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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3285/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Franzoso Diogene, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in TORINO il 17/09/1972.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 2738 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972).
Dal matrimonio nascevano le figlie: il 10.02.1977, il 01.07.1973 e il Per_1 Per_2 Per_3 01.02.1984, tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 05.05.2023. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Si precisa che non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra Pt_1 perché ne difetta il presupposto costituito dalla convivenza del genitore con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il Collegio si limita, pertanto, a prendere atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità della sig.ra Pt_1
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale resta nella disponibilità della moglie, con tutti gli arredi ivi presenti;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
NI LO RT TA
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3285/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Franzoso Diogene, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in TORINO il 17/09/1972.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 2738 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1972).
Dal matrimonio nascevano le figlie: il 10.02.1977, il 01.07.1973 e il Per_1 Per_2 Per_3 01.02.1984, tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 05.05.2023. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Si precisa che non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra Pt_1 perché ne difetta il presupposto costituito dalla convivenza del genitore con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il Collegio si limita, pertanto, a prendere atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità della sig.ra Pt_1
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale resta nella disponibilità della moglie, con tutti gli arredi ivi presenti;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
NI LO RT TA
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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