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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 673/2023 R.G. vertente tra
- (Cod. Fisc. , nato a Parte_1 C.F._1
Barcellona P.G. (Me) il 16.01.2003, elettivamente domiciliato in
Barcellona P.G. (Me), via Domenico Scinà n° 9, presso lo studio dell'Avv. Francesco Foti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e, digitalmente, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
1 APPELLANTE
E
- C.F. e P.I. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, società incorporante di (nuova Controparte_2
denominazione sociale di già Controparte_3 [...]
, a seguito di fusione delle suddette società, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo de Francesco, giusta procura in atti, presso lo studio del quale, in Messina, Largo Bozzi 9, elegge domicilio;
APPELLATA
- , nato a [...] P.G. il 2.12.1972 Controparte_5
(c.f. ), ivi elettivamente domiciliato in via C.F._2
Roma 307, nello studio dell'Avv. Antonino Isgrò, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza del 5 maggio 2023, il Giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da che, all'epoca Parte_1
minorenne, viaggiava come trasportato sul ciclomotore di proprietà di
, condotto dall'allora minorenne ed Controparte_5 Persona_1
assicurato con la , ed assumeva che, in data Controparte_3
6 dicembre 2017, l'autovettura di proprietà di CP_6
condotta dal sig. , mentre percorreva la via Persona_2
Sant'Andrea/via Ugo Sant'Onofrio del Comune di Barcellona P.G.,
giunta all'incrocio con la via San Giovanni Bosco, non rispettava il segnale di stop ed investiva il motorino, sbalzando in terra l'attore che subiva delle lesioni.
Pertanto, chiamato in causa , il Tribunale Controparte_5
dichiarava la responsabilità della convenuta, Controparte_3
ora nella causazione dell'evento
[...] Controparte_1
specificato in premessa, nella misura dell'80%, riconoscendo un concorso di colpa dell'attore trasportato nella misura del 20 %.
Per l'effetto, condannava la predetta società di assicurazioni a pagare all'attore, , la somma di €. 9.498,15, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni.
3 Proponeva appello che articolava i motivi coi quali Parte_1
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, che fosse esclusa,
innanzitutto, la sua cooperazione colposa nella determinazione dell'incidente e, conseguentemente, affermata l'esclusiva responsabilità della società convenuta.
Chiedeva, poi, che fosse aumentata la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ritenuta non satisfattoria, mediante la rinnovazione dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Illustrava altri motivi di gravame.
Si costituiva la società assicuratrice che eccepiva l'infondatezza delle doglianze e chiedeva il rigetto del gravame.
Si costituiva anche il che, oltre a chiedere il rigetto CP_5
dell'impugnazione, chiedeva, in via incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata rigettata la sua richiesta di chiamata in garanzia dei terzi responsabili del sinistro, individuati nel proprietario, nel conducente e nella società assicuratrice della autovettura investitrice.
Con ordinanza del 27 febbraio 2024, veniva dichiarata inammissibile la richiesta del di autorizzare, in questo grado, CP_5
la chiamata in causa dei pretesi responsabili del sinistro, rilevandosi
4 che la chiamata del terzo è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, sicchè l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto di impugnazione, né, tanto meno, è
sindacabile nel giudizio di appello.
Veniva, invece, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e viste le note depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere
Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere, preliminarmente, dichiarato inammissibile l'appello incidentale, dovendo ribadirsi che la chiamata in causa di un terzo è
sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado,
involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile in appello (Cass. 19974/2023 e 2331/2022).
In definitiva, il provvedimento del giudice di merito che, nella specie, ha negato l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., non può formare oggetto di appello.
Ciò detto, il Tribunale aveva affermato che, non essendo il
5 ciclomotore in questione omologato per il trasporto di due persone, il trasportato -l'attore col solo salirvi, ne aveva inficiato la Pt_1
sicurezza, riducendone la manovrabilità, in tal modo configurandosi l'affermato concorso di colpa.
L'appellante principale, coll'esposto -primo- motivo, sostiene,
in contrario, che la dinamica dell'incidente, provocato dall'inosservanza del segnale di STOP, dovesse escludere qualsiasi sua corresponsabilità.
Il motivo è fondato perché, effettivamente, se l'indebita presenza di una seconda persona a bordo di un ciclomotore,
omologato per il trasporto di un solo soggetto, rende il mezzo più
instabile, ciò non è sufficiente per addebitare parte della responsabilità
del sinistro alla condotta colposa del danneggiato, dovendosi, infatti,
verificare la dinamica del sinistro ed accertare l'efficienza causale di tale condotta rispetto al verificarsi del sinistro.
Nella specie, la ricostruzione dell'incidente, effettuata sulla base, soprattutto, del rapporto della Polizia Municipale, non lascia intravedere una concreta incidenza della presenza (vietata) sul ciclomotore sulla perdita di equilibrio del mezzo ovvero sull'aumento
6 del rischio di verificazione di quel tipo di incidente, determinato esclusivamente dalla grave violazione del divieto di STOP che,
quindi, ha escluso, nella fattispecie, il concorso di colpa del trasportato.
Le sentenza deve essere conseguentemente riformata e, escluso il concorso di colpa, si deve affermare, pertanto, l'esclusiva responsabilità dell'assicurazione convenuta, ai sensi dell'art. 141 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005.
L'esclusione del concorso di colpa comporta anche la riforma della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha condannato il a tenere indenne l'assicurazione di quanto la stessa è tenuta a CP_5
corrispondere all'attore. La dichiarata manleva deve essere, pertanto,
esclusa.
Con riguardo al secondo ed al quarto motivo di appello -che possono essere trattati contestualmente per connessione-, relativi alla concreta liquidazione del risarcimento, questa Corte aveva deciso di rinnovare la c.t.u. disposta nel primo grado.
Ebbene, le conclusioni della seconda consulenza, più
condivisibili perché sorrette da maggiori approfondimenti e dettagliati
7 accertamenti sulla persona del danneggiato e sui danni alla salute a lui provocati dall'incidente in questione (Cass. 15596/2025), hanno sostanzialmente confermato quelle della prima consulenza, tranne che per la quantificazione dei giorni di invalidità temporanea che,
correttamente, sulla base della più precisa valutazione della documentazione medica prodotta, sono stati aumentati (da 210 a 272).
Tenendo conto, pertanto, di tali nuove conclusioni ed utilizzando la tabella del danno biologico per le lesioni così dette micro-permanenti, ai sensi dell'art. 139 cod. ass., l'esatta determinazione del danno biologico ammonta alla somma di euro
37.442,92 (comprensiva del danno morale), cui vanno aggiunte le spese mediche, pari ad euro 740,00.
I motivi di appello in esame devono essere conseguentemente accolti.
Col terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che non ha pronunciato o ha implicitamente rigettato la domanda di risarcimento avente ad oggetto le spese legali sopportate dalla parte attrice nella fase stragiudiziale.
8 Il motivo è fondato e tali spese, che hanno natura di danno emergente e riguardano l'attività di assistenza legale ricevuta dall'attore nel procedimento di mediazione (arg. Cass. 22241/2025),
possono essere quantificate, sulla base della documentazione prodotta e del calcolo effettuato ai sensi del D.M. n. 147/2022, in euro
1.848,00.
Ne consegue che, tenendo conto della somma di euro 20.000,00,
già corrisposta dalla società di assicurazioni al a titolo di acconto, Pt_1
in riforma della sentenza impugnata, la stessa società deve essere condannata a pagare a la somma di euro 20.030,92, oltre Parte_1
interessi per come già stabilito dal primo Giudice.
Devono essere accolti anche il quinto e sesto motivo di gravame perché, nei provvedimenti riguardanti il rimborso delle spese di c.t.u. e di liquidazione delle spese giudiziali, non deve più essere considerato il concorso di colpa dell'appellante e, pertanto, tali spese vanno integralmente poste a carico della società di assicurazioni.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza della società di assicurazioni nei confronti del e si liquidano nel dispositivo. Pt_1
9 In considerazione dell'esito del giudizio e dell'inammissibilità
dell'appello incidentale, le spese relative al rapporto tra il CA e le altre parti possono essere compensate.
Quelle relative alle c.t.u. espletate nei due gradi vengono poste definitivamente a carico della società di assicurazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e di , Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del cinque maggio 2023, in riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
dichiara la esclusiva responsabilità della in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'evento specificato in premessa e, per l'effetto, condanna la a CP_1
10 corrispondere a la somma di €. 20.030,92, oltre interessi Parte_1
di legge dalla maturazione al soddisfo.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Pone le spese delle due c.t.u., già liquidate, definitivamente a carico della società di assicurazioni.
Condanna la al pagamento, nei Controparte_1
confronti del delle spese dei due gradi del giudizio che liquida, Pt_1
per il primo, in euro 2.200,00, per il secondo, in euro 2.906,00, oltre
IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Compensa le spese dei due gradi nel rapporto tra CP_5
e le altre parti.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 11 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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