TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi NOi:
Dott. BE ET Presidente
Dott. LU TE Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 24142/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO, presso Parte_1 il quale ha eletto domicilio come da procura in atti;
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso dall'avv. REMMERT SILVIA e dall'avv. Controparte_1 DIONISIO GIOVANNI, presso i quali ha eletto domicilio come da procura in atti;
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3944/2024 del 08/07/2024 e pubblicata il 10/07/2024, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 10/12/2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate: DÀ ATTO del trasferimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, a far data da novembre 2025, a Pavia per seguire i corsi accademici del Conservatorio;
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa già coniugale - sita in Torino, via Marco Polo n. 41 - dando atto dell'avvenuto allontanamento dalla stessa della RA , la quale ha già Pt_1 provveduto a prelevare tutti i propri effetti personali.
DÀ ATTO che in forza del rilascio dell'immobile da parte della signora , a far data dal Pt_1
5/11/2025 le spese condominiali ordinarie/straordinarie riferibili allo stesso saranno a carico del NO , impegnandosi la RA a corrispondere quanto eventualmente ancora CP_1 Pt_1 dovuto al Condominio entro il 31/12/2025. Dalla medesima data del 05/11/25 le spese delle utenze della casa già coniugale saranno a carico del NO , impegnandosi le parti a collaborare CP_1 diligentemente per effettuare la voltura delle stesse, prestando fin da ora il proprio consenso a fare tutto quanto necessario per il buon fine delle pratiche di voltura e a sottoscrivere ogni eventuale documentazione utile a tal fine;
DÀ ATTO che le spese di alloggio di (locazione attuale di circa 600,00 Euro, Per_1 riscaldamento e utenze) in Pavia verranno corrisposte integralmente, a far data da novembre 2025, dal NO , il quale ha già saldato anche quanto dovuto per le spese di cauzione. CP_1
DISPONE che il signor verserà direttamente al figlio , quale contributo al CP_1 Per_1 mantenimento dello stesso, la somma già stabilita in sede di divorzio, ed oggi attualizzata ad Euro 404,80 mensili, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. Somma che anche per il mese di novembre 2025 è già stata versata direttamente al ragazzo dal padre;
DISPONE che la RA verserà direttamente al figlio l'ulteriore somma Pt_1 Per_1 mensile di 100,00 Euro a copertura di ogni sua eventuale ulteriore spesa extra;
DÀ ATTO che, qualora il figlio desiderasse, in futuro, modificare il proprio percorso Per_1 accademico, si stabilisce sin d'ora che i cambiamenti - con relativa modifica di oneri economici a carico delle parti - saranno subordinati necessariamente al preventivo accordo di entrambi i genitori.
DISPONE che, qualora vi fossero necessità mediche di non coperte dalla polizza Per_1 sanitaria stipulata dal padre, esse saranno suddivise al 50% tra genitori.
DÀ ATTO che eventuali attività sportive di interesse per il figlio verranno pagate Per_1 direttamente da costui con i proventi economici che riceve dai genitori, salvo l'abbonamento annuale alla pallanuoto il cui costo verrà sostenuto per intero dal sig. ; CP_1
DÀ ATTO che le parti suddivideranno al 50% le spese dei due corsi del Conservatorio di Pavia, così come prescelti da (con costo annuale complessivo ad oggi di circa 3.000,00 Euro), Per_1 impegnandosi il NO a dare preventivo avviso alla RA degli importi e delle CP_1 Pt_1 scadenze di pagamento, almeno quindici giorni prima delle stesse.
DÀ ATTO che il corso di specializzazione, tenuto dalla MA VE e seguito da , Per_1 oggi quantificabile in 230,00 Euro mensili, sarà suddiviso tra i genitori, facendosi carico il NO
del 70% del costo complessivo e la RA del residuo 30%. CP_1 Pt_1
DÀ ATTO dell'autosufficienza economica delle parti e conferma le ulteriori clausole non modificate di cui alla sentenza di divorzio. Precisamente il NO acconsente a che la RA , CP_1 Pt_1 ove accompagnata da almeno uno dei figli, possa utilizzare l'alloggio sito in Bardonecchia, di sua esclusiva proprietà, concordando preventivamente i periodi di permanenza, nel rispetto delle comuni esigenze e entrambe le parti convengono che , e ove possibile , potranno Per_1 Per_2 beneficiare della polizza assicurativa di cui è intestatario il NO . CP_1
DÀ ATTO che gli accordi di cui sopra avranno decorrenza dal 05/11/2025.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LU TE BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi NOi:
Dott. BE ET Presidente
Dott. LU TE Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 24142/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO, presso Parte_1 il quale ha eletto domicilio come da procura in atti;
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso dall'avv. REMMERT SILVIA e dall'avv. Controparte_1 DIONISIO GIOVANNI, presso i quali ha eletto domicilio come da procura in atti;
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3944/2024 del 08/07/2024 e pubblicata il 10/07/2024, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 10/12/2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate: DÀ ATTO del trasferimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, a far data da novembre 2025, a Pavia per seguire i corsi accademici del Conservatorio;
DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa già coniugale - sita in Torino, via Marco Polo n. 41 - dando atto dell'avvenuto allontanamento dalla stessa della RA , la quale ha già Pt_1 provveduto a prelevare tutti i propri effetti personali.
DÀ ATTO che in forza del rilascio dell'immobile da parte della signora , a far data dal Pt_1
5/11/2025 le spese condominiali ordinarie/straordinarie riferibili allo stesso saranno a carico del NO , impegnandosi la RA a corrispondere quanto eventualmente ancora CP_1 Pt_1 dovuto al Condominio entro il 31/12/2025. Dalla medesima data del 05/11/25 le spese delle utenze della casa già coniugale saranno a carico del NO , impegnandosi le parti a collaborare CP_1 diligentemente per effettuare la voltura delle stesse, prestando fin da ora il proprio consenso a fare tutto quanto necessario per il buon fine delle pratiche di voltura e a sottoscrivere ogni eventuale documentazione utile a tal fine;
DÀ ATTO che le spese di alloggio di (locazione attuale di circa 600,00 Euro, Per_1 riscaldamento e utenze) in Pavia verranno corrisposte integralmente, a far data da novembre 2025, dal NO , il quale ha già saldato anche quanto dovuto per le spese di cauzione. CP_1
DISPONE che il signor verserà direttamente al figlio , quale contributo al CP_1 Per_1 mantenimento dello stesso, la somma già stabilita in sede di divorzio, ed oggi attualizzata ad Euro 404,80 mensili, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. Somma che anche per il mese di novembre 2025 è già stata versata direttamente al ragazzo dal padre;
DISPONE che la RA verserà direttamente al figlio l'ulteriore somma Pt_1 Per_1 mensile di 100,00 Euro a copertura di ogni sua eventuale ulteriore spesa extra;
DÀ ATTO che, qualora il figlio desiderasse, in futuro, modificare il proprio percorso Per_1 accademico, si stabilisce sin d'ora che i cambiamenti - con relativa modifica di oneri economici a carico delle parti - saranno subordinati necessariamente al preventivo accordo di entrambi i genitori.
DISPONE che, qualora vi fossero necessità mediche di non coperte dalla polizza Per_1 sanitaria stipulata dal padre, esse saranno suddivise al 50% tra genitori.
DÀ ATTO che eventuali attività sportive di interesse per il figlio verranno pagate Per_1 direttamente da costui con i proventi economici che riceve dai genitori, salvo l'abbonamento annuale alla pallanuoto il cui costo verrà sostenuto per intero dal sig. ; CP_1
DÀ ATTO che le parti suddivideranno al 50% le spese dei due corsi del Conservatorio di Pavia, così come prescelti da (con costo annuale complessivo ad oggi di circa 3.000,00 Euro), Per_1 impegnandosi il NO a dare preventivo avviso alla RA degli importi e delle CP_1 Pt_1 scadenze di pagamento, almeno quindici giorni prima delle stesse.
DÀ ATTO che il corso di specializzazione, tenuto dalla MA VE e seguito da , Per_1 oggi quantificabile in 230,00 Euro mensili, sarà suddiviso tra i genitori, facendosi carico il NO
del 70% del costo complessivo e la RA del residuo 30%. CP_1 Pt_1
DÀ ATTO dell'autosufficienza economica delle parti e conferma le ulteriori clausole non modificate di cui alla sentenza di divorzio. Precisamente il NO acconsente a che la RA , CP_1 Pt_1 ove accompagnata da almeno uno dei figli, possa utilizzare l'alloggio sito in Bardonecchia, di sua esclusiva proprietà, concordando preventivamente i periodi di permanenza, nel rispetto delle comuni esigenze e entrambe le parti convengono che , e ove possibile , potranno Per_1 Per_2 beneficiare della polizza assicurativa di cui è intestatario il NO . CP_1
DÀ ATTO che gli accordi di cui sopra avranno decorrenza dal 05/11/2025.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LU TE BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.