Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26212/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...], il Parte_1
18 gennaio 1995, elettivamente domiciliato in Taranto, viale Trentino
n. 155, presso lo studio dell'avv. Alessandra Tursi, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore,
[...] CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'esame
della sua domanda di legalizzazione/visto al fine di realizzare il
successivo ricongiungimento familiare in favore dei genitori
[...]
nata ad [...] il [...], e del padre CP_3
nato ad [...] il [...], Parte_1
in virtù del nulla osta al ricongiungimento familiare, nr.
AR1407402194 rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'UTG di Arezzo;
per l'effetto, ordinare all'Autorità Consolare
pagina 1
appuntamento presso la Sede in favore dei genitori del ricorrente per
la consegna della documentazione da legalizzare in originale e dei
moduli di richiesta del visto e la conclusione del procedimento
amministrativo nei termini di legge;
con vittoria di spese di lite da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario'.
Per parte resistente:
'…rigettare il ricorso di controparte perché infondato. Con vittoria delle spese di lite'
fatto e diritto
Con la presente azione, Parte_1
chiede che sia fissato l'appuntamento presso l'autorità consolare ad
Islamabad ai fini della formalizzazione della domanda di visto e della legalizzazione della documentazione necessaria per il rilascio del titolo di ingresso in favore dei genitori. Rappresenta il ricorrente di aver ottenuto il nulla osta in favore dei parenti e di aver invano tentato di conseguire l'appuntamento per le predette formalità.
Si è costituito il Controparte_1
contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta ai
[...]
suoi danni e chiedendone perciò il rigetto.
* * *
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'omessa fissazione di un appuntamento presso l'autorità
pagina 2 consolare ad Islamabad funzionale alla formalizzazione della domanda di visto e alla legalizzazione della documentazione necessaria al rilascio dei titoli di ingresso possa essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non
abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla
osta al ricongiungimento familiare [...] è inviata, con modalità
informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia
ricevuta; [che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla
osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato
rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo
accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare
pagina 3 italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela'.
Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti
possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la
presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha
luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di
appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali
e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le
informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in
particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un
appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni mosse dal all'atto della sua costituzione in giudizio, secondo cui '…il CP_1
ricorrente non [avrebbe] proceduto ad avanzare alcuna domanda
nelle modalità previste e richiamate sui canali dell'Ambasciata […]
ovverosia le società di outsourcing di cui si avvale ciascuna
pagina 4 rappresentanza diplomatica', parte ricorrente non ha dimostrato di aver adito l'autorità amministrativa entro il termine di validità del nulla osta per il rilascio del visto, e per la legalizzazione dei documenti necessari nell'ambito della procedura, secondo le predette modalità né ha confutato che queste ultime non fossero quelle realmente pubblicizzate ai sensi dell'art. 47 del codice visti. A
tal fine non appaiono idonee le email inviate dal ricorrente e dal suo difensore (doc.ti 3, 3.1, 4, 4.1 e 5 del fascicolo di parte ricorrente),
trattandosi di modalità non consone a quelle indicate dall'amministrazione. Del tutto inidonea a fini probatori, in quanto priva di elementi atti a validarne autenticità e provenienza, è poi la ritrazione fotografica prodotta sub documento 6 ed apparentemente raffigurante la schermata di un dispositivo mobile. Non sono stati infine dedotti ulteriori mezzi istruttori atti a validare le allegazioni di parte ricorrente.
Difettando la prova della tempestiva proposizione di una domanda di visto, non appare configurabile un comportamento inadempiente della pubblica amministrazione.
Al rigetto della domanda segue la condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che CP_1
si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 5 - rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna al pagamento Parte_1
in favore del convenuto delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00
per la fase decisoria), oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 24 dicembre 2024.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 6