Art. 5.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.