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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2051/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1 GOSTOLI APPELLANTE contro
, il Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATO
Avverso la sentenza a verbale 1519 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: chiede alla S.V. Ill.ma Corte di Appello di Bologna, giudice designato, previa fissazione udienza di discussione, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e disattesa ogni diversa deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata come di seguito, in via principale l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 21/2022 e di ogni atto presupposto compreso verbale di accertamento e/o successivo, perché illegittimi per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di cui sopra, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 21/2022 e di ogni atto presupposto compreso verbale di accertamento e/o successivo, per mancanza di prove sufficienti circa una eventuale responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 23, comma 12, della Legge 24.11.1981 n. 689; pagina 1 di 6 in via ulteriormente subordinata nella denegata ed ancor denegata ipotesi di mancato accoglimento di cui sopra, la condanna al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale stabilito per la violazione accertata con le riduzioni ed i benefici di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche di primo grado”. Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad Euro 10.000,00 In via istruttoria Si chiede Volersi disporre Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di verificare l'origine di habitat o la riproduzione artificiale degli esemplari sequestrati ai danni del Sig. Parte_1 dal Corpo Forestale di Ancona. Si chiede Volersi disporre CTU tecnica al fine di accertare il valore economico delle piante dissequestrate e non restituite al Sig. . Parte_1 Si chiede Volersi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1) “il Sig. ha solo acquistato piante grasse?”; Parte_1
2) “il Sig. lavora presso supermercato Conad?”; Parte_1
3) “il Sig. vive del proprio lavoro presso supermercato Conad?”; Parte_1
L'appellato ha concluso come per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, e quindi come segue: Voglia la Corte d'Appello, previa declaratoria di inammissibilità ovvero reiezione dell'istanza di sospensione, dichiarare l'inammissibilità, per i motivi illustrati, di tutte le avversarie istanze istruttorie, dichiarare altresì l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero rigettare il ricorso ex adverso proposto e le domande tutte ivi formulate, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Spese competenze ed onorari rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bologna in data 24 luglio 2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 21/2022 notificata il 24 giugno 2022, con cui il della gli aveva ingiunto di pagare a titolo di Controparte_1 CP_1 sanzione la somma di Euro 10.012,91 per la violazione dell'art. 2, comma 1, DM 8 gennaio 2002, per avere esposto a fini di vendita piante della famiglia delle cactacee incluse negli allegati A e B del Reg. 338/1997, senza essere in possesso del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'art. 1 del DM 8 gennaio 2002.
L'opponente premetteva che gli accertamenti erano iniziati nel mese di ottobre 2020; che egli aveva in precedenza impugnato il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo n. 31268 del 11 marzo 2021 dei Carabinieri Forestale Marche Gruppo di Ancona, avanti ai Carabinieri Forestale CP_1
per competenza territoriale, essendo i fatti contestati avvenuti nella Regione
[...] CP_1
che il Emilia-Romagna aveva tuttavia confermato
[...] Controparte_1 il verbale e notificato l'ordinanza ingiunzione.
Concludeva chiedendo l'annullamento della ordinanza, previa sospensiva, sostenendo che:
1) il verbale era stato notificato il 29 aprile 2021 e quindi abbondantemente oltre al termine massimo di 90 gg previsto per legge tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione;
2) sia il verbale che l'ordinanza erano nulli per incompetenza dell'autorità ed assenza delle deleghe ed autorizzazioni a compiere indagini: il luogo in cui si trovavano le piante sequestrate rientra nella competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e ogni attività di indagine spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
inoltre, tutti gli atti sono stati compiuti in assenza di convalida del GIP- GUP. Le piante sono state illegittimamente asportate e spedite ai presunti Paesi di appartenenza con impossibilità di pagina 2 di 6 verificarne la natura, se di habitat o riprodotte.
3) L'applicazione della sanzione amministrativa viola l'art.50 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea che affermando il principio del “ne bis in idem”, in ambito penale, esclude anche la duplicazione di sanzioni (penali ed amministrative) per lo stesso fatto;
nel caso di specie le piante erano state sequestrate, anche se illegittimamente, e sottratte alla disponibilità del Sig. e tale sanzione deve ritenersi abbia già represso l'eventuale reato. Parte_1
4) Manca l'elemento oggettivo dell'illecito perché il Sig. deteneva piante della Parte_1 famiglia delle cactacee, ma non ha mai svolto attività commerciale;
le allegazioni al verbale non provano alcun uso commerciale, ma solo un contatto con un venditore di piante;
come collezionista il Sig. ha pubblicato foto di piante, ma non ha mai indicato un solo Parte_1 prezzo e non ha mai incassato soldi per vendita di piante;
5) Manca anche l'elemento soggettivo, perché il pur avendo una serra, non ha mai Parte_1 inteso praticare attività commerciale, per cui nemmeno ha le autorizzazioni.
Deduceva poi che nel corso delle operazioni erano state sottratte, tra le altre, otto piante estranee alle specie delle cactacee, e chiedeva che il loro valore venisse detratto dall'ammontare della sanzione applicata.
Si costituiva il ripercorrendo la normativa Controparte_1 internazionale (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciate da estinzione - C.I.T.E.S. DEL 1973), comunitaria (attualmente Reg.CE 338 del 1997) e nazionale (Legge 150 del 1992, integrata dal Decreto del ministro dell'Ambiente e della Tutela
[...]
8 gennaio 2002), che prevedono forme di tutela graduate, a seconda della gravità del rischio CP_3 di estinzione, e disciplinano a tal fine la istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, obbligatorio ex art.2 comma 1 lett.c del DM citato, per chiunque utilizza, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro, o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura…
Precisava che il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo a carico del era stato Parte_1 formato perché a seguito di indagini penali disposte dalla Procura di Ancona era emersa la attività del meglio definita come commerciale solo all'esito dell'esame forense del cellulare di altro Parte_1 indagato, tale avvenuto il 29 gennaio 2021, cosicchè la notifica del verbale era tempestiva. Per_1
Contestava la rilevanza, ai fini dell'accertamento di un illecito amministrativo, dei criteri di ripartizione della competenza penale, e la fondatezza della eccezione del “ne bis in idem”, sollevata con modalità totalmente generiche.
Ribadiva che i fatti accertati e i messaggi riscontrati dall'esame del cellulare dimostravano senza dubbio alcuno la intenzione di commerciare le piante.
In esito ad istruttoria documentale il Tribunale, con sentenza contestuale depositata il 17 luglio 2023 respingeva la opposizione, ritenendo infondate le ragioni dell'opponente; escludeva la tardività della contestazione, rispetto al momento in cui erano stati completati gli accertamenti, e riteneva che la documentazione prodotta provasse adeguatamente la detenzione delle piante esotiche a fini di vendita, in assenza del registro obbligatorio per legge.
Avverso la decisione ha proposto appello il con ricorso depositato il 22 dicembre 2023; si Parte_1 sono costituiti, a mezzo della Avvocatura dello Stato, il Controparte_2
e il , eccependo la
[...] Controparte_1 inammissibilità dei motivi di appello, ex art.342 cpc, e comunque la loro infondatezza nel merito.
La causa, senza ulteriore istruttoria, è stata discussa e decisa alla udienza del 12 settembre 2025, con pagina 3 di 6 lettura del dispositivo.
***
L'appello, che nei suoi motivi ricalca gli argomenti già esposti in primo grado, senza per vero investire di critica, in modo puntuale, la sentenza di primo grado, è probabilmente inammissibile, per contrasto all'art.342 cpc;
comunque l'appello è certamente infondato nel merito, in tutte le sue articolazioni, perché la condotta del integra l'illecito contestato, il procedimento previsto dal legislatore Parte_1 per la applicazione della sanzione è stato rispettato, e non vi è alcune duplicazione di sanzioni, per la sola allegata presenza, in parallelo, di un procedimento penale.
In primo luogo, risulta rispettato (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, qui appellante) il termine di 90 gg previsto dall'art.14 della legge 689 del 1981 per la contestazione della violazione, al trasgressore: il termine decorre invero dal momento in cui la violazione può dirsi accertata, in tutti i suoi elementi, e quindi può richiedere, in molti casi, verifiche ed approfondimenti per la definizione della condotta in concreto ascrivibile al trasgressore.
Nella fattispecie, se è vero che le prime perquisizioni ed i sequestri delle serre (eseguiti nell'ambito di una indagine penale) risalgono all'ottobre 2020, solo in seguito all'acquisizione delle schermate Instagram, e all'esame forense del cellulare del di cui si riferisce estesamente ed Parte_2 analiticamente nel verbale delle operazioni compiute in data 29 gennaio 2021 (prodotto dalla difesa appellata) è stato accertato che il svolgeva una intensa attività di procacciamento di affari Parte_1 per il e viceversa in alcune occasioni aveva trattato la vendita di proprie piante esotiche per Parte_2 clienti reperiti dal queste circostanze hanno provato definitivamente che la detenzione nelle Parte_2 serre e la esposizione in Instagram delle piante era finalizzata al commercio, e non al solo personale godimento. Dunque la contestazione della violazione effettuata notificando il verbale di accertamento il 29 aprile 2021 è tempestiva.
Passando a valutare in particolare la rilevanza del verbale delle operazioni compiute in data 29 gennaio 2021 sul piano sostanziale, probatorio, si osserva che la prova che il abbia tenuto la Parte_1 condotta illecita è inequivoca e si ravvisa in modo conclamato negli scambi di messaggi di cui dà conto analiticamente il verbale, documentando la molteplicità di contatti a scopo commerciale tra il e il in cui gli interessati indicavano tipologie di piante richieste e relativi prezzi, Parte_2 Parte_1 scambiandosi anche immagini fotografiche delle piante offerte in vendita.
A prescindere, quindi, dal fatto che le modalità della coltivazione (che aveva per oggetto molte decine di piante di specie esotiche e veniva praticata in due serre nascoste, di cui una presso un capannone artigianale) pare difficilmente compatibile con una attività amatoriale, e che il sospetto poteva dirsi confermato vista la esposizione delle piante in Instagram, accompagnata dalla dicitura “per richieste DM” (ossia messaggi diretti n.d.r.) si ribadisce che nei messaggi al il oltre ad Parte_2 Parte_1 interessarsi delle vendite del indica specificamente i prezzi di vendita di alcune delle proprie Parte_2 piante, il che prova la sicura destinazione delle piante del anche al commercio, e quindi Parte_1 l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo.
Le osservazioni sin qui svolte comportano il rigetto dei motivi 1, 4 e 5 della impugnazione. Quanto al motivo n.5 si aggiunge che non rileva, per escludere l'elemento soggettivo dell'illecito contestato, la circostanza che il svolgesse l'attività in difetto di tutte le ulteriori autorizzazioni Parte_1 amministrative necessarie, per la coltivazione e vendita di piante in genere;
in primo luogo sul piano logico la circostanza che l'attività commerciale non fosse autorizzata non esclude affatto che sia stata in concreto esercitata. Inoltre è evidente che nel momento in cui il ha offerto le proprie Parte_1 piante in cambio di un prezzo ha in concreto inteso svolgere attività commerciale, contrariamente a quanto sostiene la sua difesa. D'altro canto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 prevede che perché una violazione amministrativa sia integrata è richiesta ed è sufficiente la “coscienza e volontà” della pagina 4 di 6 condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, così stabilendo una presunzione di colpa a carico di colui che abbia materialmente commesso il fatto o tenuto la condotta vietata;
non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo e neppure della colpa in capo all'agente, sul quale grava, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.11777 del 2020, 11568 del 2025, tra le tante).
Del pari sono infondati i restanti motivi, nn.2) e 3): la condotta oggetto di contestazione in questa sede è esclusivamente la violazione dell'art. 2, comma 1, DM 8 gennaio 2002, per avere esposto a fini di vendita piante della famiglia delle cactacee incluse negli allegati A e B del Reg. 338/1997, senza essere in possesso del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'art. 1 del DM 8 gennaio 2002. Si tratta della violazione di un precetto che impone un adempimento formale, (volto ad agevolare i controlli, affinchè l'attività di commercio delle piante esotiche sia conforme alla normativa in materia), rilevante solo sul piano amministrativo, distinta ed autonoma rispetto alle condotte contestate in sede penale, che riguardano la attività positivamente svolta, di importazione, esportazione e commercio delle piante esotiche. Lo stesso opponente non ha invocato la situazione di pregiudizialità prevista dall'art. 24 comma 1 legge n. 689/81, ovvero che l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca antecedente logico necessario per l'accertamento del reato: ogni valutazione circa la esistenza di questo illecito deve quindi essere affidata esclusivamente alla competenza del giudice civile (Cass. 30319 del 2017). Ciò non esclude, peraltro, che il giudice civile possa avvalersi, nella formazione del proprio convincimento, anche delle cosiddette prove atipiche, e quindi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini e dei procedimenti svoltisi in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia Giudiziaria (principio acquisito e consolidato, vedi tra le altre Cass.27348 del 2022, 3689 del 2021, 8459 del 2020, 1593 del 2017), anche se va ribadito che l'illecito amministrativo, oggetto della presente causa, è stato positivamente e direttamente accertato dai Carabinieri forestali col verbale dell'11 marzo 2021, il che priva di rilievo anche la contestazione sul difetto di competenza della Procura che ha diretto le indagini penali.
Quanto detto già esclude che vi siano i presupposti per ritenere duplicata la sanzione, contravvenendo il principio del “ne bis in idem”.
D'altro canto secondo principi affermati dalla Corte di Strasburgo (caso A e B vs. Norvegia, Grande Camera della Corte EDU , 16.11.2016) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9076 del 2021, 33657 del 2020, 45829 del 2018, è possibile prevedere sanzioni sia amministrative che penali, in presenza di condotte contigue, quando il cumulo sanzionatorio sia giustificato dalla tutela di diversi beni, e non sia eccessivamente e sproporzionatamente afflittivo, circostanza che nella fattispecie certamente non ricorre, atteso che non consta e lo stesso appellante non allega, di essere stato attinto anche da condanna in sede penale.
Conclusivamente: la sentenza di primo grado va confermata, e l'appello respinto integralmente. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
-respinge l'appello e conferma la sentenza 1519 del 2023, emessa dal Tribunale di Bologna;
-condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 3.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 5 di 6 Bologna, 12 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2051/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1 GOSTOLI APPELLANTE contro
, il Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATO
Avverso la sentenza a verbale 1519 del 2023 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: chiede alla S.V. Ill.ma Corte di Appello di Bologna, giudice designato, previa fissazione udienza di discussione, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e disattesa ogni diversa deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata come di seguito, in via principale l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 21/2022 e di ogni atto presupposto compreso verbale di accertamento e/o successivo, perché illegittimi per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di cui sopra, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 21/2022 e di ogni atto presupposto compreso verbale di accertamento e/o successivo, per mancanza di prove sufficienti circa una eventuale responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 23, comma 12, della Legge 24.11.1981 n. 689; pagina 1 di 6 in via ulteriormente subordinata nella denegata ed ancor denegata ipotesi di mancato accoglimento di cui sopra, la condanna al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale stabilito per la violazione accertata con le riduzioni ed i benefici di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche di primo grado”. Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad Euro 10.000,00 In via istruttoria Si chiede Volersi disporre Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di verificare l'origine di habitat o la riproduzione artificiale degli esemplari sequestrati ai danni del Sig. Parte_1 dal Corpo Forestale di Ancona. Si chiede Volersi disporre CTU tecnica al fine di accertare il valore economico delle piante dissequestrate e non restituite al Sig. . Parte_1 Si chiede Volersi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1) “il Sig. ha solo acquistato piante grasse?”; Parte_1
2) “il Sig. lavora presso supermercato Conad?”; Parte_1
3) “il Sig. vive del proprio lavoro presso supermercato Conad?”; Parte_1
L'appellato ha concluso come per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, e quindi come segue: Voglia la Corte d'Appello, previa declaratoria di inammissibilità ovvero reiezione dell'istanza di sospensione, dichiarare l'inammissibilità, per i motivi illustrati, di tutte le avversarie istanze istruttorie, dichiarare altresì l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero rigettare il ricorso ex adverso proposto e le domande tutte ivi formulate, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Spese competenze ed onorari rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bologna in data 24 luglio 2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 21/2022 notificata il 24 giugno 2022, con cui il della gli aveva ingiunto di pagare a titolo di Controparte_1 CP_1 sanzione la somma di Euro 10.012,91 per la violazione dell'art. 2, comma 1, DM 8 gennaio 2002, per avere esposto a fini di vendita piante della famiglia delle cactacee incluse negli allegati A e B del Reg. 338/1997, senza essere in possesso del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'art. 1 del DM 8 gennaio 2002.
L'opponente premetteva che gli accertamenti erano iniziati nel mese di ottobre 2020; che egli aveva in precedenza impugnato il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo n. 31268 del 11 marzo 2021 dei Carabinieri Forestale Marche Gruppo di Ancona, avanti ai Carabinieri Forestale CP_1
per competenza territoriale, essendo i fatti contestati avvenuti nella Regione
[...] CP_1
che il Emilia-Romagna aveva tuttavia confermato
[...] Controparte_1 il verbale e notificato l'ordinanza ingiunzione.
Concludeva chiedendo l'annullamento della ordinanza, previa sospensiva, sostenendo che:
1) il verbale era stato notificato il 29 aprile 2021 e quindi abbondantemente oltre al termine massimo di 90 gg previsto per legge tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione;
2) sia il verbale che l'ordinanza erano nulli per incompetenza dell'autorità ed assenza delle deleghe ed autorizzazioni a compiere indagini: il luogo in cui si trovavano le piante sequestrate rientra nella competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e ogni attività di indagine spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
inoltre, tutti gli atti sono stati compiuti in assenza di convalida del GIP- GUP. Le piante sono state illegittimamente asportate e spedite ai presunti Paesi di appartenenza con impossibilità di pagina 2 di 6 verificarne la natura, se di habitat o riprodotte.
3) L'applicazione della sanzione amministrativa viola l'art.50 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea che affermando il principio del “ne bis in idem”, in ambito penale, esclude anche la duplicazione di sanzioni (penali ed amministrative) per lo stesso fatto;
nel caso di specie le piante erano state sequestrate, anche se illegittimamente, e sottratte alla disponibilità del Sig. e tale sanzione deve ritenersi abbia già represso l'eventuale reato. Parte_1
4) Manca l'elemento oggettivo dell'illecito perché il Sig. deteneva piante della Parte_1 famiglia delle cactacee, ma non ha mai svolto attività commerciale;
le allegazioni al verbale non provano alcun uso commerciale, ma solo un contatto con un venditore di piante;
come collezionista il Sig. ha pubblicato foto di piante, ma non ha mai indicato un solo Parte_1 prezzo e non ha mai incassato soldi per vendita di piante;
5) Manca anche l'elemento soggettivo, perché il pur avendo una serra, non ha mai Parte_1 inteso praticare attività commerciale, per cui nemmeno ha le autorizzazioni.
Deduceva poi che nel corso delle operazioni erano state sottratte, tra le altre, otto piante estranee alle specie delle cactacee, e chiedeva che il loro valore venisse detratto dall'ammontare della sanzione applicata.
Si costituiva il ripercorrendo la normativa Controparte_1 internazionale (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciate da estinzione - C.I.T.E.S. DEL 1973), comunitaria (attualmente Reg.CE 338 del 1997) e nazionale (Legge 150 del 1992, integrata dal Decreto del ministro dell'Ambiente e della Tutela
[...]
8 gennaio 2002), che prevedono forme di tutela graduate, a seconda della gravità del rischio CP_3 di estinzione, e disciplinano a tal fine la istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, obbligatorio ex art.2 comma 1 lett.c del DM citato, per chiunque utilizza, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro, o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura…
Precisava che il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo a carico del era stato Parte_1 formato perché a seguito di indagini penali disposte dalla Procura di Ancona era emersa la attività del meglio definita come commerciale solo all'esito dell'esame forense del cellulare di altro Parte_1 indagato, tale avvenuto il 29 gennaio 2021, cosicchè la notifica del verbale era tempestiva. Per_1
Contestava la rilevanza, ai fini dell'accertamento di un illecito amministrativo, dei criteri di ripartizione della competenza penale, e la fondatezza della eccezione del “ne bis in idem”, sollevata con modalità totalmente generiche.
Ribadiva che i fatti accertati e i messaggi riscontrati dall'esame del cellulare dimostravano senza dubbio alcuno la intenzione di commerciare le piante.
In esito ad istruttoria documentale il Tribunale, con sentenza contestuale depositata il 17 luglio 2023 respingeva la opposizione, ritenendo infondate le ragioni dell'opponente; escludeva la tardività della contestazione, rispetto al momento in cui erano stati completati gli accertamenti, e riteneva che la documentazione prodotta provasse adeguatamente la detenzione delle piante esotiche a fini di vendita, in assenza del registro obbligatorio per legge.
Avverso la decisione ha proposto appello il con ricorso depositato il 22 dicembre 2023; si Parte_1 sono costituiti, a mezzo della Avvocatura dello Stato, il Controparte_2
e il , eccependo la
[...] Controparte_1 inammissibilità dei motivi di appello, ex art.342 cpc, e comunque la loro infondatezza nel merito.
La causa, senza ulteriore istruttoria, è stata discussa e decisa alla udienza del 12 settembre 2025, con pagina 3 di 6 lettura del dispositivo.
***
L'appello, che nei suoi motivi ricalca gli argomenti già esposti in primo grado, senza per vero investire di critica, in modo puntuale, la sentenza di primo grado, è probabilmente inammissibile, per contrasto all'art.342 cpc;
comunque l'appello è certamente infondato nel merito, in tutte le sue articolazioni, perché la condotta del integra l'illecito contestato, il procedimento previsto dal legislatore Parte_1 per la applicazione della sanzione è stato rispettato, e non vi è alcune duplicazione di sanzioni, per la sola allegata presenza, in parallelo, di un procedimento penale.
In primo luogo, risulta rispettato (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, qui appellante) il termine di 90 gg previsto dall'art.14 della legge 689 del 1981 per la contestazione della violazione, al trasgressore: il termine decorre invero dal momento in cui la violazione può dirsi accertata, in tutti i suoi elementi, e quindi può richiedere, in molti casi, verifiche ed approfondimenti per la definizione della condotta in concreto ascrivibile al trasgressore.
Nella fattispecie, se è vero che le prime perquisizioni ed i sequestri delle serre (eseguiti nell'ambito di una indagine penale) risalgono all'ottobre 2020, solo in seguito all'acquisizione delle schermate Instagram, e all'esame forense del cellulare del di cui si riferisce estesamente ed Parte_2 analiticamente nel verbale delle operazioni compiute in data 29 gennaio 2021 (prodotto dalla difesa appellata) è stato accertato che il svolgeva una intensa attività di procacciamento di affari Parte_1 per il e viceversa in alcune occasioni aveva trattato la vendita di proprie piante esotiche per Parte_2 clienti reperiti dal queste circostanze hanno provato definitivamente che la detenzione nelle Parte_2 serre e la esposizione in Instagram delle piante era finalizzata al commercio, e non al solo personale godimento. Dunque la contestazione della violazione effettuata notificando il verbale di accertamento il 29 aprile 2021 è tempestiva.
Passando a valutare in particolare la rilevanza del verbale delle operazioni compiute in data 29 gennaio 2021 sul piano sostanziale, probatorio, si osserva che la prova che il abbia tenuto la Parte_1 condotta illecita è inequivoca e si ravvisa in modo conclamato negli scambi di messaggi di cui dà conto analiticamente il verbale, documentando la molteplicità di contatti a scopo commerciale tra il e il in cui gli interessati indicavano tipologie di piante richieste e relativi prezzi, Parte_2 Parte_1 scambiandosi anche immagini fotografiche delle piante offerte in vendita.
A prescindere, quindi, dal fatto che le modalità della coltivazione (che aveva per oggetto molte decine di piante di specie esotiche e veniva praticata in due serre nascoste, di cui una presso un capannone artigianale) pare difficilmente compatibile con una attività amatoriale, e che il sospetto poteva dirsi confermato vista la esposizione delle piante in Instagram, accompagnata dalla dicitura “per richieste DM” (ossia messaggi diretti n.d.r.) si ribadisce che nei messaggi al il oltre ad Parte_2 Parte_1 interessarsi delle vendite del indica specificamente i prezzi di vendita di alcune delle proprie Parte_2 piante, il che prova la sicura destinazione delle piante del anche al commercio, e quindi Parte_1 l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo.
Le osservazioni sin qui svolte comportano il rigetto dei motivi 1, 4 e 5 della impugnazione. Quanto al motivo n.5 si aggiunge che non rileva, per escludere l'elemento soggettivo dell'illecito contestato, la circostanza che il svolgesse l'attività in difetto di tutte le ulteriori autorizzazioni Parte_1 amministrative necessarie, per la coltivazione e vendita di piante in genere;
in primo luogo sul piano logico la circostanza che l'attività commerciale non fosse autorizzata non esclude affatto che sia stata in concreto esercitata. Inoltre è evidente che nel momento in cui il ha offerto le proprie Parte_1 piante in cambio di un prezzo ha in concreto inteso svolgere attività commerciale, contrariamente a quanto sostiene la sua difesa. D'altro canto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 prevede che perché una violazione amministrativa sia integrata è richiesta ed è sufficiente la “coscienza e volontà” della pagina 4 di 6 condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, così stabilendo una presunzione di colpa a carico di colui che abbia materialmente commesso il fatto o tenuto la condotta vietata;
non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo e neppure della colpa in capo all'agente, sul quale grava, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass.11777 del 2020, 11568 del 2025, tra le tante).
Del pari sono infondati i restanti motivi, nn.2) e 3): la condotta oggetto di contestazione in questa sede è esclusivamente la violazione dell'art. 2, comma 1, DM 8 gennaio 2002, per avere esposto a fini di vendita piante della famiglia delle cactacee incluse negli allegati A e B del Reg. 338/1997, senza essere in possesso del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'art. 1 del DM 8 gennaio 2002. Si tratta della violazione di un precetto che impone un adempimento formale, (volto ad agevolare i controlli, affinchè l'attività di commercio delle piante esotiche sia conforme alla normativa in materia), rilevante solo sul piano amministrativo, distinta ed autonoma rispetto alle condotte contestate in sede penale, che riguardano la attività positivamente svolta, di importazione, esportazione e commercio delle piante esotiche. Lo stesso opponente non ha invocato la situazione di pregiudizialità prevista dall'art. 24 comma 1 legge n. 689/81, ovvero che l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca antecedente logico necessario per l'accertamento del reato: ogni valutazione circa la esistenza di questo illecito deve quindi essere affidata esclusivamente alla competenza del giudice civile (Cass. 30319 del 2017). Ciò non esclude, peraltro, che il giudice civile possa avvalersi, nella formazione del proprio convincimento, anche delle cosiddette prove atipiche, e quindi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini e dei procedimenti svoltisi in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia Giudiziaria (principio acquisito e consolidato, vedi tra le altre Cass.27348 del 2022, 3689 del 2021, 8459 del 2020, 1593 del 2017), anche se va ribadito che l'illecito amministrativo, oggetto della presente causa, è stato positivamente e direttamente accertato dai Carabinieri forestali col verbale dell'11 marzo 2021, il che priva di rilievo anche la contestazione sul difetto di competenza della Procura che ha diretto le indagini penali.
Quanto detto già esclude che vi siano i presupposti per ritenere duplicata la sanzione, contravvenendo il principio del “ne bis in idem”.
D'altro canto secondo principi affermati dalla Corte di Strasburgo (caso A e B vs. Norvegia, Grande Camera della Corte EDU , 16.11.2016) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9076 del 2021, 33657 del 2020, 45829 del 2018, è possibile prevedere sanzioni sia amministrative che penali, in presenza di condotte contigue, quando il cumulo sanzionatorio sia giustificato dalla tutela di diversi beni, e non sia eccessivamente e sproporzionatamente afflittivo, circostanza che nella fattispecie certamente non ricorre, atteso che non consta e lo stesso appellante non allega, di essere stato attinto anche da condanna in sede penale.
Conclusivamente: la sentenza di primo grado va confermata, e l'appello respinto integralmente. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
-respinge l'appello e conferma la sentenza 1519 del 2023, emessa dal Tribunale di Bologna;
-condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 3.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 5 di 6 Bologna, 12 settembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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