CGT1
Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica - Via Fratelli Rosselli, 17 89046 Marina Di Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Società_1 - P_IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TARI - TARES 2006
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TARI - TARES 2014
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TARI - TARES 2015
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 I.C.I. 2008
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2016
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE
2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gioiosa Jonica e la SOGET.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L' Atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 682525/2024 di importo pari ad euro 3.754,66 (v. doc. 1) notificato, a mezzo PEC il 25.11.2024 con cui la SO.G.E.T. S.p.A. ha intimato all'odierno ricorrente di pagare entro e non oltre 60 giorni, dalla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato, la suddetta somma, nonché ha ordinato al terzo pignorato, Società_1 di pagare in misura pari ad un decimo dello stipendio di Euro 1.100,00 percepito dal presunto debitore, Sig. Nominativo_2, fino a concorrenza del debito per il quale si procede, in base ai seguenti titoli:
1) Cartella di pagamento n. 59174, asseritamente notificata il 16/05/2019, di importo complessivo pari ad
Euro 122,00 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tassa canone acqua anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi;
2) Cartella di pagamento n. 59175, asseritamente notificata il 16/05/2019, di importo complessivo pari ad
Euro 340,17 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2008 più sanzioni e altri oneri e interessi;
3) Cartella di pagamento n. 59176, asseritamente notificata il 16/05/2019, di importo complessivo pari ad
Euro 414,53 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tassa smaltimento rifiuti anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi;
4) Cartella di pagamento n. 27550, asseritamente notificata il 08/03/2023, di importo complessivo pari ad
Euro 765,72 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tari - Tares anno 2016 più sanzioni e altri oneri e interessi;
5) Cartella di pagamento n. 27551, asseritamente notificata il 08/03/2023, di importo complessivo pari ad
Euro 1.296,40 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tari - Tares anno 2014 e 2015 più sanzioni e altri oneri e interessi;
Eccepiva
la carenza di legittimazione dell'odierno opponente, Sig. Ricorrente_1, in relazione ai debiti tributari del defunto padre, Sig. Nominativo_2 , i cui atti presupposti non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente.
Evidenziava che il Sig. Ricorrente_1, chiamato all'eredità del defunto padre, Sig. Nominativo_2, deceduto in data 16 aprile 2017, aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, come da Atto notarile del 09.08.2017 repertorio n. 6277 – raccolta n. 3834, Notaio Nominativo_3, registrato a Locri il 24.08.2017 al n. 2646 serie 1T,(v. doc. 3) e come da verbale di inventario del 08/11/2017, repertorio n. 6520 – raccolta n. 3994, Notaio Nominativo_3, registrato a Locri il 20.11.2017 al n. 3654 serie 1T.(v. doc. 4).
L'accettazione con beneficio d'inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede. Ciò significa che l'erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario ossia dell'elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l'accettazione con beneficio
è di tre mesi dal decesso del defunto per l'erede che sia in possesso dei beni ereditari.
l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Infatti per quanto attiene la cartella di pagamento di cui al punto 1) in narrativa (cartella n. 59174) anche laddove si avesse all'esito del presente giudizio ritenere essa validamente notificata il 16/05/2019 si evidenzia che la Tassa canone acqua anno 2006 si è prescritta già il 31 dicembre 2011.
Quanto poi alla cartella di pagamento di cui al punto 2) in narrativa (cartella di pagamento n. 59175) asseritamente notificata il 16/05/2019 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2008 si è prescritta il
31/12/2013 più sanzioni e altri oneri e interessi;
Nello stesso senso anche per la cartella di pagamento di cui al punto 3) in narrativa (cartella di pagamento n. 59176) asseritamente notificata il 16/05/2019, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti anno 2006 si è prescritta il 31/12/2011 più sanzioni e altri oneri e interessi;
Per le cartelle di pagamento di cui ai punti 4) e 5) in narrativa (cartelle di pagamento n.27550 e n. 27551) asseritamente notificate il 08/03/2023, la Tari – Tares anni 2014, 2015 e 2016 risultano essersi prescritte, rispettivamente, il 31/12/2019, il 31/12/2020 ed il 31/12/2021 più sanzioni e altri oneri e interessi
Si costituiva l'ente impositore Comune di Marina di Gioiosa Jonica che
Con riferimento al la cartella di pagamento n. 59174 relativa al canone idrico per l'anno 2006, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che le controversie in materia di canone idrico sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all'ICI 2008 (prot. n. 11226 del 2/9/2013) ed alla TASI
2006 (prot. n. 15055 del 13/11/2012) - dalle relate di notifica prodotte risulta che le notifiche si sono regolarmente perfezionate, rispettivamente, in data 5/11/2013 (a mezzo raccomandata A/R 147573094849)
e 15/12/2012 (a mezzo raccomandata A/R 142636857076), senza che tali atti venissero mai impugnati, con conseguente consolidamento dei medesimi.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione SOGET che preliminarmente evidenziava che il pignoramento veniva ridotto (come da estratto che si allega), ma non veniva del tutto annullato, poiché permangono a carico del ricorrente due ingiunzioni:
1. L'ingiunzione n. 0027550 3 pratica n. 90020210019156410 3 TARI 2016
2. L'ingiunzione n. 0027551 3 pratica n. 900202100192887822 3 TARI 2014 3 2015
In relazione alla TARI risulta che il ricorrente abita nello stesso indirizzo del proprio de cuius e pertanto, la
TARI è DOVUTA.
In relazione alla eccezione di omessa notifica degli atti impositivi ha evidenziato che per la pratica n.
90020210019156410 3 TARI 2016 veniva notificata in data 17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE
DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0202864; successivamente al ricorrente in data
08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027550; al ricorrente in data 11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 312455 e in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
- Al de cuius, per la pratica n. pratica n. 900202100192887822 3 TARI 2014 3 2015 veniva notificata in data
17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0204167; successivamente al ricorrente in data 08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027551; ancora al ricorrente in data 11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 314423 ed in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
Alla luce di quanto sopra chiedeva la cessata materia del contendere per le tutte le pratiche contemplate nel pignoramento opposto ad eccezione delle nn. 90020210019156410 e 900202100192887822 e - rigettare il ricorso avversario perché privo di fondamento giuridico con riferimento alle pratiche nn.
90020210019156410 e 900202100192887822
Con successiva Memoria SOGET ribadiva che per le pratiche nn. 90020210019156410 – TARI 2016 e
900202100192887822 – TARI 2014 – 2015 l'attività di riscossione prosegue atteso che risulta che il ricorrente abitava come tutt'ora, già dal lontano 1995 nello stesso indirizzo di residenza del proprio de cuius (v. visura storica di residenza) che coincide con quello ove è ubicato l'immobile oggetto di accertamento TARI sito in Marina di Gioiosa Jonica, Indirizzo_1,
Alla luce del fatto che il presupposto impositivo della TASI e della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
Aggiungeva che per la correttezza dell'iter notificatorio degli atti impostivi notificati al de cuius per la pratiche sopra emarginate, la pec inviata dal COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA alla SO.G.E.T. con la quale veniva comunicata l'avvenuta affissione presso l'albo pretorio delle ingiunzioni fiscali nn. 0202864 e
0204167.( V. elenco pag. 6).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
la riduzione operata in base alla decurtazione dei suddetti titoli ammonterebbe a complessivi € 1.603,09 sul maggiore avere di euro 3.754,66 (v. doc. 1) in relazione alle seguenti due ingiunzioni:
Ingiunzione di pagamento n. 27550 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019156410 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2016 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 778, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
Ingiunzione di pagamento n. 27551 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019287822 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2014- 2015 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 1.319, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
Evidenziava che la norma citata da controparte non parla affatto di TARI o TARES ma bensì di “TASI” (tributo per i servizi indivisibili) che è la componente della IUC (imposta unica comunale) che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (esempio: viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico) che è cosa ben diversa da TARI e TARES e dunque non applicabile ai residui presunti crediti azionati con le due ingiunzioni de quibus.
Quanto alla notifica delle suddette due ingiunzioni si evidenzia che appare oltremodo improbabile che le stesse siano state validamente notificate al de cuius dovendosi respingere in toto quanto affermato dall'esattore, secondo cui:
“per la pratica n. 90020210019156410 - TARI 2016 veniva notificata in data 17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0202864 “;
“per la pratica n. pratica n. 900202100192887822 - TARI 2014 - 2015 veniva notificata in data 17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0204167; (v. controdeduzioni SO.GE.T. pag. 3)
essendo il Sig. Sig. Nominativo_2, deceduto in data 16 aprile 2017.
***
Deve, innanzitutto, atteso l'intervenuto sgravio, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione ai carichi portati dai seguenti atti:
Ingiunzione di pagamento n. 59173 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N.
900.2015.0036757574 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo di Tassa quota fissa acque di rifiuto e depurazione acque anno
2014 più sanzioni e altri oneri e interessi ( v. doc. 1, pag. 3) (su di essa il difetto di giurisdizione sarebbe stato evidente)
Ingiunzione di pagamento n. 59174 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N. 900.2015.0064249990 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo di Tassa canone acqua anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi ( v. doc. 1, pag. 3);
Ingiunzione di pagamento n. 59175 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N.
900.2015.0064318330 - Avviso di intimazione n. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.
I.) anno 2008 più sanzioni e altri oneri e interessi ( v. doc. 1, pag. 3);
Ingiunzione di pagamento n. 59176 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N.
900.2015.0065344259 - Avviso di intimazione n. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo Tassa smaltimento rifiuti anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi
( v. doc. 1, pagg. 3 e 4 );
Il giudizio riguarda, pertanto, soltanto i carichi partati da
Ingiunzione di pagamento n. 27550 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019156410 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2016 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 778, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
Ingiunzione di pagamento n. 27551 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019287822 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2014- 2015 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 1.319, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
In relazione a detti tributi (TARI TARES 2014-2015 -2016) il ricorso è infondato.
Parte resistente ha infatti, come visto, documentato di aver notificato direttamente al ricorrente dei solleciti e intimazioni precedenti a quelle impugnate e segnatamente al ricorrente in data 08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027550; al ricorrente in data 11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 312455 e in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
al ricorrente in data 08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027551; ancora al ricorrente in data
11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 314423 ed in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
Il ricorrente avrebbe dovuto, quindi, sollevare tutte le eccezioni relative alla sia asserita carenza di legittimazione come erede che aveva accettato con beneficio di inventario o in relazione alla tipologia di tributo richiesto, impugnando tempestivamente detti atti.
Non averlo fatto preclude di poter sollevare le doglianze ora.
Ad ogni modo non può non rilevarsi:
in relazione al tributo richiesto che la disponibilità del bene per cui l'imposta viene richiesta è elemento sufficiente ad integrare la legittimazione passiva (non potendo condividersi le considerazioni svolte dal ricorrente in memoria)
In relazione alla accettazione con beneficio di inventario, l'importo, invero minimo, dell'imposta, ed il fatto che il ricorrente non abbia documentato che il patrimonio non fosse capiente a pagare il debito richiesto, renderebbero comunque la doglianza non dirimente.
Le spese, attesa la sostanziale soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione agli sgravi effettuati.
Rigetta il ricorso nel resto.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica - Via Fratelli Rosselli, 17 89046 Marina Di Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Società_1 - P_IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TARI - TARES 2006
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TARI - TARES 2014
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TARI - TARES 2015
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 I.C.I. 2008
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2016
- PIGN. C/O TERZI n. 682525 2024 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE
2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gioiosa Jonica e la SOGET.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L' Atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 682525/2024 di importo pari ad euro 3.754,66 (v. doc. 1) notificato, a mezzo PEC il 25.11.2024 con cui la SO.G.E.T. S.p.A. ha intimato all'odierno ricorrente di pagare entro e non oltre 60 giorni, dalla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato, la suddetta somma, nonché ha ordinato al terzo pignorato, Società_1 di pagare in misura pari ad un decimo dello stipendio di Euro 1.100,00 percepito dal presunto debitore, Sig. Nominativo_2, fino a concorrenza del debito per il quale si procede, in base ai seguenti titoli:
1) Cartella di pagamento n. 59174, asseritamente notificata il 16/05/2019, di importo complessivo pari ad
Euro 122,00 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tassa canone acqua anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi;
2) Cartella di pagamento n. 59175, asseritamente notificata il 16/05/2019, di importo complessivo pari ad
Euro 340,17 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2008 più sanzioni e altri oneri e interessi;
3) Cartella di pagamento n. 59176, asseritamente notificata il 16/05/2019, di importo complessivo pari ad
Euro 414,53 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tassa smaltimento rifiuti anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi;
4) Cartella di pagamento n. 27550, asseritamente notificata il 08/03/2023, di importo complessivo pari ad
Euro 765,72 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tari - Tares anno 2016 più sanzioni e altri oneri e interessi;
5) Cartella di pagamento n. 27551, asseritamente notificata il 08/03/2023, di importo complessivo pari ad
Euro 1.296,40 - Ente Impositore: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA - Ufficio Tributi, per omesso pagamento di somme presuntivamente dovute a titolo di Tari - Tares anno 2014 e 2015 più sanzioni e altri oneri e interessi;
Eccepiva
la carenza di legittimazione dell'odierno opponente, Sig. Ricorrente_1, in relazione ai debiti tributari del defunto padre, Sig. Nominativo_2 , i cui atti presupposti non sono mai stati notificati all'odierno ricorrente.
Evidenziava che il Sig. Ricorrente_1, chiamato all'eredità del defunto padre, Sig. Nominativo_2, deceduto in data 16 aprile 2017, aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, come da Atto notarile del 09.08.2017 repertorio n. 6277 – raccolta n. 3834, Notaio Nominativo_3, registrato a Locri il 24.08.2017 al n. 2646 serie 1T,(v. doc. 3) e come da verbale di inventario del 08/11/2017, repertorio n. 6520 – raccolta n. 3994, Notaio Nominativo_3, registrato a Locri il 20.11.2017 al n. 3654 serie 1T.(v. doc. 4).
L'accettazione con beneficio d'inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede. Ciò significa che l'erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario ossia dell'elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l'accettazione con beneficio
è di tre mesi dal decesso del defunto per l'erede che sia in possesso dei beni ereditari.
l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Infatti per quanto attiene la cartella di pagamento di cui al punto 1) in narrativa (cartella n. 59174) anche laddove si avesse all'esito del presente giudizio ritenere essa validamente notificata il 16/05/2019 si evidenzia che la Tassa canone acqua anno 2006 si è prescritta già il 31 dicembre 2011.
Quanto poi alla cartella di pagamento di cui al punto 2) in narrativa (cartella di pagamento n. 59175) asseritamente notificata il 16/05/2019 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2008 si è prescritta il
31/12/2013 più sanzioni e altri oneri e interessi;
Nello stesso senso anche per la cartella di pagamento di cui al punto 3) in narrativa (cartella di pagamento n. 59176) asseritamente notificata il 16/05/2019, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti anno 2006 si è prescritta il 31/12/2011 più sanzioni e altri oneri e interessi;
Per le cartelle di pagamento di cui ai punti 4) e 5) in narrativa (cartelle di pagamento n.27550 e n. 27551) asseritamente notificate il 08/03/2023, la Tari – Tares anni 2014, 2015 e 2016 risultano essersi prescritte, rispettivamente, il 31/12/2019, il 31/12/2020 ed il 31/12/2021 più sanzioni e altri oneri e interessi
Si costituiva l'ente impositore Comune di Marina di Gioiosa Jonica che
Con riferimento al la cartella di pagamento n. 59174 relativa al canone idrico per l'anno 2006, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che le controversie in materia di canone idrico sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all'ICI 2008 (prot. n. 11226 del 2/9/2013) ed alla TASI
2006 (prot. n. 15055 del 13/11/2012) - dalle relate di notifica prodotte risulta che le notifiche si sono regolarmente perfezionate, rispettivamente, in data 5/11/2013 (a mezzo raccomandata A/R 147573094849)
e 15/12/2012 (a mezzo raccomandata A/R 142636857076), senza che tali atti venissero mai impugnati, con conseguente consolidamento dei medesimi.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione SOGET che preliminarmente evidenziava che il pignoramento veniva ridotto (come da estratto che si allega), ma non veniva del tutto annullato, poiché permangono a carico del ricorrente due ingiunzioni:
1. L'ingiunzione n. 0027550 3 pratica n. 90020210019156410 3 TARI 2016
2. L'ingiunzione n. 0027551 3 pratica n. 900202100192887822 3 TARI 2014 3 2015
In relazione alla TARI risulta che il ricorrente abita nello stesso indirizzo del proprio de cuius e pertanto, la
TARI è DOVUTA.
In relazione alla eccezione di omessa notifica degli atti impositivi ha evidenziato che per la pratica n.
90020210019156410 3 TARI 2016 veniva notificata in data 17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE
DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0202864; successivamente al ricorrente in data
08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027550; al ricorrente in data 11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 312455 e in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
- Al de cuius, per la pratica n. pratica n. 900202100192887822 3 TARI 2014 3 2015 veniva notificata in data
17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0204167; successivamente al ricorrente in data 08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027551; ancora al ricorrente in data 11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 314423 ed in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
Alla luce di quanto sopra chiedeva la cessata materia del contendere per le tutte le pratiche contemplate nel pignoramento opposto ad eccezione delle nn. 90020210019156410 e 900202100192887822 e - rigettare il ricorso avversario perché privo di fondamento giuridico con riferimento alle pratiche nn.
90020210019156410 e 900202100192887822
Con successiva Memoria SOGET ribadiva che per le pratiche nn. 90020210019156410 – TARI 2016 e
900202100192887822 – TARI 2014 – 2015 l'attività di riscossione prosegue atteso che risulta che il ricorrente abitava come tutt'ora, già dal lontano 1995 nello stesso indirizzo di residenza del proprio de cuius (v. visura storica di residenza) che coincide con quello ove è ubicato l'immobile oggetto di accertamento TARI sito in Marina di Gioiosa Jonica, Indirizzo_1,
Alla luce del fatto che il presupposto impositivo della TASI e della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
Aggiungeva che per la correttezza dell'iter notificatorio degli atti impostivi notificati al de cuius per la pratiche sopra emarginate, la pec inviata dal COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA alla SO.G.E.T. con la quale veniva comunicata l'avvenuta affissione presso l'albo pretorio delle ingiunzioni fiscali nn. 0202864 e
0204167.( V. elenco pag. 6).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
la riduzione operata in base alla decurtazione dei suddetti titoli ammonterebbe a complessivi € 1.603,09 sul maggiore avere di euro 3.754,66 (v. doc. 1) in relazione alle seguenti due ingiunzioni:
Ingiunzione di pagamento n. 27550 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019156410 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2016 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 778, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
Ingiunzione di pagamento n. 27551 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019287822 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2014- 2015 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 1.319, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
Evidenziava che la norma citata da controparte non parla affatto di TARI o TARES ma bensì di “TASI” (tributo per i servizi indivisibili) che è la componente della IUC (imposta unica comunale) che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune (esempio: viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico) che è cosa ben diversa da TARI e TARES e dunque non applicabile ai residui presunti crediti azionati con le due ingiunzioni de quibus.
Quanto alla notifica delle suddette due ingiunzioni si evidenzia che appare oltremodo improbabile che le stesse siano state validamente notificate al de cuius dovendosi respingere in toto quanto affermato dall'esattore, secondo cui:
“per la pratica n. 90020210019156410 - TARI 2016 veniva notificata in data 17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0202864 “;
“per la pratica n. pratica n. 900202100192887822 - TARI 2014 - 2015 veniva notificata in data 17.03.2022 presso l'albo pretorio del COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, l'ingiunzione n. 0204167; (v. controdeduzioni SO.GE.T. pag. 3)
essendo il Sig. Sig. Nominativo_2, deceduto in data 16 aprile 2017.
***
Deve, innanzitutto, atteso l'intervenuto sgravio, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione ai carichi portati dai seguenti atti:
Ingiunzione di pagamento n. 59173 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N.
900.2015.0036757574 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo di Tassa quota fissa acque di rifiuto e depurazione acque anno
2014 più sanzioni e altri oneri e interessi ( v. doc. 1, pag. 3) (su di essa il difetto di giurisdizione sarebbe stato evidente)
Ingiunzione di pagamento n. 59174 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N. 900.2015.0064249990 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo di Tassa canone acqua anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi ( v. doc. 1, pag. 3);
Ingiunzione di pagamento n. 59175 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N.
900.2015.0064318330 - Avviso di intimazione n. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.
I.) anno 2008 più sanzioni e altri oneri e interessi ( v. doc. 1, pag. 3);
Ingiunzione di pagamento n. 59176 del 06/05/2019 suppostamente notificata il 16/05/2019 - Pratica N.
900.2015.0065344259 - Avviso di intimazione n. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo Tassa smaltimento rifiuti anno 2006 più sanzioni e altri oneri e interessi
( v. doc. 1, pagg. 3 e 4 );
Il giudizio riguarda, pertanto, soltanto i carichi partati da
Ingiunzione di pagamento n. 27550 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019156410 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2016 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 778, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
Ingiunzione di pagamento n. 27551 del 07/03/2023 suppostamente notificata il 08/03/2023 - Pratica N.
900.2021.0019287822 - Avviso di intimazione N. 716823 del 2023 presuntivamente notificato il 18/12/2023 avente ad oggetto omesso pagamento di somme dovute a titolo TARI-TARES 2014- 2015 più sanzioni e altri oneri e interessi per un ammontare complessivo pari ad € 1.319, 00 ( v. doc. 1, pag. 4);
In relazione a detti tributi (TARI TARES 2014-2015 -2016) il ricorso è infondato.
Parte resistente ha infatti, come visto, documentato di aver notificato direttamente al ricorrente dei solleciti e intimazioni precedenti a quelle impugnate e segnatamente al ricorrente in data 08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027550; al ricorrente in data 11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 312455 e in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
al ricorrente in data 08.03.2023, a mezzo pec l'ingiunzione fiscale n. 0027551; ancora al ricorrente in data
11.06.2023, il sollecito di pagamento n. 314423 ed in data 18.12.2023 l'intimazione di pagamento n. 716823
Il ricorrente avrebbe dovuto, quindi, sollevare tutte le eccezioni relative alla sia asserita carenza di legittimazione come erede che aveva accettato con beneficio di inventario o in relazione alla tipologia di tributo richiesto, impugnando tempestivamente detti atti.
Non averlo fatto preclude di poter sollevare le doglianze ora.
Ad ogni modo non può non rilevarsi:
in relazione al tributo richiesto che la disponibilità del bene per cui l'imposta viene richiesta è elemento sufficiente ad integrare la legittimazione passiva (non potendo condividersi le considerazioni svolte dal ricorrente in memoria)
In relazione alla accettazione con beneficio di inventario, l'importo, invero minimo, dell'imposta, ed il fatto che il ricorrente non abbia documentato che il patrimonio non fosse capiente a pagare il debito richiesto, renderebbero comunque la doglianza non dirimente.
Le spese, attesa la sostanziale soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione agli sgravi effettuati.
Rigetta il ricorso nel resto.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.