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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU IN, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 119/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Corciano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 722 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 722/2018, relativo all'anno d'imposta 2018, notificato il 07/12/2023 da parte del comune di Corciano.
Con tale atto è stato richiesto il pagamento dell'imposta municipale in relazione a due immobili - censiti al foglio 39, p.lla 1682 e al foglio 39, p.lla 367, sub. 13 – per un importo complessivo di €
32.907,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente in primo grado ha dedotto:
- difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
- spettanza dell'esenzione di cui all'art. 2 d.l. 102/2013, trattandosi di immobili destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice, inutilizzati e non locati;
- in subordine, chiedeva il riconoscimento della riduzione d'imposta al 50% in considerazione dello stato di inagibilità dell'immobile, attestato da perizia;
- in subordine, la ricorrente ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni o, ancora, l'applicazione del cumulo giuridico fra le varie annualità accertate.
Il comune di Corciano si è costituito nel giudizio di primo grado ed ha eccepito la carenza dei requisiti di legge per beneficiare dell'esenzione, poiché la ricorrente non esercita attività di costruzioni e gli immobili non erano stati costruiti fin dall'origine al fine di metterli in vendita, ma erano stati utilizzati per decenni come beni strumentali e destinati alla vendita solo a distanza di circa trenta anni dalla costruzione.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e condannato alle spese.
Appella la società contribuente con i seguenti motivi:
- ribadisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, con particolare riferimento all'omessa motivazione circa il diniego dell'esenzione, che era stata espressamente richiesta nella dichiarazione Imu per l'anno 2013, valida anche per gli anni successivi;
- nel merito, deduce che l'interpretazione fatta propria dal Comune, secondo cui l'immobile dovrebbe essere sin dall'origine destinato alla vendita, non trova riscontro nel tenore della norma;
- che sussisteva lo stato di inagibilità, ben noto al comune perché dedotto in precedenti ricorsi;
- insiste per la disapplicazione delle sanzioni o per l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d. lgs.
472/1997.
Il comune di Corciano si è costituito in appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata per i motivi già esposti nell'avviso di accertamento ed in primo grado.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che non è motivato in relazione al dinego dell'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis,
d.l. 201/2011; deduce che la società ha presentato nel 2013 dichiarazione Imu, valida anche per gli anni successivi, nella quale sarebbero stati compilati i quadri destinati a segnalare il diritto all'esenzione; il Comune solo con la costituzione in giudizio ha esplicitato che l'esenzione non poteva essere riconosciuta perché la società non era un'impresa costruttrice e gli immobili non erano destinati alla vendita fin dall'origine, ma ciò rappresenta un'inammissibile integrazione della motivazione.
Il motivo non è fondato.
La motivazione dell'avviso impugnato risulta completa ed esaustiva, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto indica le circostanze di fatto (possesso dell'immobile) ed i motivi di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e permette al contribuente di esercitare i diritti difensivi. Il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione risulta implicito nella richiesta di pagamento dell'imposta e, del resto, il contribuente ha dimostrato di conoscercene le motivazioni, peraltro già contestate in contenziosi per precedenti annualità, esponendo specifici argomenti di difesa sul punto.
Nel merito, l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 2 d.l. 102/2013 che, modificando l'art. 13 d.l.
201/2011 con l'introduzione del comma 9-bis, ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Nella fattispecie, si evidenzia in primo luogo come non sia provato che Ricorrente_1 S.r.l. sia stata l'impresa costruttrice degli immobili in questione, sia perché esercita attività diversa dalla costruzione di edifici, sia perché non esiste evidenza documentale che l'immobile venne realizzato, quanto meno, su incarico ed a spese di tale società.
Al contrario, è incontestato che l'immobile di cui si discute venne costruito parecchi decenni fa, con destinazione industriale e che dopo la cessazione dell'attività produttiva è stato riclassificato in bilancio e destinato alla vendita nel corso dell'anno 2011.
La Corte di primo grado ha ritenuto l'esenzione non spettante osservando che il requisito della destinazione alla vendita deve sussistere fin dalla costruzione dell'immobile e questa Commissione ritiene di dover confermare sul punto la sentenza appellata.
In primo luogo, depone in favore di siffatta interpretazione della norma il suo tenore letterale, sia laddove dispone “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita”, sia la locuzione
“fintanto che permanga tale destinazione”, considerato che il verbo “permanere” indica il rimanere senza variazioni o modificazioni in una determinata, ma preesistente condizione.
In secondo luogo, la ratio legis della norma va individuata nell'intento di agevolare il mercato delle costruzioni, come risulta dalle premesse, dagli atti parlamentari e dal complessivo contesto del d.l. che contiene molteplici disposizioni in tale senso.
Tale requisito non è sussistente nella fattispecie, in quanto l'immobile al momento della sua costruzione non è stato destinato alla vendita, ma all'utilizzazione come stabilimento di produzione e quindi come bene strumentale, ed è stato poi posto in vendita per scelta imprenditoriale, diretta alla dismissione del compendio non più utilizzato.
In via subordinata, l'appellante richiede la riduzione dell'imposta al 50%, ai sensi dell'art. 13, comma
3. Lett. b) , d.l. 201/2011, trattandosi di immobili inagibili.
Anche tale motivo è infondato.
Ai sensi della norma invocata, per il riconoscimento dell'agevolazione è necessario che il contribuente alleghi 'idonea documentazione' alla dichiarazione Imu o che presenti una dichiarazione sostituiva, così consentendo al comune le necessarie verifiche tecniche con i propri uffici. Nella fattispecie, nell'unica dichiarazione presentata, la riduzione d'imposta non è stata richiesta e non è stata allegata nessuna documentazione al riguardo, prodotta solo in sede giudiziale.
Infine, la Corte non ritiene meritevole di accoglimento nemmeno la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, per il ricorrere di condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma;
si considera, in proposito, che le incertezze interpretative che potevano inizialmente sussistere sono già stata affrontate e decise, da questa stessa Corte, in precedenti giudizi fra le stesse parti, sulla medesima questione di diritto, per precedenti annualità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 in favore del Comune resistente.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
TI AG DI CI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU IN, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 119/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Corciano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 722 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 722/2018, relativo all'anno d'imposta 2018, notificato il 07/12/2023 da parte del comune di Corciano.
Con tale atto è stato richiesto il pagamento dell'imposta municipale in relazione a due immobili - censiti al foglio 39, p.lla 1682 e al foglio 39, p.lla 367, sub. 13 – per un importo complessivo di €
32.907,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente in primo grado ha dedotto:
- difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
- spettanza dell'esenzione di cui all'art. 2 d.l. 102/2013, trattandosi di immobili destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice, inutilizzati e non locati;
- in subordine, chiedeva il riconoscimento della riduzione d'imposta al 50% in considerazione dello stato di inagibilità dell'immobile, attestato da perizia;
- in subordine, la ricorrente ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni o, ancora, l'applicazione del cumulo giuridico fra le varie annualità accertate.
Il comune di Corciano si è costituito nel giudizio di primo grado ed ha eccepito la carenza dei requisiti di legge per beneficiare dell'esenzione, poiché la ricorrente non esercita attività di costruzioni e gli immobili non erano stati costruiti fin dall'origine al fine di metterli in vendita, ma erano stati utilizzati per decenni come beni strumentali e destinati alla vendita solo a distanza di circa trenta anni dalla costruzione.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso e condannato alle spese.
Appella la società contribuente con i seguenti motivi:
- ribadisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, con particolare riferimento all'omessa motivazione circa il diniego dell'esenzione, che era stata espressamente richiesta nella dichiarazione Imu per l'anno 2013, valida anche per gli anni successivi;
- nel merito, deduce che l'interpretazione fatta propria dal Comune, secondo cui l'immobile dovrebbe essere sin dall'origine destinato alla vendita, non trova riscontro nel tenore della norma;
- che sussisteva lo stato di inagibilità, ben noto al comune perché dedotto in precedenti ricorsi;
- insiste per la disapplicazione delle sanzioni o per l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d. lgs.
472/1997.
Il comune di Corciano si è costituito in appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata per i motivi già esposti nell'avviso di accertamento ed in primo grado.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che non è motivato in relazione al dinego dell'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis,
d.l. 201/2011; deduce che la società ha presentato nel 2013 dichiarazione Imu, valida anche per gli anni successivi, nella quale sarebbero stati compilati i quadri destinati a segnalare il diritto all'esenzione; il Comune solo con la costituzione in giudizio ha esplicitato che l'esenzione non poteva essere riconosciuta perché la società non era un'impresa costruttrice e gli immobili non erano destinati alla vendita fin dall'origine, ma ciò rappresenta un'inammissibile integrazione della motivazione.
Il motivo non è fondato.
La motivazione dell'avviso impugnato risulta completa ed esaustiva, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto indica le circostanze di fatto (possesso dell'immobile) ed i motivi di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e permette al contribuente di esercitare i diritti difensivi. Il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione risulta implicito nella richiesta di pagamento dell'imposta e, del resto, il contribuente ha dimostrato di conoscercene le motivazioni, peraltro già contestate in contenziosi per precedenti annualità, esponendo specifici argomenti di difesa sul punto.
Nel merito, l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 2 d.l. 102/2013 che, modificando l'art. 13 d.l.
201/2011 con l'introduzione del comma 9-bis, ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Nella fattispecie, si evidenzia in primo luogo come non sia provato che Ricorrente_1 S.r.l. sia stata l'impresa costruttrice degli immobili in questione, sia perché esercita attività diversa dalla costruzione di edifici, sia perché non esiste evidenza documentale che l'immobile venne realizzato, quanto meno, su incarico ed a spese di tale società.
Al contrario, è incontestato che l'immobile di cui si discute venne costruito parecchi decenni fa, con destinazione industriale e che dopo la cessazione dell'attività produttiva è stato riclassificato in bilancio e destinato alla vendita nel corso dell'anno 2011.
La Corte di primo grado ha ritenuto l'esenzione non spettante osservando che il requisito della destinazione alla vendita deve sussistere fin dalla costruzione dell'immobile e questa Commissione ritiene di dover confermare sul punto la sentenza appellata.
In primo luogo, depone in favore di siffatta interpretazione della norma il suo tenore letterale, sia laddove dispone “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita”, sia la locuzione
“fintanto che permanga tale destinazione”, considerato che il verbo “permanere” indica il rimanere senza variazioni o modificazioni in una determinata, ma preesistente condizione.
In secondo luogo, la ratio legis della norma va individuata nell'intento di agevolare il mercato delle costruzioni, come risulta dalle premesse, dagli atti parlamentari e dal complessivo contesto del d.l. che contiene molteplici disposizioni in tale senso.
Tale requisito non è sussistente nella fattispecie, in quanto l'immobile al momento della sua costruzione non è stato destinato alla vendita, ma all'utilizzazione come stabilimento di produzione e quindi come bene strumentale, ed è stato poi posto in vendita per scelta imprenditoriale, diretta alla dismissione del compendio non più utilizzato.
In via subordinata, l'appellante richiede la riduzione dell'imposta al 50%, ai sensi dell'art. 13, comma
3. Lett. b) , d.l. 201/2011, trattandosi di immobili inagibili.
Anche tale motivo è infondato.
Ai sensi della norma invocata, per il riconoscimento dell'agevolazione è necessario che il contribuente alleghi 'idonea documentazione' alla dichiarazione Imu o che presenti una dichiarazione sostituiva, così consentendo al comune le necessarie verifiche tecniche con i propri uffici. Nella fattispecie, nell'unica dichiarazione presentata, la riduzione d'imposta non è stata richiesta e non è stata allegata nessuna documentazione al riguardo, prodotta solo in sede giudiziale.
Infine, la Corte non ritiene meritevole di accoglimento nemmeno la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, per il ricorrere di condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma;
si considera, in proposito, che le incertezze interpretative che potevano inizialmente sussistere sono già stata affrontate e decise, da questa stessa Corte, in precedenti giudizi fra le stesse parti, sulla medesima questione di diritto, per precedenti annualità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 in favore del Comune resistente.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
TI AG DI CI