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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 8.7.2025 ha pronunciato il presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1851/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Generale dello Stato appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Controparte_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3325/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 25.6.2018 ha agito in giudizio chiamando in causa il Controparte_1
e formulando nei suoi confronti le seguenti domande: “accertare e Parte_1 dichiarare il suo diritto a vedersi computato, ai fini della ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che economici, un periodo di servizio pre-ruolo pari ad anni 10; per l'effetto, ordinare al
di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, assegnando Parte_1 al ricorrente la terza fascia stipendiale con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, con condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive pari a € Parte_1 16.193,90, oltre i ratei di tredicesima mensilità, in ogni caso con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari,
IVA e CPA”.
A sostegno di queste conclusioni ha affermato di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con la qualifica di docente di scuola secondaria di I grado;
che era stato inserito in ruolo con decorrenza dall'1.9.2007; che aveva superato con profitto il periodo di prova;
che prima dell'immissione in ruolo come dipendente a tempo determinato aveva svolto analoghe attività di insegnamento in favore del in una serie di periodi che ha analiticamente indicato (cfr. ricorso CP_2 pagg. 1 e 2) correlando l'anno scolastico con il numero di giornate lavorative in cui aveva svolto attività.
In questo senso ha sostenuto di aver lavorato:
1. nell'a.s. 1988/89 (dal 27.02.1989 al 09.03.1989, dal 11.03.1989 al 21.03.1989, dal 05.04.1989 al
29.04.1989 e dal 02.05.1989 al 19.05.1989) per un totale di 65 giorni;
2. nell'a.s. 1989/90 (dal 28.03.1990 al 11.04.1990) per un totale di 15 giorni;
3. nell'a.s. 1990/91 (dal 01.03.1991 al 13.03.1991) per un totale di 13 giorni;
4. nell'a.s. 1999/00 (dal 20.11.1999 al 30.06.2000) per un totale di 224 giorni;
5. nell'a.s. 2000/01 (dal 10.10.2000 al 30.06.2001) per un totale di 264 giorni;
6. nell'a.s. 2001/02 (dal 15.09.2001 al 30.06.2002) per un totale di 289 giorni;
7. nell'a.s. 2002/03 (dal 05.09.2002 al 31.08.2003) per un totale di 361 giorni;
8. nell'a.s. 2003/04 (dal 01.09.2003 al 31.08.2004) per un totale di 365 giorni;
9. nell'a.s. 2004/05 (dal 16.09.2004 al 31.08.2005) per un totale di 350 giorni;
10. nell'a.s. 2005/06 (dal 01.09.2005 al 31.08.2006) per un totale di 365 giorni;
11. nell'a.s. 2006/07 (dal 01.09.2006 al 31.08.2007) per un totale di 303 giorni.
Ha precisato quindi che il servizio preruolo nel suo caso ha avuto la durata di anni 8.
Ha quindi proseguito affermando che con il decreto di ricostruzione della carriera che il Dirigente
CO ha emesso in data 12 ottobre 2012 gli era invece stata riconosciuta una minore anzianità di servizio, pari a 7 anni e 8 mesi.
In conseguenza di questo ridotto riconoscimento di anzianità risultava al momento del ricorso originario collocato, come da buste paga versate in atti (doc. 5 del ricorso), nella fascia stipendiale
15-20, con passaggio allo scaglione successivo a far data dall'a.s. 2022/2023, anziché dall'a.s.
2019/2020.
Ha pertanto analiticamente ricostruito anno per anno la retribuzione dovuta in ossequio alle Tabelle allegate al Ccnl di riferimento, raffrontandola con quella realmente percepita, calcolando quindi le differenze rivendicate, pari ad € 16.193,30 (pagg. 27 e ss. del ricorso). Ha richiamato le disposizioni di legge a cui l'amministrazione si era attenuta nel procedere al calcolo in precedenza richiamato, in particolare l'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, osservando che la stessa disposizione prevedeva di tenere conto ai fini della ricostruzione della carriera del periodo preruolo, tuttavia richiedeva che di questo periodo si dovesse computare solo una parte per intero, più precisamente il primo quadriennio, per i soli due terzi il periodo successivo e, ai soli fini economici, il restante terzo.
Tenendo conto di questi fatti ha eccepito l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, ai sensi e per gli effetti della clausola 4 dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), attuato dalla Dir.
1999/70/CE, intitolato “Principio di non discriminazione”, evidenziando come questo testo normativo prevedesse che le condizioni di impiego applicate ai lavoratori a tempo determinato non potessero essere meno favorevoli di quelle accordate ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ha in particolare invocato il co. 1 della citata clausola 4, a mente del quale: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, oltreché il successivo comma 4, secondo cui: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Proprio muovendo dalle sopra richiamate disposizioni, che figurano in allegato alla Direttiva
1999/70/CE, della quale parte ricorrente ha evidenziato la sufficiente determinazione e la incondizionalità, ha sostenuto che “i dipendenti neo-immessi in ruolo hanno il pieno diritto alla ricostruzione della propria carriera, con il riconoscimento integrale di tutti i servizi prestati antecedentemente l'assunzione a tempo indeterminato. La normativa interna che disciplina la ricostruzione di carriera del personale del Comparto Scuola (Legge n. 576/1970, D.P.R. 399/88,
D.Lgs. 297/94), recepita nei contratti collettivi di lavoro ancora vigenti anche se scaduti (CCNL
2009/2009), non risponde più al principio di non discriminazione sancito dalla direttiva
1999/70/CE.” e, conseguentemente, ha invocato il diritto del ricorrente al computo integrale del periodo di lavoro prestato in preruolo.
Ha da ultimo indicato le conseguenze che in termini retributivi avrebbe detto riconoscimento integrale dell'anzianità (pagg. 27 e ss. del ricorso):
a) per gli anni scolastici 2001/2002 – 2006/2007 il ricorrente dovrebbe essere inquadrato nella classe stipendiale 3-8; b) per gli anni scolastici 2007/2008 – 2012/2013 nella successiva classe stipendiale 9-14;
c) dovrà poi conseguire la classe stipendiale 15-20 a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014.
Ha quindi concluso nei termini indicati in precedenza.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 1.07.2019, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del nonché l'intervenuta prescrizione parziale CP_2 della pretesa creditoria rivendicata dal ricorrente e, in ogni caso, deducendo nel merito la conformità del decreto di ricostruzione di carriera del 12 ottobre 2012 alla vigente normativa, legislativa e contrattuale. Concludeva quindi per l'infondatezza delle domande, chiedendone la reiezione.
Il Tribunale -ritenute le eccezioni del inammissibili (eccezione di prescrizione) ovvero CP_2 infondate (difetto di legittimazione passiva del ) -così decideva: “Dichiara accertato il diritto CP_2 di al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel periodo “preruolo”, Controparte_1 sia ai fini giuridici che economici, nel quale ha lavorato per l'amministrazione resistente con contratti a tempo determinato;
Ordina all'amministrazione resistente di inquadrare a decorrere Controparte_1 dall'a.s.2008/2009 nel terzo scaglione stipendiale;
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera, dedotte le somme già corrisposte, per l'importo di € 16.193,90, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
Condanna l'amministrazione resiste al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate nella complessiva somma di € 1.238,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge”.
2.Proponeva gravame il lamentando unicamente l'erroneità della pronuncia di primo grado Pt_2 con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c.
Resisteva nel grado l'appellato che eccepiva l'inammissibilità del gravame ex artt. 342-348 bis c.p.c.
e concludeva per il rigetto dell'appello.
Acquisito nuovo conteggio su invito della Corte, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità perché infondata, tenuto conto che appaiono sufficientemente indicate le parti della decisione impugnate e le ragioni di diritto per le quali si ritiene erronea la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 434 comma 1, nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c.
3.L'appello è fondato entro i limiti che seguono. Nella memoria di costituzione di primo grado il i legge: “Senza ammissione alcuna in ordine Pt_2 alla fondatezza e sussistenza della pretesa si eccepisce la l'intervenuta prescrizione della stessa.
Giova precisare, infatti, che la ricorrente fa decorrere le somme richieste anche a titolo di interessi
a partire dall'anno 1988 e pertanto una parziale prescrizione della pretesa è comunque maturata”.
Sul punto la doglianza del fondata, non sussistendo la genericità dell'eccezione ritenuta dal Pt_2 giudice di prime cure, tale da giustificarne l'inammissibilità.
Giova premettere che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte “La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto;
invece, se
è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile” (ex multis Cass. n. 24260/20); “Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, espressa proprio con riferimento all'art.2947, 30 comma,c.c., da ultimo riassunta nella pronuncia 28292/2011, la questione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge, dunque costituisce una rilevazione che non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche
d'ufficio(così Cass. 4238/2011), atteso che la determinazione della durata prescrizionale, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente
l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge ( così la pronuncia delle S.U. 10955/02)” (Cass. n. 9993/16); “Né vale osservare in senso contrario che "In assenza di una espressa richiesta rivolta al giudice, quest'ultimo non è (sarebbe) tenuto ad accertare di propria iniziativa alcuna fattispecie giuridicamente rilevante" (così la controricorrente , cfr pag.
3 del controricorso), e non potrebbe accertare l'esistenza del fatto-reato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicabilità del terzo comma dell'art.2947 cc. Ed invero,
l'argomento non è convincente, alla luce della considerazione che la questione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al terzo coma invece che al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ.) attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. Con la conseguenza che, come ha già avuto modo di affermare questa
Corte, costituisce una rilevazione che non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d'ufficio. (cfr Cass.4238/011). Invero, la determinazione della durata prescrizionale, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. (cfr
Sez.Un. 10955/02)” (Cass. n. 4238/2011).
Per l'effetto, fermi i fatti storici già dedotti in giudizio ed in costanza di eccezione di prescrizione del diritto, deve ritenersi ammissibile l'individuazione ex officio di uno specifico termine prescrizionale, siccome conseguenza dell'individuazione della regola di diritto applicabile al caso concreto propria della cognizione giudiziale, e la relativa applicazione al caso concreto.
Risulta poi, nel merito, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta nei termini che seguono.
Nel caso di specie il ha eccepito la parziale prescrizione del diritto: trova applicazione il Pt_2 termine prescrizionale quinquennale ex art. art. 2948 c.c. avente ad oggetto, al n. 4), “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e non quello decennale come invocato dall'appellato, trattandosi di credito di natura retributiva e non risarcitoria.
Ancora, vertendosi in materia di rivendicazioni retributive fondate sul riconoscimento dell'anzianità di servizio “pre ruolo”, il termine di prescrizione precedentemente menzionato non può che iniziare a decorrere dalla data di immissione in ruolo del dipendente (pacificamente avvenuta il 1/9/2007), atteso che il riconoscimento dell'anzianità del servizio pre-ruolo è destinato a produrre effetti soltanto a decorrere dalla –eventuale– immissione in ruolo, e dunque non dal giorno dell'insorgenza degli stessi.
Il suddetto termine risulta essere stato utilmente interrotto dalla domanda di ricostruzione della carriera presentata dall' in data 13.12.2008 e, di nuovo, in data 12.10.2012, ai sensi CP_1 dell'art. 2944 c.c., a seguito della notifica al ricorrente del decreto di ricostruzione della carriera, atto al quale deve attribuirsi, in relazione alle rivendicazioni retributive relative all'anzianità di servizio maturata, valore di ricognizione di debito.
Dunque il termine prescrizionale quinquennale scadeva il 12.10.2017, mentre il ricorso originario ritualmente notificato è stato depositato il 25.6.2018, con conseguente prescrizione dei crediti maturati fino al quinquennio anteriore, ovvero sino all'a.s. 2012/2013.
Sotto il profilo del quantum-dall'a.s. 2013/2014 fino all'a.s. 2017/2018- possono essere recepiti i conteggi prodotti dall'appellato in data 8.5.2024 ex adverso non contestati, per una somma complessiva di € 6.994,49, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. In conclusione la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata.
5.L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellato, mentre i restanti due terzi restano a carico del appellante rimasto prevalentemente soccombente. Parte_1
P.Q.M.
così provvede: in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna l'appellante alla corresponsione a favore dell'appellato della somma di € 6.994,49, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna l'appellante alla refusione di due terzi delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellato, liquidati in € 1.200,00 per il primo grado ed € 1.400,00 per il presente grado, oltre due terzi del c.u. del primo grado di giudizio ove versato, e compensa il restante terzo, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore del difensore antistatario.
Roma, lì 8.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 8.7.2025 ha pronunciato il presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1851/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Generale dello Stato appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Controparte_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3325/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 25.6.2018 ha agito in giudizio chiamando in causa il Controparte_1
e formulando nei suoi confronti le seguenti domande: “accertare e Parte_1 dichiarare il suo diritto a vedersi computato, ai fini della ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che economici, un periodo di servizio pre-ruolo pari ad anni 10; per l'effetto, ordinare al
di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, assegnando Parte_1 al ricorrente la terza fascia stipendiale con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, con condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive pari a € Parte_1 16.193,90, oltre i ratei di tredicesima mensilità, in ogni caso con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari,
IVA e CPA”.
A sostegno di queste conclusioni ha affermato di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con la qualifica di docente di scuola secondaria di I grado;
che era stato inserito in ruolo con decorrenza dall'1.9.2007; che aveva superato con profitto il periodo di prova;
che prima dell'immissione in ruolo come dipendente a tempo determinato aveva svolto analoghe attività di insegnamento in favore del in una serie di periodi che ha analiticamente indicato (cfr. ricorso CP_2 pagg. 1 e 2) correlando l'anno scolastico con il numero di giornate lavorative in cui aveva svolto attività.
In questo senso ha sostenuto di aver lavorato:
1. nell'a.s. 1988/89 (dal 27.02.1989 al 09.03.1989, dal 11.03.1989 al 21.03.1989, dal 05.04.1989 al
29.04.1989 e dal 02.05.1989 al 19.05.1989) per un totale di 65 giorni;
2. nell'a.s. 1989/90 (dal 28.03.1990 al 11.04.1990) per un totale di 15 giorni;
3. nell'a.s. 1990/91 (dal 01.03.1991 al 13.03.1991) per un totale di 13 giorni;
4. nell'a.s. 1999/00 (dal 20.11.1999 al 30.06.2000) per un totale di 224 giorni;
5. nell'a.s. 2000/01 (dal 10.10.2000 al 30.06.2001) per un totale di 264 giorni;
6. nell'a.s. 2001/02 (dal 15.09.2001 al 30.06.2002) per un totale di 289 giorni;
7. nell'a.s. 2002/03 (dal 05.09.2002 al 31.08.2003) per un totale di 361 giorni;
8. nell'a.s. 2003/04 (dal 01.09.2003 al 31.08.2004) per un totale di 365 giorni;
9. nell'a.s. 2004/05 (dal 16.09.2004 al 31.08.2005) per un totale di 350 giorni;
10. nell'a.s. 2005/06 (dal 01.09.2005 al 31.08.2006) per un totale di 365 giorni;
11. nell'a.s. 2006/07 (dal 01.09.2006 al 31.08.2007) per un totale di 303 giorni.
Ha precisato quindi che il servizio preruolo nel suo caso ha avuto la durata di anni 8.
Ha quindi proseguito affermando che con il decreto di ricostruzione della carriera che il Dirigente
CO ha emesso in data 12 ottobre 2012 gli era invece stata riconosciuta una minore anzianità di servizio, pari a 7 anni e 8 mesi.
In conseguenza di questo ridotto riconoscimento di anzianità risultava al momento del ricorso originario collocato, come da buste paga versate in atti (doc. 5 del ricorso), nella fascia stipendiale
15-20, con passaggio allo scaglione successivo a far data dall'a.s. 2022/2023, anziché dall'a.s.
2019/2020.
Ha pertanto analiticamente ricostruito anno per anno la retribuzione dovuta in ossequio alle Tabelle allegate al Ccnl di riferimento, raffrontandola con quella realmente percepita, calcolando quindi le differenze rivendicate, pari ad € 16.193,30 (pagg. 27 e ss. del ricorso). Ha richiamato le disposizioni di legge a cui l'amministrazione si era attenuta nel procedere al calcolo in precedenza richiamato, in particolare l'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, osservando che la stessa disposizione prevedeva di tenere conto ai fini della ricostruzione della carriera del periodo preruolo, tuttavia richiedeva che di questo periodo si dovesse computare solo una parte per intero, più precisamente il primo quadriennio, per i soli due terzi il periodo successivo e, ai soli fini economici, il restante terzo.
Tenendo conto di questi fatti ha eccepito l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, ai sensi e per gli effetti della clausola 4 dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), attuato dalla Dir.
1999/70/CE, intitolato “Principio di non discriminazione”, evidenziando come questo testo normativo prevedesse che le condizioni di impiego applicate ai lavoratori a tempo determinato non potessero essere meno favorevoli di quelle accordate ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ha in particolare invocato il co. 1 della citata clausola 4, a mente del quale: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, oltreché il successivo comma 4, secondo cui: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Proprio muovendo dalle sopra richiamate disposizioni, che figurano in allegato alla Direttiva
1999/70/CE, della quale parte ricorrente ha evidenziato la sufficiente determinazione e la incondizionalità, ha sostenuto che “i dipendenti neo-immessi in ruolo hanno il pieno diritto alla ricostruzione della propria carriera, con il riconoscimento integrale di tutti i servizi prestati antecedentemente l'assunzione a tempo indeterminato. La normativa interna che disciplina la ricostruzione di carriera del personale del Comparto Scuola (Legge n. 576/1970, D.P.R. 399/88,
D.Lgs. 297/94), recepita nei contratti collettivi di lavoro ancora vigenti anche se scaduti (CCNL
2009/2009), non risponde più al principio di non discriminazione sancito dalla direttiva
1999/70/CE.” e, conseguentemente, ha invocato il diritto del ricorrente al computo integrale del periodo di lavoro prestato in preruolo.
Ha da ultimo indicato le conseguenze che in termini retributivi avrebbe detto riconoscimento integrale dell'anzianità (pagg. 27 e ss. del ricorso):
a) per gli anni scolastici 2001/2002 – 2006/2007 il ricorrente dovrebbe essere inquadrato nella classe stipendiale 3-8; b) per gli anni scolastici 2007/2008 – 2012/2013 nella successiva classe stipendiale 9-14;
c) dovrà poi conseguire la classe stipendiale 15-20 a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014.
Ha quindi concluso nei termini indicati in precedenza.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 1.07.2019, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del nonché l'intervenuta prescrizione parziale CP_2 della pretesa creditoria rivendicata dal ricorrente e, in ogni caso, deducendo nel merito la conformità del decreto di ricostruzione di carriera del 12 ottobre 2012 alla vigente normativa, legislativa e contrattuale. Concludeva quindi per l'infondatezza delle domande, chiedendone la reiezione.
Il Tribunale -ritenute le eccezioni del inammissibili (eccezione di prescrizione) ovvero CP_2 infondate (difetto di legittimazione passiva del ) -così decideva: “Dichiara accertato il diritto CP_2 di al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel periodo “preruolo”, Controparte_1 sia ai fini giuridici che economici, nel quale ha lavorato per l'amministrazione resistente con contratti a tempo determinato;
Ordina all'amministrazione resistente di inquadrare a decorrere Controparte_1 dall'a.s.2008/2009 nel terzo scaglione stipendiale;
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera, dedotte le somme già corrisposte, per l'importo di € 16.193,90, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
Condanna l'amministrazione resiste al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate nella complessiva somma di € 1.238,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge”.
2.Proponeva gravame il lamentando unicamente l'erroneità della pronuncia di primo grado Pt_2 con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c.
Resisteva nel grado l'appellato che eccepiva l'inammissibilità del gravame ex artt. 342-348 bis c.p.c.
e concludeva per il rigetto dell'appello.
Acquisito nuovo conteggio su invito della Corte, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità perché infondata, tenuto conto che appaiono sufficientemente indicate le parti della decisione impugnate e le ragioni di diritto per le quali si ritiene erronea la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 434 comma 1, nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c.
3.L'appello è fondato entro i limiti che seguono. Nella memoria di costituzione di primo grado il i legge: “Senza ammissione alcuna in ordine Pt_2 alla fondatezza e sussistenza della pretesa si eccepisce la l'intervenuta prescrizione della stessa.
Giova precisare, infatti, che la ricorrente fa decorrere le somme richieste anche a titolo di interessi
a partire dall'anno 1988 e pertanto una parziale prescrizione della pretesa è comunque maturata”.
Sul punto la doglianza del fondata, non sussistendo la genericità dell'eccezione ritenuta dal Pt_2 giudice di prime cure, tale da giustificarne l'inammissibilità.
Giova premettere che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte “La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto;
invece, se
è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile” (ex multis Cass. n. 24260/20); “Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, espressa proprio con riferimento all'art.2947, 30 comma,c.c., da ultimo riassunta nella pronuncia 28292/2011, la questione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge, dunque costituisce una rilevazione che non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche
d'ufficio(così Cass. 4238/2011), atteso che la determinazione della durata prescrizionale, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente
l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge ( così la pronuncia delle S.U. 10955/02)” (Cass. n. 9993/16); “Né vale osservare in senso contrario che "In assenza di una espressa richiesta rivolta al giudice, quest'ultimo non è (sarebbe) tenuto ad accertare di propria iniziativa alcuna fattispecie giuridicamente rilevante" (così la controricorrente , cfr pag.
3 del controricorso), e non potrebbe accertare l'esistenza del fatto-reato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicabilità del terzo comma dell'art.2947 cc. Ed invero,
l'argomento non è convincente, alla luce della considerazione che la questione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al terzo coma invece che al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ.) attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. Con la conseguenza che, come ha già avuto modo di affermare questa
Corte, costituisce una rilevazione che non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d'ufficio. (cfr Cass.4238/011). Invero, la determinazione della durata prescrizionale, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. (cfr
Sez.Un. 10955/02)” (Cass. n. 4238/2011).
Per l'effetto, fermi i fatti storici già dedotti in giudizio ed in costanza di eccezione di prescrizione del diritto, deve ritenersi ammissibile l'individuazione ex officio di uno specifico termine prescrizionale, siccome conseguenza dell'individuazione della regola di diritto applicabile al caso concreto propria della cognizione giudiziale, e la relativa applicazione al caso concreto.
Risulta poi, nel merito, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta nei termini che seguono.
Nel caso di specie il ha eccepito la parziale prescrizione del diritto: trova applicazione il Pt_2 termine prescrizionale quinquennale ex art. art. 2948 c.c. avente ad oggetto, al n. 4), “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, e non quello decennale come invocato dall'appellato, trattandosi di credito di natura retributiva e non risarcitoria.
Ancora, vertendosi in materia di rivendicazioni retributive fondate sul riconoscimento dell'anzianità di servizio “pre ruolo”, il termine di prescrizione precedentemente menzionato non può che iniziare a decorrere dalla data di immissione in ruolo del dipendente (pacificamente avvenuta il 1/9/2007), atteso che il riconoscimento dell'anzianità del servizio pre-ruolo è destinato a produrre effetti soltanto a decorrere dalla –eventuale– immissione in ruolo, e dunque non dal giorno dell'insorgenza degli stessi.
Il suddetto termine risulta essere stato utilmente interrotto dalla domanda di ricostruzione della carriera presentata dall' in data 13.12.2008 e, di nuovo, in data 12.10.2012, ai sensi CP_1 dell'art. 2944 c.c., a seguito della notifica al ricorrente del decreto di ricostruzione della carriera, atto al quale deve attribuirsi, in relazione alle rivendicazioni retributive relative all'anzianità di servizio maturata, valore di ricognizione di debito.
Dunque il termine prescrizionale quinquennale scadeva il 12.10.2017, mentre il ricorso originario ritualmente notificato è stato depositato il 25.6.2018, con conseguente prescrizione dei crediti maturati fino al quinquennio anteriore, ovvero sino all'a.s. 2012/2013.
Sotto il profilo del quantum-dall'a.s. 2013/2014 fino all'a.s. 2017/2018- possono essere recepiti i conteggi prodotti dall'appellato in data 8.5.2024 ex adverso non contestati, per una somma complessiva di € 6.994,49, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. In conclusione la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata.
5.L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dall'appellato, mentre i restanti due terzi restano a carico del appellante rimasto prevalentemente soccombente. Parte_1
P.Q.M.
così provvede: in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna l'appellante alla corresponsione a favore dell'appellato della somma di € 6.994,49, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna l'appellante alla refusione di due terzi delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellato, liquidati in € 1.200,00 per il primo grado ed € 1.400,00 per il presente grado, oltre due terzi del c.u. del primo grado di giudizio ove versato, e compensa il restante terzo, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore del difensore antistatario.
Roma, lì 8.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi