Art. 14.
Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicheranno per le notificazioni le disposizioni degli articoli 4 e 5, se l'ufficio che procede avra' invitato l'imputato, con apposita comunicazione, notificata nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti, a fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, avvertendolo che, in mancanza o in caso di insufficienza o inidoneita' della dichiarazione o elezione, il luogo in cui la comunicazione gli e' stata notificata sara' quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni.
Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicheranno per le notificazioni le disposizioni degli articoli 4 e 5, se l'ufficio che procede avra' invitato l'imputato, con apposita comunicazione, notificata nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti, a fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, avvertendolo che, in mancanza o in caso di insufficienza o inidoneita' della dichiarazione o elezione, il luogo in cui la comunicazione gli e' stata notificata sara' quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni.