Ordinanza collegiale 20 maggio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Greiner Bio - One Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0443C8836, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Aliverti, Domenico Greco, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliverti in Milano, via G. Donizetti 2;
contro
Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Asst della Brianza, Asst Nord Milano, non costituiti in giudizio;
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Codena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, Alice Castrogiovanni, con domicilio eletto presso lo studio Aria S.P.A. Ufficio Legale in Milano, via Torquato Taramelli, 26;
EC SO Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE PER L’ANNULLAMENTO in via principale, per l’ottenimento dell’aggiudicazione:
- del Decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./1702 del 30 dicembre 2024 della Fondazione IRCCS – Policlinico San Matteo, comunicato via Sintel con nota prot. Fascicolo 2023-1.6.3./149 del 31 dicembre 2024, con cui l’Amministrazione capofila – in relazione alla procedura telematica aperta per la fornitura di sistemi per prelievo venoso sottovuoto occorrente alla fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (capofila), all’IRCCS San Gerardo dei Tintori, all’ASST Brianza e all’ASST Nord Milano (aggregati)
– ha aggiudicato in via definitiva il Lotto 1 all’impresa controinteressata;
- di tutti i verbali di gara in parte qua, ossia nella parte in cui l’offerta di EC non è stata esclusa, anzi è stata collocata al primo posto della graduatoria finale, così da aggiudicarle il Lotto 1;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non cognito), che incide sulla sfera giuridico soggettiva della ricorrente;
in via subordinata, per la rivalutazione delle offerte:
- del Decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./1702 del 30 dicembre 2024
della Fondazione IRCCS – Policlinico San Matteo, comunicato via Sintel con nota prot. Fascicolo 2023-1.6.3./149 del 31 dicembre 2024, con cui l’Amministrazione capofila – in relazione alla procedura telematica aperta per la fornitura di sistemi per prelievo venoso sottovuoto occorrente alla fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (capofila), all’IRCCS San Gerardo dei Tintori, all’ASST Brianza e all’ASST Nord Milano (aggregati) – ha aggiudicato in via definitiva il Lotto 1 all’impresa controinteressata;
- di tutti i verbali di gara in parte qua, ossia nella parte in cui la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi non individualmente, come prescriveva il Disciplinare di gara, ma collegialmente attribuendo i 5 commissari tutti punteggi identici tra loro;
- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non cognito), che incide sulla sfera giuridico soggettiva della ricorrente;
in via ulteriormente subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara e segnatamente:
- del Decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./1702 del 30 dicembre 2024
della Fondazione IRCCS – Policlinico San Matteo, comunicato via Sintel con nota prot. Fascicolo 2023-1.6.3./149 del 31 dicembre 2024, con cui l’Amministrazione capofila – in relazione alla procedura telematica aperta per la fornitura di sistemi per prelievo venoso sottovuoto occorrente alla fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (capofila), all’IRCCS San Gerardo dei Tintori, all’ASST Brianza e all’ASST Nord Milano (aggregati) – ha aggiudicato in via definitiva il Lotto 1 all’impresa controinteressata;
- di tutti i verbali di gara;
- di tutti gli atti e documenti di gara, ivi compreso il Bando di gara, il Capitolato, la determina a contrarre; - di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non cognito), che incide sulla sfera giuridico-soggettiva della
ricorrente;
E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto/convenzione eventualmente stipulato con la controinteressata,
NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE NN
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, come meglio saranno quantificati nel prosieguo del giudizio;
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A. PER L’ANNULLAMENTO
del diniego parziale (quasi totale) di accesso alla offerta del primo graduato frapposto dall’Amministrazione con note/comunicazioni via Sintel del 9 e 14 gennaio 2025 ;
PER L’ACCERTAMENTO
della sussistenza del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso integrale alla documentazione relativa al primo classificato,
E PER LA NN
della Stazione appaltante all’ostensione della documentazione richiesta.
QUANTO AL RICORSO INCIDENTALE E AI RELATIVI MOTIVI AGGIUNTI
PER L’ANNULLAMENTO
- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli di seduta riservata nn. 1, 2, 3 comprensivi di allegati,
- dei chiarimenti resi dalla S.A., ivi incluso il chiarimento n. 7,
- del bando di gara, del disciplinare, del capitolato, della Scheda tecnica, della Scheda dettaglio economico,
- del Decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./1702 del 30 dicembre 2024 della Fondazione IRCCS – Policlinico San Matteo,
- della Determina a contrarre di cui al Decreto n. 5/D.G./1612 del 20/12/2023, di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non cognito), che incide sulla sfera giuridico soggettiva
della ricorrente, tutti nella parte in cui l’offerta di Greiner Bio-One S.r.l. non è stata esclusa, è stata positivamente valutata ed è stata collocata al secondo posto della graduatoria finale.
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA
del diritto di accesso agli atti richiesti alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo con l’istanza proposta dalla EC SO Italia S.p.A. il 31 gennaio 2025, cui è seguito il diniego parziale all’accesso di cui alla nota del 18 febbraio 2025 e alle note prot. e 11433/2025 e prot. 0011069/25 del 24-25 febbraio 2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A. e di Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e di EC SO Italia S.p.A.;
Vista la dichiarazione del 10.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. UI OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo, munito d’istanza ex art. 116 c.p.a., notificato in data 30.01.2025 e regolarmente depositato, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe meglio indicati, articolando motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione di legge: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 93 e 108 D. Lgs. N. 36/2023. Violazione della lex specialis di gara e, segnatamente, degli artt. 21-25 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta .
II) Violazione di legge: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 93 e 108 D. Lgs. N. 36/2023 (articoli 32, 77 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 21-quinquies e 21- nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione della lex specialis di gara e, segnatamente, degli artt. 21-25 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta .
III) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 del D. Lgs. N. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 93 e 108 D. Lgs. N. 36/2023. Violazione della lex specialis di gara e, segnatamente, degli artt. 21-25 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
Con riferimento all’istanza ex art. 116 c.p.a.:
IV) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 184/2006 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione art. 53 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 e s.m.i. e segnatamente degli artt. 22 e ss.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. 33/2013. Violazione del diritto di difesa. Violazione artt. 24, 97 e 113 della costituzione. Violazione dell’art. 6, par. 1, della convenzione dei diritti dell’uomo. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio, autovincolo e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, sviamento.
In aggiunta alle doglianze sopra trascritte, parte ricorrente ha altresì articolato le proprie difese a supporto della propria istanza cautelare e formulato istanza risarcitoria, quest’ultima declinata in via principale con l’invocato ristoro in forma specifica e in via subordinata per equivalente monetario, concludendo per l’accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate, con vittoria di spese.
In data 13.02.2025 si costituisce l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti– ARIA S.p.A.
In data 25.02.2025 si costituisce la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
In data 28.02.2025 si costituisce la controinteressata EC SO Italia S.p.A.
Con ricorso incidentale, munito d’istanza ex art. 116 c.p.a., la controinteressata impugna gli atti in epigrafe meglio precisati, affidando il gravame al seguente motivo di censura:
I) Violazione e falsa applicazione del Reg. UE 745/2017, in particolare degli artt. 2, 5, 10, 13, 20; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 17, 70, 71, 79, 91, 100, 107, 108 d.lgs. 36/2023, dell’All. II.5., degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 2, 3, 5, 21 quinquies e ss. l. 241/90; Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato, della Scheda Tecnica, della Scheda Dettaglio Economico; dei principi di libera concorrenza, correttezza, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Con atto notificato in data 17.03.2025 e regolarmente depositato, la controinteressata provvede a depositare motivi aggiunti.
Tutte le parti provvedono a scambiarsi memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
Con separata Ordinanza collegiale n. 1719 del 20.05.2025, la Sezione provvede sulle istanze di accesso ex art. 116 c.p.a.
Con ricorso notificato in data 14.07.2025, regolarmente depositato, la EC SO Italia S.p.A provvede a notificare ulteriori motivi aggiunti.
Con atto del 10.10.2025, depositato nella stessa data, la ricorrente principale deposita Dichiarazione di “ Cessazione materia del contendere/Sopravvenuta carenza di interesse ”.
In data 03.11.2025 la Fondazione deposita memoria chiedendo la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese di lite.
All’udienza del 18.11.2025 l’affare è trattenuto in decisione.
Come sopra già rilevato, parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio memoria nella quale si legge: “ La ricorrente ha impugnato pressoché al buio l’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, nonché chiedendo in via subordinata la rivalutazione delle offerte e in via ulteriormente subordinata l’annullamento della intera procedura di gara. Poiché la documentazione del controinteressato non veniva messa a disposizione veniva proposta istanza 116 c.p.a. All’esito dell’ordinanza di codesto Tar n. 1719/2025 la ricorrente aveva accesso alla documentazione amministrativa tecnica ed economica della controinteressate. Dall’esame della suddetta documentazione mancante e di altra documentazione nel frattempo versata in atti, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso. Tutto ciò premesso Greiner Bio – One Italia come in atti rappresentata e difesa, CHIEDE che codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c.5 c.p.a., o in subordine la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con ogni conseguenza di legge e con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.” .
Dato atto di quanto sopra, il Collegio osserva che il consolidato indirizzo ermeneutico individua il discrimen tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie : “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. […]”. (C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
Sulla base dell’approdo giurisprudenziale sopra riportato, ad avviso del Collegio, nella fattispecie non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non ravvisandosi alcun provvedimento assunto dall’amministrazione nel corso del giudizio e diretto alla soddisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente.
Precisato quanto sopra, va rilevato che la dichiarazione contenuta nella memoria del 10.10.2025 è formalmente espressione della piena disponibilità dell’azione per il ricorrente, potendo quest’ultimo dichiarare di non avere in più interesse alla definizione del giudizio, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
In tal caso, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e a dichiarare formalmente il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, in mancanza di accordo delle parti, le stesse vanno poste a carico della società ricorrente. Non appare condivisibile, difatti, la tesi posta a sostegno della sopravvenuta carenza d’interesse per la quale “ all’esito dell’ordinanza di codesto Tar n. 1719/2025 la ricorrente aveva accesso alla documentazione tecnica e amministrativa ed economica della controinteressata. Dall’esame della suddetta documentazione mancante e di altra documentazione nel frattempo versata in atti, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso ” .
La dichiarazione depositata dalla ricorrente configura una sostanziale rinuncia al ricorso introduttivo, atteso che i motivi di censura ivi proposti non risultano incentrati su profili di doglianza maggiormente apprezzabili, nella loro prospettazione, all’esito dell’ostensione documentale (il cui diniego avrebbe costretto la ricorrente ad un’impugnazione al buio). Il ricorso, invero, è diretto ad una rideterminazione del punteggio ottenuto dalla ricorrente evidenziando profili di illegittimità dell’operato della Commissione. Peraltro, a quest’ultimo fine, i motivi di censura articolati non risultano suscettibili di positivo apprezzamento atteso che:
- il complessivo articolato censorio introduce una valutazione alternativa dei prodotti offerti dalla ricorrente in assenza di profili, apprezzabilmente significativi, di illogicità, irrazionalità o incompletezza della valutazione espressa dalla Commissione;
- non appare condivisibile la contestazione relativa all’assenza di “individualità” nell’attribuzione dei punteggi da parte dei Commissari, con riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “prova campionatura”, attraverso l’invocazione di alcuni principi dettati dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022, non applicabili alla fattispecie in esame;
- non risultano condivisibili i profili di doglianza evidenziati nel terzo motivo di ricorso, risultando chiare le indicazioni e le modalità di effettuazione della prova pratica di campionatura.
Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, segue l’improcedibilità del ricorso incidentale e dei correlati motivi aggiunti, in ragione del venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione in capo alla controinteressata, rimasta aggiudicataria della procedura.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso introduttivo e il ricorso incidentale, con relativi motivi aggiunti, improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge, nei confronti della Fondazione IRCCS – Policlinico San Matteo, e al rimborso del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso incidentale nei confronti della controinteressata EC SO Italia S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AD US, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
UI OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI OS | IA AD US |
IL SEGRETARIO