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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. Oronzo Putignano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1052/2023 R.G. avente ad oggetto impugnazione avverso lodo rituale arbitrale del 20.03.2023 emesso dall'Arbitro Unico del Consiglio Direttivo della
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia
TRA
(avv.to Varricchio Roberto) Parte_1
E
(avv.to Agnusdei Giuseppe) Controparte_1
All'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con domanda del 6/09/2022, la società chiedeva all'Arbitro Unico Controparte_1
della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia la condanna della Pt_1
alla restituzione dell'importo complessivo di € 14.946,00 oltre interessi ed al
[...]
risarcimento del danno da perdita di chance e da reputazione commerciale subito a causa di inadempimento contrattuale.
Esponeva che:
pagina 1 di 6 - aveva concluso, in data 25/06/2020, un contratto di agenzia pubblicitaria con la che si era obbligata ad eseguire una prestazione di “Website e Parte_1
Landing Page” indicata nel preventivo nr.74/2020 a fronte di un corrispettivo di €
23.180,00 (IVA inclusa);
- in data 13/10/2020 la aveva consegnato una prima parte del materiale Parte_1
di marketing richiesto non pienamente rispondente alle aspettative ed aveva comunicato che la seconda parte sarebbe stata consegnata entro la fine del mese;
- la scadenza non era stata rispettata né era stato messo a disposizione della società impugnante il layout del sito in formato pdf, come richiesto;
- in occasione dell'incontro in videoconferenza del 26.02.2021, la Parte_1
aveva riconosciuto la propria inadempienza e assicurato il completamento del sito web entro pochi giorni;
- essa impugnante, con pec del 5/03/2021, aveva diffidato la a Parte_1
completare il sito web entro e non oltre il 16/04/2021;
- decorso infruttuosamente anche il predetto termine, con pec del 17/04/2021,
l'impugnante aveva dichiarato risolto il contratto con contestuale richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto sino a quella data;
- solo in data 29/04/2021 la aveva tardivamente messo a disposizione Parte_1
di il sito web in versione prova, installandolo su un server Controparte_1
locale visibile solo alle parti ed aveva proceduto, senza consenso, alla pubblicazione del sito on-line nella versione prova contenente diversi errori.
La sebbene ritualmente citata non si costituiva. CP_2
L'Arbitro Unico, con il lodo oggetto di impugnazione, accoglieva parzialmente la domanda.
Riteneva provato l'inadempimento contrattuale della relativamente alla Parte_1
prestazione di “Website e Landing Page” di cui al preventivo allegato al contratto di consulenza pubblicitaria stipulato dalle parti, ovvero all'obbligo di creazione, sviluppo e pubblicazione on-line del sito web commissionatole.
pagina 2 di 6 Condannava la alla restituzione del minor importo di € 8.530,00, avendo Parte_1
riconosciuto l'adempimento di talune delle prestazioni dedotte in Controparte_1
contratto, nonchè della somma di € 916,00 versata a titolo di budget per esecuzione di attività di marketing digitale.
Rigettava la domanda risarcitoria per danno reputazione commerciale per mancanza di prova.
Riteneva dimostrato, invece, il danno da perdita di chance per mancata realizzazione del sito internet nei tempi concordati e lo quantificava in € 1.500,00.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione la eccependo Parte_1
preliminarmente la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Deduceva, altresì, che la Camera Arbitrale competente a decidere sulla domanda avrebbe dovuto essere quella della Camera di Commercio di Bari e non già quella di
Foggia e che il lodo era stato pronunciato solo il 20.03.2023 e dunque oltre il termine di giorni 60 dalla nomina dell'arbitro, avvenuta il 24.102022, previsto dal contratto.
Ha dedotto, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1454 C.C. per mancanza dei presupposti.
Si è costituita la società contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il lodo rituale deve essere impugnato innanzi alla Corte di Appello per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.
Ciò posto, con il primo motivo la società impugnante ha eccepito la violazione del contraddittorio per non essere stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa, per non essere riuscita a visionare la domanda di arbitrato, trasmessa dalla Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia.
Ha dedotto che era stato “allegato alla pec un formato di domanda non agevolmente visibile e consultabile, se non altro con l'ordinaria diligenza richiedibile all'utente medio”, come pure, per una parte di allegati, avrebbe ricevuto comunicazione dalla pagina 3 di 6 Camera di Commercio suddetta dell'invio di un link, tramite il quale scaricare i files allegati alla domanda arbitrale, della durata di sette giorni.
Il motivo non è fondato.
L'impugnante ha dichiarato di aver ricevuto, il 21.09.2022 alle h 9,34 e 11 secondi, una pec dalla Camera di Commercio di Foggia con oggetto “Trasmissione domanda arbitrale Parte_1
Ha spiegato che la predetta pec conteneva solo una nota esplicativa e non la domanda vera e propria che veniva trasmessa, sempre via pec, il 21.09.2022 alle ore 9,34 e 22 secondi “più allegati uno di 10 parti” ma non era agevolmente consultabile.
Alle successive h 12,58 del 21.09.2022 aveva ricenuto via pec il link per poter scaricare gli allegati alla domanda arbitrale che, tuttavia, aveva una durata di soli 7 gg .
Come si legge a pag. 5 del gravame, l'appellante ha ravvisato la violazione del contraddittorio per non essere stata messa nelle condizioni di conoscere “ se non altro dei documenti allegati alla domanda” e per non aver avuto tempi congrui per svolgere le proprie difese.
La censura non è condivisibile poiché non investe la domanda arbitrale in quanto tale ma, a tutto voler concedere, gli allegati in quanto trasmessi in formato della durata di soli 7 giorni.
Ne consegue che la era a conoscenza del procedimento arbitrale in cui Parte_1
avrebbe potuto costituirsi ed eccepire i vizi suindicati chiedendo un termine a difesa.
Peraltro, una volta messa a conoscenza della domanda arbitrale sin dalla prima pec, la ha avuto a disposizione sette giorni per l'estrazione dei file attraverso il Parte_1
link inviato.
Anche la seconda censura è infondata.
L'art. 15 del contratto, contemplante la clausola compromissoria, prevede che:
“qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione (ad eccezione del recupero crediti da parte della che potrà avvenire, a suo insindacabile giudizio, Controparte_1
pagina 4 di 6 anche con decreto ingiuntivo innanzi al Foro di Foggia, ferma in tal caso la competenza dell'Arbitro in caso di opposizione) - sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Commercio di Foggia, da un
Arbitro Unico nominato secondo detto Regolamento …”
La predetta disposizione contrattuale richiamando espressamente il Regolamento della Camera Arbitrale di Commercio di Foggia e, in alternativa, il Foro di Foggia (nella limitata ipotesi di recupero crediti da parte di non lascia spazio né Controparte_1
per una competenza territoriale diversa da quella della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia né per una designazione dell'arbitro dalle parti.
Il termine di 60 giorni dalla nomina dell'arbitro previsto dall'art. 15 del contratto non è perentorio.
Con la terza censura, infine, l'appellante ha contestato il travisamento dei presupposti su cui l'Arbitro ha fondato la pronuncia di risoluzione del contratto.
Anche questa censura non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente (Sez.
1 - , Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 32838 del 08/11/2022).
Nel caso di specie, il lodo è diffusamente argomentato e la pronuncia di risoluzione del contratto è stata adottata sulla base di una valutazione delle risultanze probatorie.
L'atto di impugnazione si limita a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato l'arbitro una propria differente lettura.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 11.946,00) ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato pagina 5 di 6
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso il lodo rituale arbitrale del Parte_1
20.03.2023 emesso dall'Arbitro Unico del Consiglio Direttivo dell Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, così decide:
- rigetta l'impugnazione;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 18.03.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. Oronzo Putignano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1052/2023 R.G. avente ad oggetto impugnazione avverso lodo rituale arbitrale del 20.03.2023 emesso dall'Arbitro Unico del Consiglio Direttivo della
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia
TRA
(avv.to Varricchio Roberto) Parte_1
E
(avv.to Agnusdei Giuseppe) Controparte_1
All'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con domanda del 6/09/2022, la società chiedeva all'Arbitro Unico Controparte_1
della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia la condanna della Pt_1
alla restituzione dell'importo complessivo di € 14.946,00 oltre interessi ed al
[...]
risarcimento del danno da perdita di chance e da reputazione commerciale subito a causa di inadempimento contrattuale.
Esponeva che:
pagina 1 di 6 - aveva concluso, in data 25/06/2020, un contratto di agenzia pubblicitaria con la che si era obbligata ad eseguire una prestazione di “Website e Parte_1
Landing Page” indicata nel preventivo nr.74/2020 a fronte di un corrispettivo di €
23.180,00 (IVA inclusa);
- in data 13/10/2020 la aveva consegnato una prima parte del materiale Parte_1
di marketing richiesto non pienamente rispondente alle aspettative ed aveva comunicato che la seconda parte sarebbe stata consegnata entro la fine del mese;
- la scadenza non era stata rispettata né era stato messo a disposizione della società impugnante il layout del sito in formato pdf, come richiesto;
- in occasione dell'incontro in videoconferenza del 26.02.2021, la Parte_1
aveva riconosciuto la propria inadempienza e assicurato il completamento del sito web entro pochi giorni;
- essa impugnante, con pec del 5/03/2021, aveva diffidato la a Parte_1
completare il sito web entro e non oltre il 16/04/2021;
- decorso infruttuosamente anche il predetto termine, con pec del 17/04/2021,
l'impugnante aveva dichiarato risolto il contratto con contestuale richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto sino a quella data;
- solo in data 29/04/2021 la aveva tardivamente messo a disposizione Parte_1
di il sito web in versione prova, installandolo su un server Controparte_1
locale visibile solo alle parti ed aveva proceduto, senza consenso, alla pubblicazione del sito on-line nella versione prova contenente diversi errori.
La sebbene ritualmente citata non si costituiva. CP_2
L'Arbitro Unico, con il lodo oggetto di impugnazione, accoglieva parzialmente la domanda.
Riteneva provato l'inadempimento contrattuale della relativamente alla Parte_1
prestazione di “Website e Landing Page” di cui al preventivo allegato al contratto di consulenza pubblicitaria stipulato dalle parti, ovvero all'obbligo di creazione, sviluppo e pubblicazione on-line del sito web commissionatole.
pagina 2 di 6 Condannava la alla restituzione del minor importo di € 8.530,00, avendo Parte_1
riconosciuto l'adempimento di talune delle prestazioni dedotte in Controparte_1
contratto, nonchè della somma di € 916,00 versata a titolo di budget per esecuzione di attività di marketing digitale.
Rigettava la domanda risarcitoria per danno reputazione commerciale per mancanza di prova.
Riteneva dimostrato, invece, il danno da perdita di chance per mancata realizzazione del sito internet nei tempi concordati e lo quantificava in € 1.500,00.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione la eccependo Parte_1
preliminarmente la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Deduceva, altresì, che la Camera Arbitrale competente a decidere sulla domanda avrebbe dovuto essere quella della Camera di Commercio di Bari e non già quella di
Foggia e che il lodo era stato pronunciato solo il 20.03.2023 e dunque oltre il termine di giorni 60 dalla nomina dell'arbitro, avvenuta il 24.102022, previsto dal contratto.
Ha dedotto, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1454 C.C. per mancanza dei presupposti.
Si è costituita la società contestando la fondatezza dell'avverso Controparte_1
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il lodo rituale deve essere impugnato innanzi alla Corte di Appello per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.
Ciò posto, con il primo motivo la società impugnante ha eccepito la violazione del contraddittorio per non essere stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa, per non essere riuscita a visionare la domanda di arbitrato, trasmessa dalla Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia.
Ha dedotto che era stato “allegato alla pec un formato di domanda non agevolmente visibile e consultabile, se non altro con l'ordinaria diligenza richiedibile all'utente medio”, come pure, per una parte di allegati, avrebbe ricevuto comunicazione dalla pagina 3 di 6 Camera di Commercio suddetta dell'invio di un link, tramite il quale scaricare i files allegati alla domanda arbitrale, della durata di sette giorni.
Il motivo non è fondato.
L'impugnante ha dichiarato di aver ricevuto, il 21.09.2022 alle h 9,34 e 11 secondi, una pec dalla Camera di Commercio di Foggia con oggetto “Trasmissione domanda arbitrale Parte_1
Ha spiegato che la predetta pec conteneva solo una nota esplicativa e non la domanda vera e propria che veniva trasmessa, sempre via pec, il 21.09.2022 alle ore 9,34 e 22 secondi “più allegati uno di 10 parti” ma non era agevolmente consultabile.
Alle successive h 12,58 del 21.09.2022 aveva ricenuto via pec il link per poter scaricare gli allegati alla domanda arbitrale che, tuttavia, aveva una durata di soli 7 gg .
Come si legge a pag. 5 del gravame, l'appellante ha ravvisato la violazione del contraddittorio per non essere stata messa nelle condizioni di conoscere “ se non altro dei documenti allegati alla domanda” e per non aver avuto tempi congrui per svolgere le proprie difese.
La censura non è condivisibile poiché non investe la domanda arbitrale in quanto tale ma, a tutto voler concedere, gli allegati in quanto trasmessi in formato della durata di soli 7 giorni.
Ne consegue che la era a conoscenza del procedimento arbitrale in cui Parte_1
avrebbe potuto costituirsi ed eccepire i vizi suindicati chiedendo un termine a difesa.
Peraltro, una volta messa a conoscenza della domanda arbitrale sin dalla prima pec, la ha avuto a disposizione sette giorni per l'estrazione dei file attraverso il Parte_1
link inviato.
Anche la seconda censura è infondata.
L'art. 15 del contratto, contemplante la clausola compromissoria, prevede che:
“qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione (ad eccezione del recupero crediti da parte della che potrà avvenire, a suo insindacabile giudizio, Controparte_1
pagina 4 di 6 anche con decreto ingiuntivo innanzi al Foro di Foggia, ferma in tal caso la competenza dell'Arbitro in caso di opposizione) - sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Commercio di Foggia, da un
Arbitro Unico nominato secondo detto Regolamento …”
La predetta disposizione contrattuale richiamando espressamente il Regolamento della Camera Arbitrale di Commercio di Foggia e, in alternativa, il Foro di Foggia (nella limitata ipotesi di recupero crediti da parte di non lascia spazio né Controparte_1
per una competenza territoriale diversa da quella della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia né per una designazione dell'arbitro dalle parti.
Il termine di 60 giorni dalla nomina dell'arbitro previsto dall'art. 15 del contratto non è perentorio.
Con la terza censura, infine, l'appellante ha contestato il travisamento dei presupposti su cui l'Arbitro ha fondato la pronuncia di risoluzione del contratto.
Anche questa censura non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancate od assolutamente carente (Sez.
1 - , Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020; Sez. 1 - , Ordinanza n. 32838 del 08/11/2022).
Nel caso di specie, il lodo è diffusamente argomentato e la pronuncia di risoluzione del contratto è stata adottata sulla base di una valutazione delle risultanze probatorie.
L'atto di impugnazione si limita a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato l'arbitro una propria differente lettura.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 11.946,00) ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato pagina 5 di 6
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso il lodo rituale arbitrale del Parte_1
20.03.2023 emesso dall'Arbitro Unico del Consiglio Direttivo dell Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, così decide:
- rigetta l'impugnazione;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 18.03.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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