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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Rossini, quale giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10406/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 871/2019, pubblicata il 09.10.2019, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Parte_1
Avv.ti Andrea Vele e Sara Ventimiglia e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio legale in Battipaglia alla via Fiorignano n.29, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosanna Ippoliti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in Salerno, alla via F. Galloppo n.78;
APPELLATA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 9.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.871/2019, resa dal Giudice di Pace di Eboli il 09/10/2019 e pubblicata in pari data,
con la quale veniva rigettata la domanda attorea di risarcimento danni da sinistro stradale, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
1 2. Con un unico motivo di appello deduceva l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure.
2.1. Evidenziava, difatti, che il Giudice di Pace aveva errato nella ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro alla luce delle risultanze istruttorie che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza appellata, evidenziavano l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
“nera” rimasta non identificata, nella causazione dell'investimento, a retromarcia, del . Parte_1
2.2. Deduceva che dalle testimonianze rese in primo grado risultava certamente provato sia il sinistro, nel quale era rimasto coinvolto, sia la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato che, procedendo incautamente a retromarcia, lo aveva investito.
3. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare l'esclusiva responsabilità
della causazione del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto non identificato, con condanna della convenuta, nella qualità di cui agli atti, al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
4. Con comparsa di risposta si costituiva la , nella qualità indicata chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito insisteva per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4.1. Nello specifico sosteneva che, correttamente, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attorea atteso che non era stata sufficientemente provata la dinamica del sinistro nè tanto meno la responsabilità nella causazione dello stesso da parte del conducente dell'auto rimasta ignota.
Pertanto, così concludeva: “La sentenza di primo grado va pertanto confermata in toto mentre
l'appello va rigettato perché infondato in fatto e in diritto. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante che, con la sua condotta, nulla ha operato per evitare le due fasi della presente causa”.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, ammessa ed espletata in appello CTU medico-legale, all'udienza del 09/01/2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
Si rimanda alla giurisprudenza di legittimità (cft. Cass. SS.UU. n.27199/2019) secondo cui "gli
arti. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
2 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
riutilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
1.1. Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Giudice di Pace, fondati sulla ritenuta errata ricostruzione della dinamica del sinistro e non corretta valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di
Pace, con specifico riguardo agli esiti della prova testimoniale, puntualmente ritrascritta nell'atto di gravame.
Va quindi senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
2. Venendo al merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
3. L'istruttoria documentale, orale e tecnica espletata in primo grado ed in appello, consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che in data 16.03.2017, alle ore 19,20 circa, il sig. Parte_1
mentre attraversava la via Riccardo Romano in Eboli (SA) veniva investito da un'autovettura di colore “nero”, rimasta non identificata, che dopo averlo scaraventato al suolo si allontanava.
3.2. I testi escussi, e (entrambi presenti al momento del sinistro) Testimone_1 Testimone_2
hanno reso, sul punto, dichiarazioni precise sulla cui genuinità non vi è motivi di dubitare.
I predetti hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, riferendo che il sig. – mentre si Parte_1
trovava in Eboli ad attraversare via Riccardo Romano - veniva investito da un'auto di colore
“nero” che usciva da un parcheggio a pettine in retromarcia.
In seguito all'urto, il cadeva al suolo riportando lesioni mentre il conducente Parte_1 dell'autoveicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso.
Entrambi i testi hanno effettivamente confermato di aver prestato soccorso all'infortunato e che il conducente del veicolo investitore si allontanava “velocemente” dal luogo del sinistro senza arrestare la propria marcia.
Si riportano alcuni stralci delle testimonianze rese dai testi escussi:
3 così descriveva la dinamica: “ricordo che ad un tratto, una macchina di Testimone_1
colore nero stava effettuando una manovra di retromarcia per uscire dai parcheggi a pettine posti sul lato destro della strada allorquando colpiva con la parte posteriore un ragazzo che
stava attraversando la strada.... dopo aver scaraventato al suolo il ragazzo, per averlo colpito all'altezza del ginocchio sinistro, la macchina si allontanava senza che il conducente si fermasse
o scendesse dall'auto per vedere cosa fosse successo… ricordo che non sono riusciti a prendere il numero di targa della macchina, che è andata via velocemente e che ho anche gridato per cercare di far fermare il conducente”.
così descriveva l'accaduto: “ho visto che una macchina di colore nero, mentre Testimone_2
usciva in retromarcia da un parcheggio a pettine posto sul lato destro della strada, colpiva con la parte posteriore un ragazzo che stava attraversando la strada, attingendolo all'altezza del ginocchio sinistro…ricordo che mentre io e il mio fidanzato ci avvicinammo al ragazzo che urlava per i forti dolori al ginocchio sinistro, la macchina nera andava via velocemente, per cui anche io mi sono messa d urlare per cercare di8 far fermare il conducente senza alcun risultato”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi e dal compendio probatorio agli atti non si evince alcun elemento dal quale possa desumersi che il danneggiato tenesse un'andatura non adeguata ovvero abbia concorso con la propria condotta nella causazione del sinistro.
Non da ultimo, in tema di nesso causale, le lesioni riportate dal , come desumibili dalla Parte_1
documentazione sanitaria in atti e dalla c.t.u. medica espletata, dimostrano chiaramente che l'attore odierno appellante ha subito lesioni senz'altro compatibili con la dinamica del sinistro come sopra ricostruito.
3.3. In diritto va precisato che quando ci si accinge ad effettuare una manovra in retromarcia, la stessa, così come previsto dall'art. 154 cod. della strada, va eseguita con particolare cautela e prudenza essendo ridotta la visuale in retro. Il conducente ha difatti il compito di adottare tutte le cautele possibili e di avere controllo totale dello spazio dietro il veicolo.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, atteso che, il conducente dell'auto “nera” pur trovandosi all'interno del parcheggio a pettine, non ha adottato quella cautela richiesta per eseguire la manovra in retromarcia che, come già detto, richiede una soglia di accortezza maggiore.
4. Da quanto esposto si evince, pertanto, che la responsabilità della produzione del sinistro ricade esclusivamente sul conducente del veicolo “nero” rimasto ignoto, atteso che entrambi i testi hanno riferito che l'auto de quo, in uscita da un parcheggio a pettine in retromarcia, colpiva in pieno il ginocchio sinistro del sig. che stava attraversando via Riccardo Romano in Parte_1
Eboli.
4 4.1. Risulta, quindi, dimostrata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo “nero”,
rimasto non meglio identificato, se si considera che tale conducente, non mantenendo una condotta di guida prudente, investiva l'attore che stava attraversando;
il tutto, si ripete, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio emergente dagli atti di causa che possa far pensare a condotte non corrette tenute dal . Parte_1
5. Da ciò consegue l'accoglimento dell'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 [...]
, nella citata qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del CP_1
F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett.ba d.lgs. 209/05, non potendo certo imputarsi all'appellante, rimasto ferito e caduto a terra, l'omessa individuazione del veicolo investitore datosi a rapida fuga.
6. Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa. La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827
e 8828 del 31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
6.1. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale,
derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
6.2. Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono dunque una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi
5 pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori
(artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della liquidazione, non può operarsi un mero automatismo risarcitorio, in quanto è necessaria l'allegazione del danno ed un'accurata ed approfondita istruttoria. Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano
della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di
relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale....".
Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
7. Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott.
[...]
le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate Per_1 su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da , avente anni 26 all'epoca del Parte_1
sinistro, può essere calcolato come di seguito indicato.
7.1. In particolare, lesioni subite dall'attore consistono, come rilevato nella CTU medico-legale dal dott. “trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro, tali lesioni sono per Per_1 dinamica lesiva e per documentazione esibita, ricollegabili al sinistro in cui è rimasto coinvolto”.
Tale danno biologico è stato valutato dal CTU nella misura del 2%, senza incidenza sulla capacità
lavorativa.
6 Sviluppando i calcoli sulla base delle tabelle relative alle cd. micropermanenti da sinistro stradale avremo:
Tabella di riferimento: D.M. 16.07.2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale: 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% : 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.917,34
Invalidità temporanea totale € 386,68
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.491,48
Totale generale € 3.408,82
Il predetto importo, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata temporalmente limitata dell'invalidità totale, si ritiene onnicomprensivo del danno non patrimoniale, non essendo provate, né riconoscibili ulteriori poste risarcitorie a tale titolo in conseguenza del trauma subito.
Difatti, risultano accertate e provate le sole conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe;
tanto giustifica la mancata personalizzazione in aumento del risarcimento.
7.2. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (11.05.2017, ossia 57 giorni dopo il sinistro: cfr., per tale criterio, Cass. n. 26897/14) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal data cessazione inabilità fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
7 7.3.Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, lo stesso comprende sia il danno emergente, consistente nelle spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, sia il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già compresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04).
Nel caso di specie, nulla può essere riconosciuto all'attore in relazione alla menomazione della sua capacità lavorativa specifica, avendo il CTU espressamente escluso una riduzione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, e, d'altra parte, nessuna prova è stata offerta dal
, né testimoniale né documentale, della riduzione della propria capacità di guadagno, non Parte_1 avendo l'interessato prodotto, ad es., documentazione attestante il proprio reddito prima e dopo il sinistro oggetto di causa.
L'accertamento di un danno micropermanente non consente, del resto, di potersi avvalere della prova presuntiva.
7.4. Per quanto attiene, invece, alle spese mediche sostenute, risultano congrue, come sostenuto dal CTU, quelle pari ad € 286,03. Su tale somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dalla data dei singoli esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, decorreranno i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
8. Infine, va esaminata la richiesta, formulata in via subordinata dalla compagnia di assicurazione,
di liquidare il risarcimento dei danni decurtando la somma di euro 2.990,90, già corrisposta dall' in conseguenza del sinistro per cui è causa, sul rilievo che tale somma andrà corrisposta CP_2 dalla convenuta direttamente all' , avendo lo stesso già azionato il diritto di surroga. CP_2
8.1. L'eccezione va rigettata.
Innanzitutto, giova ricordare che in giurisprudenza il principio della compensatio lucri cum
damno è ormai un patrimonio acquisito;
è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso.
Occorre, tuttavia, precisare che le due diverse prestazioni (risarcimento del danno ed indennità
previdenziali) devono assolvere ad una funzione omogenea ovvero entrambe devono essere dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito).
8 Sul punto la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito
con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito). Pertanto, nel
caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del danno il cui risarcimento è posto a
carico del danneggiante, fermo restando che quest'ultimo resta esposto alle azioni di recupero che potranno essere intentate contro di lui dall'ente previdenziale ai sensi ai sensi del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209, art. 148 (Codice delle assicurazioni) e della L. 12 giugno 1984, n. 222,
art. 14”.
8.2. Pertanto, in relazione al caso di specie non vi è alcuna duplicazione risarcitoria perché la prestazione erogata dall' (indennità di malattia) non risarcisce il danno biologico, oggetto CP_2
di liquidazione con la presente sentenza, ma unicamente un danno patrimoniale poiché
direttamente compensativa del danno patrimoniale da lucro cessante (perdita del reddito).
Ne consegue che le somme erogate dall' a favore del sig. non possono essere CP_2 Parte_1 sottratte dal risarcimento del danno biologico che è l'unico danno riconosciuto all'appellante in questa sede.
9. Segue, in definitiva, la condanna della al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di euro 3.694,85 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come Parte_1
sopra.
10.1. Le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio e vanno quindi poste a carico della parte appellata.
10.2. Le stesse si liquidano come da dispositivo, per il primo grado di giudizio, in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo i parametri medi, costituenti la regola (parametro dal quale non vi è ragione di discostarsi); secondo valori compresi tra minimi e medi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
Va disposta la distrazione delle predette spese in favore dei difensori di parte appellante, avv.
Andrea Vele e avv. Sara Ventimiglia, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio.
Parimenti, le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto in corso di causa, devono porsi in via definitiva a carico della parte appellata nella qualità. Controparte_1
P.Q.M.
9 Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, così provvede:
A) accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale in esame;
B) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_1
designata per il F.G.V.S, al pagamento a favore di della somma di euro Parte_1
3.694,85, oltre interessi come indicati in motivazione;
C) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per Controparte_1
il F.G.V.S, al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio che si liquidano:
1. quanto al primo grado, in euro 1.265,00 per onorari ed euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Andrea
Vele e Sara Ventimiglia, dichiaratisi antistatari;
2. quanto al presente grado di appello in euro
1.500,00 per onorari ed euro 27,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico della convenuta;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli avv.ti
Andrea Vele e Sara Ventimiglia, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, in data 2.05.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Rossini, quale giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10406/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 871/2019, pubblicata il 09.10.2019, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Parte_1
Avv.ti Andrea Vele e Sara Ventimiglia e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio legale in Battipaglia alla via Fiorignano n.29, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosanna Ippoliti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in Salerno, alla via F. Galloppo n.78;
APPELLATA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 9.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n.871/2019, resa dal Giudice di Pace di Eboli il 09/10/2019 e pubblicata in pari data,
con la quale veniva rigettata la domanda attorea di risarcimento danni da sinistro stradale, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
1 2. Con un unico motivo di appello deduceva l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure.
2.1. Evidenziava, difatti, che il Giudice di Pace aveva errato nella ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro alla luce delle risultanze istruttorie che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza appellata, evidenziavano l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
“nera” rimasta non identificata, nella causazione dell'investimento, a retromarcia, del . Parte_1
2.2. Deduceva che dalle testimonianze rese in primo grado risultava certamente provato sia il sinistro, nel quale era rimasto coinvolto, sia la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato che, procedendo incautamente a retromarcia, lo aveva investito.
3. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare l'esclusiva responsabilità
della causazione del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto non identificato, con condanna della convenuta, nella qualità di cui agli atti, al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
4. Con comparsa di risposta si costituiva la , nella qualità indicata chiedendo, Controparte_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito insisteva per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4.1. Nello specifico sosteneva che, correttamente, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attorea atteso che non era stata sufficientemente provata la dinamica del sinistro nè tanto meno la responsabilità nella causazione dello stesso da parte del conducente dell'auto rimasta ignota.
Pertanto, così concludeva: “La sentenza di primo grado va pertanto confermata in toto mentre
l'appello va rigettato perché infondato in fatto e in diritto. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante che, con la sua condotta, nulla ha operato per evitare le due fasi della presente causa”.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, ammessa ed espletata in appello CTU medico-legale, all'udienza del 09/01/2025, sostituita mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..
Si rimanda alla giurisprudenza di legittimità (cft. Cass. SS.UU. n.27199/2019) secondo cui "gli
arti. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
2 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
riutilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
1.1. Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Giudice di Pace, fondati sulla ritenuta errata ricostruzione della dinamica del sinistro e non corretta valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di
Pace, con specifico riguardo agli esiti della prova testimoniale, puntualmente ritrascritta nell'atto di gravame.
Va quindi senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
2. Venendo al merito l'appello è fondato nei termini che seguono.
3. L'istruttoria documentale, orale e tecnica espletata in primo grado ed in appello, consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che in data 16.03.2017, alle ore 19,20 circa, il sig. Parte_1
mentre attraversava la via Riccardo Romano in Eboli (SA) veniva investito da un'autovettura di colore “nero”, rimasta non identificata, che dopo averlo scaraventato al suolo si allontanava.
3.2. I testi escussi, e (entrambi presenti al momento del sinistro) Testimone_1 Testimone_2
hanno reso, sul punto, dichiarazioni precise sulla cui genuinità non vi è motivi di dubitare.
I predetti hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, riferendo che il sig. – mentre si Parte_1
trovava in Eboli ad attraversare via Riccardo Romano - veniva investito da un'auto di colore
“nero” che usciva da un parcheggio a pettine in retromarcia.
In seguito all'urto, il cadeva al suolo riportando lesioni mentre il conducente Parte_1 dell'autoveicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso.
Entrambi i testi hanno effettivamente confermato di aver prestato soccorso all'infortunato e che il conducente del veicolo investitore si allontanava “velocemente” dal luogo del sinistro senza arrestare la propria marcia.
Si riportano alcuni stralci delle testimonianze rese dai testi escussi:
3 così descriveva la dinamica: “ricordo che ad un tratto, una macchina di Testimone_1
colore nero stava effettuando una manovra di retromarcia per uscire dai parcheggi a pettine posti sul lato destro della strada allorquando colpiva con la parte posteriore un ragazzo che
stava attraversando la strada.... dopo aver scaraventato al suolo il ragazzo, per averlo colpito all'altezza del ginocchio sinistro, la macchina si allontanava senza che il conducente si fermasse
o scendesse dall'auto per vedere cosa fosse successo… ricordo che non sono riusciti a prendere il numero di targa della macchina, che è andata via velocemente e che ho anche gridato per cercare di far fermare il conducente”.
così descriveva l'accaduto: “ho visto che una macchina di colore nero, mentre Testimone_2
usciva in retromarcia da un parcheggio a pettine posto sul lato destro della strada, colpiva con la parte posteriore un ragazzo che stava attraversando la strada, attingendolo all'altezza del ginocchio sinistro…ricordo che mentre io e il mio fidanzato ci avvicinammo al ragazzo che urlava per i forti dolori al ginocchio sinistro, la macchina nera andava via velocemente, per cui anche io mi sono messa d urlare per cercare di8 far fermare il conducente senza alcun risultato”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi e dal compendio probatorio agli atti non si evince alcun elemento dal quale possa desumersi che il danneggiato tenesse un'andatura non adeguata ovvero abbia concorso con la propria condotta nella causazione del sinistro.
Non da ultimo, in tema di nesso causale, le lesioni riportate dal , come desumibili dalla Parte_1
documentazione sanitaria in atti e dalla c.t.u. medica espletata, dimostrano chiaramente che l'attore odierno appellante ha subito lesioni senz'altro compatibili con la dinamica del sinistro come sopra ricostruito.
3.3. In diritto va precisato che quando ci si accinge ad effettuare una manovra in retromarcia, la stessa, così come previsto dall'art. 154 cod. della strada, va eseguita con particolare cautela e prudenza essendo ridotta la visuale in retro. Il conducente ha difatti il compito di adottare tutte le cautele possibili e di avere controllo totale dello spazio dietro il veicolo.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, atteso che, il conducente dell'auto “nera” pur trovandosi all'interno del parcheggio a pettine, non ha adottato quella cautela richiesta per eseguire la manovra in retromarcia che, come già detto, richiede una soglia di accortezza maggiore.
4. Da quanto esposto si evince, pertanto, che la responsabilità della produzione del sinistro ricade esclusivamente sul conducente del veicolo “nero” rimasto ignoto, atteso che entrambi i testi hanno riferito che l'auto de quo, in uscita da un parcheggio a pettine in retromarcia, colpiva in pieno il ginocchio sinistro del sig. che stava attraversando via Riccardo Romano in Parte_1
Eboli.
4 4.1. Risulta, quindi, dimostrata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo “nero”,
rimasto non meglio identificato, se si considera che tale conducente, non mantenendo una condotta di guida prudente, investiva l'attore che stava attraversando;
il tutto, si ripete, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio emergente dagli atti di causa che possa far pensare a condotte non corrette tenute dal . Parte_1
5. Da ciò consegue l'accoglimento dell'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 [...]
, nella citata qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del CP_1
F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett.ba d.lgs. 209/05, non potendo certo imputarsi all'appellante, rimasto ferito e caduto a terra, l'omessa individuazione del veicolo investitore datosi a rapida fuga.
6. Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa. La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827
e 8828 del 31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
6.1. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale,
derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
6.2. Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono dunque una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi
5 pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori
(artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della liquidazione, non può operarsi un mero automatismo risarcitorio, in quanto è necessaria l'allegazione del danno ed un'accurata ed approfondita istruttoria. Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano
della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di
relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale....".
Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
7. Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott.
[...]
le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate Per_1 su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da , avente anni 26 all'epoca del Parte_1
sinistro, può essere calcolato come di seguito indicato.
7.1. In particolare, lesioni subite dall'attore consistono, come rilevato nella CTU medico-legale dal dott. “trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro, tali lesioni sono per Per_1 dinamica lesiva e per documentazione esibita, ricollegabili al sinistro in cui è rimasto coinvolto”.
Tale danno biologico è stato valutato dal CTU nella misura del 2%, senza incidenza sulla capacità
lavorativa.
6 Sviluppando i calcoli sulla base delle tabelle relative alle cd. micropermanenti da sinistro stradale avremo:
Tabella di riferimento: D.M. 16.07.2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 26 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale: 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% : 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.917,34
Invalidità temporanea totale € 386,68
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20
Totale danno biologico temporaneo € 1.491,48
Totale generale € 3.408,82
Il predetto importo, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata temporalmente limitata dell'invalidità totale, si ritiene onnicomprensivo del danno non patrimoniale, non essendo provate, né riconoscibili ulteriori poste risarcitorie a tale titolo in conseguenza del trauma subito.
Difatti, risultano accertate e provate le sole conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe;
tanto giustifica la mancata personalizzazione in aumento del risarcimento.
7.2. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (11.05.2017, ossia 57 giorni dopo il sinistro: cfr., per tale criterio, Cass. n. 26897/14) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal data cessazione inabilità fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
7 7.3.Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, lo stesso comprende sia il danno emergente, consistente nelle spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, sia il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già compresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04).
Nel caso di specie, nulla può essere riconosciuto all'attore in relazione alla menomazione della sua capacità lavorativa specifica, avendo il CTU espressamente escluso una riduzione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, e, d'altra parte, nessuna prova è stata offerta dal
, né testimoniale né documentale, della riduzione della propria capacità di guadagno, non Parte_1 avendo l'interessato prodotto, ad es., documentazione attestante il proprio reddito prima e dopo il sinistro oggetto di causa.
L'accertamento di un danno micropermanente non consente, del resto, di potersi avvalere della prova presuntiva.
7.4. Per quanto attiene, invece, alle spese mediche sostenute, risultano congrue, come sostenuto dal CTU, quelle pari ad € 286,03. Su tale somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dalla data dei singoli esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, decorreranno i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
8. Infine, va esaminata la richiesta, formulata in via subordinata dalla compagnia di assicurazione,
di liquidare il risarcimento dei danni decurtando la somma di euro 2.990,90, già corrisposta dall' in conseguenza del sinistro per cui è causa, sul rilievo che tale somma andrà corrisposta CP_2 dalla convenuta direttamente all' , avendo lo stesso già azionato il diritto di surroga. CP_2
8.1. L'eccezione va rigettata.
Innanzitutto, giova ricordare che in giurisprudenza il principio della compensatio lucri cum
damno è ormai un patrimonio acquisito;
è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso.
Occorre, tuttavia, precisare che le due diverse prestazioni (risarcimento del danno ed indennità
previdenziali) devono assolvere ad una funzione omogenea ovvero entrambe devono essere dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito).
8 Sul punto la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito
con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (la capacità di produrre reddito). Pertanto, nel
caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del danno il cui risarcimento è posto a
carico del danneggiante, fermo restando che quest'ultimo resta esposto alle azioni di recupero che potranno essere intentate contro di lui dall'ente previdenziale ai sensi ai sensi del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209, art. 148 (Codice delle assicurazioni) e della L. 12 giugno 1984, n. 222,
art. 14”.
8.2. Pertanto, in relazione al caso di specie non vi è alcuna duplicazione risarcitoria perché la prestazione erogata dall' (indennità di malattia) non risarcisce il danno biologico, oggetto CP_2
di liquidazione con la presente sentenza, ma unicamente un danno patrimoniale poiché
direttamente compensativa del danno patrimoniale da lucro cessante (perdita del reddito).
Ne consegue che le somme erogate dall' a favore del sig. non possono essere CP_2 Parte_1 sottratte dal risarcimento del danno biologico che è l'unico danno riconosciuto all'appellante in questa sede.
9. Segue, in definitiva, la condanna della al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di euro 3.694,85 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come Parte_1
sopra.
10.1. Le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio e vanno quindi poste a carico della parte appellata.
10.2. Le stesse si liquidano come da dispositivo, per il primo grado di giudizio, in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo i parametri medi, costituenti la regola (parametro dal quale non vi è ragione di discostarsi); secondo valori compresi tra minimi e medi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
Va disposta la distrazione delle predette spese in favore dei difensori di parte appellante, avv.
Andrea Vele e avv. Sara Ventimiglia, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio.
Parimenti, le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto in corso di causa, devono porsi in via definitiva a carico della parte appellata nella qualità. Controparte_1
P.Q.M.
9 Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, così provvede:
A) accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale in esame;
B) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_1
designata per il F.G.V.S, al pagamento a favore di della somma di euro Parte_1
3.694,85, oltre interessi come indicati in motivazione;
C) condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per Controparte_1
il F.G.V.S, al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio che si liquidano:
1. quanto al primo grado, in euro 1.265,00 per onorari ed euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Andrea
Vele e Sara Ventimiglia, dichiaratisi antistatari;
2. quanto al presente grado di appello in euro
1.500,00 per onorari ed euro 27,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico della convenuta;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli avv.ti
Andrea Vele e Sara Ventimiglia, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, in data 2.05.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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