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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, OR
GA DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2624/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3343 TASI 2016
proposto da
Ricorrente_2 - CF.Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1473 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti hanno impugnato l' avviso di accertamento e irrogazione sanzioni e interessi n.3343 prot. n° 14831 avente ad oggetto TASI, interessi e sanzioni per l'anno 2016 notificato il 10\01\2022 e l'avviso di accertamento e irrogazione sanzioni e interessi n.1473 prot. n° 14831 avente ad oggetto TASI, interessi e sanzioni per l'anno 2016 notificato il 10/01\2022 emessi dal Comune di Belmonte Mezzagno per infondatezza della pretesa creditoria.
Nessuno si costituiva per l'amministrazione resistente.
All'udienza del 3 giugno 2025 la Corte onerava parte ricorrente di depositare la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" (o equipollente) entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della ordinanza e di depositare altresì documentazione relativa alla richiesta di accertamento con adesione già prodotta in atti e rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del
2.12.2025.
All'udienza del 2 dicembre 2025, assenti le parti, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Appare preliminare la valutazione della corretta vocatio in ius della amministrazione resistente che non risulta costituita e dunque della regolare costituzione del contraddittorio.
Invero, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato e successivamente, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso notificato deve essere depositato nella segreteria della Corte di
Giustizia tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario. Ebbene nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che non vi è prova che il ricorso sia stato correttamente notificato alla amministrazione comunale resistente.
Invero con ordinanza del 3 giugno 2025 la Corte aveva rilevato una possibile irregolarità nella costituzione del contraddittorio e con ordinanza aveva disposto quanto segue:
- rilevato che l'ente resistente non risulta costituito in giudizio;
- rilevato, altresì, che il ricorso si assume come notificato a mezzo P.E.C. e che, tuttavia, la prova della notificazione non è stata fornita con la modalità prescritta dall'art. 16, comma 3, del D.L. n.
119/2018, cioè a dire con il deposito delle ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna" rilasciate dal gestore del sistema di posta elettronica certificata quali documenti informatici in formato "EML" (ma con la mera stampa delle stesse in formato "PDF"), atteso che l'art. 10 del D.M.E.F. n. 163/2013 pubblicato sulla G.U. n. 37/2014, norma disciplinante la costituzione delle parti del processo tributario telematico, quando prevede che "La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso..." lascia chiaramente intendere che il ricorso da depositare debba necessariamente essere lo stesso "documento informatico"
(per la cui definizione si veda l'art. 1, lett. b, dello stesso decreto) trasmesso via P.E.C. all'ente impositore e che tale esigenza può essere soddisfatta esclusivamente mediante il deposito dei documenti informatici in formato "EML", attraverso i quali soltanto il giudice può verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con modalità telematica;
rilevato altresì che risulta prodotto in atti dal ricorrente una richiesta di accertamento con adesione di cui non risulta comunicato l'esito onerando parte ricorrente di depositare, tramite il S.I.Gi.T., la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" (o equipollente) entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e di depositare altresì documentazione relativa alla richiesta di accertamento con adesione già prodotta in atti.
Ebbene parte ricorrente non ha adempiuto a quanto sopra non depositando alcuna documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica e, in relazione alla richiesta di definizione agevolata, limitandosi a produrre nuovamente la richiesta già presentata nel 2022 senza alcuna specificazione sul suo adempimento.
Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene il ricorso inammissibile e dispone che le spese rimangano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara il ricorso inammissibile e pone le spese del giudizio a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in data 2 dicembre 2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, OR
GA DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2624/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3343 TASI 2016
proposto da
Ricorrente_2 - CF.Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1473 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti hanno impugnato l' avviso di accertamento e irrogazione sanzioni e interessi n.3343 prot. n° 14831 avente ad oggetto TASI, interessi e sanzioni per l'anno 2016 notificato il 10\01\2022 e l'avviso di accertamento e irrogazione sanzioni e interessi n.1473 prot. n° 14831 avente ad oggetto TASI, interessi e sanzioni per l'anno 2016 notificato il 10/01\2022 emessi dal Comune di Belmonte Mezzagno per infondatezza della pretesa creditoria.
Nessuno si costituiva per l'amministrazione resistente.
All'udienza del 3 giugno 2025 la Corte onerava parte ricorrente di depositare la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" (o equipollente) entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della ordinanza e di depositare altresì documentazione relativa alla richiesta di accertamento con adesione già prodotta in atti e rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del
2.12.2025.
All'udienza del 2 dicembre 2025, assenti le parti, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Appare preliminare la valutazione della corretta vocatio in ius della amministrazione resistente che non risulta costituita e dunque della regolare costituzione del contraddittorio.
Invero, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato e successivamente, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso notificato deve essere depositato nella segreteria della Corte di
Giustizia tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario. Ebbene nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che non vi è prova che il ricorso sia stato correttamente notificato alla amministrazione comunale resistente.
Invero con ordinanza del 3 giugno 2025 la Corte aveva rilevato una possibile irregolarità nella costituzione del contraddittorio e con ordinanza aveva disposto quanto segue:
- rilevato che l'ente resistente non risulta costituito in giudizio;
- rilevato, altresì, che il ricorso si assume come notificato a mezzo P.E.C. e che, tuttavia, la prova della notificazione non è stata fornita con la modalità prescritta dall'art. 16, comma 3, del D.L. n.
119/2018, cioè a dire con il deposito delle ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna" rilasciate dal gestore del sistema di posta elettronica certificata quali documenti informatici in formato "EML" (ma con la mera stampa delle stesse in formato "PDF"), atteso che l'art. 10 del D.M.E.F. n. 163/2013 pubblicato sulla G.U. n. 37/2014, norma disciplinante la costituzione delle parti del processo tributario telematico, quando prevede che "La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso..." lascia chiaramente intendere che il ricorso da depositare debba necessariamente essere lo stesso "documento informatico"
(per la cui definizione si veda l'art. 1, lett. b, dello stesso decreto) trasmesso via P.E.C. all'ente impositore e che tale esigenza può essere soddisfatta esclusivamente mediante il deposito dei documenti informatici in formato "EML", attraverso i quali soltanto il giudice può verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con modalità telematica;
rilevato altresì che risulta prodotto in atti dal ricorrente una richiesta di accertamento con adesione di cui non risulta comunicato l'esito onerando parte ricorrente di depositare, tramite il S.I.Gi.T., la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" (o equipollente) entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e di depositare altresì documentazione relativa alla richiesta di accertamento con adesione già prodotta in atti.
Ebbene parte ricorrente non ha adempiuto a quanto sopra non depositando alcuna documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica e, in relazione alla richiesta di definizione agevolata, limitandosi a produrre nuovamente la richiesta già presentata nel 2022 senza alcuna specificazione sul suo adempimento.
Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene il ricorso inammissibile e dispone che le spese rimangano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara il ricorso inammissibile e pone le spese del giudizio a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in data 2 dicembre 2025