Art. 14. ((Per provvedere alle necessita' urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle calamita' naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.
Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100))
Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100))