CASS
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2025, n. 34929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34929 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA AR LM AS OT EL CE SC IT SENTENZA Sul ricorso proposto da: VO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SP RZ, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha assolto RO OG in considerazione della particolare tenuità del fatto, previa esclusione dell’aggravante della minorata difesa.
2. La Procura della Repubblica di Bari ha proposto appello avverso detta sentenza. Il rappresentante della Pubblica accusa, con l’unico motivo di gravame, ha sostenuto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n.
2-bis. cod. pen.
3. La Corte di Appello di Bari, con sentenza deliberata in data 07 maggio 2024, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., così riformando la sentenza emessa dal Tribunale.
4. RO OG, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo, n.
2-bis. cod. pen., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa. La Corte distrettuale, dopo aver rigettato l’unico motivo di appello avente ad oggetto la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, sarebbe andata oltre il proprio potere di rivalutazione della sentenza di primo grado, ritenendo insussistente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed escludendo la causa di non punibilità della tenuità del fatto.
6. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34929 Anno 2025 Presidente: ER AN Relatore: CE EL Data Udienza: 17/09/2025 La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai motivi che hanno indotto i giudici di appello ad escludere la speciale tenuità del danno arrecato a AO Torrente, limitandosi a far riferimento ad un danno pari a 350,00 euro, senza indicare i motivi per cui tale danno sia stato considerato ingente rispetto alle condizioni economiche della persona offesa. I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente escluso la causa di non punibilità riconosciuta dal primo giudice in considerazione del precedente specifico da cui è gravato il OG, affermazione che si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato.
7. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 522 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la recidiva non sarebbe stata contestata nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari e nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare, comparendo per la prima volta nell’intestazione della sentenza assolutoria emessa dal giudice per le indagini preliminari in conseguenza di un mero errore materiale nella redazione del provvedimento.
8. RO OG, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen., 53 e 58 legge 689/1981 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva. La Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione del tutto apodittica, che l’imputato non sarebbe in condizione di provvedere al pagamento della pena convertita stante lo stato di impossidenza indicato dallo stesso OG nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, somma che, a giudizio della difesa, il ricorrente avrebbe potuto pagare anche a fronte del modesto reddito dichiarato (pari a 7.575,00 euro). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. La lettura dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero e della sentenza di appello dimostrano inequivocabilmente che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’esclusione da parte del primo giudice della circostanza aggravante della minorata difesa e che la Corte territoriale ha rigettato tale unico motivo di appello, ritenendo -conformemente a quanto deliberato dal Tribunale di Bari- di dover escludere l’aggravante contestata. Deve essere, quindi, rimarcato che l’ulteriore statuizione con cui i giudici di appello, in assenza di gravame sul punto, hanno ritenuto -in riforma della sentenza di primo grado- l’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis e, di conseguenza, dichiarato RO OG “colpevole del reato a lui ascritto ed esclusa l’aggravante contestata” è stata deliberata in violazione del principio di devoluzione, cui consegue la nullità della sentenza oggetto di ricorso.
2. Deve essere, in proposito, rimarcato che la cognizione del giudice di appello, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante sicché al giudice di secondo grado non è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non oggetto di appello, salvo si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado, nullità non ravvisabili nel caso di specie. Il giudizio di appello, infatti, è un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati nell’atto di appello, contenenti doglianze specifiche che ne 2 circoscrivono l'ambito del devoluto.
3. Nel caso in esame l'appello del Pubblico ministero aveva incardinato il rapporto processuale di secondo grado limitatamente al punto della decisione relativo alla riconoscibilità della circostanza aggravante della minorata difesa;
il punto della decisione sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. era, pertanto, estraneo alla cognizione del giudice di secondo grado. Peraltro, in base al menzionato principio devolutivo, che caratterizza il giudizio di appello, e alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.) deve essere affermato che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di sussistenza dell’aggravante della minorata difesa non possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della questione inerente alla riconoscibilità o meno della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Ne consegue che, sul punto di sentenza relativo alla menzionata causa di non punibilità, si è realizzata la preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.
4. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei restanti motivi e l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso. Ne consegue che l’imputato, come affermato nella sentenza di primo grado, non è punibile stante la particolare tenuità del fatto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CE AN ER 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SP RZ, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha assolto RO OG in considerazione della particolare tenuità del fatto, previa esclusione dell’aggravante della minorata difesa.
2. La Procura della Repubblica di Bari ha proposto appello avverso detta sentenza. Il rappresentante della Pubblica accusa, con l’unico motivo di gravame, ha sostenuto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n.
2-bis. cod. pen.
3. La Corte di Appello di Bari, con sentenza deliberata in data 07 maggio 2024, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., così riformando la sentenza emessa dal Tribunale.
4. RO OG, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo, n.
2-bis. cod. pen., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa. La Corte distrettuale, dopo aver rigettato l’unico motivo di appello avente ad oggetto la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, sarebbe andata oltre il proprio potere di rivalutazione della sentenza di primo grado, ritenendo insussistente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed escludendo la causa di non punibilità della tenuità del fatto.
6. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34929 Anno 2025 Presidente: ER AN Relatore: CE EL Data Udienza: 17/09/2025 La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai motivi che hanno indotto i giudici di appello ad escludere la speciale tenuità del danno arrecato a AO Torrente, limitandosi a far riferimento ad un danno pari a 350,00 euro, senza indicare i motivi per cui tale danno sia stato considerato ingente rispetto alle condizioni economiche della persona offesa. I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente escluso la causa di non punibilità riconosciuta dal primo giudice in considerazione del precedente specifico da cui è gravato il OG, affermazione che si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato.
7. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 522 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la recidiva non sarebbe stata contestata nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari e nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare, comparendo per la prima volta nell’intestazione della sentenza assolutoria emessa dal giudice per le indagini preliminari in conseguenza di un mero errore materiale nella redazione del provvedimento.
8. RO OG, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen., 53 e 58 legge 689/1981 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva. La Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione del tutto apodittica, che l’imputato non sarebbe in condizione di provvedere al pagamento della pena convertita stante lo stato di impossidenza indicato dallo stesso OG nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, somma che, a giudizio della difesa, il ricorrente avrebbe potuto pagare anche a fronte del modesto reddito dichiarato (pari a 7.575,00 euro). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. La lettura dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero e della sentenza di appello dimostrano inequivocabilmente che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’esclusione da parte del primo giudice della circostanza aggravante della minorata difesa e che la Corte territoriale ha rigettato tale unico motivo di appello, ritenendo -conformemente a quanto deliberato dal Tribunale di Bari- di dover escludere l’aggravante contestata. Deve essere, quindi, rimarcato che l’ulteriore statuizione con cui i giudici di appello, in assenza di gravame sul punto, hanno ritenuto -in riforma della sentenza di primo grado- l’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis e, di conseguenza, dichiarato RO OG “colpevole del reato a lui ascritto ed esclusa l’aggravante contestata” è stata deliberata in violazione del principio di devoluzione, cui consegue la nullità della sentenza oggetto di ricorso.
2. Deve essere, in proposito, rimarcato che la cognizione del giudice di appello, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante sicché al giudice di secondo grado non è attribuito il potere di estendere la propria cognizione ex officio a questioni non oggetto di appello, salvo si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado, nullità non ravvisabili nel caso di specie. Il giudizio di appello, infatti, è un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati nell’atto di appello, contenenti doglianze specifiche che ne 2 circoscrivono l'ambito del devoluto.
3. Nel caso in esame l'appello del Pubblico ministero aveva incardinato il rapporto processuale di secondo grado limitatamente al punto della decisione relativo alla riconoscibilità della circostanza aggravante della minorata difesa;
il punto della decisione sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. era, pertanto, estraneo alla cognizione del giudice di secondo grado. Peraltro, in base al menzionato principio devolutivo, che caratterizza il giudizio di appello, e alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.) deve essere affermato che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di sussistenza dell’aggravante della minorata difesa non possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della questione inerente alla riconoscibilità o meno della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Ne consegue che, sul punto di sentenza relativo alla menzionata causa di non punibilità, si è realizzata la preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.
4. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei restanti motivi e l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso. Ne consegue che l’imputato, come affermato nella sentenza di primo grado, non è punibile stante la particolare tenuità del fatto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CE AN ER 3