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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/08/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 4459 /2022 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
(c.f. e P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Gianluca Caporaso (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._1
presso il cui studio, in Napoli, alla via Email_1
Cervantes n. 55/27, è elett.te domiciliata
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Ugolino (c.f.
) - indirizzo pec: presso il C.F._3 Email_2
cui studio, in Nocera Inferiore (SA), alla via L. Ariosto n. 22, è elett.te domiciliato
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 012.20110016333014.000 dell'importo di euro 383,22, emessa dall' e relativa al Controparte_2 mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007. Conveniva in giudizio la quale ente impositore, e l' . Controparte_3 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva l'intervenuta estinzione del credito per decorso del termine triennale di prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Parte_1
, la quale chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di difetto di
[...] giurisdizione dell'adito giudice ordinario -Giudice di Pace- in favore del giudice tributario territorialmente competente e, nel merito, il rigetto dell'opposizione per la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, per l'infondatezza dell'opposizione.
Non si costituiva, invece, benché ritualmente evocata in giudizio, la CP_3
[...]
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 356/2022, il Giudice di Pace, disattese le eccezioni preliminari, accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella esattoriale.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' Controparte_2
ha proposto appello avverso la richiamata sentenza.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. In subordine, l'appellante ha dedotto, poi, l'inammissibilità dell'opposizione ed ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il Controparte_1 quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per l'inesistenza della procura alle liti e per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
E' rimasta contumace la ritualmente evocata in giudizio. Controparte_3
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta.
Indi, precisate le conclusioni ed acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.05.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi che si passano ad illustrare.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_3
che, benché ritualmente evocata in giudizio (cfr. ricevute della notifica a
[...]
mezzo pec di accettazione e consegna prodotte dall'appellante in data 12.02.2023), non si è costituita.
Va, poi, rilevato che l'appello è ammissibile.
Non è riscontrabile la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'appellante, invero, ha esposto, con un sufficiente grado di specificità, il tema d'indagine del giudizio di secondo grado, con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e dei relativi motivi (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre
2017, n. 21999).
Parimenti da disattendere è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per presunta violazione dell'art. 339 II e III comma c.p.c..
Per effetto della riforma dell'art. 339 c.p.c. del 2006, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità, (la pronuncia si presume adottata secondo equità nelle controversie aventi, come quella in esame, valore inferiore ad euro 1.100,00), non sono sempre inappellabili. Tali sentenze possono essere appellate per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Orbene, i motivi posti a sostegno dell'odierna impugnazione rientrano tra quelli innanzi indicati, che rendono possibile l'appello delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità.
Va, poi, rilevato che la procura alle liti dell'appellante è valida.
Invero, la procura sottoscritta dalla parte ed autenticata dal procuratore alle liti con firma digitale, la cui copia informatica viene allegata al ricorso nativo digitale notificato e depositato con modalità telematica, integra l'ipotesi di procura speciale apposta in calce all'atto, così come previsto dall'art. 83, III comma c.p.c. (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 2077/ 2024).
Venendo alla disamina dei motivi di appello, in via preliminare e assorbente va detto che è fondato il primo motivo d'appello, relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
pag. 3/6 La presente controversia, avendo ad oggetto un tributo (tassa automobilistica) rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo in esame sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica (disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni), che ha assunto contestualmente la denominazione di
"tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte
Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Giova osservare, poi, in punto di diritto, che l'art. 2, co. 1 D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In relazione all'art. 2 cit., la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere”. Fino a questo limite, la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”( cfr. Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Va segnalato, ancora, che nonostante qualche rara pronuncia contraria, si è consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità l'orientamento secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione pag. 4/6 di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” ( Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del
25/05/2022; Cass. sez. un. n. 30666/.2022; Cass. sez. un. 35116//2022 e Cass. sez. un.
n. 4227/2023).
Nel caso di specie è da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n.
19704/2015).
In definitiva, l'appello va accolto e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice tributario territorialmente competente.
La continua evoluzione giurisprudenziale in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario ed i numerosi interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , ogni contraria istanza ed Controparte_2
eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente;
- Assegna alle parti termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice tributario territorialmente competente;
pag. 5/6 - compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Avellino in data 28.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6