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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2997/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12344/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Bovi -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 CH -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00017734 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
10020250001773477000, notificata il 9.4.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di alcun atto prodromico, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atti, rispettivamente, del 23.12.2025 e del 12.12.2025 si sono costituite regione Campania e
Agenzia Entrate Riscossione, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Non risulta provata l'avvenuta notifica del necessario atto prodromico, costituito dall'avviso di accertamento, pur richiamato a pag. 5 della cartella impugnata;
incombenza che gravava sulla regione Campania. In particolare, il predetto ente ha prodotto documentazione che non risulta sufficiente a provare l'avvenuta, regolare notifica dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 10020250001773477000 va annullata.
All'accoglimento del ricorso deve seguire la condanna della sola regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 100202500011773477000. Condanna la regione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
NC FF
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12344/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Bovi -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 CH -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00017734 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTI: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
10020250001773477000, notificata il 9.4.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2019.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di alcun atto prodromico, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atti, rispettivamente, del 23.12.2025 e del 12.12.2025 si sono costituite regione Campania e
Agenzia Entrate Riscossione, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Non risulta provata l'avvenuta notifica del necessario atto prodromico, costituito dall'avviso di accertamento, pur richiamato a pag. 5 della cartella impugnata;
incombenza che gravava sulla regione Campania. In particolare, il predetto ente ha prodotto documentazione che non risulta sufficiente a provare l'avvenuta, regolare notifica dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 10020250001773477000 va annullata.
All'accoglimento del ricorso deve seguire la condanna della sola regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 100202500011773477000. Condanna la regione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
NC FF