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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2495/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11416/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
32 e pubblicata il 19/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505R804479 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti e insistono nelle rispettive richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Attraverso la presunzione di distribuzione occulto dell'utile, l'Ufficio suppone che il contribuente, socio al
48,50 % della S.M.A.T. Srl sia il reale beneficiario pro quota della presunta evasione della Società, asseritamente destinataria di un PVC.
Dalla lettura dell'avviso intestato alla Società risulta che la Società non ha presentato la dichiarazione dei redditi ed in sede di verifica ha consegnato le fatture attive e quelle passive per l'anno di imposta.
L'Ufficio avrebbe quindi rideterminato il reddito della Società in maniera induttiva, calcolando i ricavi in
€ 725.898,00 ed i costi in € 138.338,00, con un reddito di ben € 587.560,00.
Conseguentemente, l'Ufficio presume che la asserita evasione della Società sia stata appannaggio dei soci secondo le rispettive quote di partecipazione.
Il Sig. Resistente_1 ha presentato istanza di accertamento con adesione, presentando memoria illustrativa e copiosissima documentazione della Società, ovvero tutte le fatture passive per € 282.582,24 ai fini delle imposte sui redditi ed Iva per € 51.546,80 e tutti i costi dei dipendenti della S.M.A.T. Srl per l'anno 2015, per complessivi € 245.000,00.
L'Ufficio, esaminata la documentazione, la considerava valida in parte e formulava una proposta di abbattimento del reddito della Società e quindi del reddito del socio, che veniva rifiutata dal ricorrente, perché una parte dei costi non erano stati presi in considerazione ed anche perché egli non aveva percepito alcun utile in nero.
Quindi, il contraddittorio si concludeva negativamente.
L'avviso di accertamento veniva quindi impugnato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado per sentirne dichiarare l'illegittimità.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso avverso.
Inoltre, l'Ufficio depositava documenti atti a dimostrare, nella sua ottica, la notifica dell'accertamento in capo alla Società.
Il contribuente replicava con memoria illustrativa, in relazione ai motivi 1,2, 3 e 5 del ricorso, in particolare contestando la notifica dell'accertamento in capo alla Società, erroneamente effettuata con il rito degli irreperibili, e replicando anche nel merito.
Il Giudice di primo grado, ritenendo espressamente assorbiti tutti gli altri motivi, ha accolto il motivo sulla mancata/errata notifica dell'accertamento
Avverso siffatta pronuncia, propone appello l'Ufficio, sostenendo la legittimità del proprio operato sulla base della regolare notificazione dell'avviso di accertamento impugnato e, comunque, della sua irrilevanza ai fini dell'accertamento del singolo socio
Resisteva in giudizio il contribuente con controdeduzioni.
All'udienza del 17 novembre 2025 la Corte si riservava per la decisione. La riserva è stata sciolta in data 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello opposte dall'appellato sono prive di pregio. La modifica in corso di causa delle argomentazioni a sostegno della domanda non costituisce mutatio libelli, né tantomeno sul capo specifico della sentenza si è formato giudicato per mancata impugnazione dello specifico capo della sentenza.
Nel merito, invece, la questione merita maggiore attenzione. Innanzitutto, sulla questione della presunzione di distribuzione dell'utile occulta in caso di società di capitali a ristretta base societaria questa Corte si è già espressa in passato (Sentenza_RG_001989_2022_UD_10032025.rtf).
Nonostante ciò, la fattispecie all'attenzione del Collegio riguarda un'altra e più sottile circostanza, ovvero il ruolo dell'avviso di accertamento notificato alla società rispetto all'utilizzo della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai fini dell'accertamento del reddito del socio.
In linea generale, infatti, occorre necessariamente ribadire che l'accertamento in capo al socio deriva logicamente dall'esistenza di un utile “in nero” accertato in capo alla società, sicché l'invalidità o infondatezza dell'avviso a monte riverbera i propri effetti sull'accertamento a valle del socio. Ne consegue, dunque, che l'infondatezza/invalidità dell'avviso di accertamento notificato alla società comporta l'infondatezza dell'avviso a valle notificato al socio.
Alla luce di ciò, l'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado per aver dichiarato l'illegittimità dell'avviso impugnato in ragione della mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento alla società.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'avviso destinato alla società costituisse antecedente logico necessario e, quindi, in mancanza di piena e non contraddittoria prova della sua notifica, andava dichiarata l'illegittimità dell'avviso impugnato dal socio.
La giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. civ., sent. 25449/2024) ha al riguardo disposto che “è stato ripetutamente affermato che, al fine di escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non basta che il socio alleghi genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, dovendo egli contestare l'effettivo conseguimento di tali utili da parte dell'ente collettivo, ove non sia in grado di dimostrare la loro mancata ripartizione (cfr. Cass. n. 39285/2021, Cass. n. 16913/2020, Cass. n.
33976/2019)”, in tal modo delimitando il perimetro applicativo della prova contraria di cui è onerato alla necessaria dimostrazione della sua estraneità alla società o alla mancata ripartizione. Il contribuente, di contro, non può limitarsi a mere asserzioni relative all'inesistenza dell'avviso di accertamento notificato nei confronti della società.
La Cass. civ., sent. 16467/2025 ha rilevato che: “Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976).
Ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti dei soci per distribuzione di utili extra-contabili in società ristretta base partecipativa, dunque, non è necessario che l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo (per mancata impugnazione nei termini, ovvero per rigetto del relativo ricorso), ma è sufficiente che esso sia emesso dall'Ufficio.
Orbene, alla luce della giurisprudenza soprarichiamata : 1) non vi è dubbio che la notifica, rectius l'esistenza dell'avviso di accertamento nei confronti della Società costituisca un mero presupposto logico e non giuridico della pretesa dell'Amministrazione. Ragionando così, non si contraddice la giurisprudenza di legittimità soprarichiamata;
2) ciò posto, la questione riguarda la prova dei fatti noti necessari ai fini dell'applicazione della predetta presunzione. Ovvero, l'Ufficio oltre alla ristretta base societaria deve provare l'esistenza della pretesa nei confronti della Società attraverso la dimostrazione dell'avviso di accertamento;
3) Pertanto,
l'Ufficio deve dimostrare non precisamente la corretta notificazione (altrimenti si ricadrebbe nell'altra ipotesi: la notifica dell'avviso alla società come presupposto giuridico) bensì l'esistenza dell'avviso e di averlo notificato, senza che il sindacato si riversi sulla validità della notifica;
4)ed infatti, la giurisprudenza di legittimità soprarichiamata esclude, ai fini dell'esercizio della prova contraria da parte del contribuente, solo un richiamo generico all'inesistenza dell'avviso della società, ma non esclude, invece, la puntuale e precisa dimostrazione che il suddetto avviso non sia mai stato notificato.
Il contribuente dimostra invero puntualmente che la procedura utilizzata dall'Ufficio non è stata idonea a provare compiutamente la regolarità della notifica dell'avviso notificato alla società, atteso che è stata utilizzata la disciplina dell'irreperibilità assoluta del destinatario – il legale rappresentante – senza preventiva notifica alla sede della società.
D'altra parte, ancora, il nesso di dipendenza tra i due avvisi e, poi, tra i due processi, è stato sottolineato anche dalla Cassazione (Cass. civ., sent. 21516/205), per cui “L'accertamento nei confronti del socio, quindi,
è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso. […] Mette conto rilevare, in ultimo, che sebbene la giurisprudenza di questa Corte ritenga che tra la società di capitali e il socio che ricevano, la prima, un avviso di accertamento di maggiori utili extrabilancio conseguiti e, il secondo, un avviso di ricevimento di maggiori utili a lui distribuiti pro quota, non ricorra un caso di litisconsorzio necessario, si ammette tuttavia un rapporto di dipendenza tra le sorti dell'avviso di accertamento a carico della società e quello emesso a carico del socio, con la conseguenza che il giudicato nei confronti della società (o comunque l'irrevocabilità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società) non può non spiegare effetti riflessi nei confronti del socio (con riferimento agli effetti riflessi sul socio del giudicato nei confronti della società e alla necessità di coordinamento, tramite la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio avviato dal socio e quello avviato dalla società, cfr. Cass., 15 marzo 2022, n. 8480, in motivazione;
Cass.,
26 gennaio 2021, n. 1574) e che, tuttavia, secondo questa Corte "Il giudicato interno si forma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso" (Cass., 30 giugno 2022, n. 20951; Cass.,
17 settembre 2008, n. 23747; Cass., 23 agosto 2007, n. 17935), con la conseguenza che la violazione del giudicato interno si verifica quando la sentenza si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e che tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. 17 luglio 2002, n. 10386; Cass, 28 giugno
2010, n. 15411).
Posto quanto ricostruito supra, è possibile dichiarare l'infondatezza dell'avviso e quindi rigettare l'appello ribadendo che, pur a fronte dell'autonomia dei due avvisi e pretese, l'Ufficio è onerato di dimostrare l'esistenza della pretesa nei confronti della Società per potersi giovare della presunzione di ripartizione di utili in nero.
In assenza di ciò, la pretesa è sprovvista di adeguato supporto probatorio.
Esistono tuttavia oggettive ragioni per complensare le spese di lite vista la peculiare complessità della questione
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva in data 23 gennaio 2026, rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2495/2023 depositato il 10/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11416/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
32 e pubblicata il 19/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505R804479 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti e insistono nelle rispettive richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Attraverso la presunzione di distribuzione occulto dell'utile, l'Ufficio suppone che il contribuente, socio al
48,50 % della S.M.A.T. Srl sia il reale beneficiario pro quota della presunta evasione della Società, asseritamente destinataria di un PVC.
Dalla lettura dell'avviso intestato alla Società risulta che la Società non ha presentato la dichiarazione dei redditi ed in sede di verifica ha consegnato le fatture attive e quelle passive per l'anno di imposta.
L'Ufficio avrebbe quindi rideterminato il reddito della Società in maniera induttiva, calcolando i ricavi in
€ 725.898,00 ed i costi in € 138.338,00, con un reddito di ben € 587.560,00.
Conseguentemente, l'Ufficio presume che la asserita evasione della Società sia stata appannaggio dei soci secondo le rispettive quote di partecipazione.
Il Sig. Resistente_1 ha presentato istanza di accertamento con adesione, presentando memoria illustrativa e copiosissima documentazione della Società, ovvero tutte le fatture passive per € 282.582,24 ai fini delle imposte sui redditi ed Iva per € 51.546,80 e tutti i costi dei dipendenti della S.M.A.T. Srl per l'anno 2015, per complessivi € 245.000,00.
L'Ufficio, esaminata la documentazione, la considerava valida in parte e formulava una proposta di abbattimento del reddito della Società e quindi del reddito del socio, che veniva rifiutata dal ricorrente, perché una parte dei costi non erano stati presi in considerazione ed anche perché egli non aveva percepito alcun utile in nero.
Quindi, il contraddittorio si concludeva negativamente.
L'avviso di accertamento veniva quindi impugnato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado per sentirne dichiarare l'illegittimità.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso avverso.
Inoltre, l'Ufficio depositava documenti atti a dimostrare, nella sua ottica, la notifica dell'accertamento in capo alla Società.
Il contribuente replicava con memoria illustrativa, in relazione ai motivi 1,2, 3 e 5 del ricorso, in particolare contestando la notifica dell'accertamento in capo alla Società, erroneamente effettuata con il rito degli irreperibili, e replicando anche nel merito.
Il Giudice di primo grado, ritenendo espressamente assorbiti tutti gli altri motivi, ha accolto il motivo sulla mancata/errata notifica dell'accertamento
Avverso siffatta pronuncia, propone appello l'Ufficio, sostenendo la legittimità del proprio operato sulla base della regolare notificazione dell'avviso di accertamento impugnato e, comunque, della sua irrilevanza ai fini dell'accertamento del singolo socio
Resisteva in giudizio il contribuente con controdeduzioni.
All'udienza del 17 novembre 2025 la Corte si riservava per la decisione. La riserva è stata sciolta in data 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello opposte dall'appellato sono prive di pregio. La modifica in corso di causa delle argomentazioni a sostegno della domanda non costituisce mutatio libelli, né tantomeno sul capo specifico della sentenza si è formato giudicato per mancata impugnazione dello specifico capo della sentenza.
Nel merito, invece, la questione merita maggiore attenzione. Innanzitutto, sulla questione della presunzione di distribuzione dell'utile occulta in caso di società di capitali a ristretta base societaria questa Corte si è già espressa in passato (Sentenza_RG_001989_2022_UD_10032025.rtf).
Nonostante ciò, la fattispecie all'attenzione del Collegio riguarda un'altra e più sottile circostanza, ovvero il ruolo dell'avviso di accertamento notificato alla società rispetto all'utilizzo della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai fini dell'accertamento del reddito del socio.
In linea generale, infatti, occorre necessariamente ribadire che l'accertamento in capo al socio deriva logicamente dall'esistenza di un utile “in nero” accertato in capo alla società, sicché l'invalidità o infondatezza dell'avviso a monte riverbera i propri effetti sull'accertamento a valle del socio. Ne consegue, dunque, che l'infondatezza/invalidità dell'avviso di accertamento notificato alla società comporta l'infondatezza dell'avviso a valle notificato al socio.
Alla luce di ciò, l'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado per aver dichiarato l'illegittimità dell'avviso impugnato in ragione della mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento alla società.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'avviso destinato alla società costituisse antecedente logico necessario e, quindi, in mancanza di piena e non contraddittoria prova della sua notifica, andava dichiarata l'illegittimità dell'avviso impugnato dal socio.
La giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. civ., sent. 25449/2024) ha al riguardo disposto che “è stato ripetutamente affermato che, al fine di escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non basta che il socio alleghi genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, dovendo egli contestare l'effettivo conseguimento di tali utili da parte dell'ente collettivo, ove non sia in grado di dimostrare la loro mancata ripartizione (cfr. Cass. n. 39285/2021, Cass. n. 16913/2020, Cass. n.
33976/2019)”, in tal modo delimitando il perimetro applicativo della prova contraria di cui è onerato alla necessaria dimostrazione della sua estraneità alla società o alla mancata ripartizione. Il contribuente, di contro, non può limitarsi a mere asserzioni relative all'inesistenza dell'avviso di accertamento notificato nei confronti della società.
La Cass. civ., sent. 16467/2025 ha rilevato che: “Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976).
Ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti dei soci per distribuzione di utili extra-contabili in società ristretta base partecipativa, dunque, non è necessario che l'avviso di accertamento presupposto emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo (per mancata impugnazione nei termini, ovvero per rigetto del relativo ricorso), ma è sufficiente che esso sia emesso dall'Ufficio.
Orbene, alla luce della giurisprudenza soprarichiamata : 1) non vi è dubbio che la notifica, rectius l'esistenza dell'avviso di accertamento nei confronti della Società costituisca un mero presupposto logico e non giuridico della pretesa dell'Amministrazione. Ragionando così, non si contraddice la giurisprudenza di legittimità soprarichiamata;
2) ciò posto, la questione riguarda la prova dei fatti noti necessari ai fini dell'applicazione della predetta presunzione. Ovvero, l'Ufficio oltre alla ristretta base societaria deve provare l'esistenza della pretesa nei confronti della Società attraverso la dimostrazione dell'avviso di accertamento;
3) Pertanto,
l'Ufficio deve dimostrare non precisamente la corretta notificazione (altrimenti si ricadrebbe nell'altra ipotesi: la notifica dell'avviso alla società come presupposto giuridico) bensì l'esistenza dell'avviso e di averlo notificato, senza che il sindacato si riversi sulla validità della notifica;
4)ed infatti, la giurisprudenza di legittimità soprarichiamata esclude, ai fini dell'esercizio della prova contraria da parte del contribuente, solo un richiamo generico all'inesistenza dell'avviso della società, ma non esclude, invece, la puntuale e precisa dimostrazione che il suddetto avviso non sia mai stato notificato.
Il contribuente dimostra invero puntualmente che la procedura utilizzata dall'Ufficio non è stata idonea a provare compiutamente la regolarità della notifica dell'avviso notificato alla società, atteso che è stata utilizzata la disciplina dell'irreperibilità assoluta del destinatario – il legale rappresentante – senza preventiva notifica alla sede della società.
D'altra parte, ancora, il nesso di dipendenza tra i due avvisi e, poi, tra i due processi, è stato sottolineato anche dalla Cassazione (Cass. civ., sent. 21516/205), per cui “L'accertamento nei confronti del socio, quindi,
è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso. […] Mette conto rilevare, in ultimo, che sebbene la giurisprudenza di questa Corte ritenga che tra la società di capitali e il socio che ricevano, la prima, un avviso di accertamento di maggiori utili extrabilancio conseguiti e, il secondo, un avviso di ricevimento di maggiori utili a lui distribuiti pro quota, non ricorra un caso di litisconsorzio necessario, si ammette tuttavia un rapporto di dipendenza tra le sorti dell'avviso di accertamento a carico della società e quello emesso a carico del socio, con la conseguenza che il giudicato nei confronti della società (o comunque l'irrevocabilità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società) non può non spiegare effetti riflessi nei confronti del socio (con riferimento agli effetti riflessi sul socio del giudicato nei confronti della società e alla necessità di coordinamento, tramite la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio avviato dal socio e quello avviato dalla società, cfr. Cass., 15 marzo 2022, n. 8480, in motivazione;
Cass.,
26 gennaio 2021, n. 1574) e che, tuttavia, secondo questa Corte "Il giudicato interno si forma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso" (Cass., 30 giugno 2022, n. 20951; Cass.,
17 settembre 2008, n. 23747; Cass., 23 agosto 2007, n. 17935), con la conseguenza che la violazione del giudicato interno si verifica quando la sentenza si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e che tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. 17 luglio 2002, n. 10386; Cass, 28 giugno
2010, n. 15411).
Posto quanto ricostruito supra, è possibile dichiarare l'infondatezza dell'avviso e quindi rigettare l'appello ribadendo che, pur a fronte dell'autonomia dei due avvisi e pretese, l'Ufficio è onerato di dimostrare l'esistenza della pretesa nei confronti della Società per potersi giovare della presunzione di ripartizione di utili in nero.
In assenza di ciò, la pretesa è sprovvista di adeguato supporto probatorio.
Esistono tuttavia oggettive ragioni per complensare le spese di lite vista la peculiare complessità della questione
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva in data 23 gennaio 2026, rigetta l'appello e compensa le spese del grado.