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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12449/2023
Il Giudice OR CO RO, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
NE AT
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. LOTITO
GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di maggiore punteggio per servizio di leva prestato non in costanza di rapporto.
CONCLUSIONI: come verbale dell'udienza del 23.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato servizio militare dall'11.08.2010 al 07.06.2012 dopo il conseguimento del titolo di studio, non in costanza di rapporto lavorativo alle dipendenze dell'amministrazione resistente;
di aver presentato in data
08.04.2021 domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di terza fascia;
di essersi visto attribuito un punteggio inferiore a quello spettante per servizio militare prestato in costanza di rapporto;
lamentando l'illegittimità del
D.M. n. 50/2021 nella parte in cui è disposta la valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto in termini deteriori rispetto a quello svolto in costanza di rapporto e l'attribuzione di un punteggio inferiore;
affermando il diritto al maggior punteggio previsto per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto in virtù della disciplina normativa richiamata e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità citata, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento nelle graduatorie del personale A.T.A. valide per il triennio 2021/2024 del maggior punteggio complessivo di 12 punti per il servizio militare prestato equiparato a quello spettante in costanza di rapporto, pari a
20,85 per il profilo di assistente amministrativo e 19,75 per il profilo di collaboratore scolastico, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, e, nel merito, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e domandarne il rigetto, attesa la correttezza dell'attribuzione del punteggio in forza di quanto disposto dalle Tabelle A/2 ed A/5 del D.M. n. 50/2021, tenuto conto del consolidato orientamento del Tribunale di Bari adito in analogo contenzioso e della giurisprudenza amministrativa e di legittimità richiamate, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente, dietro sollecitazione giudiziale, depositava note conclusionali di chiarimenti sul maggior punteggio preteso in ricorso.
Pag. 2 di 22 All'udienza fissata per la discussione il decidente all'esito della camera di consiglio dava lettura della sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, le domande formulate dalla parte ricorrente non sono fondate e non meritano accoglimento.
1. Sul difetto di giurisdizione
L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO adita è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, le graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, vengono qualificate alla stregua di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore1.
1.2. La giurisdizione del giudice ordinario sussiste ogni volta che la domanda sia volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie, esattamente com'è avvenuto nel caso di specie, in cui la parte ricorrente ha domandato l'attribuzione dello stesso punteggio riconosciuto per servizio militare reso in costanza di rapporto in virtù di norme di rango primario, previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021, senza chiederne l'annullamento.
Pag. 3 di 22 In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché è richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla recente pronuncia della Corte di cassazione resa a sezioni unite n. 15147/2024 cui dare continuità:
“… (omissis)… Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire in fattispecie sovrapponibile a quella in esame che "In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere" (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass.
SU 17123/2019).
Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all'annullamento dell'atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella predetta graduatoria
Pag. 4 di 22 con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie. In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché è richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.
La attuale ricorrente aveva adito il tribunale di Ragusa per far valere il servizio prestato, sia pur quale dipendente di diverse cooperative, all'interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. Oggetto della domanda azionata è dunque il riconoscimento della posizione soggettiva della lavoratrice attraverso la diretta applicazione dei criteri previsti da normativa primaria (tabelle allegate al D.M.
50/2021). In tale contesto ed in applicazione dei principi richiamati deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario
(tribunale di Ragusa) dinanzi al quale questa Corte rimette le parti anche sulle spese del presente giudizio. … (omissis)…”.
2. Il quadro normativo di riferimento
Alla lett. A dell'Allegato A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. – del D.M. n.
50/2021 è espressamente disciplinata una valutazione del servizio militare di leva nei termini che seguono:
<< Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego,
Pag. 5 di 22 sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
… (omissis)…>>.
2.1. In concreto, il servizio militare di leva se prestato in costanza di rapporto alle dipendenze dell'amministrazione scolastica è valutato pienamente come servizio reso nella stessa qualifica alle dipendenze della stessa amministrazione.
Questa scelta appare del tutto funzionale ad evitare una disparità di trattamento tra dipendenti della medesima amministrazione, quella scolastica. Un diverso e deteriore trattamento per coloro che hanno svolto il servizio militare di leva nell'interesse della Nazione mentre erano in servizio nell'amministrazione scolastica violerebbe quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 52 Cost. nella parte in cui è previsto che:
<< … (omissis)… Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.>>
2.2. Se il servizio di leva, invece, è stato prestato non in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica, come nel caso di specie, lo stesso, comunque, è valutato, sebbene diversamente, come reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali diverse da quella scolastica.
Per coloro che, come il ricorrente, hanno prestato il servizio militare di leva non in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica è previsto un punteggio diverso equiparato a quello spettante per il servizio prestato presso altre amministrazioni statali.
2.3. La differente attribuzione del punteggio prevista dal D.M. n.
50/2021 qui censurato si giustifica per la diversa posizione assunta dai dipendenti durante l'espletamento del servizio militare di leva.
Pag. 6 di 22 Coloro come il ricorrente che hanno prestato il servizio militare di leva non in costanza di rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica non si trovano nella medesima situazione di coloro che lo hanno reso durante lo svolgimento del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
La diversità di punteggio, pertanto, è giustificata dalla diversità delle condizioni in cui è stato prestato il servizio di leva.
La situazione del ricorrente non è comparabile in alcun modo con quella di chi ha prestato il servizio di leva mentre era in servizio presso l'amministrazione scolastica. Pertanto, alcuna forma di discriminazione è ravvisabile nel caso di specie.
La diversa attribuzione del punteggio, di conseguenza, a seconda che il servizio di leva sia stato prestato o meno in costanza di rapporto alle dipendenze dell'amministrazione scolastica non è illegittima né configura una disparità di trattamento.
2.4. La diversa attribuzione del punteggio in base alle differenti condizioni in cui è stato espletato il servizio militare di leva è perfettamente in linea con la previsione dell'art. 2050 del d.lgs. n.
66/2010 che si riporta:
<
1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Pag. 7 di 22 … (omissis)…>>.
Al primo comma della norma appena cit. per l'ipotesi come quella in esame di servizio di leva prestato non in costanza di rapporto è prevista l'attribuzione di un punteggio equipollente a quello spettante per il servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici.
Nel D.M. n. 50/2021 qui censurato detta previsione è stata sostanzialmente recepita in termini pressoché identici nella allegata
Tabella A nella parte in cui è previsto che:
<< … (omissis)…
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
… (omissis)…>>.
2.5. Al secondo comma dell'art. 2050 cit., invece, è disciplinata la diversa ipotesi del servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto d'impiego. In questo caso il periodo trascorso come militare di leva deve essere considerato a tutti gli effetti.
Ebbene, detta disposizione è stata riprodotta in termini sostanzialmente identici nella Tabella A allegata al D.M. n. 50/2021 nella parte in cui è previsto che:
<< … (omissis)…
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
… (omissis)…>>.
Tanto conforta l'infondatezza delle domande avanzate in ricorso dalla parte ricorrente.
Pag. 8 di 22 3. I precedenti di questo Tribunale
In analogo contenzioso il Tribunale di Bari adito si è già pronunciato aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità richiamata dalla parte resistente2.
3.1. Le motivazioni rese nella sentenza del Tribunale di Bari n.
3383/2024 sono pienamente condivisibili e si riportano quasi integralmente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “…
(omissis)… Nel merito, il ricorrente domanda il riconoscimento del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina nella maggiore misura indicata in ricorso.
Al riguardo, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. TAR Lazio, 3 giugno 2022, n. 7245), si rileva che “l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro". A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro”.
Le disposizioni regolamentari del disciplinanti le graduatorie, sia CP_2 ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.
Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato
Pag. 9 di 22 nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e, pertanto, può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento (vd. in proposito TAR Lazio, 28 maggio 2021 n. 6355).
In tal senso, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2020, ha ribadito che “per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato,
Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, con un recentissimo arresto (cfr. CdS, 29 dicembre 2022, n. 11602), si è pronunciato nuovamente sul punto, richiamando i principi già espressi con la richiamata sentenza del 29 aprile 2020, n. 2743, le cui motivazioni si richiamano e condividono:
“deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
Pag. 10 di 22 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita:
«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons.
Pag. 11 di 22 Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto, ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario, se si considerasse il servizio militare prestato non incostanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di
Pag. 12 di 22 lavoro, che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del
2021), che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo, il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”.
Le medesime considerazioni possono estendersi alla presente fattispecie, atteso che non si rinvengono nella disciplina della materia differenze tra la valutazione del servizio militare prestato dal personale docente e la valutazione di quello prestato dal personale
A.T.A. (si consideri che l'art. 569 comma 3 del d.lgs. 16 aprile 1994,
n. 297, applicabile al personale A.T.A., dispone negli stessi termini dell'art. 485 comma 7, che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”).
Dunque, correttamente nel DM 50/2021, applicabile al caso concreto,
è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro, parificandolo al servizio
Pag. 13 di 22 reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs.
66/2010.
Peraltro, da ultimo, la Corte di Cassazione - in linea con la giurisprudenza sopra citata - ha riconosciuto che il DM in esame è rispettoso delle norme primarie, in quanto, attribuendo un punteggio, ha riconosciuto comunque un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. La Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato sevizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”(cfr. Cass. n. 22429/24).
Pertanto, l'amministrazione ha tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione richiamate.
Cosicché, per le ragioni suesposte, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione, ai fini del punteggio attribuito al personale A.T.A. nell'ambito delle predette graduatorie, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. … (omissis)…”.
4. I precedenti della giurisprudenza di legittimità
Pag. 14 di 22 Occorre, soprattutto, dare continuità ai seguenti princìpi di diritto affermati in contenzioso del tutto analogo dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 22429/2024 (e successivi conformi) richiamata nella sentenza del Tribunale di Bari appena cit.: “ … (omissis)… Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo
III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
Pag. 15 di 22 - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato"
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le
Pag. 16 di 22 graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i
Pag. 17 di 22 servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego
- a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un
Pag. 18 di 22 vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII,
29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in
Pag. 19 di 22 corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile
2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs.
n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1,
D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del
2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del
D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile
"universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
Pag. 20 di 22 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente.
A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto". … (omissis)…”3.
Tanto conforta il rigetto delle domande avanzate dalla patre ricorrente in questo giudizio.
Tenuto conto dell'assoluta peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Pag. 21 di 22
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. OR CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
▪ rigetta tutte le domande avanzate con il promosso ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,23/10/2025 Il Giudice del lavoro
OR CO RO
Pag. 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 9736/2025 2 Cfr. CdS n. 11602/2022. 3 In termini identici cfr. Cass. n. 23091/2025, Cass. n. 17861/2025, Cass. n. 13705/2025 e Cass. n.
9738/2025.
Sezione Lavoro
N.R.G. 12449/2023
Il Giudice OR CO RO, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
NE AT
ricorrente contro
-, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. LOTITO
GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di maggiore punteggio per servizio di leva prestato non in costanza di rapporto.
CONCLUSIONI: come verbale dell'udienza del 23.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver prestato servizio militare dall'11.08.2010 al 07.06.2012 dopo il conseguimento del titolo di studio, non in costanza di rapporto lavorativo alle dipendenze dell'amministrazione resistente;
di aver presentato in data
08.04.2021 domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di terza fascia;
di essersi visto attribuito un punteggio inferiore a quello spettante per servizio militare prestato in costanza di rapporto;
lamentando l'illegittimità del
D.M. n. 50/2021 nella parte in cui è disposta la valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto in termini deteriori rispetto a quello svolto in costanza di rapporto e l'attribuzione di un punteggio inferiore;
affermando il diritto al maggior punteggio previsto per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto in virtù della disciplina normativa richiamata e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità citata, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento nelle graduatorie del personale A.T.A. valide per il triennio 2021/2024 del maggior punteggio complessivo di 12 punti per il servizio militare prestato equiparato a quello spettante in costanza di rapporto, pari a
20,85 per il profilo di assistente amministrativo e 19,75 per il profilo di collaboratore scolastico, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, e, nel merito, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e domandarne il rigetto, attesa la correttezza dell'attribuzione del punteggio in forza di quanto disposto dalle Tabelle A/2 ed A/5 del D.M. n. 50/2021, tenuto conto del consolidato orientamento del Tribunale di Bari adito in analogo contenzioso e della giurisprudenza amministrativa e di legittimità richiamate, vinte le spese processuali.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente, dietro sollecitazione giudiziale, depositava note conclusionali di chiarimenti sul maggior punteggio preteso in ricorso.
Pag. 2 di 22 All'udienza fissata per la discussione il decidente all'esito della camera di consiglio dava lettura della sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, le domande formulate dalla parte ricorrente non sono fondate e non meritano accoglimento.
1. Sul difetto di giurisdizione
L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO adita è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, le graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, vengono qualificate alla stregua di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore1.
1.2. La giurisdizione del giudice ordinario sussiste ogni volta che la domanda sia volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie, esattamente com'è avvenuto nel caso di specie, in cui la parte ricorrente ha domandato l'attribuzione dello stesso punteggio riconosciuto per servizio militare reso in costanza di rapporto in virtù di norme di rango primario, previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021, senza chiederne l'annullamento.
Pag. 3 di 22 In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché è richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla recente pronuncia della Corte di cassazione resa a sezioni unite n. 15147/2024 cui dare continuità:
“… (omissis)… Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire in fattispecie sovrapponibile a quella in esame che "In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere" (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass.
SU 17123/2019).
Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all'annullamento dell'atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella predetta graduatoria
Pag. 4 di 22 con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie. In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché è richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.
La attuale ricorrente aveva adito il tribunale di Ragusa per far valere il servizio prestato, sia pur quale dipendente di diverse cooperative, all'interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. Oggetto della domanda azionata è dunque il riconoscimento della posizione soggettiva della lavoratrice attraverso la diretta applicazione dei criteri previsti da normativa primaria (tabelle allegate al D.M.
50/2021). In tale contesto ed in applicazione dei principi richiamati deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario
(tribunale di Ragusa) dinanzi al quale questa Corte rimette le parti anche sulle spese del presente giudizio. … (omissis)…”.
2. Il quadro normativo di riferimento
Alla lett. A dell'Allegato A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. – del D.M. n.
50/2021 è espressamente disciplinata una valutazione del servizio militare di leva nei termini che seguono:
<< Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego,
Pag. 5 di 22 sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
… (omissis)…>>.
2.1. In concreto, il servizio militare di leva se prestato in costanza di rapporto alle dipendenze dell'amministrazione scolastica è valutato pienamente come servizio reso nella stessa qualifica alle dipendenze della stessa amministrazione.
Questa scelta appare del tutto funzionale ad evitare una disparità di trattamento tra dipendenti della medesima amministrazione, quella scolastica. Un diverso e deteriore trattamento per coloro che hanno svolto il servizio militare di leva nell'interesse della Nazione mentre erano in servizio nell'amministrazione scolastica violerebbe quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 52 Cost. nella parte in cui è previsto che:
<< … (omissis)… Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.>>
2.2. Se il servizio di leva, invece, è stato prestato non in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica, come nel caso di specie, lo stesso, comunque, è valutato, sebbene diversamente, come reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali diverse da quella scolastica.
Per coloro che, come il ricorrente, hanno prestato il servizio militare di leva non in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica è previsto un punteggio diverso equiparato a quello spettante per il servizio prestato presso altre amministrazioni statali.
2.3. La differente attribuzione del punteggio prevista dal D.M. n.
50/2021 qui censurato si giustifica per la diversa posizione assunta dai dipendenti durante l'espletamento del servizio militare di leva.
Pag. 6 di 22 Coloro come il ricorrente che hanno prestato il servizio militare di leva non in costanza di rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica non si trovano nella medesima situazione di coloro che lo hanno reso durante lo svolgimento del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
La diversità di punteggio, pertanto, è giustificata dalla diversità delle condizioni in cui è stato prestato il servizio di leva.
La situazione del ricorrente non è comparabile in alcun modo con quella di chi ha prestato il servizio di leva mentre era in servizio presso l'amministrazione scolastica. Pertanto, alcuna forma di discriminazione è ravvisabile nel caso di specie.
La diversa attribuzione del punteggio, di conseguenza, a seconda che il servizio di leva sia stato prestato o meno in costanza di rapporto alle dipendenze dell'amministrazione scolastica non è illegittima né configura una disparità di trattamento.
2.4. La diversa attribuzione del punteggio in base alle differenti condizioni in cui è stato espletato il servizio militare di leva è perfettamente in linea con la previsione dell'art. 2050 del d.lgs. n.
66/2010 che si riporta:
<
1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Pag. 7 di 22 … (omissis)…>>.
Al primo comma della norma appena cit. per l'ipotesi come quella in esame di servizio di leva prestato non in costanza di rapporto è prevista l'attribuzione di un punteggio equipollente a quello spettante per il servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici.
Nel D.M. n. 50/2021 qui censurato detta previsione è stata sostanzialmente recepita in termini pressoché identici nella allegata
Tabella A nella parte in cui è previsto che:
<< … (omissis)…
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
… (omissis)…>>.
2.5. Al secondo comma dell'art. 2050 cit., invece, è disciplinata la diversa ipotesi del servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto d'impiego. In questo caso il periodo trascorso come militare di leva deve essere considerato a tutti gli effetti.
Ebbene, detta disposizione è stata riprodotta in termini sostanzialmente identici nella Tabella A allegata al D.M. n. 50/2021 nella parte in cui è previsto che:
<< … (omissis)…
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
… (omissis)…>>.
Tanto conforta l'infondatezza delle domande avanzate in ricorso dalla parte ricorrente.
Pag. 8 di 22 3. I precedenti di questo Tribunale
In analogo contenzioso il Tribunale di Bari adito si è già pronunciato aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità richiamata dalla parte resistente2.
3.1. Le motivazioni rese nella sentenza del Tribunale di Bari n.
3383/2024 sono pienamente condivisibili e si riportano quasi integralmente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “…
(omissis)… Nel merito, il ricorrente domanda il riconoscimento del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina nella maggiore misura indicata in ricorso.
Al riguardo, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. TAR Lazio, 3 giugno 2022, n. 7245), si rileva che “l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro". A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro”.
Le disposizioni regolamentari del disciplinanti le graduatorie, sia CP_2 ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.
Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato
Pag. 9 di 22 nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e, pertanto, può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento (vd. in proposito TAR Lazio, 28 maggio 2021 n. 6355).
In tal senso, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2020, ha ribadito che “per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato,
Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, con un recentissimo arresto (cfr. CdS, 29 dicembre 2022, n. 11602), si è pronunciato nuovamente sul punto, richiamando i principi già espressi con la richiamata sentenza del 29 aprile 2020, n. 2743, le cui motivazioni si richiamano e condividono:
“deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n.
Pag. 10 di 22 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita:
«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons.
Pag. 11 di 22 Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto, ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario, se si considerasse il servizio militare prestato non incostanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di
Pag. 12 di 22 lavoro, che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del
2021), che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo, il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”.
Le medesime considerazioni possono estendersi alla presente fattispecie, atteso che non si rinvengono nella disciplina della materia differenze tra la valutazione del servizio militare prestato dal personale docente e la valutazione di quello prestato dal personale
A.T.A. (si consideri che l'art. 569 comma 3 del d.lgs. 16 aprile 1994,
n. 297, applicabile al personale A.T.A., dispone negli stessi termini dell'art. 485 comma 7, che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”).
Dunque, correttamente nel DM 50/2021, applicabile al caso concreto,
è stato valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma è stato assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro, parificandolo al servizio
Pag. 13 di 22 reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs.
66/2010.
Peraltro, da ultimo, la Corte di Cassazione - in linea con la giurisprudenza sopra citata - ha riconosciuto che il DM in esame è rispettoso delle norme primarie, in quanto, attribuendo un punteggio, ha riconosciuto comunque un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. La Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato sevizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”(cfr. Cass. n. 22429/24).
Pertanto, l'amministrazione ha tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione richiamate.
Cosicché, per le ragioni suesposte, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione, ai fini del punteggio attribuito al personale A.T.A. nell'ambito delle predette graduatorie, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. … (omissis)…”.
4. I precedenti della giurisprudenza di legittimità
Pag. 14 di 22 Occorre, soprattutto, dare continuità ai seguenti princìpi di diritto affermati in contenzioso del tutto analogo dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 22429/2024 (e successivi conformi) richiamata nella sentenza del Tribunale di Bari appena cit.: “ … (omissis)… Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo
III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
Pag. 15 di 22 - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato"
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale
Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le
Pag. 16 di 22 graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento
Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i
Pag. 17 di 22 servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego
- a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un
Pag. 18 di 22 vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII,
29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in
Pag. 19 di 22 corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile
2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs.
n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1,
D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del
2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del
D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile
"universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
Pag. 20 di 22 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente.
A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto". … (omissis)…”3.
Tanto conforta il rigetto delle domande avanzate dalla patre ricorrente in questo giudizio.
Tenuto conto dell'assoluta peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. OR CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
▪ rigetta tutte le domande avanzate con il promosso ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,23/10/2025 Il Giudice del lavoro
OR CO RO
Pag. 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 9736/2025 2 Cfr. CdS n. 11602/2022. 3 In termini identici cfr. Cass. n. 23091/2025, Cass. n. 17861/2025, Cass. n. 13705/2025 e Cass. n.
9738/2025.