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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3114 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Manzo, presso Parte_1
il quale è elettivamente domiciliato in Saviano, Corso Vittorio Emanuele III, 144/146;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Rosa Lia Tortora, presso la quale è Controparte_1
elettivamente domiciliato in Casamarciano alla P.tta Giacomo Leopardi, 2;
APPELLATO
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Lia Tortora, presso la quale è CP_2
elettivamente domiciliato in Casamarciano alla P.tta Giacomo Leopardi, 2;
APPELLATA
E in persona del legale rapp.te p.t. dott. Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv.to Angela Giampiero, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Nola alla Via San Felice, 5;
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti;
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5292/2017 il Giudice di Pace di Nola, dott. Mario Formato, disposta la riunione del procedimento R.G. 456/2015 (introdotto da contro Parte_1 Controparte_6
e , avente ad oggetto azione diretta ex art. 145 – 148 – 149 D.Lsg. 209/2005 per il Controparte_1
risarcimento dei danni a cose) con il procedimento R.G. 4466/15 (introdotto da Parte_2
contro e avente ad oggetto azione diretta ex art. 145 – 148 CP_5 Parte_1
– 149 D.Lsg. 209/2005 per il risarcimento delle lesioni), preso atto della cessata la materia del contendere tra e ha dichiarato la responsabilità esclusiva di Controparte_1 CP_5
in ordine alla produzione del sinistro verificatosi 14/05/2014, con Parte_1
conseguente rigetto della domanda proposta da quest'ultimo.
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurandola nella Parte_1
parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la sua esclusiva responsabilità, nonché nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio e i quali Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, III co. n. 2 e 164, co. nonché l'inammissibilità dello stesso;
nel merito,
hanno eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appellato, chiedendone l'integrale rigetto.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituita, invece, la cui Controparte_5
contumacia è stata dichiarata con ordinanza del 5.12.2019.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione degli appellati quanto all'inammissibilità dell'appello:
sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, l'appello è infondato in ragione delle motivazioni che seguono.
In primo luogo parte appellante invoca una diversa ricostruzione del fatto storico in quanto, a suo dire, gli elementi probatori raccolti in corso di causa consentirebbero di affermare l'altrui responsabilità nella causazione del sinistro. Nello specifico, deduce che il giudice di prime cure si sarebbe basato su un solo elemento di prova (ovvero la provenienza dell'attore da strada gravata dal segnale di stop), senza tener conto né del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di
Saviano, né delle dichiarazioni rese dai testi, né dell'ubicazione dei danni subiti dal motociclo. Ciò posto, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale “ai fini dell'accertamento della colpa
esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art.
2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della
strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il
comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola
opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza
causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (cfr. Cass. civ., 23 marzo 2023, n.
8311).
Esaminando la sentenza impugnata, in effetti, si ricava che il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento su una sola circostanza, senza valorizzare adeguatamente i restanti elementi di prova agli atti di causa (ovvero, il verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di
Saviano, i rilievi fotografici allegati e le dichiarazioni rese dai testi escussi).
Quanto al verbale della polizia municipale va premesso che esso “ha efficacia di piena prova, fino a
querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico
ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che
egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad
altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal
giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. Cass. civ.,
n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).
Nel caso di specie, la descrizione del sinistro contenuta nel predetto provvedimento non è coperta da pubblica fede, essendo i verbalizzanti intervenuti sui luoghi di causa successivamente al sinistro,
e medesime considerazioni valgono anche per le informazioni inerenti la posizione occupata dai veicoli (perché il verbale non precisa in alcun modo se gli stessi siano stati o meno spostati a seguito dell'incidente), che dunque non possono essere valorizzate, così come richiesto dall'appellante. Aggiungasi a tanto che la descrizione dei danni riportati dai veicoli (cfr. verbale nella parte in cui si legge che: il veicolo (A) presentava danni alla parte anteriore sinistra compresa la portiera anteriore sinistra;
il veicolo (B) presentava danni su tutta la parte sinistra e altri danni alla carrozzeria) è
compatibile con la dinamica narrata dal nella comparsa di costituzione e risposta, nonché CP_1
con le dichiarazioni resa dalla teste , la quale ha riferito “Preciso che il motociclo Testimone_1
impattò con la sua parte anteriore contro la fiancata anteriore sinistra della […] preciso Pt_3
che la si danneggiò alla fiancata anteriore sinistra […]” (cfr. verbale d'udienza del Pt_3
17/10/2016).
Di contro, con riferimento ai testi di parte attrice, vi sono seri motivi per dubitare dell'attendibilità
degli stessi, stante la palese contraddittorietà delle dichiarazioni rese.
E difatti, sul punto pare sufficiente precisare che il teste in un primo momento Testimone_2
ha dichiarato che “il motociclo ha riportato danni sia al lato destro posteriore che al centro”, e successivamente ha riferito “non mi sono soffermato a vedere i danni del motociclo in quanto ho
soccorso il conducente”. per quanto riguarda la dinamica del fatto storico, invece, ha precisato che
“La urtava con il suo lato anteriore destro il motociclo […]il motociclo veniva impattato Pt_3
al lato destro posteriore” (cfr. verbale d'udienza del 27/06/2016).
Di contro, la teste ha dichiarato che “la Fiat Multipla impattava il lato posteriore Tes_3
destro del motociclo con la sua parte anteriore sinistra, penso”, senza nulla aggiungere circa i danni riportati dai veicoli (cfr. verbale d'udienza del 17/10/2016).
Aggiungasi, ancora, che già in citazione i fatti di causa sono stati descritti in maniera generica e lacunosa, essendosi limitato l'attore ad asserire che “[…] il motociclo Honda SH 125 percorreva
regolarmente e a velocità modica Via Ferrovia diretto verso Corso Italia, allorquando, giunta nei
pressi del Piazzale E. De Nicola, venne violentemente urtato al lato destro dall'autovettura Fiat
Multipla la quale, nel provenire dalla destra rispetto al senso di marcia percorso al motociclo
istante, attraversava l'incrocio a velocità sostenuta ed ometteva di concedere la precedenza” (cfr.
pag. n. 1 atto di citazione), senza alcuna precisazione in ordine alla provenienza della vettura (dell'attore) da strada gravata dal segnale di stop, ai punti d'urto, ai danni riportati dai mezzi coinvolti.
Inoltre, in contrasto con quanto affermato nell'atto di appello, laddove si legge che all'arrivo della
Polizia Municipale i testi si erano già allontanati, ha, invece, affermato di essere Testimone_2
stato presente allorquando sono intervenuti i vigili.
Gli elementi probatori agli atti, pertanto, non supportano la ricostruzione attorea dei fatti, né le ragioni evidenziate nell'atto di appello, che pertanto non può che essere rigettato.
In ragione delle considerazioni che precedono, va altresì rigettato il motivo di appello relativo alle spese processuali, in quanto privo di autonome e specifiche doglianze.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità della controversia,
delle difese delle parti in causa e delle attività espletate nel presente procedimento. Vista l'identità
delle posizioni ricoperte dagli appellati e , non va riconosciuto l'aumento dei CP_1 Parte_2
compensi ex art. 4 comma 2.
Nulla per quanto riguarda le spese di lite di , stante la sua contumacia. Controparte_7
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e che si liquidano in Euro 450,00 per compensi, oltre Controparte_1 Parte_2
IVA e CPA e rimborso spese generali spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.; 3. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano in Euro 450,00 per compensi, oltre IVA e CPA e Controparte_3
rimborso spese generali spese generali (15%) come per legge;
4. Nulla per quanto riguarda le spese di lite di Controparte_7
5. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 19.2.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3114 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Manzo, presso Parte_1
il quale è elettivamente domiciliato in Saviano, Corso Vittorio Emanuele III, 144/146;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Rosa Lia Tortora, presso la quale è Controparte_1
elettivamente domiciliato in Casamarciano alla P.tta Giacomo Leopardi, 2;
APPELLATO
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Lia Tortora, presso la quale è CP_2
elettivamente domiciliato in Casamarciano alla P.tta Giacomo Leopardi, 2;
APPELLATA
E in persona del legale rapp.te p.t. dott. Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv.to Angela Giampiero, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Nola alla Via San Felice, 5;
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata come in atti;
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5292/2017 il Giudice di Pace di Nola, dott. Mario Formato, disposta la riunione del procedimento R.G. 456/2015 (introdotto da contro Parte_1 Controparte_6
e , avente ad oggetto azione diretta ex art. 145 – 148 – 149 D.Lsg. 209/2005 per il Controparte_1
risarcimento dei danni a cose) con il procedimento R.G. 4466/15 (introdotto da Parte_2
contro e avente ad oggetto azione diretta ex art. 145 – 148 CP_5 Parte_1
– 149 D.Lsg. 209/2005 per il risarcimento delle lesioni), preso atto della cessata la materia del contendere tra e ha dichiarato la responsabilità esclusiva di Controparte_1 CP_5
in ordine alla produzione del sinistro verificatosi 14/05/2014, con Parte_1
conseguente rigetto della domanda proposta da quest'ultimo.
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurandola nella Parte_1
parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la sua esclusiva responsabilità, nonché nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio e i quali Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
hanno eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, III co. n. 2 e 164, co. nonché l'inammissibilità dello stesso;
nel merito,
hanno eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appellato, chiedendone l'integrale rigetto.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituita, invece, la cui Controparte_5
contumacia è stata dichiarata con ordinanza del 5.12.2019.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione degli appellati quanto all'inammissibilità dell'appello:
sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, l'appello è infondato in ragione delle motivazioni che seguono.
In primo luogo parte appellante invoca una diversa ricostruzione del fatto storico in quanto, a suo dire, gli elementi probatori raccolti in corso di causa consentirebbero di affermare l'altrui responsabilità nella causazione del sinistro. Nello specifico, deduce che il giudice di prime cure si sarebbe basato su un solo elemento di prova (ovvero la provenienza dell'attore da strada gravata dal segnale di stop), senza tener conto né del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di
Saviano, né delle dichiarazioni rese dai testi, né dell'ubicazione dei danni subiti dal motociclo. Ciò posto, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale “ai fini dell'accertamento della colpa
esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art.
2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della
strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il
comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola
opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza
causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (cfr. Cass. civ., 23 marzo 2023, n.
8311).
Esaminando la sentenza impugnata, in effetti, si ricava che il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento su una sola circostanza, senza valorizzare adeguatamente i restanti elementi di prova agli atti di causa (ovvero, il verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di
Saviano, i rilievi fotografici allegati e le dichiarazioni rese dai testi escussi).
Quanto al verbale della polizia municipale va premesso che esso “ha efficacia di piena prova, fino a
querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico
ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che
egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad
altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal
giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. Cass. civ.,
n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).
Nel caso di specie, la descrizione del sinistro contenuta nel predetto provvedimento non è coperta da pubblica fede, essendo i verbalizzanti intervenuti sui luoghi di causa successivamente al sinistro,
e medesime considerazioni valgono anche per le informazioni inerenti la posizione occupata dai veicoli (perché il verbale non precisa in alcun modo se gli stessi siano stati o meno spostati a seguito dell'incidente), che dunque non possono essere valorizzate, così come richiesto dall'appellante. Aggiungasi a tanto che la descrizione dei danni riportati dai veicoli (cfr. verbale nella parte in cui si legge che: il veicolo (A) presentava danni alla parte anteriore sinistra compresa la portiera anteriore sinistra;
il veicolo (B) presentava danni su tutta la parte sinistra e altri danni alla carrozzeria) è
compatibile con la dinamica narrata dal nella comparsa di costituzione e risposta, nonché CP_1
con le dichiarazioni resa dalla teste , la quale ha riferito “Preciso che il motociclo Testimone_1
impattò con la sua parte anteriore contro la fiancata anteriore sinistra della […] preciso Pt_3
che la si danneggiò alla fiancata anteriore sinistra […]” (cfr. verbale d'udienza del Pt_3
17/10/2016).
Di contro, con riferimento ai testi di parte attrice, vi sono seri motivi per dubitare dell'attendibilità
degli stessi, stante la palese contraddittorietà delle dichiarazioni rese.
E difatti, sul punto pare sufficiente precisare che il teste in un primo momento Testimone_2
ha dichiarato che “il motociclo ha riportato danni sia al lato destro posteriore che al centro”, e successivamente ha riferito “non mi sono soffermato a vedere i danni del motociclo in quanto ho
soccorso il conducente”. per quanto riguarda la dinamica del fatto storico, invece, ha precisato che
“La urtava con il suo lato anteriore destro il motociclo […]il motociclo veniva impattato Pt_3
al lato destro posteriore” (cfr. verbale d'udienza del 27/06/2016).
Di contro, la teste ha dichiarato che “la Fiat Multipla impattava il lato posteriore Tes_3
destro del motociclo con la sua parte anteriore sinistra, penso”, senza nulla aggiungere circa i danni riportati dai veicoli (cfr. verbale d'udienza del 17/10/2016).
Aggiungasi, ancora, che già in citazione i fatti di causa sono stati descritti in maniera generica e lacunosa, essendosi limitato l'attore ad asserire che “[…] il motociclo Honda SH 125 percorreva
regolarmente e a velocità modica Via Ferrovia diretto verso Corso Italia, allorquando, giunta nei
pressi del Piazzale E. De Nicola, venne violentemente urtato al lato destro dall'autovettura Fiat
Multipla la quale, nel provenire dalla destra rispetto al senso di marcia percorso al motociclo
istante, attraversava l'incrocio a velocità sostenuta ed ometteva di concedere la precedenza” (cfr.
pag. n. 1 atto di citazione), senza alcuna precisazione in ordine alla provenienza della vettura (dell'attore) da strada gravata dal segnale di stop, ai punti d'urto, ai danni riportati dai mezzi coinvolti.
Inoltre, in contrasto con quanto affermato nell'atto di appello, laddove si legge che all'arrivo della
Polizia Municipale i testi si erano già allontanati, ha, invece, affermato di essere Testimone_2
stato presente allorquando sono intervenuti i vigili.
Gli elementi probatori agli atti, pertanto, non supportano la ricostruzione attorea dei fatti, né le ragioni evidenziate nell'atto di appello, che pertanto non può che essere rigettato.
In ragione delle considerazioni che precedono, va altresì rigettato il motivo di appello relativo alle spese processuali, in quanto privo di autonome e specifiche doglianze.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità della controversia,
delle difese delle parti in causa e delle attività espletate nel presente procedimento. Vista l'identità
delle posizioni ricoperte dagli appellati e , non va riconosciuto l'aumento dei CP_1 Parte_2
compensi ex art. 4 comma 2.
Nulla per quanto riguarda le spese di lite di , stante la sua contumacia. Controparte_7
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e che si liquidano in Euro 450,00 per compensi, oltre Controparte_1 Parte_2
IVA e CPA e rimborso spese generali spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.; 3. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano in Euro 450,00 per compensi, oltre IVA e CPA e Controparte_3
rimborso spese generali spese generali (15%) come per legge;
4. Nulla per quanto riguarda le spese di lite di Controparte_7
5. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 19.2.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)