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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 10388/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 10388/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
16.10.2025 da
, con l'avv. GIARDINI FEDERICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. GISLON FRANCESCA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CONCLUSIONI
1) autorizzarsi i coniugi sig. e sig.ra a vivere separati, Parte_1 Parte_2
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciarsi la sentenza personale dei predetti coniugi, disponendo che l'Ufficiale di
Stato Civile proceda all'annotazione sugli appositi registri;
2
3) affidarsi la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Via Renania a
Padova. starà con il padre per un fine settimana al mese, e manterrà regolari Per_1
contatti telefonici/video giornalieri con lo stesso. In ogni caso, anche attesa l'età,
potrà frequentarlo liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici.
Le vacanze natalizie di verranno trascorse fino alle 10.00 del 31.12 di ciascun Per_1
anno con un genitore e , per il periodo successivo, con l'altro genitore (Natale 2025
con il padre). Parimenti, le vacanze di Carnevale e le vacanze di Pasqua verranno divise a metà tra i genitori. Quanto alle vacanze estive, nel periodo in cui non Per_1
sarà in ferie con uno dei genitori, i tempi verranno gestiti come da calendario ordinario. In merito alle ferie estive, nel periodo in cui non sarà in ferie con Per_1
uno dei genitori, i tempi verranno gestiti come da calendario ordinario. In merito alle ferie estive, stante la peculiarità della situazione lavorativa paterna, starà con Per_1
ciascun genitore per tre settimane, anche non continuative. I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente i periodi di vacanza anticipatamente e comunque entro il mese di aprile di ciascun anno compatibilmente con il lavoro del sig. e Parte_1
con ciò a comunicarsi tempestivamente anche le mete presso le quali la figlia trascorrerà tali periodi di vacanza.
4)Il sig. si obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
la somma di Euro 1.200,00=(milleduecento) mensili, rivalutabili, entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese nel conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra . Le Pt_2
spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori, con rimborso al genitore che le avrà sostenute entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta con le 3
relative pezze giustificative. Per l'individuazione delle spese straordinarie i coniugi si riportano al Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, eccetto per quanto riguarda la disciplina dello sport di l'equitazione, le cui spese vengono Per_1
disciplinate convenzionalmente tra i genitori come segue. I genitori concordano che l'equitazione verrà continuata da malgrado la separazione e il successivo Per_1
divorzio degli stessi, solo fino a quando le condizioni patrimoniali della famiglia lo consentiranno e in particolare fino a quando il signor e la sig.ra Parte_1 Pt_2
come genitori, siano in grado di farsi singolarmente carico delle spese in seguito dettagliate e, per quanto riguarda il sig. , Egli sia complessivamente in Parte_1
grado di sostenere tali spese unitamente al contributo al mantenimento ordinario di oggi concordato al punto 4). Il sig. verserà infatti mensilmente Per_1 Parte_1
Euro 800,00 a titolo di spese di mantenimento del cavallo Double K, montato dalla figlia. Per spese di mantenimento del cavallo si intendono le spese di ricovero del cavallo presso l'attuale maneggio in cui esso si trova “House Club Catajo ASD”
(corrente in Via Catajo, a Montegrotto Terme PD), spese di istruttore e di ferri. Tale
somma verrà pagata entro il 5 di ogni mese dal sig. alla sig.ra , Parte_1 Pt_2
che curerà di versarla personalmente al maneggio, insieme alla propria percentuale di contributo a questo titolo. Ogni altra spesa riguardo all'equitazione
(abbigliamento, gare, trasferte ed altro) verrà preventivamente concordata, di volta in volta, tra i genitori, sulla base dei desideri di e delle possibilità economiche Per_1
di spesa dei genitori stessi.
5) Omologarsi l'assetto patrimoniale concordato tra i coniugi. Nulla disporsi in merito all'assegno di mantenimento e, successivamente, nulla per assegno divorzile,
preso atto che i coniugi sono economicamente indipendenti. 4
6) quanto alla casa familiare di Padova, in via Renania n. 48, intestata ad entrambi i coniugi, assegnarsi la stessa alla sig.ra , convivente con la figlia fino Pt_2 Per_1
a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
7) nel caso di vendita futura dell'immobile in comproprietà tra i coniugi e Parte_1
, sito a Padova, in vai Renania 48, adibito a casa familiare, darsi atto che le Pt_2
parti concordano sin da ora di riconoscere al sig. in prededuzione sul Parte_1
prezzo di vendita la somma di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) e di dividere a metà tra loro l'ulteriore importo in eccedenza ricavato dalla vendita stessa.
8) Darsi atto che i coniugi hanno pattuito che il conto corrente intestato n.45574/1000/00003359, in essere presso Banca Intesa, Filiale di Piazza Eremitani
31 a Padova, rimarrà attivo solo ed esclusivamente per il pagamento del mutuo ipotecario che grava sull'abitazione familiare di via Renania e che il suddetto mutuo verrà pagato al 50% tra loro versando sullo stesso anticipatamente la parte di rata di competenza e relative spese bancarie.
9) darsi atto che i coniugi hanno già regolato tra loro ogni questione patrimoniale, ivi incluse quelle derivanti dallo scioglimento della comunione legale. Al sig. Parte_1
inoltre, rimangono intestate in via esclusiva un'autovettura d'epoca Porsche 911
(targata AB579LG) e una moto BMW R80 G/S (targata PV114848). Per effetto di quanto sottoscritto con l'atto introduttivo del presente giudizio, i coniugi non avranno quindi nulla da pretendete reciprocamente rispetto ai rapporti patrimoniali tra loro intercorsi a qualunque titolo, inclusi quelli che li legavano in relazione e in conseguenza del matrimonio.
10) darsi atto che le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente il consenso per il rilascio della carta d'identità e del passaporto, anche della figlia minore. 5
11) Dichiararsi che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473bis.51
c.p.c.;
12) Pronunciarsi, in conseguenza al punto n. 10 e una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in Padova in Parte_1 Parte_2
data 29.08.2009, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Padova dell'anno 2009 al n. 198, parte II, serie A, vol. 01.
13) Darsi atto che le condizioni stabilite dalle parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono queste pattuite per la loro separazione e sopra riportate ai punti da 3 a 10 inclusi.
Spese processuali compensate.”
Per il P.M.: “ il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 29.08.2009 a Padova (PD) e trascritto nel relativo
Registro, parte II, atto n. 198, serie A, anno 2009.
Dall'unione coniugale è nata una figlia: nata il [...]. Per_1
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione 6
della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall'1) al 4) con esclusione della parte inerente alle spese di mantenimento e cura del cavallo, e dei punti 5), 6) e 10) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai suindicati punti delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, invece, al punto 4) limitatamente alla parte inerente alle spese di mantenimento e cura del cavallo e dei punti dal 7) al 9) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale
al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire,
come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 29.08.2009 a PADOVA (PD) e trascritto nel Registro dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 198, parte II, serie A, anno 2009; 7
2. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall'1) al 4) con le precisazioni di cui alla parte motiva, e dei punti 5), 6) e 10)
delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 10388/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
16.10.2025 da
, con l'avv. GIARDINI FEDERICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. GISLON FRANCESCA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CONCLUSIONI
1) autorizzarsi i coniugi sig. e sig.ra a vivere separati, Parte_1 Parte_2
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciarsi la sentenza personale dei predetti coniugi, disponendo che l'Ufficiale di
Stato Civile proceda all'annotazione sugli appositi registri;
2
3) affidarsi la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Via Renania a
Padova. starà con il padre per un fine settimana al mese, e manterrà regolari Per_1
contatti telefonici/video giornalieri con lo stesso. In ogni caso, anche attesa l'età,
potrà frequentarlo liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici.
Le vacanze natalizie di verranno trascorse fino alle 10.00 del 31.12 di ciascun Per_1
anno con un genitore e , per il periodo successivo, con l'altro genitore (Natale 2025
con il padre). Parimenti, le vacanze di Carnevale e le vacanze di Pasqua verranno divise a metà tra i genitori. Quanto alle vacanze estive, nel periodo in cui non Per_1
sarà in ferie con uno dei genitori, i tempi verranno gestiti come da calendario ordinario. In merito alle ferie estive, nel periodo in cui non sarà in ferie con Per_1
uno dei genitori, i tempi verranno gestiti come da calendario ordinario. In merito alle ferie estive, stante la peculiarità della situazione lavorativa paterna, starà con Per_1
ciascun genitore per tre settimane, anche non continuative. I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente i periodi di vacanza anticipatamente e comunque entro il mese di aprile di ciascun anno compatibilmente con il lavoro del sig. e Parte_1
con ciò a comunicarsi tempestivamente anche le mete presso le quali la figlia trascorrerà tali periodi di vacanza.
4)Il sig. si obbliga a versare, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
la somma di Euro 1.200,00=(milleduecento) mensili, rivalutabili, entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese nel conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra . Le Pt_2
spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori, con rimborso al genitore che le avrà sostenute entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta con le 3
relative pezze giustificative. Per l'individuazione delle spese straordinarie i coniugi si riportano al Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, eccetto per quanto riguarda la disciplina dello sport di l'equitazione, le cui spese vengono Per_1
disciplinate convenzionalmente tra i genitori come segue. I genitori concordano che l'equitazione verrà continuata da malgrado la separazione e il successivo Per_1
divorzio degli stessi, solo fino a quando le condizioni patrimoniali della famiglia lo consentiranno e in particolare fino a quando il signor e la sig.ra Parte_1 Pt_2
come genitori, siano in grado di farsi singolarmente carico delle spese in seguito dettagliate e, per quanto riguarda il sig. , Egli sia complessivamente in Parte_1
grado di sostenere tali spese unitamente al contributo al mantenimento ordinario di oggi concordato al punto 4). Il sig. verserà infatti mensilmente Per_1 Parte_1
Euro 800,00 a titolo di spese di mantenimento del cavallo Double K, montato dalla figlia. Per spese di mantenimento del cavallo si intendono le spese di ricovero del cavallo presso l'attuale maneggio in cui esso si trova “House Club Catajo ASD”
(corrente in Via Catajo, a Montegrotto Terme PD), spese di istruttore e di ferri. Tale
somma verrà pagata entro il 5 di ogni mese dal sig. alla sig.ra , Parte_1 Pt_2
che curerà di versarla personalmente al maneggio, insieme alla propria percentuale di contributo a questo titolo. Ogni altra spesa riguardo all'equitazione
(abbigliamento, gare, trasferte ed altro) verrà preventivamente concordata, di volta in volta, tra i genitori, sulla base dei desideri di e delle possibilità economiche Per_1
di spesa dei genitori stessi.
5) Omologarsi l'assetto patrimoniale concordato tra i coniugi. Nulla disporsi in merito all'assegno di mantenimento e, successivamente, nulla per assegno divorzile,
preso atto che i coniugi sono economicamente indipendenti. 4
6) quanto alla casa familiare di Padova, in via Renania n. 48, intestata ad entrambi i coniugi, assegnarsi la stessa alla sig.ra , convivente con la figlia fino Pt_2 Per_1
a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
7) nel caso di vendita futura dell'immobile in comproprietà tra i coniugi e Parte_1
, sito a Padova, in vai Renania 48, adibito a casa familiare, darsi atto che le Pt_2
parti concordano sin da ora di riconoscere al sig. in prededuzione sul Parte_1
prezzo di vendita la somma di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) e di dividere a metà tra loro l'ulteriore importo in eccedenza ricavato dalla vendita stessa.
8) Darsi atto che i coniugi hanno pattuito che il conto corrente intestato n.45574/1000/00003359, in essere presso Banca Intesa, Filiale di Piazza Eremitani
31 a Padova, rimarrà attivo solo ed esclusivamente per il pagamento del mutuo ipotecario che grava sull'abitazione familiare di via Renania e che il suddetto mutuo verrà pagato al 50% tra loro versando sullo stesso anticipatamente la parte di rata di competenza e relative spese bancarie.
9) darsi atto che i coniugi hanno già regolato tra loro ogni questione patrimoniale, ivi incluse quelle derivanti dallo scioglimento della comunione legale. Al sig. Parte_1
inoltre, rimangono intestate in via esclusiva un'autovettura d'epoca Porsche 911
(targata AB579LG) e una moto BMW R80 G/S (targata PV114848). Per effetto di quanto sottoscritto con l'atto introduttivo del presente giudizio, i coniugi non avranno quindi nulla da pretendete reciprocamente rispetto ai rapporti patrimoniali tra loro intercorsi a qualunque titolo, inclusi quelli che li legavano in relazione e in conseguenza del matrimonio.
10) darsi atto che le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente il consenso per il rilascio della carta d'identità e del passaporto, anche della figlia minore. 5
11) Dichiararsi che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473bis.51
c.p.c.;
12) Pronunciarsi, in conseguenza al punto n. 10 e una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in Padova in Parte_1 Parte_2
data 29.08.2009, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Padova dell'anno 2009 al n. 198, parte II, serie A, vol. 01.
13) Darsi atto che le condizioni stabilite dalle parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono queste pattuite per la loro separazione e sopra riportate ai punti da 3 a 10 inclusi.
Spese processuali compensate.”
Per il P.M.: “ il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 29.08.2009 a Padova (PD) e trascritto nel relativo
Registro, parte II, atto n. 198, serie A, anno 2009.
Dall'unione coniugale è nata una figlia: nata il [...]. Per_1
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione 6
della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall'1) al 4) con esclusione della parte inerente alle spese di mantenimento e cura del cavallo, e dei punti 5), 6) e 10) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai suindicati punti delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, invece, al punto 4) limitatamente alla parte inerente alle spese di mantenimento e cura del cavallo e dei punti dal 7) al 9) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale
al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire,
come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 29.08.2009 a PADOVA (PD) e trascritto nel Registro dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 198, parte II, serie A, anno 2009; 7
2. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti dall'1) al 4) con le precisazioni di cui alla parte motiva, e dei punti 5), 6) e 10)
delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari