CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario- rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154/2019 R.G., avente per oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Russi, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Berardi, giusta CP_1 C.F._1
procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
E , CP_2 CP_3
APPELLATI - CONTUMACI
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-IN FATTO ED IN DIRITTO-
§ 1 – In primo grado, il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Isernia, i sigg. CP_1
e , nonché la per sentirli condannare, in solido, al CP_2 CP_3 Controparte_4
risarcimento dei danni, subiti in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi in Isernia in data
17/7/2010, tra il ciclomotore “Vespa” targato IS 3560, di proprietà del sig. e Controparte_5 guidato dal e l'autovettura Ford Ka, targata CF 159 XC, di proprietà del sig. e CP_1 CP_2
condotta dalla sig.ra . CP_3
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale impugnava l'avversa Controparte_4
domanda, sia nell'an che nel quantum.
Non si costituivano i convenuti e , per cui se ne dichiarava la contumacia. CP_2 CP_3
A termine della fase istruttoria, svoltasi a mezzo prova testimoniale, prova documentale e C.T.U., il
G.O.P., dott. , con la sentenza n. 100 del 25/3/2019, accoglieva, per quanto di ragione, Tes_1
la domanda e condannava i convenuti al pagamento della somma di €. 28.851,75, oltre interessi compensativi al tasso legale, previa devalutazione, dalla data del sinistro al soddisfo, oltre alle spese di lite, ponendo, definitivamente, a carico dei convenuti le spese di C.T.U..
§ 2 – Avverso tale sentenza ha proposto appello la facendo, innanzitutto, Controparte_4
acquiescenza della sentenza stessa, nella parte in cui ha statuito la piena responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro, ma impugnandola nella determinazione del quantum del risarcimento, nonché nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite e su quelle di C.T.U..
Si è costituito , impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con la CP_1
integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del giudizio di appello.
Non si sono costituiti e , rimanendo contumaci. CP_2 CP_3
§ 3 – L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha quantificato il risarcimento del danno, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano e non quelle di cui al D. lgs n. 209/2005, specificatamente previste per il danno da lesioni micropermanenti (cioè fino al 9% di postumi permanenti).
Richiama, a tal proposito, l'art. 139 del D.lgs de quo, il quale prevede i criteri di quantificazione di danni da sinistro stradale, proprio per dette lesioni micropermanenti. L'errato utilizzo delle tabelle Milanesi in luogo di quelle di cui al predetto D.lgs, avrebbe comportato una maggiore quantificazione del danno in termini economici.
L'assunto dell'appellante è corretto.
Invero, il D.lgs n. 209/2005 (C.D. Codice delle assicurazioni) è da considerarsi norma speciale, costituente un corpus normativo organico che sostituisce e disciplina in modo specifico e generale tutta la materia assicurativa e riassicurativa, il cui ambito di applicazione riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività assicurative e riassicurative, la vigilanza tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese, nonché i rapporti contrattuali e le tutele per i danneggiati. In particolare, L'art. 139 cod. ass. delinea il proprio ambito di applicazione, al comma 1, con riferimento specifico al "risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”; Elemento dirimente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, appare, dunque, il collegamento eziologico dell'evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale (ex ultra Cassazione civile sez. III - 25/05/2025, n. 13885 ; da Cass., n.
4509/2022)
Pertanto, il calcolo delle lesioni c.d. “micropermanenti” va effettuato utilizzando quanto previsto dal suddetto D.L. e non le tabelle di Milano o altre tabelle.
Posto quanto innanzi, la liquidazione del danno subito da va effettuata, CP_1
utilizzando i parametri aggiornati al 2025 (cfr. per la necessità di applicazione delle ultime tabelle da parte del giudice d'appello, Cass. 2012/n.7272; Cass. 2016/n. 21245). Devalutando l'importo così determinato all'epoca del sinistro e applicando, poi, gli interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno, si giunge alla somma di € 24.215,93 all'attualità. Vanno, altresì, riconosciute al sig. le spese documentate e accertate dal C.T.U., nella misura di €. 299,97. CP_1
§ 4 – L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato la Compagnia di Assicurazioni al ristoro della spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte attrice, per la somma di €. 847,00.
Ritiene l'appellante che tale somma non sia dovuta, perché la CTP non si era resa necessaria al fine di agevolare una definizione extra giudiziaria della controversia anzi, data l'eccessiva valutazione del danno biologico (rivelatasi circa il doppio di quello stabilito dal CTU) la CTP è stata addirittura di ostacolo ad una soluzione transattiva.
A tal proposito va osservato che, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2,
03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). Nel caso di specie, però, la redazione della
C.T.P. è dovuta ad una scelta della parte, antecedente il procedimento, e non dovuta alla necessità di assistenza in sede di espletamento della C.T.U.. A ciò va aggiunto che la C.T.P. non è stata di alcuna utilità ai fini della definizione del giudizio, data la notevole discordanza tra le risultanze della stessa e quelle della C.T.U., né, a maggior ragione, poteva essere utile ai fini di una soluzione transattiva della lite. Ciò giustifica l'esclusione del rimborso della relativa spesa a carico di parte convenuta. Il motivo di gravame va, quindi, accolto. § 5 - Come ulteriore motivo di appello, al ha eccepito l'erronea disposizione in Parte_1
merito al governo delle spese di lite. Sostiene, in merito a tale profilo, che la condanna le spese andavano compensate, almeno parzialmente, in ragione della soccombenza reciproca, anche quantitativa, considerato il consistente squilibrio tra quanto richiesto dal sig. e l'importo CP_1
liquidato dal Giudice;
in ogni caso, lo scaglione da prendere in considerazione, era quella tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00.
A tal proposito, si richiama il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale secondo il quale in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. ( Cass. N. 12508/2025; n. 3438/2016; n. 22781/2013; n. 21684/2013; SS.UU. n. 32062/2022).
La innanzi richiamata norma contempla, ai fini della compensazione delle spese, oltre alla reciproca soccombenza la novità della questione e il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, fattispecie che non si riscontrano nel caso in esame.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata sull'errata applicazione dello scaglione relativo al valore della controversia. Infatti: Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. N.
13145/2025; n. 35195/2022). Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda per la somma di
€. 28.851,75 e, quindi, correttamente, ha applicato lo scaglione tra €. 26.001,00 ed €. 52.000,00, risultando corrette le relative somme.
§ 6 – Altra censura, da parte dell'appellante, è quella relativa al pagamento delle competenze liquidate in favore del CTU, poste definitivamente a suo carico. La Compagnia di Assicurazioni appellante ritiene che la consulenza di Ufficio si è resa necessaria a causa delle incongruenze contenute nella consulenza di parte attrice, le cui conclusioni sono risultate di gran lunga differenti da quelle a cui è giunto l'ausiliario del Giudice, conclusioni, queste ultime, quasi sovrapponibili a quelle della consulenza di parte convenuta ( . Ciò comporterebbe la posta a Parte_1
carico del delle spese della CTU. CP_1
A tal proposito, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. n. 16074/2023;
Cass. n. 11068/2020; Cass. n. 17739/2016). Nel caso di specie, è evidente che la CTU è stata disposta nell'interesse di entrambe le parti, per cui si ritiene giusto porre le stesse a carico di entrambe le parti, solidalmente. Il motivo di appello, quindi, va accolto nel limite di quanto innanzi.
§ 7 - Per quanto riguarda il governo delle spese, va considerato sia l'esito dell'appello che quello complessivo del giudizio, per cui, vanno tenute sia la circostanza che l'appellante resta, comunque, soccombente, sia il parziale accoglimento dell'appello. Alla luce di ciò, si ritiene giusto compensare per la metà le spese del doppio grado di giudizio, con la condanna di parte appellante al pagamento della rimanente metà. Tali spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 100 del 25/3/2019, resa dal
Tribunale di Isernia, nella persona del Giudice Dott. , così provvede: Tes_1
Accoglie parzialmente l'appello, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
a) Condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno biologico e invalidità temporanea, della somma di € 24.215,93, già rivalutata con gli interessi all'attualità, in luogo di quella stabilita dal Giudice di Primo grado, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna, altresì, la stessa al pagamento delle spese sanitarie, in Parte_1
favore di , per l'importo di € 299,97, oltre interessi e rivalutazione dalla data CP_1
della domanda al soddisfo;
b) Dichiara non dovute al le spese della consulenza tecnica di parte;
CP_1 c) Pone definitivamente a carico delle parti, e nella CP_1 Parte_1
misura del 50% cadauna, le spese di C.T.U., come liquidate in primo grado;
d) Compensa, tra le parti costituite, le spese del doppio grado di giudizio, per la metà, e condanna la al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1
rimanente metà, che liquida, per tale quota: quanto al primo grado, in € 357,94, per esborsi, ed € 2.538,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
quanto al presente grado in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
e) Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Mara Grazia d'Errico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario- rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154/2019 R.G., avente per oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Russi, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Berardi, giusta CP_1 C.F._1
procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
E , CP_2 CP_3
APPELLATI - CONTUMACI
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-IN FATTO ED IN DIRITTO-
§ 1 – In primo grado, il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Isernia, i sigg. CP_1
e , nonché la per sentirli condannare, in solido, al CP_2 CP_3 Controparte_4
risarcimento dei danni, subiti in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi in Isernia in data
17/7/2010, tra il ciclomotore “Vespa” targato IS 3560, di proprietà del sig. e Controparte_5 guidato dal e l'autovettura Ford Ka, targata CF 159 XC, di proprietà del sig. e CP_1 CP_2
condotta dalla sig.ra . CP_3
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la quale impugnava l'avversa Controparte_4
domanda, sia nell'an che nel quantum.
Non si costituivano i convenuti e , per cui se ne dichiarava la contumacia. CP_2 CP_3
A termine della fase istruttoria, svoltasi a mezzo prova testimoniale, prova documentale e C.T.U., il
G.O.P., dott. , con la sentenza n. 100 del 25/3/2019, accoglieva, per quanto di ragione, Tes_1
la domanda e condannava i convenuti al pagamento della somma di €. 28.851,75, oltre interessi compensativi al tasso legale, previa devalutazione, dalla data del sinistro al soddisfo, oltre alle spese di lite, ponendo, definitivamente, a carico dei convenuti le spese di C.T.U..
§ 2 – Avverso tale sentenza ha proposto appello la facendo, innanzitutto, Controparte_4
acquiescenza della sentenza stessa, nella parte in cui ha statuito la piena responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro, ma impugnandola nella determinazione del quantum del risarcimento, nonché nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite e su quelle di C.T.U..
Si è costituito , impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con la CP_1
integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del giudizio di appello.
Non si sono costituiti e , rimanendo contumaci. CP_2 CP_3
§ 3 – L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha quantificato il risarcimento del danno, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano e non quelle di cui al D. lgs n. 209/2005, specificatamente previste per il danno da lesioni micropermanenti (cioè fino al 9% di postumi permanenti).
Richiama, a tal proposito, l'art. 139 del D.lgs de quo, il quale prevede i criteri di quantificazione di danni da sinistro stradale, proprio per dette lesioni micropermanenti. L'errato utilizzo delle tabelle Milanesi in luogo di quelle di cui al predetto D.lgs, avrebbe comportato una maggiore quantificazione del danno in termini economici.
L'assunto dell'appellante è corretto.
Invero, il D.lgs n. 209/2005 (C.D. Codice delle assicurazioni) è da considerarsi norma speciale, costituente un corpus normativo organico che sostituisce e disciplina in modo specifico e generale tutta la materia assicurativa e riassicurativa, il cui ambito di applicazione riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività assicurative e riassicurative, la vigilanza tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese, nonché i rapporti contrattuali e le tutele per i danneggiati. In particolare, L'art. 139 cod. ass. delinea il proprio ambito di applicazione, al comma 1, con riferimento specifico al "risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”; Elemento dirimente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, appare, dunque, il collegamento eziologico dell'evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale (ex ultra Cassazione civile sez. III - 25/05/2025, n. 13885 ; da Cass., n.
4509/2022)
Pertanto, il calcolo delle lesioni c.d. “micropermanenti” va effettuato utilizzando quanto previsto dal suddetto D.L. e non le tabelle di Milano o altre tabelle.
Posto quanto innanzi, la liquidazione del danno subito da va effettuata, CP_1
utilizzando i parametri aggiornati al 2025 (cfr. per la necessità di applicazione delle ultime tabelle da parte del giudice d'appello, Cass. 2012/n.7272; Cass. 2016/n. 21245). Devalutando l'importo così determinato all'epoca del sinistro e applicando, poi, gli interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno, si giunge alla somma di € 24.215,93 all'attualità. Vanno, altresì, riconosciute al sig. le spese documentate e accertate dal C.T.U., nella misura di €. 299,97. CP_1
§ 4 – L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato la Compagnia di Assicurazioni al ristoro della spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte attrice, per la somma di €. 847,00.
Ritiene l'appellante che tale somma non sia dovuta, perché la CTP non si era resa necessaria al fine di agevolare una definizione extra giudiziaria della controversia anzi, data l'eccessiva valutazione del danno biologico (rivelatasi circa il doppio di quello stabilito dal CTU) la CTP è stata addirittura di ostacolo ad una soluzione transattiva.
A tal proposito va osservato che, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2,
03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). Nel caso di specie, però, la redazione della
C.T.P. è dovuta ad una scelta della parte, antecedente il procedimento, e non dovuta alla necessità di assistenza in sede di espletamento della C.T.U.. A ciò va aggiunto che la C.T.P. non è stata di alcuna utilità ai fini della definizione del giudizio, data la notevole discordanza tra le risultanze della stessa e quelle della C.T.U., né, a maggior ragione, poteva essere utile ai fini di una soluzione transattiva della lite. Ciò giustifica l'esclusione del rimborso della relativa spesa a carico di parte convenuta. Il motivo di gravame va, quindi, accolto. § 5 - Come ulteriore motivo di appello, al ha eccepito l'erronea disposizione in Parte_1
merito al governo delle spese di lite. Sostiene, in merito a tale profilo, che la condanna le spese andavano compensate, almeno parzialmente, in ragione della soccombenza reciproca, anche quantitativa, considerato il consistente squilibrio tra quanto richiesto dal sig. e l'importo CP_1
liquidato dal Giudice;
in ogni caso, lo scaglione da prendere in considerazione, era quella tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00.
A tal proposito, si richiama il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale secondo il quale in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. ( Cass. N. 12508/2025; n. 3438/2016; n. 22781/2013; n. 21684/2013; SS.UU. n. 32062/2022).
La innanzi richiamata norma contempla, ai fini della compensazione delle spese, oltre alla reciproca soccombenza la novità della questione e il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, fattispecie che non si riscontrano nel caso in esame.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata sull'errata applicazione dello scaglione relativo al valore della controversia. Infatti: Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. N.
13145/2025; n. 35195/2022). Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda per la somma di
€. 28.851,75 e, quindi, correttamente, ha applicato lo scaglione tra €. 26.001,00 ed €. 52.000,00, risultando corrette le relative somme.
§ 6 – Altra censura, da parte dell'appellante, è quella relativa al pagamento delle competenze liquidate in favore del CTU, poste definitivamente a suo carico. La Compagnia di Assicurazioni appellante ritiene che la consulenza di Ufficio si è resa necessaria a causa delle incongruenze contenute nella consulenza di parte attrice, le cui conclusioni sono risultate di gran lunga differenti da quelle a cui è giunto l'ausiliario del Giudice, conclusioni, queste ultime, quasi sovrapponibili a quelle della consulenza di parte convenuta ( . Ciò comporterebbe la posta a Parte_1
carico del delle spese della CTU. CP_1
A tal proposito, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. n. 16074/2023;
Cass. n. 11068/2020; Cass. n. 17739/2016). Nel caso di specie, è evidente che la CTU è stata disposta nell'interesse di entrambe le parti, per cui si ritiene giusto porre le stesse a carico di entrambe le parti, solidalmente. Il motivo di appello, quindi, va accolto nel limite di quanto innanzi.
§ 7 - Per quanto riguarda il governo delle spese, va considerato sia l'esito dell'appello che quello complessivo del giudizio, per cui, vanno tenute sia la circostanza che l'appellante resta, comunque, soccombente, sia il parziale accoglimento dell'appello. Alla luce di ciò, si ritiene giusto compensare per la metà le spese del doppio grado di giudizio, con la condanna di parte appellante al pagamento della rimanente metà. Tali spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 100 del 25/3/2019, resa dal
Tribunale di Isernia, nella persona del Giudice Dott. , così provvede: Tes_1
Accoglie parzialmente l'appello, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:
a) Condanna la al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno biologico e invalidità temporanea, della somma di € 24.215,93, già rivalutata con gli interessi all'attualità, in luogo di quella stabilita dal Giudice di Primo grado, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna, altresì, la stessa al pagamento delle spese sanitarie, in Parte_1
favore di , per l'importo di € 299,97, oltre interessi e rivalutazione dalla data CP_1
della domanda al soddisfo;
b) Dichiara non dovute al le spese della consulenza tecnica di parte;
CP_1 c) Pone definitivamente a carico delle parti, e nella CP_1 Parte_1
misura del 50% cadauna, le spese di C.T.U., come liquidate in primo grado;
d) Compensa, tra le parti costituite, le spese del doppio grado di giudizio, per la metà, e condanna la al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1
rimanente metà, che liquida, per tale quota: quanto al primo grado, in € 357,94, per esborsi, ed € 2.538,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
quanto al presente grado in € 1.983,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
e) Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Mara Grazia d'Errico