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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO RI
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 206 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
RI (RC) il 10/11/1975) e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAVIGLIA MARCO, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO RI, VIA SCILLA N. 5, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 27/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07/06/2002; -considerato che con decreto dell'11.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07/06/2002; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per_1
(30.05.2005), maggiorenne non economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 240/2019 del 18.07.2019 (dep. il 22.07.2019) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 09.07.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 09.07.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025:
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 27/01/2025 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 07/06/2002 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 172, parte II, serie A, anno
2002, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, dando atto che la convivenza è già cessata;
2) Il figlio oramai maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
resterà a vivere con la madre, nell'abitazione sita in Reggio Calabria alla Via Cafari
n. 12;
3) La casa coniugale, pertanto, rimarrà, con tutti gli arredi ivi insistenti, alla sig.ra
che continuerà ad occuparla unitamente al figlio;
Pt_2
4) Il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, sarà sopportato da entrambi i genitori nella misura del 50%. Nello specifico: spese mediche e/o specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche, comprendenti costi di iscrizione a scuola, libri di testo ed altri strumenti scolastici, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione etc.; spese per attività ludico-sportive, inclusi i costi di iscrizione ai corsi e le relative attrezzature occorrende;
5) Il SI. si impegna a versare mensilmente, entro il giorno 5 del mese corrente, Pt_1
la somma di €. 800,00 (ottocento/00) alla moglie, SI.ra , per il Pt_2 mantenimento del figlio, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, assegno che verrà rivalutato a seconda degli indici ISTAT;
”
6) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
7) Le parti reciprocamente nulla avranno più a pretendere”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO RI
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 206 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
RI (RC) il 10/11/1975) e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAVIGLIA MARCO, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO RI, VIA SCILLA N. 5, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 27/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07/06/2002; -considerato che con decreto dell'11.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07/06/2002; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per_1
(30.05.2005), maggiorenne non economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 240/2019 del 18.07.2019 (dep. il 22.07.2019) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 09.07.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 09.07.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025:
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 27/01/2025 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 07/06/2002 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 172, parte II, serie A, anno
2002, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, dando atto che la convivenza è già cessata;
2) Il figlio oramai maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
resterà a vivere con la madre, nell'abitazione sita in Reggio Calabria alla Via Cafari
n. 12;
3) La casa coniugale, pertanto, rimarrà, con tutti gli arredi ivi insistenti, alla sig.ra
che continuerà ad occuparla unitamente al figlio;
Pt_2
4) Il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, sarà sopportato da entrambi i genitori nella misura del 50%. Nello specifico: spese mediche e/o specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche, comprendenti costi di iscrizione a scuola, libri di testo ed altri strumenti scolastici, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione etc.; spese per attività ludico-sportive, inclusi i costi di iscrizione ai corsi e le relative attrezzature occorrende;
5) Il SI. si impegna a versare mensilmente, entro il giorno 5 del mese corrente, Pt_1
la somma di €. 800,00 (ottocento/00) alla moglie, SI.ra , per il Pt_2 mantenimento del figlio, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, assegno che verrà rivalutato a seconda degli indici ISTAT;
”
6) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
7) Le parti reciprocamente nulla avranno più a pretendere”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna