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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
BR OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9711/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
AL NE (C.F. ) del Foro di C.F._2
Milano;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona dei rispettivi
[...] legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12 CP_1 resistente
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12 CP_1 resistente
OGGETTO: impugnazione del decreto di revoca della cittadinanza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione effettuata dal TAR Lazio con sentenza del 28.11.2023,
n. 1087 che ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stato chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso in data 8.6.2023, notificato il 18.6.2023 con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca dell'originario decreto di concessione della cittadinanza italiana emanato in data 28.6.2012 ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91. In particolare, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato e ha chiesto di disporre il suo annullamento per omessa e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n.241/1990, per difetto di motivazione e vizio di istruttoria, per illegittimità dell'atto impugnato per violazione o falsa applicazione di legge e per mancato rispetto dei canoni di adeguatezza e di proporzionalità.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Invero, dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta che il ricorrente è stato condannato in via definitiva alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 270-bis comma 2 c.p. Il provvedimento di revoca è stato disposto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 91/1992, secondo cui “la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'Interno”. Orbene, tra i reati di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 4 c.p.p. rientra certamente quello previsto dall'art. 270 bis comma 2 c.p., per il quale il ricorrente ha riportato condanna passata in giudicato.
Si osserva, infatti, che l'art. 270 bis c.p., recante il titolo “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”, al I comma punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazione che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” con la reclusione da sette a quindici anni. Al comma II punisce chiunque partecipa alle suddette associazioni con la reclusione da cinque a dieci anni.
Il delitto di cui all'art. 270 bis comma 2 c.p. rientra, come detto, tra quelli previsti dall'art. 407 comma 2) lett. a n. 4) c.p.p. in quanto commesso con finalità di terrorismo o eversione per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore a cinque anni di reclusione nel minimo e a dieci anni nel massimo.
Risultano integrati, dunque, i presupposti previsti dall'art. 10 bis della legge n. 91/1992 senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all'amministrazione, come si evince dal medesimo disposto normativo che statuisce che la cittadinanza “è revocata”, diversamente da quanto indicato nell'art. 9 della medesima legge che
2 prevede la mera “possibilità” di concessione della cittadinanza riconoscendo all'amministrazione potere discrezionale.
Anche il TAR Lazio, nella sentenza con cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ha affermato che trattasi di atto vincolato ex lege che non comporta alcun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Parte ricorrente soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore dei resistenti, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dalle resistenti, che si liquidano nel complessivo importo di euro 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice
BR OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
BR OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9711/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
AL NE (C.F. ) del Foro di C.F._2
Milano;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona dei rispettivi
[...] legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12 CP_1 resistente
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12 CP_1 resistente
OGGETTO: impugnazione del decreto di revoca della cittadinanza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione effettuata dal TAR Lazio con sentenza del 28.11.2023,
n. 1087 che ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stato chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso in data 8.6.2023, notificato il 18.6.2023 con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca dell'originario decreto di concessione della cittadinanza italiana emanato in data 28.6.2012 ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91. In particolare, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato e ha chiesto di disporre il suo annullamento per omessa e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n.241/1990, per difetto di motivazione e vizio di istruttoria, per illegittimità dell'atto impugnato per violazione o falsa applicazione di legge e per mancato rispetto dei canoni di adeguatezza e di proporzionalità.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Invero, dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta che il ricorrente è stato condannato in via definitiva alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 270-bis comma 2 c.p. Il provvedimento di revoca è stato disposto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 91/1992, secondo cui “la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'Interno”. Orbene, tra i reati di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 4 c.p.p. rientra certamente quello previsto dall'art. 270 bis comma 2 c.p., per il quale il ricorrente ha riportato condanna passata in giudicato.
Si osserva, infatti, che l'art. 270 bis c.p., recante il titolo “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”, al I comma punisce “chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazione che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” con la reclusione da sette a quindici anni. Al comma II punisce chiunque partecipa alle suddette associazioni con la reclusione da cinque a dieci anni.
Il delitto di cui all'art. 270 bis comma 2 c.p. rientra, come detto, tra quelli previsti dall'art. 407 comma 2) lett. a n. 4) c.p.p. in quanto commesso con finalità di terrorismo o eversione per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore a cinque anni di reclusione nel minimo e a dieci anni nel massimo.
Risultano integrati, dunque, i presupposti previsti dall'art. 10 bis della legge n. 91/1992 senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all'amministrazione, come si evince dal medesimo disposto normativo che statuisce che la cittadinanza “è revocata”, diversamente da quanto indicato nell'art. 9 della medesima legge che
2 prevede la mera “possibilità” di concessione della cittadinanza riconoscendo all'amministrazione potere discrezionale.
Anche il TAR Lazio, nella sentenza con cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ha affermato che trattasi di atto vincolato ex lege che non comporta alcun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Parte ricorrente soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore dei resistenti, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute dalle resistenti, che si liquidano nel complessivo importo di euro 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice
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