TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 1862 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Luca e dall'Avv. Giampaolo Balzarelli, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Evangelisti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con era nata (27.04.2021), riconosciuta da Controparte_1 Per_1 entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 500,00, oltre al
50% delle spese straordinarie relative alla minore.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1
- che la relazione era terminata a causa della scoperta della gravidanza della stante il rifiuto della paternità da parte del e la minore età delle parti;
Pt_1 CP_1
- che la bambina veniva inizialmente riconosciuta dalla sola madre;
- che nel mese di luglio 2021 il tentava un riavvicinamento con la CP_1 ricorrente, tanto che per alcuni mesi le parti decidevano di andare a convivere, salvo poi interrompere nuovamente la relazione all'inizio dell'anno 2022, disinteressandosi economicamente e affettivamente della minore;
- che nel mese di novembre 2023 il manifestava alla ricorrente la volontà CP_1 di riconoscere la bambina e, con decreto del 09.01.2024 il Tribunale di Civitavecchia accoglieva il ricorso di riconoscimento volontario di paternità;
- che il padre non aveva mai provveduto al mantenimento della minore.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 08.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- di avere iniziato a frequentare regolarmente la figlia ad un mese dalla nascita, seppure in assenza di un riconoscimento formale, come suggerito dai Servizi Sociali;
- che nel mese di settembre 2021 la ricorrente e la bambina si trasferivano stabilmente presso la casa del resistente con i suoi genitori, che li aiutavano economicamente e nella gestione della minore;
- di aver continuato a frequentare regolarmente la figlia anche dopo la fine della relazione, nonché a provvedere economicamente a tutte le sue esigenze sino al mese di maggio 2023;
2 - che nel mese di giugno 2023 la ricorrente veniva assunta regolarmente presso un supermercato, lasciando spesso la minore alle cure del padre;
- che nel mese di novembre dello stesso anno le parti congiuntamente presentavano ricorso per il riconoscimento giudiziale della minore, che avveniva con decreto del 09.01.2024;
- che a partire dalla fine del mese di maggio 2024 la iniziava a modificare Pt_1 unilateralmente gli orari e le modalità di frequentazione padre-figlia, destabilizzando la minore;
- di lavorare quale operaio presso la Silvsten s.r.l. con contratto a tempo indeterminato full time e di percepire euro 1.800,00 mensili;
- che la ricorrente lavorava presso il Todis e percepiva una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa.
Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi in via preliminare un monitoraggio CP_1 da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento paritario o, in subordine, il collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita del padre e un contributo per il mantenimento della figlia a suo carico di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07.02.2025 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato proponeva alle parti una proposta conciliativa. Le parti aderivano all'accordo proposto dal Giudice e richiedevano la trattazione cartolare della successiva udienza per il deposito di conclusioni congiunte e il Giudice rinviava la causa al 23.04.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
Con decreto del 31.03.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 24.04.2025.
All'udienza cartolare del 24.04.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte chiedendone l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
1862/2024 R.G.A.C., così dispone:
3 1) la minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con ampio diritto di frequentazione della figlia col padre e facendo mantenere le frequentazioni della minore con le famiglie di origine dell'uno e dell'altro genitore, salvo diverso accordo, nel seguente modo: La figlia minore risiederà in Santa Marinella in
Lungomare Marconi prevalente presso la residenza della madre nella Parte_2 casa sita in Santa Marinella in detta via mentre l'altro coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, la frequentazione del figlio verrà disciplinata nel seguente modo:
- dal venerdì all'uscita di scuola (o alle ore 16,00) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o alle ore 10,00 presso l'abitazione materna) e un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, con pernottamento nella settimana in cui la figlia è con la madre nel weekend, con due settimane con il padre nel periodo estivo, anche non continuative, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno (alternando i mesi di luglio ed agosto) e alternanza durante le festività.
Il compleanno del padre e la Festa del Papà saranno trascorsi con il padre, il compleanno della madre e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la madre, il compleanno della minore ove possibile insieme ad entrambi i genitori, od ove non fosse possibile a pranzo con l'uno e a cena con l'altro, alternandolo negli anni;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia un assegno mensile di Euro 400,00 Persona_2
(quattrocento/00), al domicilio di lei, entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso al Tribunale di Civitavecchia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si danno reciprocamente atto che la spesa relativa al corso di nuoto attualmente frequentato da si intende approvata e verrà ripartita Per_1 al 50% tra loro;
3) l'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti;
4) le parti con la sottoscrizione delle presenti conclusioni, si impegnano a comunicare tra loro la eventuale variazione della residenza anagrafica e del proprio recapito telefonico, nonché a comunicarsi i luoghi di pernotto diversi da quelli materni e paterni e delle rispettive famiglie di origine oltre all'indirizzo del luogo di vacanza
4 quando hanno con sé la minore;
5) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 6 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 1862 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Luca e dall'Avv. Giampaolo Balzarelli, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Evangelisti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2024, ritualmente e tempestivamente notificato
1 unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio con era nata (27.04.2021), riconosciuta da Controparte_1 Per_1 entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di € 500,00, oltre al
50% delle spese straordinarie relative alla minore.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1
- che la relazione era terminata a causa della scoperta della gravidanza della stante il rifiuto della paternità da parte del e la minore età delle parti;
Pt_1 CP_1
- che la bambina veniva inizialmente riconosciuta dalla sola madre;
- che nel mese di luglio 2021 il tentava un riavvicinamento con la CP_1 ricorrente, tanto che per alcuni mesi le parti decidevano di andare a convivere, salvo poi interrompere nuovamente la relazione all'inizio dell'anno 2022, disinteressandosi economicamente e affettivamente della minore;
- che nel mese di novembre 2023 il manifestava alla ricorrente la volontà CP_1 di riconoscere la bambina e, con decreto del 09.01.2024 il Tribunale di Civitavecchia accoglieva il ricorso di riconoscimento volontario di paternità;
- che il padre non aveva mai provveduto al mantenimento della minore.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 08.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- di avere iniziato a frequentare regolarmente la figlia ad un mese dalla nascita, seppure in assenza di un riconoscimento formale, come suggerito dai Servizi Sociali;
- che nel mese di settembre 2021 la ricorrente e la bambina si trasferivano stabilmente presso la casa del resistente con i suoi genitori, che li aiutavano economicamente e nella gestione della minore;
- di aver continuato a frequentare regolarmente la figlia anche dopo la fine della relazione, nonché a provvedere economicamente a tutte le sue esigenze sino al mese di maggio 2023;
2 - che nel mese di giugno 2023 la ricorrente veniva assunta regolarmente presso un supermercato, lasciando spesso la minore alle cure del padre;
- che nel mese di novembre dello stesso anno le parti congiuntamente presentavano ricorso per il riconoscimento giudiziale della minore, che avveniva con decreto del 09.01.2024;
- che a partire dalla fine del mese di maggio 2024 la iniziava a modificare Pt_1 unilateralmente gli orari e le modalità di frequentazione padre-figlia, destabilizzando la minore;
- di lavorare quale operaio presso la Silvsten s.r.l. con contratto a tempo indeterminato full time e di percepire euro 1.800,00 mensili;
- che la ricorrente lavorava presso il Todis e percepiva una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa.
Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi in via preliminare un monitoraggio CP_1 da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento paritario o, in subordine, il collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita del padre e un contributo per il mantenimento della figlia a suo carico di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07.02.2025 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato proponeva alle parti una proposta conciliativa. Le parti aderivano all'accordo proposto dal Giudice e richiedevano la trattazione cartolare della successiva udienza per il deposito di conclusioni congiunte e il Giudice rinviava la causa al 23.04.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
Con decreto del 31.03.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 24.04.2025.
All'udienza cartolare del 24.04.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte chiedendone l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
1862/2024 R.G.A.C., così dispone:
3 1) la minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con ampio diritto di frequentazione della figlia col padre e facendo mantenere le frequentazioni della minore con le famiglie di origine dell'uno e dell'altro genitore, salvo diverso accordo, nel seguente modo: La figlia minore risiederà in Santa Marinella in
Lungomare Marconi prevalente presso la residenza della madre nella Parte_2 casa sita in Santa Marinella in detta via mentre l'altro coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, la frequentazione del figlio verrà disciplinata nel seguente modo:
- dal venerdì all'uscita di scuola (o alle ore 16,00) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o alle ore 10,00 presso l'abitazione materna) e un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, con pernottamento nella settimana in cui la figlia è con la madre nel weekend, con due settimane con il padre nel periodo estivo, anche non continuative, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno (alternando i mesi di luglio ed agosto) e alternanza durante le festività.
Il compleanno del padre e la Festa del Papà saranno trascorsi con il padre, il compleanno della madre e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la madre, il compleanno della minore ove possibile insieme ad entrambi i genitori, od ove non fosse possibile a pranzo con l'uno e a cena con l'altro, alternandolo negli anni;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia un assegno mensile di Euro 400,00 Persona_2
(quattrocento/00), al domicilio di lei, entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso al Tribunale di Civitavecchia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si danno reciprocamente atto che la spesa relativa al corso di nuoto attualmente frequentato da si intende approvata e verrà ripartita Per_1 al 50% tra loro;
3) l'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti;
4) le parti con la sottoscrizione delle presenti conclusioni, si impegnano a comunicare tra loro la eventuale variazione della residenza anagrafica e del proprio recapito telefonico, nonché a comunicarsi i luoghi di pernotto diversi da quelli materni e paterni e delle rispettive famiglie di origine oltre all'indirizzo del luogo di vacanza
4 quando hanno con sé la minore;
5) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 6 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5