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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 596/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. IT CO IS, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 596/2022, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
OG e BI D'GN, giusta procura in atti;
- opponente
(P.IVA: ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alda Colesanti, giusta procura in atti;
- opposto
(C.F. e P.IVA ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Civitillo, giusta procura in atti;
- opposto Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 23/10/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 16/06/2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
nella qualità di affidataria in R.T.I. con Creset S.p.A. Controparte_2 della riscossione coattiva delle Entrate del nonché il Controparte_1 CP_1
, opponendosi all'ingiunzione di pagamento prot. n. 1104, notificata il 20/05/2022,
[...] con cui gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 8.948,12 a titolo di sanzioni per lo sforamento del Patto di Stabilità del relativo agli anni 2010 – 2011. Controparte_1
A fondamento della domanda ha dedotto la prescrizione dei crediti oggetto dell'impugnata ingiunzione di pagamento, in quanto pretesi con atti di costituzione in mora del 29/12/2017 e del 5/01/2018 (per l'anno 2011) oltre il termine quinquennale di legge. Parte attrice ha altresì eccepito la nullità assoluta del provvedimento impugnato: per carenza del prodromico avviso di accertamento;
per carenza del visto di esecutorietà; per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione e falsa applicazione di legge (L. 183/2011 e Dlg. 149/2011, art. 1 co. 507 legge n. 147 del 27.12.2013).
In virtù di quanto innanzi esposto, parte opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di “dichiarare prescritti i crediti oggetto di sanzione impugnata, ovvero dichiarare nullo, annullare o comunque rendere inefficace l'impugnato provvedimento, dichiarando altresì che nulla è dovuto dall'odierno attore per le causali di cui Parte_1 all'ingiunzione di pagamento n.1104, notificata il 20 maggio 2022; subordinatamente, rideterminare le sanzioni pretesamente dovute (ma con espressa riserva di gravame e di ripetizione), quantificandole al netto delle ritenute previdenziali e fiscali operate dal . CP_1
Con comparsa del 22/09/2022 si è costituito il contestando le avverse Controparte_1 pretese e chiedendone il rigetto. In particolare, trattandosi di entrate non tributarie, trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 639/1910, con la conseguenza che l'ingiunzione fiscale non necessita di un atto prodromico oltre all'atto di messa in mora né il visto di esecutorietà, in quanto costituisce titolo esecutivo. Inoltre, ha eccepito l'insussistenza della prescrizione del credito, stante l'applicazione del termine decennale di cui all'art. 2033 c.c. Con comparsa del 22/05/2023 si è costituita in giudizio Parte_2 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per le
[...] contestazioni relative alla fase antecedente l'iscrizione a ruolo;
nel merito, l'infondatezza delle contestazioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/01/2025.
OSSERVA
Va evidenziato in premessa che il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 14.4.1910, n. 639 è un ordinario giudizio di cognizione (per tutte, Cass. 16.5.2016 n. 9989; 16.6.2006 n. 14051; 14.5.2005 n. 10132; 2.4.2004 n. 6487), con oggetto la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, in cui l'opponente assume le vesti di attore solo in senso formale ma non anche in senso sostanziale, giacché mentre tutti gli elementi dell'obbligazione vanno allegati e provati dall'amministrazione, viceversa l'opponente è invece tenuto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. (in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 09/07/1999, n. 7179).
Detto altrimenti, il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 integra “un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2006, n. 10802).
L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1474/1910 n. 639, inoltre può ritenersi adeguatamente motivata quando contiene gli elementi necessari a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale per consentirgli di opporvisi (cfr. Cass. sent. n. 2874/1998).
Lo speciale procedimento disciplinato dal 639/1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A. da soggetti all'uopo autorizzati, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. S.U. n. 11992/2009). Ciò chiarito, va, in primo luogo, rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opposta relativa al difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione.
Com'è noto, invero, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007).
Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
La somma richiesta con l'ingiunzione n. prot. 1104 notificata il 20/05/2022 non costituisce una sanzione amministrativa pecuniaria, bensì una misura di carattere restitutorio derivante dall'applicazione dell'art. 31, comma 26, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).
Tale disposizione, nel prevedere una serie di conseguenze in capo agli enti locali che abbiano violato il Patto di Stabilità interno, stabilisce espressamente che: “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza (…) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”.
D'altronde, che la previsione in esame non costituisca una ipotesi di illecito amministrativo risulta chiaro dal tenore testuale della disposizione, che non è costruito in termini di condotta illecita alla quale segue una sanzione determinata secondo una forbice edittale (tanto è vero che l'importo ingiunto è pari alla somma da recuperare).
In attuazione di tale previsione, il ha adottato la determinazione n. 1108 Controparte_1 del 27/12/2017, con la quale ha disposto la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza corrisposti agli amministratori in carica negli anni 2010 e 2011, a seguito dell'accertamento della Corte dei Conti del mancato rispetto del Patto di Stabilità per tali annualità.
Trattandosi di obbligazione derivante da indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., il termine prescrizionale applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Non trova dunque applicazione l'art. 28 della Legge 689/1981, né il relativo termine quinquennale di prescrizione, invocato dall'opponente. Nel caso di specie, l'ingiunzione è stata notificata il 20/05/2022 a in quanto Parte_1 ex assessore alle Finanze del (cfr. verbale di riunione del 28/06/2012 Controparte_1 allegato all'atto introduttivo), a seguito di atti interruttivi risalenti al 29/12/2017 e al 05/01/2018: pertanto, la pretesa è stata esercitata nel termine di legge e non risulta prescritta.
Le censure relative all'inesistenza di un prodromico avviso di accertamento, all'assenza del visto di esecutorietà, nonché all'indeterminatezza dell'oggetto della pretesa sono parimenti infondate.
In particolare, la mancanza di un prodromico avviso di accertamento non rileva, atteso che l'ingiunzione fiscale, ai sensi del D.P.R. n. 639/1910, costituisce di per sé titolo esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali.
L'ingiunzione fiscale rappresenta un atto a formazione complessa, diretta alla sollecita riscossione delle entrate dello stato e, per l'effetto, costituisce essa stessa titolo esecutivo, senza la formazione o comunicazione di un titolo presupposto;
acquisisce valore di titolo esecutivo per il principio secondo il quale “L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione. Ogni competenza in tal senso è stata poi sottratta al giudice con il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che ha riservato l'apposizione del visto - sul ruolo formato dall'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 67 – all'intendente di finanza” (Cass. Civ. 19195/2006).
La formazione dell'ingiunzione non richiede che l'accertamento sia divenuto definitivo, poiché: “l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto” (Cass. 15617/05; Cass. 19669/06, Cass. 12263/07, Cass. 9421/03, 8335/03);
Del tutto ultronea e pretestuosa è l'eccezione relativa alla mancanza del visto di esecutorietà: l'ingiunzione oggetto di impugnazione, infatti, non necessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risulta sottoscritta dal funzionario responsabile. Le ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 dal 1998, infatti, non necessitano più del visto di esecutività, ai sensi dell'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 n. 51, che recita:
“Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto” (cfr. sul punto Cassazione civile 26/01/2018, n. 1985: “quanto al profilo di doglianza relativo al visto di esecutività, basta rilevare come, a seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998, l'ingiunzione deve ritenersi esecutiva di diritto”).
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento prot. n. 1104.
Condanna alla rifusione in favore del e di delle Parte_1 Controparte_1 Parte_2 spese di lite che così liquida:
- € 5.838,55 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore del Controparte_1
- € 5.838,55 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di Parte_2
Isernia, 6/10/2025
Il giudice
IT CO IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. IT CO IS, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 596/2022, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
OG e BI D'GN, giusta procura in atti;
- opponente
(P.IVA: ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alda Colesanti, giusta procura in atti;
- opposto
(C.F. e P.IVA ), in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Civitillo, giusta procura in atti;
- opposto Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 23/10/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 16/06/2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
nella qualità di affidataria in R.T.I. con Creset S.p.A. Controparte_2 della riscossione coattiva delle Entrate del nonché il Controparte_1 CP_1
, opponendosi all'ingiunzione di pagamento prot. n. 1104, notificata il 20/05/2022,
[...] con cui gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 8.948,12 a titolo di sanzioni per lo sforamento del Patto di Stabilità del relativo agli anni 2010 – 2011. Controparte_1
A fondamento della domanda ha dedotto la prescrizione dei crediti oggetto dell'impugnata ingiunzione di pagamento, in quanto pretesi con atti di costituzione in mora del 29/12/2017 e del 5/01/2018 (per l'anno 2011) oltre il termine quinquennale di legge. Parte attrice ha altresì eccepito la nullità assoluta del provvedimento impugnato: per carenza del prodromico avviso di accertamento;
per carenza del visto di esecutorietà; per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione e falsa applicazione di legge (L. 183/2011 e Dlg. 149/2011, art. 1 co. 507 legge n. 147 del 27.12.2013).
In virtù di quanto innanzi esposto, parte opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di “dichiarare prescritti i crediti oggetto di sanzione impugnata, ovvero dichiarare nullo, annullare o comunque rendere inefficace l'impugnato provvedimento, dichiarando altresì che nulla è dovuto dall'odierno attore per le causali di cui Parte_1 all'ingiunzione di pagamento n.1104, notificata il 20 maggio 2022; subordinatamente, rideterminare le sanzioni pretesamente dovute (ma con espressa riserva di gravame e di ripetizione), quantificandole al netto delle ritenute previdenziali e fiscali operate dal . CP_1
Con comparsa del 22/09/2022 si è costituito il contestando le avverse Controparte_1 pretese e chiedendone il rigetto. In particolare, trattandosi di entrate non tributarie, trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 639/1910, con la conseguenza che l'ingiunzione fiscale non necessita di un atto prodromico oltre all'atto di messa in mora né il visto di esecutorietà, in quanto costituisce titolo esecutivo. Inoltre, ha eccepito l'insussistenza della prescrizione del credito, stante l'applicazione del termine decennale di cui all'art. 2033 c.c. Con comparsa del 22/05/2023 si è costituita in giudizio Parte_2 eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per le
[...] contestazioni relative alla fase antecedente l'iscrizione a ruolo;
nel merito, l'infondatezza delle contestazioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/01/2025.
OSSERVA
Va evidenziato in premessa che il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 14.4.1910, n. 639 è un ordinario giudizio di cognizione (per tutte, Cass. 16.5.2016 n. 9989; 16.6.2006 n. 14051; 14.5.2005 n. 10132; 2.4.2004 n. 6487), con oggetto la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, in cui l'opponente assume le vesti di attore solo in senso formale ma non anche in senso sostanziale, giacché mentre tutti gli elementi dell'obbligazione vanno allegati e provati dall'amministrazione, viceversa l'opponente è invece tenuto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. (in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 09/07/1999, n. 7179).
Detto altrimenti, il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 integra “un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2006, n. 10802).
L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1474/1910 n. 639, inoltre può ritenersi adeguatamente motivata quando contiene gli elementi necessari a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale per consentirgli di opporvisi (cfr. Cass. sent. n. 2874/1998).
Lo speciale procedimento disciplinato dal 639/1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A. da soggetti all'uopo autorizzati, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. S.U. n. 11992/2009). Ciò chiarito, va, in primo luogo, rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte opposta relativa al difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione.
Com'è noto, invero, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007).
Nel merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve essere rigettata.
La somma richiesta con l'ingiunzione n. prot. 1104 notificata il 20/05/2022 non costituisce una sanzione amministrativa pecuniaria, bensì una misura di carattere restitutorio derivante dall'applicazione dell'art. 31, comma 26, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).
Tale disposizione, nel prevedere una serie di conseguenze in capo agli enti locali che abbiano violato il Patto di Stabilità interno, stabilisce espressamente che: “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza (…) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”.
D'altronde, che la previsione in esame non costituisca una ipotesi di illecito amministrativo risulta chiaro dal tenore testuale della disposizione, che non è costruito in termini di condotta illecita alla quale segue una sanzione determinata secondo una forbice edittale (tanto è vero che l'importo ingiunto è pari alla somma da recuperare).
In attuazione di tale previsione, il ha adottato la determinazione n. 1108 Controparte_1 del 27/12/2017, con la quale ha disposto la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza corrisposti agli amministratori in carica negli anni 2010 e 2011, a seguito dell'accertamento della Corte dei Conti del mancato rispetto del Patto di Stabilità per tali annualità.
Trattandosi di obbligazione derivante da indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., il termine prescrizionale applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Non trova dunque applicazione l'art. 28 della Legge 689/1981, né il relativo termine quinquennale di prescrizione, invocato dall'opponente. Nel caso di specie, l'ingiunzione è stata notificata il 20/05/2022 a in quanto Parte_1 ex assessore alle Finanze del (cfr. verbale di riunione del 28/06/2012 Controparte_1 allegato all'atto introduttivo), a seguito di atti interruttivi risalenti al 29/12/2017 e al 05/01/2018: pertanto, la pretesa è stata esercitata nel termine di legge e non risulta prescritta.
Le censure relative all'inesistenza di un prodromico avviso di accertamento, all'assenza del visto di esecutorietà, nonché all'indeterminatezza dell'oggetto della pretesa sono parimenti infondate.
In particolare, la mancanza di un prodromico avviso di accertamento non rileva, atteso che l'ingiunzione fiscale, ai sensi del D.P.R. n. 639/1910, costituisce di per sé titolo esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali.
L'ingiunzione fiscale rappresenta un atto a formazione complessa, diretta alla sollecita riscossione delle entrate dello stato e, per l'effetto, costituisce essa stessa titolo esecutivo, senza la formazione o comunicazione di un titolo presupposto;
acquisisce valore di titolo esecutivo per il principio secondo il quale “L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione. Ogni competenza in tal senso è stata poi sottratta al giudice con il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che ha riservato l'apposizione del visto - sul ruolo formato dall'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 67 – all'intendente di finanza” (Cass. Civ. 19195/2006).
La formazione dell'ingiunzione non richiede che l'accertamento sia divenuto definitivo, poiché: “l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto” (Cass. 15617/05; Cass. 19669/06, Cass. 12263/07, Cass. 9421/03, 8335/03);
Del tutto ultronea e pretestuosa è l'eccezione relativa alla mancanza del visto di esecutorietà: l'ingiunzione oggetto di impugnazione, infatti, non necessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risulta sottoscritta dal funzionario responsabile. Le ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 dal 1998, infatti, non necessitano più del visto di esecutività, ai sensi dell'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 n. 51, che recita:
“Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto” (cfr. sul punto Cassazione civile 26/01/2018, n. 1985: “quanto al profilo di doglianza relativo al visto di esecutività, basta rilevare come, a seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998, l'ingiunzione deve ritenersi esecutiva di diritto”).
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento prot. n. 1104.
Condanna alla rifusione in favore del e di delle Parte_1 Controparte_1 Parte_2 spese di lite che così liquida:
- € 5.838,55 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore del Controparte_1
- € 5.838,55 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di Parte_2
Isernia, 6/10/2025
Il giudice
IT CO IS