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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 334 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Ludovica Dalla Costa e Alessandra Toldo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
che Codesto On.le Tribunale voglia emettere sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi e vivranno separati, liberi di fissare, ove credono, Parte_1 Parte_2
la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2) La casa coniugale, sita in Castelgomberto (VI), via Rigallo n. 27, con tutti gli arredi ivi esistenti,
viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarla con i figli. Parte_1
3) Il signor s'impegna a trasferirsi altrove, portando con sé i propri effetti Parte_2
personali, entro e non oltre il 28 febbraio 2025.
Per_ 4) I figli ed vengono affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, signora Parte_1
Il signor potrà stare con i figli tutto il tempo che vorrà, previo accordo con la Parte_2
signora e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori;
in ogni caso, il padre starà Pt_1
Per_ con ed secondo il seguente calendario: Per_2
- un pomeriggio alla settimana, con cena presso il padre;
- un weekend a settimane alterne;
- 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
per pari tempo i minori staranno con la madre;
- 5 giorni durante le vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedì dell'Angelo.
5) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente dei figli.
6) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i minori secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
7) Per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito e goduto nella misura del 100% dalla signora Parte_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, quindi, nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento
2 delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NE CE (VI) in data 12.04.2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 08.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
Per_ dei figli minori ed , alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla Per_2
disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castelgomberto
(VI), via Rigallo n 27, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente dei figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a
3 dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in NE CE (VI) in data 12.04.2004 con atto trascritto al n. 3, parte
II, serie A, anno 2004 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE CE (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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