Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 143/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DE VIRGILIIS CLEMENTINA, come da procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DEPALMA CLAUDIA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 24.4.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 25.2.2025 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
pagina 1 di 5
Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in
DO (CH) il 25/10/2014 e che dalla loro unione è nato il figlio , tuttora Persona_1 minorenne, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “ 1. autorizzare i coniugi e a vivere separati , con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato in via condivisa a Persona_1 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'urgenza;
3. il figlio sarà collocato Per_1 anagraficamente presso la casa della madre e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé: – due giorni infrasettimanali e comunque consecutivi, dalle ore 17:30 alle ore 20:00 nella settimana in cui il weekend è di spettanza della madre e con facoltà di pernotto del minore con il padre. Il tutto compatibilmente con gli impegni di salute, scolastici e sportivi del minore e sulla base dei reciproci impegni di lavoro dei genitori;
– a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 19 della domenica o in alternativa, previo accordo, sino alla mattina del lunedì; con facoltà del sig di poter portare con sé nell'abitazione di il bambino;
– durante le festività CP_1 Per_2 natalizie il bambino resterà, ad anni alterni, dal 24.12.al 30.12. con un genitore e dal 31.12.al 6.1 con l'altro; – durante le festività pasquali il bambino, sempre ad anni alterni, resterà tre giorni consecutivi con un genitore o dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al Mercoledi;
– durante il periodo estivo, il bambino resterà 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 consecutivi nel mese di agosto con il padre;
così come 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 consecutivi nel mese di agosto con la madre. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative e feriali di entrambi i genitori ( nel periodo estivo prescelto e limitatamente alle settimane indicate, il diritto di visita ordinario sarà sospeso per poi riprendere al termine della settimana di vacanze); qualora il padre dovesse avere impegni lavorativi nel mese di luglio o di agosto, i genitori concorderanno un diverso periodo di 15 giorni consecutivi ( per mese e quindi in totale 30 giorni) durante il quale il minore resterà con il padre;
– i genitori trascorreranno possibilmente insieme il compleanno del figlio;
Per_1 in alternativa potranno organizzare due feste separate. – il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del padre stesso e la festa del Papà; mentre trascorrerà con la madre, il compleanno pagina 2 di 5 della madre stessa e la festa della mamma. – il padre potrà contattare quotidianamente il minore tramite video chiamata da effettuarsi una volta al giorno e ad orario concordato con la mamma;
identica cosa potrà fare la madre quando il bambino starà con il papà, sempre con orario concordato.
– in caso di eventi importanti quali matrimoni di parenti stretti, entrambi i genitori dovranno consentire ai figli di parteciparvi recuperando l'eventuale periodo / giornata di pertinenza persa previo accordo con l'altro genitore. – in caso di malattia, il minore resterà presso il proprio domicilio/residenza con facoltà del padre di poterlo vedere con video chiamata. In ogni caso, il papà potrà recuperare i giorni non trascorsi con il figlio quando sono presenti condizioni di salute ostative, concordando con la signora il recupero almeno 3 giorni prima. Sempre in caso di malattia, Parte_1 la mamma faciliterà le comunicazioni tra il minore e l'altro genitore, notiziando comunque quest'ultimo circa le condizioni di salute del figlio. Sempre in caso di malattia del bambino, qualora questa dovesse sopravvenire nel periodo di permanenza presso il padre, questi ne notizierà immediatamente la madre.
4. il signor si obbliga a versare un contributo mensile Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore di € 350 (trecentocinquanta/00) sino al Persona_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica del bambino;
assegno da versarsi in favore della signora entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente IT Parte_1
[...]; l'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat;
le spese straordinarie elencate nel protocollo del Tribunale di Vasto saranno pagate in parti uguali (
50%) da essi genitori;
spese tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza;
il consenso per le spese straordinarie potrà essere fornito anche tramite messaggio whatsapp o mail. E' inteso che il mancato espresso consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso;
5. l'assegno unico verrà riscosso in via esclusiva dalla
;
6..nulla sarà versato a titolo di assegno di mantenimento per la/il coniuge stante Parte_1
l'indipendenza ed autonomia economica dei coniugi;
7.la autovettura della signora Parte_1 resterà nella disponibilità di quest'ultima essendone proprietaria.
8. attesa la presenza del figlio minore, gli istanti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio; mentre l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore sarà data di volta in volta dai genitori 9.spese di lite compensate.”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
pagina 3 di 5 Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio in DO (CH) il 25/10/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto N. 10 parte II Serie A Anno 2014);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Si comunichi.
pagina 4 di 5 Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
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