Decreto cautelare 12 agosto 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl 103 - Benevento 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del Progetto Riabilitativo Individualizzato con il quale l'Asl di Benevento ha predisposto un piano terapeutico in favore del minore di 20 ore settimanali di terapia ABA, oltre due ore di supervisione ogni mese, per la durata di sei mesi datato 19 giugno 2024 prot. n. -OMISSIS- e ogni atto presupposto e conseguenziale;
-della delibera ASL di Benevento n.-OMISSIS-, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età;
- del PDTA approvato con DGRC n.-OMISSIS- Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
nonché, per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Benevento, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione per i prossimi quattro anni;
e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre tre ore mensili di supervisione da parte del BCBA, e tanto per i prossimi quattro anni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl 103 - Benevento 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione i ricorrenti, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS- affetto da disturbo dello spettro autistico di Livello 3, agiscono per l’annullamento del Progetto Riabilitativo Individualizzato ritenendo insufficiente e non conforme ai parametri legali il piano terapeutico disposto dall'Asl di Benevento in data 16 giugno 2024 in relazione al minore (che consta di 20 ore settimanali di terapia ABA, oltre due ore di supervisione ogni mese, per la durata di sei mesi datato 19.06.2024 prot. n. -OMISSIS-), in uno alla delibera ASL di Benevento n.-OMISSIS-, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età.
2. Parte ricorrente ha impugnato altresì il PDTA (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) approvato con delibera di GRC n.-OMISSIS- per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, istando per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Benevento, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione per i prossimi quattro anni, nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre tre ore mensili di supervisione da parte del BCBA, e tanto per i prossimi quattro anni.
3. Premesso il quadro normativo- scientifico, sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. ILLEGITTIMITÀ DEL PDTA REGIONALE.
Richiamando l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3391/2023 (che accede alla categoria di trattamento personalizzato) e la sentenza del Tar OL n. 4508/2023 si sostiene l’illegittimità della delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS- nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce di età; le prescrizioni regionali, infatti, non terrebbero conto della specificità dell’ABA, per il quale la stessa Regione ha ritenuto che “l’intensità media” è compresa tra 10 e 37,5 ore a settimana e, quindi, pari di media a 26 ore settimanali.
Si precisa, quindi, che in adempimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2924/2023, è stata disposta (con d.G.R.C. -OMISSIS-) la modifica della DGR-OMISSIS- nella parte, contenuta nel Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (P.D.T.A.) ritenuta illegittima, adeguando il P.D.T.A. secondo quanto indicato nelle menzionate sentenze.
II. ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA ASL DI BENEVENTO n. -OMISSIS-: la fissazione di un numero massimo di ore non sarebbe coerente né con la normativa sopra citata né le caratteristiche del trattamento, che è individualizzato e deve essere costruito sulla base del bisogno socio - sanitario, atteso che l’individuazione del trattamento per fasce di età è in contrasto con la caratterizzazione individuale dei trattamenti sanitari integrativi.
III. OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA E APPARENTE MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. OMESSA ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA;
In seno al provvedimento gravato l’Amministrazione avrebbe fornito una motivazione insufficiente, contraddittoria e soltanto apparente circa la diminuzione delle ore di terapia in capo al minore. Il difetto di motivazione in tesi di parte ricorrente sarebbe, quindi, indiziante dei deficit istruttori del procedimento attivato dall’Asl Benevento, tenuto anche conto del quadro medico legale contenuto nella relazione del consulente di parte ricorrente.
4. Con decreto n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di tutela monocratica.
5. Si sono costituite per resistere al gravame l’Asl di Benevento e la Regione Campania, entrambe depositando memorie difensive e documentazione pertinente i fatti di causa.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a, l’udienza pubblica, ritenendo comunque necessario l’approfondimento proprio della sede di merito delle questioni complessivamente dedotte in giudizio dalle parti.
7.Tale decisione è stata contestata innanzi al giudice di appello che ha comunque respinto la domanda cautelare evidenziando l’integrale infondatezza dell’impugnativa (Consiglio di Stato, ordinanza n.-OMISSIS-).
8. Nell’approssimarsi della discussione del merito, la parte ricorrente non ha prodotto memorie né evidenziato circostanze ulteriori rispetto a quelle già esaminate.
9. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
10. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione, formulata dalla difesa aslina, di inammissibilità dell’impugnativa per genericità dei motivi di ricorso siccome lo stesso non è fondato e va respinto.
11. Come dedotto dalla difesa regionale ed evidenziato anche dal giudice di appello, al di là degli effetti del tutto interinali delle pronunce cautelari rese dal giudice ordinario in ordine alla vicenda all’esame, è dirimente, nel caso all’esame, la circostanza che con la sentenza n. -OMISSIS- (non appellata), il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso il Piano individualizzato redatto dalla ASL Benevento in data 27 giugno 2024 e che tale piano recava una determinazione del numero di ore di terapia settimanale ABA a favore del minore corrispondente a quella indicata dal provvedimento impugnato con l’odierno giudizio.
12. Può quindi ragionevolmente ritenersi che il trattamento previsto nel PTRI, oggetto dell’odierna impugnazione, rappresenti la fisiologica prosecuzione di quello già riconosciuto legittimo in sede giurisdizionale; sicché, in mancanza di elementi nuovi atti a giustificare una diversa scelta terapeutica, i contenuti del piano assistenziale immediatamente precedente (e di cui era prevista la revisione semestrale) non risultano oggi contestabili.
13. Lo stesso giudice di appello (Consiglio di Stato, ordinanza n.-OMISSIS-) con motivazione condivisibile, ha evidenziato altresì che non è ravvisabile alcuna relazione di carattere invalidante tra la delibera della ASL Benevento n.-OMISSIS- (recante il “Regolamento Aziendale per la presa in carico degli assistiti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico”) e l’impugnato Piano individualizzato, dal momento che, come osservato dal T.A.R. con la citata sentenza -OMISSIS-, i limiti orari fissati con la suddetta delibera (di 15 e 10 ore settimanali) “ non sono stati applicati al caso concreto, con la conseguenza che la disposizione contenuta nel provvedimento impugnato non è comunque lesiva dell’interesse della parte ricorrente ”.
14. Sotto altro aspetto, si osserva che comunque le Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore della Sanità a pag. 54 ss. precisano che " non sono disponibili dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale erogato settimanalmente per evitare il rischio di un training eccessivamente intensivo e stancante. Si segnala che tra gli studi inclusi in una delle metanalisi l'intensità media degli interventi erogati è compresa tra 10 e 37,5 ore a settimana (in media circa 26 ore a settimana) e che all'aumentare dell'intensità oltre le 25 ore a settimana non corrisponde un proporzionale miglioramento negli outcome. Tra i programmi di intensità inferiore a 25 ore a settimana c'è una maggiore variabilità nell'efficacia ottenuta ".
15. Sicché anche le Linee Guida 21 non risultano risolutive, nel senso che non consentono di stabilire alcuna correlazione immediata ed univoca tra intensità del trattamento e risultati ottenibili con la somministrazione della terapia ABA.
16. A tutto concedere, la parte ricorrente non ha comunque dimostrato l’arbitrarietà e l’irragionevolezza delle determinazioni adottate dall’Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica ad essa spettante in materia, con particolare riguardo alla eventuale incoerenza tra l’intensità del trattamento con esso determinata e le condizioni cliniche (ed assistenziali) del minore, tenuto conto che tale dimostrazione era “ tanto più necessaria in quanto la scelta terapeutica contestata risulta coerente con il principio di gradualità del trattamento abilitativo, la cui intensità non può che essere rapportata, anche in chiave eventualmente riduttiva, al progredire in senso migliorativo delle condizioni cliniche del paziente” (cfr. ordinanza Consiglio di Stato n.-OMISSIS-).
17. Alla luce delle superiori osservazioni il ricorso non è fondato e va respinto.
18. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI EL Di OL, Presidente
RO AL, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AL | LI EL Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.