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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
ES CI, OR
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2946/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Na Associazione Sportiva Dilettantistica Cessata - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Sede 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1102/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7593/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1102/1/2025, del 17/2/2025, depositata in data 7/3/2025, la Corte di Giustizia di I
Grado di Caserta, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 52582 del 27/3/2024, notificato il 24/7/2024, per Tari per gli anni del 2017, 2018, 2019, 2020 per € 5299,00.
Il ricorrente eccepiva:
- la nullità dell'avviso di accertamento notificato per carenza di legittimazione passiva;
- la prescrizione e la decadenza per le annualità 2017 e 2018;
- la carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio il comune di Castel Volturno, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Il contribuente depositava memorie illustrative.
Il primo giudice accoglieva il ricorso limitatamente all'annualità 2017, trattandosi di omessa denuncia, i cui termini decorrono dall'anno successivo a quello dell'accertamento.
Proponeva appello il contribuente censurando la sentenza impugnata che erroneamente individuava il presupposto della pretesa impositiva nel contratto di locazione stipulato con la Società_1 srl per una porzione di particella censita nel Catasto terreni del Comune di Castelvolturno al foglio 38, p.lla 93, evidenziando che il contratto aveva come decorrenza il mese di aprile del 2020, mentre la pretesa tributaria era relativa agli anni dal 2017 al 2020 e che l'area condotta in locazione non è quella individuata nell'accertamento impugnato che si riferisce ad aree in Indirizzo_1 – azienda agricola, mentre l'area in proprietà Società_1, sulla quale si sviluppa l'oasi naturalistica denominata Associazione_1, si trova in Indirizzo_2 SNC.
Censurava altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che parte ricorrente era intestataria di utenza elettrica per l'area oggetto dell'accertamento, riferendosi la documentazione prodotta dal Comune ad un'utenza in Indirizzo_3, diversa da quella oggetto dell'accertamento e di proprietà della Società_2 srl, anche essa destinataria di un accertamento TARI, con conseguente duplicazione della pretesa.
Si costituiva il Comune di Castel Volturno evidenziando che l'area oggetto di accertamento era la medesima riportata nel contratto di locazione, che era circoscritta tra le vie Indirizzo_4- Indirizzo_1 e Indirizzo_2 snc.
Con riferimento all'utenza elettrica, evidenziava che il punto di prelievo era in Indirizzo_3.
Nella seduta del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto della Tari è il possesso, la detenzione o l'occupazione di locali o aree scoperte che siano idonei a produrre rifiuti urbani.
Deve ritenersi che nel caso di specie non sia stato provato il presupposto del possesso, detenzione o occupazione, dal momento che, il contratto di locazione cui fa riferimento il comune è stato stipulato il
24/4/2020, mentre la Tari viene richiesta per gli anni dal 2017 al 2020.
Né è sufficiente a tal fine la titolarità di un'utenza non domestica, tra l'altro relativa ad un indirizzo diverso da quello oggetto dell'accertamento, non risultando provato che il punto di prelievo fosse diverso dal luogo servito dall'utenza.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) per il primo grado ed € 650,00 (seicentocinquanta/00) per il secondo grado oltre accessori di legge e c.u.t. se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
ES CI, OR
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2946/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Na Associazione Sportiva Dilettantistica Cessata - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Sede 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1102/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 07/03/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52582 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7593/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 1102/1/2025, del 17/2/2025, depositata in data 7/3/2025, la Corte di Giustizia di I
Grado di Caserta, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 52582 del 27/3/2024, notificato il 24/7/2024, per Tari per gli anni del 2017, 2018, 2019, 2020 per € 5299,00.
Il ricorrente eccepiva:
- la nullità dell'avviso di accertamento notificato per carenza di legittimazione passiva;
- la prescrizione e la decadenza per le annualità 2017 e 2018;
- la carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio il comune di Castel Volturno, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Il contribuente depositava memorie illustrative.
Il primo giudice accoglieva il ricorso limitatamente all'annualità 2017, trattandosi di omessa denuncia, i cui termini decorrono dall'anno successivo a quello dell'accertamento.
Proponeva appello il contribuente censurando la sentenza impugnata che erroneamente individuava il presupposto della pretesa impositiva nel contratto di locazione stipulato con la Società_1 srl per una porzione di particella censita nel Catasto terreni del Comune di Castelvolturno al foglio 38, p.lla 93, evidenziando che il contratto aveva come decorrenza il mese di aprile del 2020, mentre la pretesa tributaria era relativa agli anni dal 2017 al 2020 e che l'area condotta in locazione non è quella individuata nell'accertamento impugnato che si riferisce ad aree in Indirizzo_1 – azienda agricola, mentre l'area in proprietà Società_1, sulla quale si sviluppa l'oasi naturalistica denominata Associazione_1, si trova in Indirizzo_2 SNC.
Censurava altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice affermava che parte ricorrente era intestataria di utenza elettrica per l'area oggetto dell'accertamento, riferendosi la documentazione prodotta dal Comune ad un'utenza in Indirizzo_3, diversa da quella oggetto dell'accertamento e di proprietà della Società_2 srl, anche essa destinataria di un accertamento TARI, con conseguente duplicazione della pretesa.
Si costituiva il Comune di Castel Volturno evidenziando che l'area oggetto di accertamento era la medesima riportata nel contratto di locazione, che era circoscritta tra le vie Indirizzo_4- Indirizzo_1 e Indirizzo_2 snc.
Con riferimento all'utenza elettrica, evidenziava che il punto di prelievo era in Indirizzo_3.
Nella seduta del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presupposto della Tari è il possesso, la detenzione o l'occupazione di locali o aree scoperte che siano idonei a produrre rifiuti urbani.
Deve ritenersi che nel caso di specie non sia stato provato il presupposto del possesso, detenzione o occupazione, dal momento che, il contratto di locazione cui fa riferimento il comune è stato stipulato il
24/4/2020, mentre la Tari viene richiesta per gli anni dal 2017 al 2020.
Né è sufficiente a tal fine la titolarità di un'utenza non domestica, tra l'altro relativa ad un indirizzo diverso da quello oggetto dell'accertamento, non risultando provato che il punto di prelievo fosse diverso dal luogo servito dall'utenza.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) per il primo grado ed € 650,00 (seicentocinquanta/00) per il secondo grado oltre accessori di legge e c.u.t. se dovuti.