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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n° 2797/2024 R.G. promossa da: con sede legale in Santeramo (BA), C.da Laterza- Parte_1
Caporizzi n° 6, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Angelo Lorusso
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Castel Ivano, Piazza Municipio n° 12, in persona del Sindaco pro
[...] tempore
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 141/2024 emessa il 10.5.2024 dal giudice di pace di CP_1
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“disporre l'integrale annullamento delle ordinanze ingiunzioni emesse dal
aventi n.ri 5957/22; Controparte_1 5958/22; 5959/22; 5960/22; 5962/22; 5964/22; 5965/22; 5972/22; 5973/22; 5974/22; 5979/22; 5980/22; 5985/22; 5987/22; 5989/22; 5990/22; 5992/22; 5993/22; 5994/22; 5995/22; 5996/22; 5997/22 del 27.12.2022 nonché, dei verbali di contestazione presupposti aventi n.ri 17V/57119896B; ; ; C.F._1 C.F._2 ; ; ; ; ; C.F._3 C.F._4 C.F._5 C.F._6 C.F._7 ; ; ; ; ; C.F._8 C.F._9 C.F._10 C.F._11 C.F._12 ; ; ; ; ; C.F._13 C.F._14 C.F._15 C.F._16 C.F._17 ; ; ; ; del C.F._17 C.F._18 C.F._19 C.F._20 C.F._21 26.03.2022, elevati dal di Trento Monte Bondone per le Controparte_2 pagina 1 di 8 motivazioni evidenziate, condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi professionali dovuti per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA ECISIONE
Con ricorso ex art. 205 C.d.S. dd. 13.3.2023 la società con sede Parte_1 legale in Santeramo in Colle (BA), Contrada Laterza-Caporizi n° 6, in persona del legale rappresentante, chiedeva al giudice di pace di di annullare, “unitamente ai verbali CP_1 di contestazione presupposti”, le ordinanze ingiunzioni emesse dal Commissario del Governo per la Provincia di nn. 5957/22, 5958/22, 5959/22, 5960/22, 5962/22, CP_1 5964/22, 5965/22, 5972/22, 5973/22, 5974/22, 5979/22, 5980/22, 5985/22, 5987/22, 5989/22, 5990/22, 5992/22, 5993/22, 5994/22, 5995/22, 5996/22, 5997/22 del 27.12.2022.
A sostegno di tale opposizione in ricorso si esponeva, in estrema sintesi, che: con distinti e separati verbali dd. 26.3.2022 il Corpo di Polizia Locale di Trento-Monte Bondone aveva contestato alla ricorrente, quale obbligata in solido, le violazioni dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.S., nelle date e nelle ore ivi riportate, a mezzo dell'autocarro tg. FV235ZL di sua proprietà, ingiungendole il pagamento della somma di € 1.745,22 per ogni violazione;
con autonomi ricorsi dd. 30.7.2022 la ricorrente aveva richiesto al Commissariato del Governo per la Provincia di l'annullamento dei verbali, in quanto alla data di CP_1 commissione delle presunte violazioni il detto autocarro era stato concesso in locazione alla società Ciacciulli Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Nip, con sede legale in Koszalin (Polonia), di talché non le poteva essere imputata alcuna responsabilità solidale;
i ricorsi erano stati rigettati dal Commissariato del Governo con le impugnate ordinanze- ingiunzioni notificate il 27.2.2023 in ragione della proprietà del mezzo in capo alla ricorrente e della mancanza del contratto di locazione a bordo del veicolo all'atto dei controlli;
dal combinato disposto degli artt. 196, 1° co., 84, C.d.S., si desumeva che la responsabilità solidale era ascrivibile al solo locatario, non anche al proprietario del veicolo;
pertanto, avendo concesso l'autocarro tg. FV235ZL in locazione senza conducente alla detta società, la ricorrente non era gravata dall'obbligazione solidale contestatale dai verbalizzanti, come peraltro chiarito dallo stesso Ministero con la circolare M/2413/-19 dd. 26.2.2021; tra la società proprietaria e la società locataria del veicolo non vi era identità.
Si costituiva il Commissariato del Governo per la di Trento Controparte_1 per chiedere di rigettare l'opposizione, rilevando, fra l'altro, che: all'atto del controllo il conducente era impegnato a effettuare un trasporto nell'interesse della ricorrente, a cui erano intestate le lettere di vettura e l'esibita licenza rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pagina 2 di 8 l'asserito contratto di noleggio in favore di società polacca non era stato mostrato dal conducente;
tale contratto era un “evidente espediente per sottrarsi alla responsabilità solidale”, come dimostrato, tra l'altro, dalla mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni da parte della locataria, il cui legale rappresentante era lo stesso della società ricorrente.
Con sentenza n° 141/2024 dd. 10.5.2024 l'adito giudice di pace rigettava il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le violazioni contestate nei provvedimenti impugnati e condannando la ricorrente, oltre che alla rifusione delle spese processuali, anche al pagamento di € 1.000,00 alla controparte e di € 2.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c..
Il primo giudice rilevava, fra l'altro, che il conducente non aveva esibito il contratto di noleggio, né il contratto di lavoro;
che non era dimostrato l'avvenuto pagamento dei canoni di noleggio;
che la società conduttrice non risultava autorizzata a effettuare trasporti internazionali, né disponeva della necessaria licenza comunitaria;
che la società conduttrice e quella proprietaria avevano lo stesso legale rappresentante;
che, pertanto, il “presunto contratto di locazione” era “un evidente espediente per cercare di sottrarsi alla responsabilità solidale dell'impresa italiana”.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello per chiedere Parte_1 di riformarla integralmente e, per l'effetto, di annullare le impugnate ordinanze- ingiunzioni, formulando cinque distinti motivi.
Con il primo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 Legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli artt. 84 e 196 C.d.S.”, per aver il primo giudice ritenuto corretta la contestazione ad essa appellante in ragione delle condotta tenuta dal conducente, soggetto che, però, non le era riferibile;
assumeva, quindi, che nella sentenza impugnata era stato adottato un criterio di imputazione oggettiva in contrasto con le dette disposizioni del C.d.S., essendosi omesso di considerare che, avendo concesso il veicolo in locazione senza conducente, a essa appellante non era addebitabile una responsabilità solidale con il trasgressore, invece riferibile alla sola locataria del mezzo ai sensi degli artt. 84 e 196 C.d.S., e non anche alla parte proprietaria.
Con il secondo motivo eccepiva “illogica, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza degli addebiti contestati” per aver il primo giudice erroneamente dubitato della “veridicità” del contratto di locazione senza conducente soltanto a causa dell'omessa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del pattuito corrispettivo e per aver infondatamente ravvisato un'insussistente identità tra società proprietaria e società locataria dell'automezzo.
Con il terzo motivo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, recando la sentenza impugnata considerazioni ultronee rispetto ai motivi articolati nell'atto di opposizione.
Con il quarto motivo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 6 Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150”, avendola il giudice di pace condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che non ne aveva sostenute,
pagina 3 di 8 essendo stata rappresentata in giudizio da funzionari del Comando Polizia Locale di Trento-Monte Bondone appositamente delegati.
Con il quinto motivo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.”, non avendo tenuto essa appellante una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza e buona fede.
I primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, non appaiono fondati e, pertanto, devono essere disattesi.
Risulta per tabulas che con n° 22 distinti e separati verbali la Polizia Locale Trento-Monte Bondone contestava alla , quale coobbligata solidale, la Parte_1 violazione dell'art. 179, 2° e 9° co., C.d.S. per “omesso inserimento della carta conducente nel tachigrafo”, avendo accertato dall'esame dei “dati contenuti nella memoria VU” che in più occasioni nel corso dei 28 giorni precedenti il controllo su strada effettuato il 26.3.2022, quando il veicolo Iveco tg. FV235ZL di proprietà dell'odierna appellante era guidato da tale , nel tachigrafo era stata inserita, da Controparte_3 conducente non identificato, “carta conducente” non valida, in quanto “da controlli eseguiti presso le banche dati a disposizione e presso le competenti Autorità”, risultava essere stata in precedenza sostituita.
Nella prospettazione svolta in ricorso, la (che non contesta Parte_1
l'effettiva sussistenza delle dette condotte illecite nella loro materialità fattuale, da ritenersi comunque senz'altro provate in base agli allegati verbali, in quanto redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, di talché fanno piena prova fino a querela di falso in ordine agli elementi di fatto accertati con l'esame dei dati contenuti nella memoria del tachigrafo) non dovrebbe rispondere delle acclarate violazioni quale coobbligata solidale del trasgressore, essendo tale veste riferibile, in base al combinato disposto degli artt. 196, 84 C.d.S., alla sola società Ciacciulli Spolka Z Ograniczona Odpowiedzaialnoscia, locataria del trattore con semirimorchio tg. FV235ZL per effetto del contratto di data 3.2.2021.
Al riguardo occorre fare riferimento all'art. 84, 2° co., C.d.s., il quale testualmente recita “è ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”.
Nel disciplinare l'utilizzazione di tali veicoli senza conducente, il successivo comma 4-ter la consente “a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
pagina 4 di 8 b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza”.
Il che induce a ritenere che, ai fini e per gli effetti di cui all'attuale formulazione del 1° dell'art. 196 C.d.S. (che prevede la responsabilità solidale con l'autore della violazione del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario), applicabile ratione temporis (visto che le contestate violazioni sono successive alla modifica della detta disposizione introdotta dall'art. 1, 1° co., lett. g-ter, d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), il contratto di locazione può venire in rilievo, fra l'altro, se e in quanto ricorrono le dette condizioni.
Nel caso di specie difettano quelle indicate sub b) e c).
Alla data (26.3.2022) dell'accertamento il veicolo tg. FV235ZL era, infatti, nella materiale disponibilità della società proprietaria, ciò desumendosi dal fatto che le lettere di vettura internazionale esibite dal conducente recavano il riferimento alla Parte_1 nella parte relativa al trasportatore, il che significa che nella circostanza il trasporto internazionale di merci per conto terzi dall'Italia alla Germania veniva effettuato a cura dell'odierna appellante.
Del resto non consta che il conducente fosse un dipendente dell'asserita locataria.
Aggiungasi a ciò che il comma 4-quater dell'art. 84 dispone “al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
…”.
Nella fattispecie in esame l'allegato contratto di locazione non venne esibito dal conducente, né fu comunque rinvenuto all'interno del veicolo (come rilevato nelle opposte ordinanze ingiunzioni), e peraltro neppure risulta di data certa, non apparendo valorizzabile a tal fine l'allegata documentazione in ordine alla spedizione a mezzo raccomandata a.r. e pec, in quanto non consta quale fosse l'oggetto di tali spedizioni.
Alla luce dei rilievi svolti il contratto in questione non appare opponibile all'amministrazione procedente e, quindi, non risulta in grado di escludere la prospettata responsabilità solidale della società proprietaria in ordine alle accertate infrazioni.
A tale conclusione appare fondato giungere anche per le seguenti ulteriori ragioni.
Devesi considerare che, a fronte dell'assunto esposto nella comparsa di costituzione depositata in primo grado dall'amministrazione procedente, secondo cui “il ricorrente non ha mai prodotto la documentazione relativa ai bonifici bancari effettuati periodicamente da parte della società polacca a favore della stessa ricorrente italiana per l'eventuale noleggio senza conducente…Il prestito del veicolo senza corrispondere un canone di locazione corrisponde a un mero comodato d'uso gratuito, non ammesso a pagina 5 di 8 livello internazionale”, la non solo non ha provato (come rilevato dal primo Parte_1 giudice), né ha richiesto di farlo con l'articolazione di adeguate istanze istruttorie, l'avvenuto incasso, anche solo parziale, del pattuito canone di locazione, ma neppure lo ha allegato, con ciò omettendo di formulare una specifica contestazione del detto assunto, il che, stante il disposto dell'art. 115 c.p.c., consente di ritenere provato che la società polacca effettivamente non le ha mai versato l'importo dovutole in corrispettivo del godimento del mezzo in questione.
L'evidenziata omissione appare rilevante in questa sede se valutata unitamente alla coincidenza soggettiva dei legali rappresentanti delle due società che hanno stipulato il detto contratto di locazione (sottoscritto in nome e per conto di entrambe da Persona_1
) e all'incontrovertibile dato oggettivo della materiale disponibilità del mezzo in
[...] capo alla proprietaria (oltretutto contrastante con l'ultima parte delle premesse del regolamento negoziale de quo, ove si dava atto che i veicoli erano presi in consegna dalla conduttrice al momento della stipulazione), alla quale erano peraltro intestate le lettere di vettura internazionale esibite dal conducente al momento del controllo, nonché la licenza comunitaria di trasporto presente a bordo del mezzo, come evidenziato dall'amministrazione procedente nello scritto difensivo depositato in primo grado e anche dal primo giudice, che, quindi, non sembra incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. eccepita dall'appellante con il terzo motivo.
Tali elementi di fatto, considerati in coordinazione logica tra loro, consentono di addivenire alla conclusione che il detto contratto di locazione sia stato oggetto di simulazione quantomeno relativa (come, di fatto, ipotizzato dal primo giudice laddove lo ha ritenuto di dubbia veridicità e “un evidente espediente” per sottrarre la Parte_1 alla responsabilità solidale, con ciò condividendo quanto prospettato dalla parte opposta), per non aver inteso l'odierna appellante e la Controparte_4 che lo hanno stipulato assumere l'impegno, rispettivamente, di
[...] concedere e prendere in locazione, fra gli altri veicoli ivi indicati, anche quello tg. FV235ZL.
Considerato che nella prova indiziaria e per presunzioni (a cui di regola è necessario ricorrere per dimostrare una simulazione assoluta in assenza di controdichiarazione) “non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità” (in tal senso, per tutte, cfr. Cass., sez. un., 13.11.1996, n. 9961) e tenuto conto che “i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi…” (così, in motivazione, Cass., n° 28224/08), sicché, ove vengano acquisite prove indiziarie, occorre procedere ad un esame complessivo di tutte le circostanze emerse dalla causa per ricondurle ad una visione unitaria della vicenda, vi è ragione di ritenere in via presuntiva, sulla base di un giudizio di sintesi dei vari suindicati elementi di fatto, che le dette società
pagina 6 di 8 abbiano finto di concludere un contratto di locazione in ordine al trattore per semirimorchio per cui si procede, non avendo inteso in realtà stipulare alcun contratto.
In sostanza, la qualifica di legale rappresentante di entrambe le società in capo alla stessa persona fisica (che in tale duplice veste ha sottoscritto il contratto di locazione), nonché l'inerzia serbata dall'odierna appellante a fronte dell'omesso pagamento del canone (non constando che abbia mai assunto iniziative per conseguirne l'incasso) e la riferibilità alla stessa della materiale disponibilità del mezzo inducono ragionevolmente a ritenere, all'esito di un accertamento incidentale, che la locazione non fosse effettiva (per non aver avuto l'apparente conduttrice alcuna reale intenzione di acquisire il godimento del veicolo dietro pagamento di un canone e non avendo avuto l'apparente locatrice quella di concederglielo e di incassare il relativo corrispettivo) e che, quindi, era stata concordata in modo fittizio, verosimilmente al solo fine di sottrarre la quale proprietaria, alla responsabilità solidale in ordine a eventuali Parte_1 violazioni del C.d.S. (come ipotizzato in primo grado dall'amministrazione procedente e nella sentenza impugnata).
Per tutto quanto esposto i primi tre motivi di appello non risultano meritevoli di accoglimento.
Appare, invece, fondato il 4° motivo di appello.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di statuire che
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cos, fra le altre, v. Cass., n° 23825/2023).
In applicazione di tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, all'amministrazione opposta non spettavano gli oneri di procedura liquidati nella sentenza impugnata, che, quindi, in parte qua deve essere riformata.
Il che, stante la formulazione del 3° co. dell'art. 96 c.p.c., la cui applicabilità presuppone una condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. che nel caso di specie non viene pronunciata, induce a escludere, in accoglimento del 5° motivo di appello, anche la condanna al pagamento dell'importo di € 1.000,00 in favore della parte appellata, nonché la condanna al pagamento dell'importo di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non venendo in rilievo il 1° co. della detta disposizione codicistica in difetto dell'istanza di parte.
Tenuto conto, infine, da un lato, che nel merito la pretesa sanzionatoria è risultata fondata e, dall'altro, che la parte appellata, in primo grado, è stata in giudizio in persona pagina 7 di 8 di un funzionario delegato e nel presente grado non si è costituita, le spese di entrambi i gradi del giudizio anticipate dalla parte appellante devono restare a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta dalla con sede legale in Santeramo in Colle Parte_1
(BA), Contrada Laterza-Caporizzi n° 6, in persona del legale rappresentante, nei confronti del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento, avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n° 141/2024 pubblicata il 10.5.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna della al Parte_1 pagamento delle spese di lite nella misura di € 5.000,00, oltre accessori, nonché degli importi di € 1.000,00 e di € 2.000,00 ex art. 96, 3° co. e 4° co., c.p.c. e, per l'effetto, dichiara non dovuti tali importi alla parte appellata;
conferma nel resto la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta dalla con ricorso dd. 13.3.2023; Parte_1 dispone che le spese processuali anticipate da parte appellante in entrambi i gradi del giudizio restano a suo carico.
Così deciso in Trento 4.11.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n° 2797/2024 R.G. promossa da: con sede legale in Santeramo (BA), C.da Laterza- Parte_1
Caporizzi n° 6, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Angelo Lorusso
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Castel Ivano, Piazza Municipio n° 12, in persona del Sindaco pro
[...] tempore
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 141/2024 emessa il 10.5.2024 dal giudice di pace di CP_1
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“disporre l'integrale annullamento delle ordinanze ingiunzioni emesse dal
aventi n.ri 5957/22; Controparte_1 5958/22; 5959/22; 5960/22; 5962/22; 5964/22; 5965/22; 5972/22; 5973/22; 5974/22; 5979/22; 5980/22; 5985/22; 5987/22; 5989/22; 5990/22; 5992/22; 5993/22; 5994/22; 5995/22; 5996/22; 5997/22 del 27.12.2022 nonché, dei verbali di contestazione presupposti aventi n.ri 17V/57119896B; ; ; C.F._1 C.F._2 ; ; ; ; ; C.F._3 C.F._4 C.F._5 C.F._6 C.F._7 ; ; ; ; ; C.F._8 C.F._9 C.F._10 C.F._11 C.F._12 ; ; ; ; ; C.F._13 C.F._14 C.F._15 C.F._16 C.F._17 ; ; ; ; del C.F._17 C.F._18 C.F._19 C.F._20 C.F._21 26.03.2022, elevati dal di Trento Monte Bondone per le Controparte_2 pagina 1 di 8 motivazioni evidenziate, condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi professionali dovuti per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA ECISIONE
Con ricorso ex art. 205 C.d.S. dd. 13.3.2023 la società con sede Parte_1 legale in Santeramo in Colle (BA), Contrada Laterza-Caporizi n° 6, in persona del legale rappresentante, chiedeva al giudice di pace di di annullare, “unitamente ai verbali CP_1 di contestazione presupposti”, le ordinanze ingiunzioni emesse dal Commissario del Governo per la Provincia di nn. 5957/22, 5958/22, 5959/22, 5960/22, 5962/22, CP_1 5964/22, 5965/22, 5972/22, 5973/22, 5974/22, 5979/22, 5980/22, 5985/22, 5987/22, 5989/22, 5990/22, 5992/22, 5993/22, 5994/22, 5995/22, 5996/22, 5997/22 del 27.12.2022.
A sostegno di tale opposizione in ricorso si esponeva, in estrema sintesi, che: con distinti e separati verbali dd. 26.3.2022 il Corpo di Polizia Locale di Trento-Monte Bondone aveva contestato alla ricorrente, quale obbligata in solido, le violazioni dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.S., nelle date e nelle ore ivi riportate, a mezzo dell'autocarro tg. FV235ZL di sua proprietà, ingiungendole il pagamento della somma di € 1.745,22 per ogni violazione;
con autonomi ricorsi dd. 30.7.2022 la ricorrente aveva richiesto al Commissariato del Governo per la Provincia di l'annullamento dei verbali, in quanto alla data di CP_1 commissione delle presunte violazioni il detto autocarro era stato concesso in locazione alla società Ciacciulli Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Nip, con sede legale in Koszalin (Polonia), di talché non le poteva essere imputata alcuna responsabilità solidale;
i ricorsi erano stati rigettati dal Commissariato del Governo con le impugnate ordinanze- ingiunzioni notificate il 27.2.2023 in ragione della proprietà del mezzo in capo alla ricorrente e della mancanza del contratto di locazione a bordo del veicolo all'atto dei controlli;
dal combinato disposto degli artt. 196, 1° co., 84, C.d.S., si desumeva che la responsabilità solidale era ascrivibile al solo locatario, non anche al proprietario del veicolo;
pertanto, avendo concesso l'autocarro tg. FV235ZL in locazione senza conducente alla detta società, la ricorrente non era gravata dall'obbligazione solidale contestatale dai verbalizzanti, come peraltro chiarito dallo stesso Ministero con la circolare M/2413/-19 dd. 26.2.2021; tra la società proprietaria e la società locataria del veicolo non vi era identità.
Si costituiva il Commissariato del Governo per la di Trento Controparte_1 per chiedere di rigettare l'opposizione, rilevando, fra l'altro, che: all'atto del controllo il conducente era impegnato a effettuare un trasporto nell'interesse della ricorrente, a cui erano intestate le lettere di vettura e l'esibita licenza rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pagina 2 di 8 l'asserito contratto di noleggio in favore di società polacca non era stato mostrato dal conducente;
tale contratto era un “evidente espediente per sottrarsi alla responsabilità solidale”, come dimostrato, tra l'altro, dalla mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni da parte della locataria, il cui legale rappresentante era lo stesso della società ricorrente.
Con sentenza n° 141/2024 dd. 10.5.2024 l'adito giudice di pace rigettava il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le violazioni contestate nei provvedimenti impugnati e condannando la ricorrente, oltre che alla rifusione delle spese processuali, anche al pagamento di € 1.000,00 alla controparte e di € 2.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c..
Il primo giudice rilevava, fra l'altro, che il conducente non aveva esibito il contratto di noleggio, né il contratto di lavoro;
che non era dimostrato l'avvenuto pagamento dei canoni di noleggio;
che la società conduttrice non risultava autorizzata a effettuare trasporti internazionali, né disponeva della necessaria licenza comunitaria;
che la società conduttrice e quella proprietaria avevano lo stesso legale rappresentante;
che, pertanto, il “presunto contratto di locazione” era “un evidente espediente per cercare di sottrarsi alla responsabilità solidale dell'impresa italiana”.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello per chiedere Parte_1 di riformarla integralmente e, per l'effetto, di annullare le impugnate ordinanze- ingiunzioni, formulando cinque distinti motivi.
Con il primo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 Legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli artt. 84 e 196 C.d.S.”, per aver il primo giudice ritenuto corretta la contestazione ad essa appellante in ragione delle condotta tenuta dal conducente, soggetto che, però, non le era riferibile;
assumeva, quindi, che nella sentenza impugnata era stato adottato un criterio di imputazione oggettiva in contrasto con le dette disposizioni del C.d.S., essendosi omesso di considerare che, avendo concesso il veicolo in locazione senza conducente, a essa appellante non era addebitabile una responsabilità solidale con il trasgressore, invece riferibile alla sola locataria del mezzo ai sensi degli artt. 84 e 196 C.d.S., e non anche alla parte proprietaria.
Con il secondo motivo eccepiva “illogica, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza degli addebiti contestati” per aver il primo giudice erroneamente dubitato della “veridicità” del contratto di locazione senza conducente soltanto a causa dell'omessa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del pattuito corrispettivo e per aver infondatamente ravvisato un'insussistente identità tra società proprietaria e società locataria dell'automezzo.
Con il terzo motivo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, recando la sentenza impugnata considerazioni ultronee rispetto ai motivi articolati nell'atto di opposizione.
Con il quarto motivo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 6 Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150”, avendola il giudice di pace condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che non ne aveva sostenute,
pagina 3 di 8 essendo stata rappresentata in giudizio da funzionari del Comando Polizia Locale di Trento-Monte Bondone appositamente delegati.
Con il quinto motivo eccepiva “violazione ed erronea applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.”, non avendo tenuto essa appellante una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza e buona fede.
I primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, non appaiono fondati e, pertanto, devono essere disattesi.
Risulta per tabulas che con n° 22 distinti e separati verbali la Polizia Locale Trento-Monte Bondone contestava alla , quale coobbligata solidale, la Parte_1 violazione dell'art. 179, 2° e 9° co., C.d.S. per “omesso inserimento della carta conducente nel tachigrafo”, avendo accertato dall'esame dei “dati contenuti nella memoria VU” che in più occasioni nel corso dei 28 giorni precedenti il controllo su strada effettuato il 26.3.2022, quando il veicolo Iveco tg. FV235ZL di proprietà dell'odierna appellante era guidato da tale , nel tachigrafo era stata inserita, da Controparte_3 conducente non identificato, “carta conducente” non valida, in quanto “da controlli eseguiti presso le banche dati a disposizione e presso le competenti Autorità”, risultava essere stata in precedenza sostituita.
Nella prospettazione svolta in ricorso, la (che non contesta Parte_1
l'effettiva sussistenza delle dette condotte illecite nella loro materialità fattuale, da ritenersi comunque senz'altro provate in base agli allegati verbali, in quanto redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, di talché fanno piena prova fino a querela di falso in ordine agli elementi di fatto accertati con l'esame dei dati contenuti nella memoria del tachigrafo) non dovrebbe rispondere delle acclarate violazioni quale coobbligata solidale del trasgressore, essendo tale veste riferibile, in base al combinato disposto degli artt. 196, 84 C.d.S., alla sola società Ciacciulli Spolka Z Ograniczona Odpowiedzaialnoscia, locataria del trattore con semirimorchio tg. FV235ZL per effetto del contratto di data 3.2.2021.
Al riguardo occorre fare riferimento all'art. 84, 2° co., C.d.s., il quale testualmente recita “è ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”.
Nel disciplinare l'utilizzazione di tali veicoli senza conducente, il successivo comma 4-ter la consente “a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
pagina 4 di 8 b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza”.
Il che induce a ritenere che, ai fini e per gli effetti di cui all'attuale formulazione del 1° dell'art. 196 C.d.S. (che prevede la responsabilità solidale con l'autore della violazione del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario), applicabile ratione temporis (visto che le contestate violazioni sono successive alla modifica della detta disposizione introdotta dall'art. 1, 1° co., lett. g-ter, d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), il contratto di locazione può venire in rilievo, fra l'altro, se e in quanto ricorrono le dette condizioni.
Nel caso di specie difettano quelle indicate sub b) e c).
Alla data (26.3.2022) dell'accertamento il veicolo tg. FV235ZL era, infatti, nella materiale disponibilità della società proprietaria, ciò desumendosi dal fatto che le lettere di vettura internazionale esibite dal conducente recavano il riferimento alla Parte_1 nella parte relativa al trasportatore, il che significa che nella circostanza il trasporto internazionale di merci per conto terzi dall'Italia alla Germania veniva effettuato a cura dell'odierna appellante.
Del resto non consta che il conducente fosse un dipendente dell'asserita locataria.
Aggiungasi a ciò che il comma 4-quater dell'art. 84 dispone “al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
…”.
Nella fattispecie in esame l'allegato contratto di locazione non venne esibito dal conducente, né fu comunque rinvenuto all'interno del veicolo (come rilevato nelle opposte ordinanze ingiunzioni), e peraltro neppure risulta di data certa, non apparendo valorizzabile a tal fine l'allegata documentazione in ordine alla spedizione a mezzo raccomandata a.r. e pec, in quanto non consta quale fosse l'oggetto di tali spedizioni.
Alla luce dei rilievi svolti il contratto in questione non appare opponibile all'amministrazione procedente e, quindi, non risulta in grado di escludere la prospettata responsabilità solidale della società proprietaria in ordine alle accertate infrazioni.
A tale conclusione appare fondato giungere anche per le seguenti ulteriori ragioni.
Devesi considerare che, a fronte dell'assunto esposto nella comparsa di costituzione depositata in primo grado dall'amministrazione procedente, secondo cui “il ricorrente non ha mai prodotto la documentazione relativa ai bonifici bancari effettuati periodicamente da parte della società polacca a favore della stessa ricorrente italiana per l'eventuale noleggio senza conducente…Il prestito del veicolo senza corrispondere un canone di locazione corrisponde a un mero comodato d'uso gratuito, non ammesso a pagina 5 di 8 livello internazionale”, la non solo non ha provato (come rilevato dal primo Parte_1 giudice), né ha richiesto di farlo con l'articolazione di adeguate istanze istruttorie, l'avvenuto incasso, anche solo parziale, del pattuito canone di locazione, ma neppure lo ha allegato, con ciò omettendo di formulare una specifica contestazione del detto assunto, il che, stante il disposto dell'art. 115 c.p.c., consente di ritenere provato che la società polacca effettivamente non le ha mai versato l'importo dovutole in corrispettivo del godimento del mezzo in questione.
L'evidenziata omissione appare rilevante in questa sede se valutata unitamente alla coincidenza soggettiva dei legali rappresentanti delle due società che hanno stipulato il detto contratto di locazione (sottoscritto in nome e per conto di entrambe da Persona_1
) e all'incontrovertibile dato oggettivo della materiale disponibilità del mezzo in
[...] capo alla proprietaria (oltretutto contrastante con l'ultima parte delle premesse del regolamento negoziale de quo, ove si dava atto che i veicoli erano presi in consegna dalla conduttrice al momento della stipulazione), alla quale erano peraltro intestate le lettere di vettura internazionale esibite dal conducente al momento del controllo, nonché la licenza comunitaria di trasporto presente a bordo del mezzo, come evidenziato dall'amministrazione procedente nello scritto difensivo depositato in primo grado e anche dal primo giudice, che, quindi, non sembra incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. eccepita dall'appellante con il terzo motivo.
Tali elementi di fatto, considerati in coordinazione logica tra loro, consentono di addivenire alla conclusione che il detto contratto di locazione sia stato oggetto di simulazione quantomeno relativa (come, di fatto, ipotizzato dal primo giudice laddove lo ha ritenuto di dubbia veridicità e “un evidente espediente” per sottrarre la Parte_1 alla responsabilità solidale, con ciò condividendo quanto prospettato dalla parte opposta), per non aver inteso l'odierna appellante e la Controparte_4 che lo hanno stipulato assumere l'impegno, rispettivamente, di
[...] concedere e prendere in locazione, fra gli altri veicoli ivi indicati, anche quello tg. FV235ZL.
Considerato che nella prova indiziaria e per presunzioni (a cui di regola è necessario ricorrere per dimostrare una simulazione assoluta in assenza di controdichiarazione) “non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità” (in tal senso, per tutte, cfr. Cass., sez. un., 13.11.1996, n. 9961) e tenuto conto che “i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi…” (così, in motivazione, Cass., n° 28224/08), sicché, ove vengano acquisite prove indiziarie, occorre procedere ad un esame complessivo di tutte le circostanze emerse dalla causa per ricondurle ad una visione unitaria della vicenda, vi è ragione di ritenere in via presuntiva, sulla base di un giudizio di sintesi dei vari suindicati elementi di fatto, che le dette società
pagina 6 di 8 abbiano finto di concludere un contratto di locazione in ordine al trattore per semirimorchio per cui si procede, non avendo inteso in realtà stipulare alcun contratto.
In sostanza, la qualifica di legale rappresentante di entrambe le società in capo alla stessa persona fisica (che in tale duplice veste ha sottoscritto il contratto di locazione), nonché l'inerzia serbata dall'odierna appellante a fronte dell'omesso pagamento del canone (non constando che abbia mai assunto iniziative per conseguirne l'incasso) e la riferibilità alla stessa della materiale disponibilità del mezzo inducono ragionevolmente a ritenere, all'esito di un accertamento incidentale, che la locazione non fosse effettiva (per non aver avuto l'apparente conduttrice alcuna reale intenzione di acquisire il godimento del veicolo dietro pagamento di un canone e non avendo avuto l'apparente locatrice quella di concederglielo e di incassare il relativo corrispettivo) e che, quindi, era stata concordata in modo fittizio, verosimilmente al solo fine di sottrarre la quale proprietaria, alla responsabilità solidale in ordine a eventuali Parte_1 violazioni del C.d.S. (come ipotizzato in primo grado dall'amministrazione procedente e nella sentenza impugnata).
Per tutto quanto esposto i primi tre motivi di appello non risultano meritevoli di accoglimento.
Appare, invece, fondato il 4° motivo di appello.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di statuire che
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cos, fra le altre, v. Cass., n° 23825/2023).
In applicazione di tale principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, all'amministrazione opposta non spettavano gli oneri di procedura liquidati nella sentenza impugnata, che, quindi, in parte qua deve essere riformata.
Il che, stante la formulazione del 3° co. dell'art. 96 c.p.c., la cui applicabilità presuppone una condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. che nel caso di specie non viene pronunciata, induce a escludere, in accoglimento del 5° motivo di appello, anche la condanna al pagamento dell'importo di € 1.000,00 in favore della parte appellata, nonché la condanna al pagamento dell'importo di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non venendo in rilievo il 1° co. della detta disposizione codicistica in difetto dell'istanza di parte.
Tenuto conto, infine, da un lato, che nel merito la pretesa sanzionatoria è risultata fondata e, dall'altro, che la parte appellata, in primo grado, è stata in giudizio in persona pagina 7 di 8 di un funzionario delegato e nel presente grado non si è costituita, le spese di entrambi i gradi del giudizio anticipate dalla parte appellante devono restare a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta dalla con sede legale in Santeramo in Colle Parte_1
(BA), Contrada Laterza-Caporizzi n° 6, in persona del legale rappresentante, nei confronti del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento, avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n° 141/2024 pubblicata il 10.5.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: riforma la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna della al Parte_1 pagamento delle spese di lite nella misura di € 5.000,00, oltre accessori, nonché degli importi di € 1.000,00 e di € 2.000,00 ex art. 96, 3° co. e 4° co., c.p.c. e, per l'effetto, dichiara non dovuti tali importi alla parte appellata;
conferma nel resto la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta dalla con ricorso dd. 13.3.2023; Parte_1 dispone che le spese processuali anticipate da parte appellante in entrambi i gradi del giudizio restano a suo carico.
Così deciso in Trento 4.11.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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