (da pagina 12 in poi), finalizzate ad entrare nel merito delle specificità dei singoli settori scientifici e di tracciare linee di demarcazione rispetto al settore per cui è causa.
Quindi insiste perché l'appello sia respinto con condanna alle spese anche per la temerarietà dell'azione, invocandosi l'art. 26 c.p.a. e 96 c.p.c., anche alla luce del contegno processuale tenuto sin dal primo grado.
Contesta, infine, che il giudice di prime cure avrebbe travalicato i limiti del proprio sindacato giurisdizionale, sostituendo alla valutazione negativa operata dalla commissione una propria valutazione di segno opposto.
Sostiene che il “potere” di individuare altre ipotesi di carenza della produzione scientifica della candidata si sarebbe esaurito nel momento in cui, in sede di riedizione, non sarebbero state espresse valutazioni sugli altri elementi tecnico-valutativi di cui al decreto ministeriale, non essendo più possibile per l'amministrazione integrare alcunché in merito alla documentazione offerta e sulla quale, peraltro, è stato già espresso un giudizio positivo.
Ribadisce che nel nuovo giudizio negativo l'amministrazione avrebbe espresso il diniego solo rispetto alla “congruenza di settore”, senza addurre altri motivi idonei a sorreggere una valutazione negativa ai fini dell'abilitazione nel settore di interesse, quindi la sua discrezionalità sarebbe esaurita, come affermato dal Tar.
Nella memoria depositata in data 10 novembre 2025, peraltro in assenza di ulteriori scritti difensivi di parte appellante ai quali controdedurre o replicare, l'appellata ha sinteticamente ribadito le argomentazioni fin qui tratteggiate.
4. Con ordinanza n. 2338 del 27 giugno 2025 la sezione, nel fissare l'udienza di merito, ha osservato «che la controversia necessita di un adeguato approfondimento in sede di merito, anche quanto alla possibilità, per il giudice amministrativo, di riconoscere direttamente il bene della vita fatto valere in giudizio qualora venga in questione non N. 04255/2025 REG.RIC.
il rilascio di un titolo autorizzativo volto a consentire l' esercizio di libertà individuali, secondo il principio del favor libertatis connaturato all'ordinamento ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, bensì l'accertamento, in positivo, delle competenze ed esperienze necessarie per l'insegnamento universitario».
5. In limine va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle presunte argomentazioni nuove addotte per la prima volta in appello e della presunta decadenza in cui sarebbe incorsa la difesa dell'amministrazione.
Nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso solo le domande, le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dall'appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 104 c.p.a.: ciò, dal momento che il divieto dei nova in appello è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, .sez. IV
22 settembre 2025, n. 7444; sez. VII, 22 aprile 2025 n. 3459).
Pertanto il c.d. divieto dei nova in appello, ex art. 104, comma 1, c.p.a., si applica solo all'originario ricorrente; infatti, solo a quest'ultimo, una volta delimitato il thema decidendum con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d'appello (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 aprile
2025, n. 3479; sez. II, 31 luglio 2023, n. 7424).
Nel caso di specie il Ministero non era ricorrente in primo grado, bensì parte resistente, sicché la preclusione di cui all'art. 104, comma 1, c.p.a. non opera e non opererebbe neanche se l'amministrazione non si fosse costituita in primo grado; dunque la circostanza che in tale grado di giudizio la parte resistente non abbia prospettato determinate argomentazioni difensive, quand'anche vera, non preclude alla stessa parte di spendere tali argomentazioni in appello. N. 04255/2025 REG.RIC.
6. Passando ad esaminare il merito è necessario, preliminarmente, fare riferimento al decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 che ha ridefinito i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6.1. Nell'allegato A al suddetto decreto sono indicati i macrosettori, i settori concorsuali appartenenti a ciascun macrosettore e i settori scientifico-disciplinari riferibili a ciascun settore concorsuale.
Limitatamente a quanto di interesse nel presente giudizio, secondo tale allegato appartiene al macrosettore 06/N (professioni sanitarie, tecnologie mediche applicate, dell'esercizio fisico e dello sport) il settore concorsuale 06/N1 (scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate) al quale sono riconducibili i seguenti settori scientifico-disciplinari: MED/46 (scienze tecniche di medicina di laboratorio); MED/47 (scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche); MED/48
(scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative) e MED/50
(scienze tecniche mediche applicate).
L'allegato B al suddetto decreto, che reca le declaratorie dei settori concorsuali, indica per il settore concorsuale 06/N1 la seguente declaratoria: «Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie assistenziali e nel campo delle Scienze ostetrico-ginecologiche e neonatali; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico- formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie diagnostiche e dell'attività scientifica e didattico- formativa, nel campo delle Tecnologie biomediche, biotecnologie e scienze tecniche mediche applicate con particolare riguardo alla ricerca traslazionale ad esse correlata ed alla sua applicazione; sono specifici ambiti di competenza le attività di N. 04255/2025 REG.RIC.
ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo delle Scienze tecniche delle professioni sanitarie riabilitative e delle Scienze tecniche professioni sanitarie preventive; sono specifici ambiti di competenza le attività di ricerca legate alle figure professionali delle rispettive professioni sanitarie».
6.2. L'oggetto del presente giudizio è incentrato essenzialmente sulla questione della attinenza delle pubblicazioni, presentate dalla parte appellata, al settore concorsuale
06/N1, per il quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia: questione dalla quale dipendono, “a cascata” le ulteriori tematiche riguardanti la valutazione della qualità delle stesse.
La nuova commissione, il cui giudizio è in contestazione, in proposito ha evidenziato che: «La candidata ha presentato, nel limite massimo prescritto nell'art. 7, del D.M.
120/2016, sedici pubblicazioni scientifiche tutte di argomento tipico delle attività cliniche ginecologiche (patologia e fisiopatologia della riproduzione, attività mediche specialistiche). Le pubblicazioni riguardano argomenti ginecologici come le endometriosi (lavori 1, 2, 3, 6, 10, 13), l'infertilità e le tecniche di riproduzione assistita (lavori 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16), la pre-eclampsia (lavoro 14, questa di possibile incrocio di competenze con il SSD MED/47), di immunologia e di medicina rigenerativa (lavori 6, 7, 12: dosaggio interleuchine, cellule di liquido amniotico e cellule NK e ovaio policistico) di possibile interesse del SSD MED/50. L'apporto della candidata nei lavori 6 e 7 e 14 è desumibile come ristretto alle sue competenze mediche ginecologiche (vi sono autori di altri SSD, congruenti con le metodologie ivi utilizzate), mentre riguardo al lavoro 14 sulla pre-eclampsia il possibile incrocio con le competenze del SSD MED/47 (Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche) riguarda la ovvia collaborazione tra medico e infermiere senza che le due professionalità vengano confuse». N. 04255/2025 REG.RIC.
Dunque la commissione ha ritenuto che, su sedici lavori presentati, uno (il 14), è «di possibile incrocio di competenze con il SSD MED/47» limitatamente alla «ovvia collaborazione tra medico e infermiere senza che le due professionalità vengano confuse», tre (6, 7, 12) sono «di possibile interesse del SSD MED/50».
6.2. Quindi il dato numerico riportato dalla commissione indica una possibile congruenza con due dei SSD riferibili al settore concorsuale 06/N1, per sole quattro pubblicazioni su sedici.
La commissione ha anche specificato che «Queste valutazioni non escludono che la candidata sia stata giudicata in termini positivi per aver ottenuto risultati rilevanti per il progresso della ricerca medica specialistica ginecologica, come attestato dal conseguimento nel 2020 dell'abilitazione a I fascia al SC 06/H1 (settore a cui la candidata afferisce)».
6.3. Quanto ai giudizi individuali si legge:
- «Presenta per la valutazione n.16 lavori art. 7 D.M. 120/2016 su 2 grandi argomenti: riproduzione assistita ed endometriosi, tipici del SSD MED/40 “…fisiopatologia e clinica dell'apparato genitale femminile… aspetti ginecologici della fisiopatologia della riproduzione umana” nulla a che vedere con le declaratorie dei SSD del SC
06/N1. Da questa si evince che l'attinenza per il SSC 06/N1 è nulla e lo è altresì nei singoli SSD per insufficiente innovazione e traslazionalità riguardo ai SSD MED/46
(Scienze tecniche in Medicina di Laboratorio) e MED/50 (Scienze Mediche Applicate) che riguardo al SSD MED/47 (Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche; infermieristiche - non mediche). Pertanto, ritengo che la candidata non sia idonea alla presente abilitazione a professore di I fascia nel SC 06/N1» (Cozzi);
- «La candidata ha presentato sedici pubblicazioni scientifiche art. 7 D.M. 120/2016, in cui emerge l'apporto individuale occupando un ruolo preminente in meno della metà dei lavori presentati. Trattasi di lavori riguardanti le endometriosi (1, 2, 3, 6,
10, 13), l'infertilità, la terapia estrogenica e le tecniche di riproduzione assistita N. 04255/2025 REG.RIC.
(lavori 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16), la pre-eclampsia (lavoro 14: questa di possibile incrocio di competenze con il SSD MED/47), di medicina rigenerativa (lavoro 7: cellule di liquido amniotico) di possibile interesse del SSD MED/50, e tipizzazione linfocitaria in soggetti con ovaio policistico (lavoro 12) di interesse del SC. La continuità scientifica in ambito tipico ginecologico-ostetrico fa chiaramente identificare
l'apporto della candidata nei lavori 7 e 14 come parte collaborativa tipica della sua esperienza scientifico-professionale di specialista medico, non infermieristico
(MED/47) e non tecnologico traslazionale (MED/50). Complessivamente la produzione scientifica risulta essere insufficiente per una dichiarazione di maturità nel SC 06/N1, men che meno di piena maturità. Sulla base di queste considerazioni si ritiene che l'attività scientifica della candidata sia insufficiente per innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia nel SC 06/N1» (Di Domenico);
- «La candidata ha presentato sedici pubblicazioni scientifiche art. 7 D.M. 120/2016, in cui emerge l'apporto individuale occupando un ruolo preminente in circa la metà dei lavori presentati, tutti tipicamente di “fisiopatologia e clinica dell'apparato genitale femminile (endometriosi, endometrite cronica) o riguardanti aspetti fisiopatologici della riproduzione umana”, nulla a che vedere con il SSD MED/47 facente parte del SC 06/N1. Nel complesso queste pubblicazioni sono scarsamente attinenti con il settore concorsuale 06/N1, e quindi non rilevanti all'interno dello stesso. Appena sufficiente la continuità scientifica sotto il profilo temporale. Sulla base di queste considerazioni ritengo che l'attività scientifica della candidata sia insufficiente dal punto di vista dell'attinenza al SC e lo è per qualità scientifica riferita al SC per mancata innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia nel SC 06/N1» (Di Marcotullio);
- «La candidata ha presentato sedici pubblicazioni scientifiche art. 7 DM 120/2016, riguardanti materie prettamente clinico ginecologiche come l'endometriosi, N. 04255/2025 REG.RIC.
l'endometrite e tecniche di riproduzione assistita. Soltanto tre lavori risultano congruenti con il SC 06/N1 (lavori 6,7,14). Nell'ambito del SC 06/N1 e il SSD
MED/47 le pubblicazioni, le pubblicazioni presentano un carattere prevalente monotematico-non traslazionale, indirizzando la candidata verso il SC di appartenenza. Per tali complessivi motivi l'attività scientifica della candidata risulta impropria e di insufficiente innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia SC 06/N1» (Orrù);
- «La candidata presenta per la valutazione 16 di 36 lavori pubblicati su riviste internazionali peerreviewed. Per quanto riguarda la definizione dell'apporto personale della candidata alla produzione scientifica, la stessa risulta in posizioni rilevanti nell'ordine degli autori, in alcune delle pubblicazioni presentate, ma gli argomenti affrontati non appaiono però pertinenti con il SC 06/N1, ma piuttosto pertinenti col SC 06/H1 e SSD MED/40, settore in cui è tra l'altro già incardinata e abilitata a professore di I fascia MED/40 dal 2020. Quanto sopra riportato consente di giudicare l'attività scientifica della candidata insufficiente per innovazione, traslazionalità e rilevanza ai fini della presente abilitazione a professore di I fascia
SC 06/N1» (Salvatore).
6.4. Dalla lettura dei giudizi individuali dei commissari dianzi trascritti emerge che la produzione scientifica della candidata è stata esaminata non solo in termini di attinenza al settore concorsuale ma anche alla stregua dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dettati dall'art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n.
120.
Infatti, oltre a dare atto della estraneità delle tematiche affrontate rispetto a quelle proprie del settore concorsuale o a tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti
(criterio a), sono stati valutati anche: N. 04255/2025 REG.RIC.
- l'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, ritenuto preminente in meno della metà delle pubblicazioni e, in ogni caso, riferito a contributi estranei al settore concorsuale (criterio b);
- il grado di qualità e innovatività delle sole pubblicazioni attinenti al settore concorsuale (criterio c);
- la collocazione editoriale dei prodotti su riviste internazionali (criterio d);
- il numero e il tipo di pubblicazioni nonché la loro continuità temporale concentrata, in gran parte, nel triennio 2013-2015 (criterio e);
- la non rilevanza delle altre pubblicazioni in quanto estranee al settore concorsuale
(criterio f).
6.5. Osserva il Collegio che, dalla lettura dei giudizi riportati, risulta smentita l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sarebbero stati analizzati dalla nuova commissione i profili riguardanti la limitata innovatività ed originalità delle pubblicazioni nonché la inadeguata o insufficiente collocazione editoriale delle pubblicazioni della candidata per fattore d'impatto medio/basso e di rilevanza non elevata delle relative riviste, che la candidata aveva censurato nel primo ricorso e che la sentenza nr. 13335 del 2023 aveva demandato alla nuova commissione di esaminare.
Tali profili, ancorché in modo sintetico, risultano vagliati anche se con esito non soddisfacente per la candidata, sicché è da escludere che la nuova commissione non abbia ottemperato al dictum della sentenza nr. 13335 del 2023, così esaurendo (come affermato dal Tar) la propria discrezionalità.
Del pari, l'attinenza delle singole pubblicazioni al settore concorsuale è stata vagliata, ancora una volta con esito non soddisfacente per la candidata, essendo stata rilevata la limitata riconducibilità dei lavori presentati a due dei SSD riferibili al settore concorsuale 06/N1. N. 04255/2025 REG.RIC.
Né l'affermazione contenuta nella sentenza da ultimo citata secondo cui «è necessaria specifica istruttoria e precisa motivazione, anche alla luce di quanto argomentato nel presente ricorso, qualora si intenda respingere la candidata», può significare che la commissione debba dare conto analiticamente delle ragioni per le quali ciascuna singola pubblicazione non sia coerente con il settore concorsuale.
Sul punto va osservato che, quello della «coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti», rappresenta il primo
(e ovviamente preliminare) dei sei criteri valutativi di cui al citato art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120: preliminare perché in presenza di pubblicazioni che non risultano coerenti con le tematiche settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, è preclusa la valutazione alla stregua dei cinque ulteriori criteri.
È infatti dubitabile che la commissione possa giudicare, per di più con articolata motivazione, la qualità, l'innovatività e la rilevanza per il settore, di pubblicazioni che fuoriescono dal perimetro delle tematiche proprie del settore concorsuale o delle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
Senza contare che i criteri elencati nel citato art. 4 devono essere soddisfatti tutti ai fini del conseguimento del giudizio positivo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2020,
n. 3728).
6.6. Erra, pertanto, la sentenza impugnata laddove afferma che i commissari si sarebbero limitati a riportare oggetti e tipologie più generali delle pubblicazioni senza entrare nel merito degli argomenti trattati. Al contrario risulta che la commissione ha identificato le tematiche affrontate dalla candidata in ciascun lavoro, ne ha verificato l'attinenza al settore concorsuale 06/H1 piuttosto che al diverso settore 06/N1 e, quanto alle pubblicazioni 6, 7 e 14, di carattere interdisciplinare, ha anche dato atto di quale è stato il contributo della candidata. N. 04255/2025 REG.RIC.
Infatti l'allegato D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, che riporta le affinità tra i vari settori scientifico – disciplinari, indica che il settore MED/40 non presenta affinità con nessun altro SSD.
Ne discende che le pubblicazioni in contestazione, con le quali la candidata ha conseguito l'abilitazione nel settore concorsuale 06/H1 – SSD MED/40, per espresse disposizioni ministeriali non possono trattare tematiche interdisciplinari afferenti ai diversi SSD MED/46; MED/47; MED/48; MED/50, di afferenza del settore concorsuale 06/N1.
6.7. Fermo quanto innanzi, va osservato che la commissione ha comunque individuato le pubblicazioni della candidata che affrontano temi interdisciplinari avvicinandosi alle tematiche proprie del settore concorsuale 06/N1 – SSD MED/47 (lavori 6, 7 e 14).
Si tratta, tuttavia, di sole tre pubblicazioni con profili meramente interdisciplinari che, per numero e per limitata attinenza, non è irragionevole siano state ritenute non indicative del raggiungimento della piena maturità scientifica nel settore concorsuale
06/N1.
D'altra parte non va trascurato che, se le stesse pubblicazioni (precisamente 14 su 16) sono state ritenute pienamente coerenti con il settore concorsuale 06/H1, nel quale la candidata ha conseguito l'abilitazione, è (anche logicamente) da escludere che esse siano pienamente coerenti anche con il settore concorsuale 06/N1: diversamente opinando non avrebbe avuto senso prevedere due diversi settori concorsuali con due diverse declinatorie.
Infatti il settore concorsuale 06/H1 è identificato dalla seguente declinatoria: «Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica dell'apparato genitale femminile; sono specifici ambiti di competenza la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica, la terapia e la chirurgia tradizionale e mini- invasiva in ginecologia e ostetricia e gli aspetti ginecologici della endocrinologia, N. 04255/2025 REG.RIC.
della fisiopatologia della riproduzione umana, della ginecologia oncologica e della medicina dell'età prenatale».
Si tratta di una declinatoria più specifica e meno ampia di quella del settore concorsuale 06/N1, tanto che vi afferisce solo il SSD MED/40.
Dunque, per le evidenziate ragioni, le stesse pubblicazioni non possono essere utilizzate per conseguire l'abilitazione in due distinti settori concorsuali; quanto meno sarebbe possibile utilizzarne alcune ma pur sempre in aggiunta a un maggior numero di pubblicazioni pienamente coerenti con un determinato settore: ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
La sentenza impugnata afferma che tale circostanza «non esclude che le relative produzioni possano essere espressive di contributi scientifici intersettoriali e che dunque la medesima esperienza e produzione scientifica, proprio per la contiguità operativa e funzionale tra i diversi settori professionali che la ricorrente ha illustrato, consenta una doppia abilitazione».
La tesi riportata non è tuttavia condivisibile in quanto non tiene conto della evidenziata specificità dei settori concorsuali.
6.8. In definitiva la sentenza va riformata nella parte in cui afferma che «il nuovo giudizio manca del tutto di un'adeguata motivazione in ordine al presupposto che si
è ritenuto di confermare, essendo rimasta ancora una volta solamente affermata – e nient'affatto dimostrata – la non riconducibilità delle pubblicazioni al Settore SC
06/N1».
Come emerge da quanto innanzi osservato, la motivazione circa la non riconducibilità delle pubblicazioni al SC 06/N1 è presente nel giudizio della nuova commissione: la circostanza che questo giudizio non risponda ai desiderata dell'appellata non ridonda tuttavia in illegittimità dello stesso, né per illogicità o irragionevolezza, né per difetto di motivazione. N. 04255/2025 REG.RIC.
Non può infatti pretendersi che la commissione, che è un organo tecnico di valutazione
(per il quale sono noti e presupposti gli schemi dei macrosettori e le declaratorie dei settori concorsuali, nonché i criteri ministeriali di valutazione delle pubblicazioni), per spiegare le ragioni della non coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, ne riporti la declaratoria ministeriale spiegando, quasi graficamente, perché i lavori esaminati non vi rientrino.
Le conclusioni fin qui raggiunte rendono superfluo l'esame del secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta che il Tar avrebbe esorbitato dai limiti del sindacato amministrativo attribuendo alla candidata, iussu iudicis, il bene della vita.
Si tratta di un motivo che risulta travolto dalla accertata legittimità dell'operato della commissione.
7. In considerazione della complessità delle questioni trattate, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma sella sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 04255/2025 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
RA RZ, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RA RZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco LI