Art. 17.
Gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge potranno esercitare, entro sei mesi dalla data predetta, il diritto di opzione per essere ammessi al trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , e della presente legge.
Gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge potranno esercitare, entro sei mesi dalla data predetta, il diritto di opzione per essere ammessi al trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , e della presente legge.