Decreto presidenziale 18 settembre 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 08/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Media One S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Mario Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Mazzini, 88;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento Digitale - Divisione X – Emittenza radiotelevisiva – Contributi, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Tele Rent S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a) del decreto direttoriale del 22.12.2023, con il quale sono stati approvati la graduatoria definitiva e l'elenco degli importi dei contributi da assegnare alle emittenti televisive a carattere commerciale in ambito locale per l'annualità 2023, di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, unitamente ai relativi allegati A e B, costituiti dalla predetta graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa, la relazione istruttoria, recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti, oltre al decreto direttoriale del 6.10.2023, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 per le emittenti televisive a carattere commerciale in ambito locale, di cui al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, unitamente ai relativi allegati A e B, costituiti dalla predetta graduatoria provvisoria e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, oltre alla risposta del 20.12.2023 data dall'Istruttore al reclamo del 6.11.2023;
c) nonché ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati, anche se non conosciuto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
a) limitatamente alla parte in cui sono stati erroneamente calcolati la posizione in graduatoria, i punteggi e gli importi spettanti a Media One, del decreto direttoriale del 18.03.2024 (pubblicato in pari data sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con il quale è stato annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22.12.2023 prot. 246641 e, contestualmente, sono stati approvati la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, come riportati negli allegati A e B;
b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresa, ove occorrer possa, la relazione nota prot. n. 57030 del 18.03.2024;
c) di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. EN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa all’annualità 2023 delle emittenti beneficiarie delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione disciplinato dal d.P.R. n. 146/17, contestando il punteggio assegnatole per il requisito dei dipendenti giornalisti impiegati nei due esercizi precedenti (biennio 2021/2022).
2. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto quanto segue:
- con nota del 27 luglio 2023, il Ministero, avendo rilevato delle “ incongruenze rispetto al numero di ore lavorate per alcuni dipendenti/giornalisti indicati in domanda dalla Società ”, ha chiesto alla ricorrente “ di indicare all’Ufficio per ciascuno dei dipendenti l’esatto numero di ORE non retribuite (permessi non retribuiti, cassa integrazione o ogni tipo di assenza non retribuita) svolte dal dipendente nel biennio 2021/2022 ”, tramite “ dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante ”;
- la ricorrente ha riscontrato detta comunicazione con nota del 3 agosto 2023;
- in data 6 ottobre 2023 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria nella quale, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, il punteggio relativo al numero medio di dipendenti occupati (inclusi i giornalisti), per il biennio 2021-2022, è stato quantificato in 16,569 (di cui 4,443 giornalisti);
- con reclamo del 6 novembre 2023, inoltrato sulla piattaforma SICEM, la ricorrente ha evidenziato che il Ministero avrebbe indebitamente assimilato i permessi non retribuiti all’aspettativa facoltativa e che il punteggio per il numero medio di dipendenti occupati (inclusi i giornalisti), per il biennio 2021-2022, sarebbe in realtà pari a 17,839 (di cui 4,84 giornalisti), lamentando altresì la violazione di quanto disposto dal par. 2 della Tabella 1 del d.P.R. n. 146/2017, ove è precisato che il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio, con la precisazione che « Si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni di calendario »;
- in data 20 dicembre 2023, sempre tramite la piattaforma SICEM, il Ministero ha rigettato il reclamo, affermando che “ il punteggio relativo ai dipendenti è stato calcolato in base ai dati forniti dalla società, calcolando il biennio 2021/2022 ”;
- in data 22 dicembre 2023, esso ha pubblicato la graduatoria definitiva nella quale, relativamente alla posizione della ricorrente, sono stati confermati i punteggi della graduatoria provvisoria.
3. In diritto, il ricorso è fondato su unico e articolato motivo di censura (rubricato: “ Violazione di legge in relazione all’art. 6 e al paragrafo 2, lettera c) della Tabella 1 (“Criteri applicativi di valutazione ai sensi dell’articolo 6”) del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146. Violazione di legge in relazione all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento, illogicità ed irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione ”) a mezzo del quale la ricorrente ha contestato il calcolo del punteggio per il requisito dei dipendenti operato del Ministero che, da un lato, avrebbe arbitrariamente ricondotto i premessi all’istituto dell’aspettativa facoltativa, d’altro lato, non avrebbe conteggiato i periodi di impiego superiori ai 15 giorni al mese.
4. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha depositato la documentazione relativa al procedimento per cui è causa senza articolare una memoria difensiva.
5. Con motivi aggiunti del 24 maggio 2024, la ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del 18 marzo 2024, con il quale è stata annullata e sostituita la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo, senza alcuna variazione del punteggio assegnatole, sostenendone l’illegittimità derivata e articolando i seguenti ulteriori motivi di censura:
5.1. “ Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 12 della L. 241/90 ”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la nuova graduatoria sarebbe illegittima perché il Ministero non avrebbe in alcun modo specificato come sarebbero stati osservati i criteri e le modalità stabiliti dal d.P.R. n. 146/2017;
5.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90. Omessa o insufficiente motivazione ”.
Con tale doglianza, infine, la ricorrente deduce il difetto di motivazione dell’impugnato decreto direttoriale per mancata indicazione delle ragioni per cui non è stato modificato il punteggio assegnatole in sede di formazione della prima graduatoria.
6. Con decreto presidenziale del 18 settembre 2025, n. 3236, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimento correttamente eseguito dalla ricorrente.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei termini che seguono.
7.1. Per quanto concerne il calcolo delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti, questa Sezione ha già risolto analoga questione relativa a periodi di ferie o permessi non retribuiti, ritenendo che le ipotesi in cui è previsto il conteggio delle ore effettivamente lavorate - e, correlativamente, la detrazione di quelle non lavorate - sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, giacché, da un lato, esse esprimono una portata escludente dalla procedura selettiva per l’attribuzione di vantaggi economici, dall’altro, costituiscono un’eccezione alla regola generale di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 146/17, in forza della quale viene in rilievo, primariamente, soltanto il numero di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti; ne consegue che il concetto di “ore effettivamente lavorate” non ha un rilievo autonomo e non costituisce una clausola generale nella quale far confluire qualsivoglia ipotesi di “mancata presenza sul luogo di lavoro”, come vorrebbe l’Amministrazione (cfr. la sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. IV- ter , 31 ottobre 2024, n. 19237, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 9465).
Ciò vale, naturalmente, sia per le fattispecie previste dall’art. 4, comma 2 (cassa integrazione, contratto di solidarietà e part-time ), sia per l’aspettativa facoltativa, non retribuita, di cui fa menzione l’art 3 del D.M. 20 ottobre 2017, a tacere del fatto, peraltro, che quest’ultimo dovrebbe contenere, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 146/17, esclusivamente disposizioni di esecuzione, sicché appare dubbio che esso possa legittimamente integrare il regolamento mediante la previsione di ipotesi non previste.
Il concetto di “ore effettivamente lavorate”, pertanto, non ha un rilievo autonomo e non costituisce una clausola generale nella quale far confluire qualsivoglia ipotesi di “mancata presenza sul luogo di lavoro”, come vorrebbe l’amministrazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che, anche a voler predicare la possibilità di un’applicazione analogica delle quattro ipotesi specificamente previste, tale operazione sarebbe preclusa per difetto dei relativi presupposti.
Occorrerebbe infatti ricercare una eadem ratio che accomuni le ipotesi previste dal legislatore a quella dei permessi o assenze non retribuiti, operazione che non può che avere esito negativo, posto che i casi previsti dall’art. 4, comma 2, del regolamento riguardano schemi contrattuali in cui vi è una riduzione dell’orario di lavoro per esigenze di flessibilità ovvero di sostegno all’occupazione, mentre l’aspettativa integra un’ipotesi di sospensione temporanea del rapporto di lavoro.
Trattasi, in entrambi i casi, di fenomeni che nulla hanno a che vedere con l’assenza dal lavoro, che non incide sul normale svolgimento del rapporto; tale eterogeneità esclude in radice l’applicazione analogica delle previsioni contenute nel regolamento e nel decreto di attuazione (cfr. Cons. Stato, n. 9465/2025 cit., secondo il quale “ Ragionando diversamente, si giungerebbe all’esito paradossale di penalizzare le imprese i cui dipendenti fruiscono di istituti normativamente previsti che consentono loro di godere di permessi non retribuiti, anche con l’esito di incentivare le imprese a non accordare ai dipendenti detti permessi (ove la relativa fruizione sia subordinata all’eventuale assenso del datore di lavoro), con conseguente frustrazione dei diritti dei lavoratore e della stessa ratio del D.P.R. n. 146/2017 che è proprio quella di incentivare l’occupazione (da intendersi, ovviamente, nel senso di incentivare l’instaurazione di rapporti lavorativi di lavoro subordinato e lo svolgimento dei medesimi nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale ivi applicabile) ”).
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la scelta dell’Amministrazione di parificare i permessi non retribuiti all’aspettativa facoltativa è da ritenersi illegittima.
7.2. Sussiste altresì la lamentata violazione par. 2 della Tabella 1 del d.P.R. n. 146/2017, ai sensi del quale « il numero medio di dipendenti (...) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario », in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare, nel calcolo del punteggio per il requisito in esame, quanto specificato dalla ricorrente, che, anche in sede di reclamo, ha compiutamente indicato i periodi di impiego dei propri dipendenti, precisando che soltanto nel mese di agosto 2021 un dipendente è stato impiegato per un periodo inferiore ai 15 giorni.
7.3. Va inoltre evidenziato che per entrambi i profili di illegittimità oggetto delle specifiche doglianze della ricorrente, il Ministero si è limitato nella fase procedimentale a respingere il reclamo senza specificare le ragioni del suo mancato accoglimento, mentre nel presente giudizio non ha articolato una memoria difensiva diretta a contestarne, in fatto e/o in diritto, la fondatezza.
7.4. La fondatezza dell’esaminato articolato motivo di ricorso formulato dalla ricorrente comporta pertanto l’accoglimento del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori censure poste a sostegno di questi ultimi.
8. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente obbligo in capo al Ministero di riesaminare l’istanza della ricorrente in applicazione dei suesposti principi, fatta salva ogni determinazione per il resto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Monica Gallo, Referendario
EN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OR | TA RI |
IL SEGRETARIO