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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12024/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 125.2023.9000508316 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520090000676582000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170010267465000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR 11311/2023 la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.12520239000508316000 derivante dall'omesso pagamento di diverse cartelle di esattoriali relative a ruoli emessi da Enti impositori differenti. La ricorrente lamentava principalmente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie. Con la sentenza n.12024/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso affermando il regolare perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento e condannando la contribuente alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza propone appello la signora Ricorrente_1, eccependo l'erroneità della sentenza laddove ha dichiarato correttamente notificate le cartelle n. 12520090000676582000 (Irpef 2004) e cartella n. 12520170010267465000 (bollo auto 2015) e i successivi atti di intimazione e di iscrizione ipotecaria. Ha concluso per l'annullamento di tali cartelle e degli atti successivi, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, che, riportandosi alle difese dell'agente della riscossione, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle entrate – IS (DE) che ha ribadito la correttezza delle notifiche effettuate, concludendo per l rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella camera di consiglio del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, avendo l'DE provato di aver provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali mediante deposito nella casa comunale, dopo la contribuente era risultata assente nell'indirizzo di residenza conosciuto;
ha altresì provato l'invio e la ricezione della raccomandata relativa all'avvenuto deposito nella casa comunale. Per tale comunicazione, inoltre, non è previsto che debba essere indicata la qualità del ricevente: anche di recente la Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo cui la semplice raccomandata (“raccomandata ordinaria”, nel caso una ricevuta di C.A.D.) non è soggetta alle norme sulla notificazione degli atti a mezzo posta, ma solo al regolamento postale. Pertanto, non è necessaria l'indicazione sulla ricevuta della qualifica della persona che riceve l'atto ed è sufficiente l'avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico e fatta salva la querela di falso (Cassazione
Civile, sezione V, Ordinanza n. 11831 del 06.05.2025)
Inoltre, con riferimento alla cartella n. 12520170010267465000 (bollo auto 2015), notificata a marzo 2018, si precisa sono stati notificati tre successivi atti interruttivi della prescrizione (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 12576201800002064 il 05.09.2018, l'intimazione di pagamento
12520199000539947700 il 6.11.2019, l'intimazione di pagamento 12520239000508316 il 20.4.2023, cosicchè anche la doglianza relativa alla prescrizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (ottocento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate e nella misura di euro
1.000,00 (mille/00) oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle entrate IS. Queste ultime da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12024/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 125.2023.9000508316 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520090000676582000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170010267465000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR 11311/2023 la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.12520239000508316000 derivante dall'omesso pagamento di diverse cartelle di esattoriali relative a ruoli emessi da Enti impositori differenti. La ricorrente lamentava principalmente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie. Con la sentenza n.12024/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso affermando il regolare perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento e condannando la contribuente alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza propone appello la signora Ricorrente_1, eccependo l'erroneità della sentenza laddove ha dichiarato correttamente notificate le cartelle n. 12520090000676582000 (Irpef 2004) e cartella n. 12520170010267465000 (bollo auto 2015) e i successivi atti di intimazione e di iscrizione ipotecaria. Ha concluso per l'annullamento di tali cartelle e degli atti successivi, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, che, riportandosi alle difese dell'agente della riscossione, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle entrate – IS (DE) che ha ribadito la correttezza delle notifiche effettuate, concludendo per l rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella camera di consiglio del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, avendo l'DE provato di aver provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali mediante deposito nella casa comunale, dopo la contribuente era risultata assente nell'indirizzo di residenza conosciuto;
ha altresì provato l'invio e la ricezione della raccomandata relativa all'avvenuto deposito nella casa comunale. Per tale comunicazione, inoltre, non è previsto che debba essere indicata la qualità del ricevente: anche di recente la Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo cui la semplice raccomandata (“raccomandata ordinaria”, nel caso una ricevuta di C.A.D.) non è soggetta alle norme sulla notificazione degli atti a mezzo posta, ma solo al regolamento postale. Pertanto, non è necessaria l'indicazione sulla ricevuta della qualifica della persona che riceve l'atto ed è sufficiente l'avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico e fatta salva la querela di falso (Cassazione
Civile, sezione V, Ordinanza n. 11831 del 06.05.2025)
Inoltre, con riferimento alla cartella n. 12520170010267465000 (bollo auto 2015), notificata a marzo 2018, si precisa sono stati notificati tre successivi atti interruttivi della prescrizione (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 12576201800002064 il 05.09.2018, l'intimazione di pagamento
12520199000539947700 il 6.11.2019, l'intimazione di pagamento 12520239000508316 il 20.4.2023, cosicchè anche la doglianza relativa alla prescrizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (ottocento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate e nella misura di euro
1.000,00 (mille/00) oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle entrate IS. Queste ultime da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.