Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 746
CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della clausola sociale per riduzione del monte ore del personale uscente e utilizzo di lavoro supplementare

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'appalto non fosse sovrapponibile al precedente, con una diversa organizzazione del servizio e un diverso monte ore previsto per pulizia e portierato. Ha affermato che la clausola sociale non obbliga all'assorbimento integrale del personale uscente né all'applicazione delle stesse condizioni contrattuali, richiedendo un bilanciamento tra libertà d'impresa e diritto al lavoro. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso del lavoro supplementare come modalità ordinaria di organizzazione.

  • Rigettato
    Carenza ed erroneità dell'istruttoria sulla considerazione del monte ore effettivo lavorato e incidenza su istituti contrattuali indisponibili

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che il monte ore contrattuale, utilizzato per giustificare il costo della manodopera, include le ore per la sostituzione del personale assente ed è il parametro corretto per il giudizio di congruità dell'offerta. Il monte ore effettivo, pur potendo essere utilizzato per calcolare il costo orario medio, non inficia la congruità dell'offerta basata sul monte ore contrattuale.

  • Rigettato
    Modifica dei giustificativi in sede di verifica di congruità con violazione del principio di immodificabilità dell'offerta

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rimodulazione delle singole voci di costo, pur mantenendo invariato il costo complessivo della manodopera, non fosse illegittima in quanto volta a dimostrare la sostenibilità dell'offerta anche in ipotesi di sopravvenienze, e non avesse carattere strutturale. Ha ribadito che l'immodificabilità dell'offerta economica riguarda il corrispettivo complessivo e le voci specificamente richieste dalla lex specialis.

  • Rigettato
    Ricorso a lavoratori disabili con presunta produttività insufficiente e modifica dell'offerta

    Il Consiglio di Stato ha rigettato la censura, affermando che non vi è un'assimilabilità automatica tra percentuale di invalidità e resa produttiva. Ha sottolineato il favor normativo verso l'impiego di lavoratori disabili e ha chiarito che la valutazione delle capacità lavorative è demandata a comitati tecnici specifici, non al RUP in sede di verifica di anomalia. La verifica di anomalia mira all'attendibilità complessiva dell'offerta, sindacabile solo in caso di palese irragionevolezza.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria per sgravi e incentivi non coprenti l'intera durata del contratto

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, affermando che l'aggiudicataria non ha dichiarato di impiegare personale per tutta la durata dell'appalto, ma ha ipotizzato un turnover del personale che consentirebbe di fruire degli incentivi per 48 mesi. Inoltre, l'appellante non ha dimostrato che l'offerta sarebbe divenuta insostenibile qualora gli sgravi fossero stati applicati solo per 48 mesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 746
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 746
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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