Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 665
CGT1
Sentenza 1 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione dell'erede con beneficio d'inventario

    La Corte rileva che, sebbene il ricorrente abbia accettato con beneficio d'inventario, l'importo esiguo del debito e la mancata documentazione circa l'incapienza del patrimonio ereditario rendono la doglianza non dirimente. Inoltre, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente gli atti presupposti.

  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica degli atti impositivi e prescrizione dei crediti

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per alcuni carichi tributari a seguito di sgravi. Per i restanti carichi (TARI TARES 2014-2015-2016), il ricorso è rigettato poiché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente gli atti presupposti (solleciti e intimazioni) che gli erano stati notificati.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione del giudice adito per il canone idrico

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per l'ingiunzione relativa al canone acqua anno 2006, rendendo la questione irrilevante ai fini della decisione finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 665
    Data del deposito : 1 febbraio 2026

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